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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11006 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 53842/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 8.4.2025, con termine per il deposito delle memorie di replica al 26.6.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Paolo Madaro Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
CP_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15024/2020 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha convenuto in giudizio CP_2 Pt_1 [...]
e l' , proponendo opposizione avverso il Ruolo esattoriale CP_2 Controparte_3
n. 19080/2013 seguito dalla asserita notifica in data 21.11.2014 della cartella di pagamento n. 097
2014 0010440460 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2010 (ente creditore
[...]
) per un importo di € 10.969,26, specificando che la parte era venuta casualmente a CP_2 conoscenza della pretesa a seguito di un accesso del 17.1.2020 presso gli uffici del Concessionario.
A fondamento dell'opposizione ha sostenuto l'intervenuta prescrizione dei crediti, maturata tra i singoli accertamenti riportati nei ruoli esattoriali e la data della visura rilasciata dal concessionario per la riscossione, e comunque tra la data di presunta notifica delle cartelle e la data della visura presso il concessionario, assumendo inoltre l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento.
1 Costituitesi le convenute, alla prima udienza il procuratore del sig. ha eccepito la nullità Pt_1 della procura alle liti rilasciata al difensore dell' , in quanto Controparte_4 conferita da soggetto privo di poteri rappresentativi dell'ente.
Alla medesima udienza (nella quale il difensore di pur opponendosi all'eccezione, ha chiesto CP_5 rinvio per depositare la procura speciale), il Giudice di Pace ha trattenuto la causa in decisone, per poi definire il giudizio con la sentenza n. 15024/2020, con cui ha respinto l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Il sig. ha proposto appello per i seguenti motivi: Pt_1
a) nullità della procura alle liti rilasciata dall' in favore dell'Avv. Controparte_4
Madaro, in quanto conferita da soggetto privo di poteri rappresentativi sostanziali. Con conseguente inefficacia della costituzione in giudizio dell'agente per la riscossione, inutilizzabilità della documentazione da questi depositata e prescrizione dei crediti oggetto di opposizione, in assenza di prova di atti interruttivi;
b) in subordine, nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento riportate nei ruoli esattoriali oggetto di opposizione, oltre che della notifica della successiva intimazione di pagamento, e conseguente fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione.
L ha sostenuto la validità della procura alle liti pur rilasciata in Controparte_6 favore di avvocato del libero foro, ha affermato la regolarità della notifica della cartella di pagamento, ha sostenuto l'inammissibilità dell'azione proposta ed ha chiesto di respingere l'appello.
Rimasta contumace acquisto il fascicolo del primo grado, la causa è stata trattenuta CP_2 in decisone.
2. Va premesso che il giudice di primo grado, entrando nel merito, ha respinto la domanda.
Sotto tale profilo, devono richiamarsi i principi della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali la parte, pur totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito - avendole il giudice di primo grado rigettate, espressamente o implicitamente, ovvero avendo egli omesso l'esame delle questioni - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice di grado superiore la questione rispetto alla quale si è formata una posizione di “soccombenza teorica”, non potendosi limitare alla sola riproposizione di detta questione.
Essendo pertanto il giudice di primo grado entrato nel merito, in assenza di appello incidentale, si è formato giudicato sulla questione dell'ammissibilità della domanda.
3. Il primo motivo di appello è fondato e deve esser accolto.
Al riguardo, deve rilevarsi che l' , sin dal primo grado, si è costituita Controparte_1 in persona del dott. - quale procuratore speciale per atto del notar datato 25/7/2019, CP_7 Per_1
2 rep. n, 44953, rep. n. 25857 (cfr. intestazione delle comparsa di costituzione) -il quale ha conferito la procura alle liti.
Nella prima udienza dinanzi al Giudice di pace, il sig. ha eccepito la nullità della procura Pt_1 alle liti, in quanto rilasciata da soggetto privo di poteri rappresentativi dell'ente. La procura speciale notarile non è stata tuttavia depositata né nel giudizio di primo grado né nel presente grado di appello.
Orbene, va premesso che il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste - spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa - si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione però che tale potestà derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Qualora invece il conferimento dei poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile (come nel caso di specie), la procura deve essere tempestivamente depositata dal soggetto sui cui poteri rappresentativi si controverte (cfr. Cass. sent n. 576/2021).
Ciò posto, deve prendersi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione, che ha più volte precisato che (cfr. Cass. ord. n 24212/2018) “In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici).”
Nello stesso senso cfr. Cass. ord. n. 22564 del 16/10/2020 –“Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” e sent. n. 29244 del
20/10/2021 “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente
l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la
3 documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso.
(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito)”.
In applicazione di tali principi, preso atto della tempestiva eccezione sollevata davanti al Giudice di
Pace dal sig. visto che la procura sostanziale non è stata depositata né in primo né in Pt_1 secondo grado, deve essere dichiarata la nullità della procura alle liti, siccome rilasciata da soggetto per il quale non è stata tempestivamente documentata la rappresentanza sostanziale dell' . CP_5
La nullità travolge la costituzione in giudizio di sin dal primo grado di giudizio e comporta la CP_5 conseguente inutilizzabilità della documentazione da questa prodotta.
Ne consegue che, in assenza di prova in ordine a validi atti interruttivi, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale dei crediti.
4. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza nei rapporti con l' , e sono liquidate come in CP_5 dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello.
Spese irripetibili nei rapporti con l'ente impositore, essendo stata l'opposizione accolta in ragione dell'assenza di prova in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n. 7716/2022: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che Controparte_6 dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 15024/2020 così provvede: CP_2
4 1) dichiara la nullità della procura alle liti e della costituzione in giudizio della Controparte_8
;
[...]
2) annulla la cartella di pagamento n.. 097 2014 0010440460 000;
3) condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante, Controparte_8 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 1.104,00 per compensi e, quanto al secondo grado, in euro 1.700,00 per compensi. Il tutto oltre spese per iscrizione della causa a ruolo, rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, somme da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) dichiara irripetibili le spese dei due gradi di giudizio nei rapporti con CP_2
Roma, 17.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 53842/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 8.4.2025, con termine per il deposito delle memorie di replica al 26.6.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Paolo Madaro Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
CP_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15024/2020 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha convenuto in giudizio CP_2 Pt_1 [...]
e l' , proponendo opposizione avverso il Ruolo esattoriale CP_2 Controparte_3
n. 19080/2013 seguito dalla asserita notifica in data 21.11.2014 della cartella di pagamento n. 097
2014 0010440460 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2010 (ente creditore
[...]
) per un importo di € 10.969,26, specificando che la parte era venuta casualmente a CP_2 conoscenza della pretesa a seguito di un accesso del 17.1.2020 presso gli uffici del Concessionario.
A fondamento dell'opposizione ha sostenuto l'intervenuta prescrizione dei crediti, maturata tra i singoli accertamenti riportati nei ruoli esattoriali e la data della visura rilasciata dal concessionario per la riscossione, e comunque tra la data di presunta notifica delle cartelle e la data della visura presso il concessionario, assumendo inoltre l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento.
1 Costituitesi le convenute, alla prima udienza il procuratore del sig. ha eccepito la nullità Pt_1 della procura alle liti rilasciata al difensore dell' , in quanto Controparte_4 conferita da soggetto privo di poteri rappresentativi dell'ente.
Alla medesima udienza (nella quale il difensore di pur opponendosi all'eccezione, ha chiesto CP_5 rinvio per depositare la procura speciale), il Giudice di Pace ha trattenuto la causa in decisone, per poi definire il giudizio con la sentenza n. 15024/2020, con cui ha respinto l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Il sig. ha proposto appello per i seguenti motivi: Pt_1
a) nullità della procura alle liti rilasciata dall' in favore dell'Avv. Controparte_4
Madaro, in quanto conferita da soggetto privo di poteri rappresentativi sostanziali. Con conseguente inefficacia della costituzione in giudizio dell'agente per la riscossione, inutilizzabilità della documentazione da questi depositata e prescrizione dei crediti oggetto di opposizione, in assenza di prova di atti interruttivi;
b) in subordine, nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento riportate nei ruoli esattoriali oggetto di opposizione, oltre che della notifica della successiva intimazione di pagamento, e conseguente fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione.
