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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9606 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito dell'udienza del 6 OTTOBRE 2025, iscritta al n.rg 22000-2024, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
TRA (sposata nata negli Stati Uniti Parte_1 Parte_2
D'America (USA) in data 26 settembre 1977 (C.F.: e CodiceFiscale_1 residente in [...]al 4317 Southpark Drive, Tampa (FL - 33624), cittadina statunitense e con conoscenza e perfetta comprensione della lingua italiana, in proprio ed in qualità di esercente potestà genitoriale sui minori nato Persona_1 negli Stati Uniti d'America (USA) il 02 gennaio 2010 (C.F.: ) CodiceFiscale_2
e residente in [...]al 4317 Southpark Drive, Tampa (FL - ) e C.F._3 [...]
nato negli Stati Uniti d'America (USA) il 17 giugno 2012, tutti Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Pepe Claudio e Rosa Capolongo giusta procura allegata al fascicolo telematico su foglio separato
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che esso è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare riferiscono che:
“…ascendenti dei Sigg. nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_4
) e nata a [...] il 10 febbraio CodiceFiscale_4 Parte_5 1950 (C.F. ) entrambi nati in Italia (da genitori italiani) dove CodiceFiscale_5 sono cresciuti sino al loro trasferimento negli Stati Uniti D'America, dove non sono mai stati naturalizzati cittadini Americani… ancora oggi cittadini italiani come da certificato di cittadinanza che si producono … in data 10.02.1975 in New York (USA), il Sig. ha contratto matrimonio con la Sig.ra e Parte_4 Parte_5 dalla loro unione e' nata l'odierna ricorrente (sig.ra a sua Parte_1 volta genitrice, madre, dei due ricorrenti”
Ciò posto, ne consegue che le parti hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge 91/92, sia per linea materna che paterna. Il PM ha espresso parere favorevole. Il si è costituito ed ha impugnato in diritto l'avverso Controparte_1 ricorso. Le eccezioni vanno disattese per quanto di seguito indicato. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del CP_1 soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_1 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Nel caso che ci occupa ricordiamo che la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 16.04.1975 ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; successivamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466 del 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima dell' 1.1.1948. E' noto altresì che nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo a discendenti di un avo cittadino italiano, coniugatasi con uno straniero in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha affermato (Cass. Civ. Sez. Un. 25.02.2009 n. 4466; Cass. Civ. Sez. VI 05.11.2015 n. 22608) che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria ... alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con un cittadino straniero anteriormente all' 1 gennaio 1948. In tali fattispecie i discendenti acquisiscono sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani nonostante la naturalizzazione statunitense del marito. Nel caso che ci occupa i due discendenti hanno conservato la cittadinanza italiana fino alla morte, trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli» . E' dunque provata anche la discendenza diretta per linea paterna e materna da cittadini italiani al momento della nascita della sig.ra Parte_1 verificato anche il diritto alla cittadinanza italiana della ricorrente
[...] si rappresenta che la stessa in data 17.05.1997 contraeva Parte_6 matrimonio con il sig. nato negli Stati Uniti D'America il 15.06.1972 Persona_2
e da detto matrimonio nascevano i figli, nato negli Stati Persona_1
Uniti d'America (USA) il 02 gennaio 2010 (C.F.: ) e CodiceFiscale_2
nato negli Stati Uniti d'America (USA) il 17 giugno Parte_3
2012 (C.F. ) che essendo discendenti diretti (di nonni) CodiceFiscale_6 di cittadini italiani nonché figli della ricorrente in questa sede chiedo il riconoscimento secondo il principio ius sanguinis anche del loro diritto alla cittadina italiana. Sotto altro aspetto si evidenzia altresì che i ricorrenti:
“accedono alla piattaforma prenot@mi, dedicata alla prenotazione di un appuntamento presso il consolato generale d'Italia a Miami, senza alcun successo e solo vedendo confermato ciò di cui si era già a conosceva e cioè, l'impossibilità a prenotare un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Miami vedendosi comunicato, sempre e solo, lo stesso messaggio standard “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l 'agenda viene aggiornata regolarmente ”. Per quanto suddetto in fatto e diritto i ricorrenti per via paterna e materna sono tutti dichiarati cittadini italiani. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone:
- Dichiara i ricorrenti e Parte_1 Persona_1
come in atti generalizzati sono cittadini italiani Parte_3 fin dalla nascita in quanto ascendenti dei Sigg. nato Parte_4
a Chieti (CH) l'8 giugno 1943 (C.F. ) e CodiceFiscale_4
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_5 [...]
) entrambi nati in Italia (da genitori italiani) che C.F._5 hanno validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- Ordina per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile Napoli quale Comune di riferimento per l'ascendente, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Napoli;
- ordina al e, per esso, al competente ufficiale Controparte_1 dello Stato civile, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- Spese compensate. Così deciso in Napoli il 23 ottobre 2025
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone