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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 958/2022 promossa da:
(avv.Noventa Valerio) Parte_1
contro
(avv. Pasini Iside) Controparte_1
All'udienza cartolare del 18.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la ex coniuge esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- era stato coniugato dal 18.06.98 con la in regime di separazione dei beni;
CP_1
- nel maggio 2014, la predetta si era allontanata dall'abitazione coniugale ed il 16.12.14 aveva promosso, avanti il Tribunale di Brescia, ricorso per la separazione personale dei coniugi;
- a seguito di tali eventi, aveva scoperto che la ex coniuge aveva effettuato dal conto corrente bancario n. 386 acceso presso BANCA POPOLARE DI VICENZA, Filiale di Brescia 1, intestato ad esso attore, sei giroconti in suo favore dell'importo complessivo di € 21.501,25;
- la si era avvalsa della delega che le era stata concessa in costanza di matrimonio, il CP_1
31.05.2001, per operare su detto conto.
Chiedeva la condanna della alla restituzione della predetta somma di € 21.501,25 oltre ad CP_1
interessi legali dalla data e rivalutazione dal 18.11.14 al 19.09.2021 ed oltre ad interessi di mora dal
19.09.2021 al saldo.
Si è costituta contestando la fondatezza della domanda. Controparte_1
Eccepiva la prescrizione del credito.
pagina 1 di 3 Deduceva che, in costanza di matrimonio, aveva collaborato con il marito ed era socia delle società di famiglia LB AS e BL CA RL, avendo, altresì, la possibilità di operare sui conti del marito, come viceversa il marito sui suoi.
Produceva visura BL CA RL ed LB AS e precisava che era consuetudine dei coniugi effettuare prestiti ai soci sui conti delle loro società quando mancava provvista;
i versamenti poi venivano restituiti ai soci.
La domanda è fondata.
Preliminarmente la domanda, oggetto del presente giudizio, deve essere qualificata come azione di ripetizione di indebito soggetta, quindi, al termine di prescrizione decennale che non è spirato.
Ciò posto, dall'esame dell'estratto conto allegato agli atti emergono sei giroconti dal conto corrente dell'attore verso il conto della convenuta.
Si tratta dei seguenti versamenti: € 4.000 il 03.03.14, € 6.000 14.03.14, € 2.500 il 24.03.14, € 2.000 il
28.04.14, € 5.000 il 15.05.14 e € 2.001,25 il 18.11.14, per complessivi € 21.501,25.
I suindicati giroconti sono stati eseguiti a partire dal 3.03.2014 allorquando la coppia versava già in una situazione di crisi conclamata come emergente dalla lettura del ricorso per separazione in atti.
La grafologa, dott.ssa nominata CTU con ordinanza del 27.06.2024 a seguito del Persona_1
disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla disposizione di bonifico di € 2.000,00= in data
18.11.2014, ha concluso nei seguenti termini: “La sottoscrizione attribuita a ' Parte_1
oggetto di disconoscimento è riconducibile alla mano del signor e, quindi, è autografa. Parte_1
L'autore della compilazione della disposizione di bonifico non è il signor ma altro Parte_1
soggetto” (vd. CTU in atti).
La suindicata modalità di veicolazione delle somme dal conto corrente del verso quello della Pt_1
impedisce di aderire alle giustificazioni addotte dalla stessa emergendo con evidenza CP_1
l'appropriazione di somme in violazione delle delega stabilita in suo favore.
Né è stata dimostrata dalla convenuta una finalità di contribuzione ai bisogni della famiglia che, peraltro, avrebbe richiesto il solo prelievo di somme dal conto corrente dell'ex coniuge senza necessità del versamento delle stesse sul proprio conto corrente.
La domanda va, quindi, accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
21.501,25) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi).
PQM
Il giudice accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 21.501,25 oltre interessi come per legge. Parte_1
pagina 2 di 3 Condanna, altresì, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
Brescia, 22.12.2025
al pagamento delle spese che liquida in € 5.077,00 oltre rsf 15%,
Il giudice
Alessandra LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 958/2022 promossa da:
(avv.Noventa Valerio) Parte_1
contro
(avv. Pasini Iside) Controparte_1
All'udienza cartolare del 18.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la ex coniuge esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- era stato coniugato dal 18.06.98 con la in regime di separazione dei beni;
CP_1
- nel maggio 2014, la predetta si era allontanata dall'abitazione coniugale ed il 16.12.14 aveva promosso, avanti il Tribunale di Brescia, ricorso per la separazione personale dei coniugi;
- a seguito di tali eventi, aveva scoperto che la ex coniuge aveva effettuato dal conto corrente bancario n. 386 acceso presso BANCA POPOLARE DI VICENZA, Filiale di Brescia 1, intestato ad esso attore, sei giroconti in suo favore dell'importo complessivo di € 21.501,25;
- la si era avvalsa della delega che le era stata concessa in costanza di matrimonio, il CP_1
31.05.2001, per operare su detto conto.
Chiedeva la condanna della alla restituzione della predetta somma di € 21.501,25 oltre ad CP_1
interessi legali dalla data e rivalutazione dal 18.11.14 al 19.09.2021 ed oltre ad interessi di mora dal
19.09.2021 al saldo.
Si è costituta contestando la fondatezza della domanda. Controparte_1
Eccepiva la prescrizione del credito.
pagina 1 di 3 Deduceva che, in costanza di matrimonio, aveva collaborato con il marito ed era socia delle società di famiglia LB AS e BL CA RL, avendo, altresì, la possibilità di operare sui conti del marito, come viceversa il marito sui suoi.
Produceva visura BL CA RL ed LB AS e precisava che era consuetudine dei coniugi effettuare prestiti ai soci sui conti delle loro società quando mancava provvista;
i versamenti poi venivano restituiti ai soci.
La domanda è fondata.
Preliminarmente la domanda, oggetto del presente giudizio, deve essere qualificata come azione di ripetizione di indebito soggetta, quindi, al termine di prescrizione decennale che non è spirato.
Ciò posto, dall'esame dell'estratto conto allegato agli atti emergono sei giroconti dal conto corrente dell'attore verso il conto della convenuta.
Si tratta dei seguenti versamenti: € 4.000 il 03.03.14, € 6.000 14.03.14, € 2.500 il 24.03.14, € 2.000 il
28.04.14, € 5.000 il 15.05.14 e € 2.001,25 il 18.11.14, per complessivi € 21.501,25.
I suindicati giroconti sono stati eseguiti a partire dal 3.03.2014 allorquando la coppia versava già in una situazione di crisi conclamata come emergente dalla lettura del ricorso per separazione in atti.
La grafologa, dott.ssa nominata CTU con ordinanza del 27.06.2024 a seguito del Persona_1
disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla disposizione di bonifico di € 2.000,00= in data
18.11.2014, ha concluso nei seguenti termini: “La sottoscrizione attribuita a ' Parte_1
oggetto di disconoscimento è riconducibile alla mano del signor e, quindi, è autografa. Parte_1
L'autore della compilazione della disposizione di bonifico non è il signor ma altro Parte_1
soggetto” (vd. CTU in atti).
La suindicata modalità di veicolazione delle somme dal conto corrente del verso quello della Pt_1
impedisce di aderire alle giustificazioni addotte dalla stessa emergendo con evidenza CP_1
l'appropriazione di somme in violazione delle delega stabilita in suo favore.
Né è stata dimostrata dalla convenuta una finalità di contribuzione ai bisogni della famiglia che, peraltro, avrebbe richiesto il solo prelievo di somme dal conto corrente dell'ex coniuge senza necessità del versamento delle stesse sul proprio conto corrente.
La domanda va, quindi, accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
21.501,25) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi).
PQM
Il giudice accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 21.501,25 oltre interessi come per legge. Parte_1
pagina 2 di 3 Condanna, altresì, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
Brescia, 22.12.2025
al pagamento delle spese che liquida in € 5.077,00 oltre rsf 15%,
Il giudice
Alessandra LI
pagina 3 di 3