L ha sostenuto la validità della procura alle liti pur rilasciata in Controparte_6 favore di avvocato del libero foro, ha affermato la regolarità della notifica della cartella di pagamento, ha sostenuto l'inammissibilità dell'azione proposta ed ha chiesto di respingere l'appello.
Rimasta contumace acquisto il fascicolo del primo grado, la causa è stata trattenuta CP_2 in decisone.
2. Va premesso che il giudice di primo grado, entrando nel merito, ha respinto la domanda.
Sotto tale profilo, devono richiamarsi i principi della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali la parte, pur totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito - avendole il giudice di primo grado rigettate, espressamente o implicitamente, ovvero avendo egli omesso l'esame delle questioni - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice di grado superiore la questione rispetto alla quale si è formata una posizione di “soccombenza teorica”, non potendosi limitare alla sola riproposizione di detta questione.
Essendo pertanto il giudice di primo grado entrato nel merito, in assenza di appello incidentale, si è formato giudicato sulla questione dell'ammissibilità della domanda.
3. Il primo motivo di appello è fondato e deve esser accolto.
Al riguardo, deve rilevarsi che l' , sin dal primo grado, si è costituita Controparte_1 in persona del dott. - quale procuratore speciale per atto del notar datato 25/7/2019, CP_7 Per_1
2 rep. n, 44953, rep. n. 25857 (cfr. intestazione delle comparsa di costituzione) -il quale ha conferito la procura alle liti.
Nella prima udienza dinanzi al Giudice di pace, il sig. ha eccepito la nullità della procura Pt_1 alle liti, in quanto rilasciata da soggetto privo di poteri rappresentativi dell'ente. La procura speciale notarile non è stata tuttavia depositata né nel giudizio di primo grado né nel presente grado di appello.
Orbene, va premesso che il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste - spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa - si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione però che tale potestà derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Qualora invece il conferimento dei poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile (come nel caso di specie), la procura deve essere tempestivamente depositata dal soggetto sui cui poteri rappresentativi si controverte (cfr. Cass. sent n. 576/2021).
Ciò posto, deve prendersi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione, che ha più volte precisato che (cfr. Cass. ord. n 24212/2018) “In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici).”
Nello stesso senso cfr. Cass. ord. n. 22564 del 16/10/2020 –“Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” e sent. n. 29244 del
20/10/2021 “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente
l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la
3 documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso.
(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito)”.
In applicazione di tali principi, preso atto della tempestiva eccezione sollevata davanti al Giudice di
Pace dal sig. visto che la procura sostanziale non è stata depositata né in primo né in Pt_1 secondo grado, deve essere dichiarata la nullità della procura alle liti, siccome rilasciata da soggetto per il quale non è stata tempestivamente documentata la rappresentanza sostanziale dell' . CP_5
La nullità travolge la costituzione in giudizio di sin dal primo grado di giudizio e comporta la CP_5 conseguente inutilizzabilità della documentazione da questa prodotta.
Ne consegue che, in assenza di prova in ordine a validi atti interruttivi, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale dei crediti.
4. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza nei rapporti con l' , e sono liquidate come in CP_5 dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello.
Spese irripetibili nei rapporti con l'ente impositore, essendo stata l'opposizione accolta in ragione dell'assenza di prova in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n. 7716/2022: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che Controparte_6 dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 15024/2020 così provvede: CP_2
4 1) dichiara la nullità della procura alle liti e della costituzione in giudizio della Controparte_8
;
[...]
2) annulla la cartella di pagamento n.. 097 2014 0010440460 000;
3) condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante, Controparte_8 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 1.104,00 per compensi e, quanto al secondo grado, in euro 1.700,00 per compensi. Il tutto oltre spese per iscrizione della causa a ruolo, rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, somme da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) dichiara irripetibili le spese dei due gradi di giudizio nei rapporti con CP_2
Roma, 17.7.2025
IL GIUDICE
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