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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa, formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 6 d. lgsl 150/2011
nella causa civile iscritta al n. 1801 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato PIPERIO PINA Parte_1 APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avvocato CATIZONE Controparte_1
FRANCESCO e dell'avvocato ERMINIA GIORNO
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
296/2021 emessa dal Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore in data 19 novembre 2021 con la quale
è stata rigettata l'opposizione da lui presentata avverso l'ordinanza ingiunzione con cui la Camera di
Commercio di Cosenza gli ha intimato il pagamento della somma di euro 5.164,00 a titolo di sanzione amministrativa per illegittimo svolgimento di attività di autoriparazione, siccome svolta in difetto di registrazione, in violazione della legge 122/1922, e per non avere, inoltre, ottemperato all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali ex art. 190, comma 1 lett. A) d. lgs 152/2006, con contestuale sequestro di una serie di beni (segnatamente, cric idraulico, morsa metallica da banco, serie di chiavi inglesi da banca, pinze e chiavi fisse, cavalletto metallico fisso) rinvenuti da personale della Guardia di Finanza il 10.03.2016 nel magazzino sito in San Giovanni in Fiore alla via Doria n.
16, di proprietà di tale ma nella sua disponibilità da circa due mesi prima. CP_2
L'appellante ha, in particolare, censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione ed “erronea ricognizione della fattispecie concreta” sostenendo che l'attività da lui svolta nei locali anzidetti – da lui detenuti in comodato d'suo gratuito - non fosse di autoriparazione, come tale necessitante della preventiva iscrizione nel registro della Camera di Commercio, servendosi piuttosto egli del locale
“per gli usi quotidiani e della famiglia” e che “quei pochi attrezzi che sono stati rinvenuti e sequestrati” erano destinati ad “usi domestici quotidiani oltre che per esercitare la sua passione hobbistica dilettandosi a cambiare l'olio ed i filtri della propria autovettura nonché per pulire i componenti di mezzi (di amici o parenti) a titolo gratuito”, come sarebbe peraltro emerso dalla prova testimoniale, non correttamente valutata dal giudice di prime cure, e dal contenuto dello stesso verbale di accertamento della sanzione laddove si dà atto che nel magazzino sono stati rinvenuti “filtri usati dell'olio, contenitori di oli usati, lattine sporche di olio, stracci sporchi di olio”.
Ha dedotto, inoltre, che lo stesso tenore del verbale della Guardia di Finanza proverebbe il suo assunto laddove si dà atto che al momento dell'accesso erano stati rinvenuti presso il magazzino n. 3 veicoli
“sottoposti a riparazione”, che lui “stava effettuando la sostituzione di una cinghia nel motore del mezzo FIAT Punto tg. AP026YS” e che nel locale c'erano solo n. 1 cric idraulico, n. 1 morsa metallica da banco, n. 1 serie di chiavi inglesi, pinze e chiavi fisse, n. 1 cavalletto metallico fisso, così non potendo inquadrarsi l'attività accertata in quella di autoriparazione che necessiterebbe di una predisposizione di materiali ed attrezzi e/o attrezzature da lavoro in misura sufficiente per poter effettuare le sostituzioni e le riparazioni dei veicoli, una minima organizzazione del lavoro, un approvvigionamento, seppur minimo, di materiali ed elementi di ricambio da utilizzare per le manutenzioni e riparazioni meccaniche.
Ha inoltre eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e difetto di motivazione ed ha conclusivamente chiesto all'adito Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, “1) in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, di accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 296/2021 emessa dal Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, Giudice dott.ssa Vittoria R. Calà, in data 19 novembre 2021, depositata in cancelleria in data 19 novembre
2021, a definizione del procedimento recante R.G.A.C. 173/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- in via preliminare concedere la sospensione provvisoria della efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata;
- annullare, totalmente o parzialmente, ovvero dichiarare nullo e/o revocare, il provvedimento oggetto di impugnazione, notificato il giorno 05/11/2019 per tutti i motivi addotti;
- in ogni caso si chiede la condanna della
di Cosenza alla refusione delle spese di lite, con distrazione”. Controparte_1
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, di cui ha sostenuto Controparte_1
l'infondatezza, ed ha chiesto al Tribunale, “contrariis reiectis, in via principale, di confermare la
Sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore n. 43.2021 ed R.G.A.C. n. 173.2019 emessa in data 19.11.2021 e per l'effetto, pertanto rigettare, la richiesta di annullamento della ordinanza di ingiunzione , con vittoria di spese e competenze, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso in appello, con compensazione di spese e competenze della presente procedura, in considerazione della correttezza del provvedimento e dell'operato posto in essere dalla
nella vicenda contenziosa e delle particolari circostanze esposte”. Controparte_1
L'appello non è fondato. Le circostanze accertate nel verbale della Guardia di Finanza all'interno del magazzino pacificamente nella disponibilità del non sono state contestate. Pt_1
Deve, dunque, ritenersi accertato che l'appellante, al momento dell'accesso degli operanti, stava effettuando la sostituzione di una cinghia nel motore del mezzo FIAT Punto tg. AP026YS, che nel locale c'erano in totale 3 veicoli col cofano aperto nonché n. 1 cric idraulico, n. 1 morsa metallica da banco, n. 1 serie di chiavi inglesi, pinze e chiavi fisse, n. 1 cavalletto metallico fisso, oltre a “filtri usati dell'olio, contenitori di oli usati, lattine sporche di olio, stracci sporchi di olio”.
Altrettanto pacifica è la circostanza che l'appellante non fosse in possesso della registrazione dell'attività per cui è causa.
Ciò posto, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal in alcun vizio di motivazione Pt_1
è incorso il giudice di prime cure che ha invero correttamente inquadrato la fattispecie che ci occupa ritenendo che l'attività svolta dall'appellante nei locali detenuti in comodato d'uso costituisse attività di autoriparazione, come tale necessitante della sua registrazione presso la ai Controparte_1 sensi dell'art. 10, comma 2 L. 122/1992.
Ed infatti, in base all'art. 1, comma 2 della predetta legge, “rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi” mentre “non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli”.
Per come emerge dal verbale di accertamento del 10.03.2016 – che fa fede fino a querela di falso di quanto gli operanti attestano essere avvenuto in loro presenza – e per come espressamente riconosciuto dallo stesso appellante, al momento dell'accesso il stava sostituendo la cinghia Pt_1 nel motore del mezzo FIAT Punto tg. AP026YS. Si tratta, come ben si vede, di attività di per sé rientrante in quelle che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 della legge 122/1992, costituiscono attività di autoriparazione consistendo nella “sostituzione” di un “componente particolare” di veicolo a motore.
Dalla lettura del verbale – che, si ricorda, è stato opposto dal davanti al Giudice di Pace che Pt_1 ha rigettato l'impugnativa, confermandone la validità - emerge inoltre che anche gli altri due veicoli presenti nella struttura avevano il cofano aperto ed erano sottoposti a riparazione e che, nei giorni precedenti - e segnatamente dal 12.02.2016 - gli agenti operanti, come rappresentato in 5 relazioni di servizio, avevano constatato che “l'attività di autoriparazione era costantemente operativa ed aveva ricevuto diversi clienti”.
Ebbene, le circostanze descritte – del tutto incontestate nella loro oggettività e realizzazione – dimostrano come il svolgesse presso detti locali attività di autoriparazione, ulteriormente Pt_1 riscontrata dal materiale rinvenuto in loco (cric idraulico, morsa metallica da banco, serie di chiavi inglesi, pinze e chiavi fisse, cavalletto metallico fisso, batterie esauste, contenitori di oli usati, filtri usati dell'olio, rottami ferrosi, pastiglie usate di freni, lattine e stracci sporchi d'olio) che appare necessario e sufficiente allo svolgimento delle prestazioni di riparazione dei veicoli a motore.
La circostanza poi che i testi e abbiano sostenuto (peraltro non Testimone_1 Testimone_2 nell'ambito del giudizio di prime cure odierno ma in quello incardinato dal davanti al Giudice Pt_1 di Pace avverso il verbale di contestazione) che il cambio dell'olio e del filtro eseguito sui loro mezzi era avvenuto a titolo gratuito e di amicizia non sono incompatibili con l'accertamento svolto dalla p.g. ben potendo l'appellante effettuare anche interventi gratuiti per persone di sua conoscenza.
Quanto alle altre doglianze, si osserva che il provvedimento impugnato si appalesa adeguatamente motivato, contenendo tutti gli elementi previsti dalla legge e una adeguata descrizione sia delle condotte addebitate al trasgressore che la specifica indicazione della normativa violata. Non si ravvisano poi gli estremi dell'eccesso di potere, peraltro genericamente dedotto, mentre la circostanza dell'intervenuto dissequestro dei beni sottoposti a vincolo dalla pg. appare, come già rilevato dal giudice di prime cure, del tutto ininfluente ai fini della validità del provvedimento impugnato.
La sentenza gravata va, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore (compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 231,00, fase introduttiva euro 213,00, fase decisoria euro 426,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese legali sostenute dall'appellata che liquida in euro 852,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Cosenza, 14/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo