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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2024, n. 14964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14964 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54388 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
LUCCHESE PIER PAOLO
PARTE OPPONENTE
e
e per essa, quale mandataria, la in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore con l'Avv. LUDINI ELIO
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO – Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt.
615 e 617 c.p.c. del 27/11/2023, i Signori e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -in via preliminare: sospendere, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'azione esecutiva iniziata dall'opposta a mezzo della notifica del precetto del 6.11.2023 (cfr. doc. 1); -in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata nonché la nullità/inefficacia e comunque illegittimità del precetto per i motivi di cui alla presente opposizione, e per l'effetto accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese competenze
e onorari”. A fondamento dell'opposizione è stato sostanzialmente dedotto:
✓ la mancanza di legittimazione ad agire in capo alla quale CP_2 mandataria della , stante l'insussistenza del proprio credito Controparte_1
tra quelli oggetto della cessione nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione datata 11.11.2021 e la assenza di prova della successione delle cessioni;
✓ l'insussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c.;
✓ l'erroneità della somma indicata nel precetto e la carenza di elementi probatori giustificanti la somma portata dal precetto;
✓ la nullità/inammissibilità/illegittimità della pretesa creditoria stante la condotta dell'istituto di credito contraria a correttezza e buona fede – mancata produzione del piano di ammortamento con conseguente impossibilità ad individuare l'an e il quantum della somma dovuta anche in relazione agli interessi applicati – incertezza sulla somma dovuta e sulla effettiva debenza;
✓ la nullità del contratto di mutuo fondiario del 6.11.2013 per violazione dell'art. 38 comma 2 TUB ovvero dei limiti di finanziabilità come previsti dalla delibera del 22 aprile 1995 del CICR.
Si è costituita in giudizio la parte opposta la quale ha così concluso: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi come esposti nel presente atto, - in via preliminare, rigettare l'istanza formulata dai Signori e Parte_1 di sospensione dell'esecuzione pendente in quanto generica, Parte_2
lacunosa e infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta dai Signori e Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di Parte_2
cui in narrativa;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dai Signori
e con l'atto di opposizione perché Parte_1 Parte_2
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
All' udienza del 02/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione è infondata confermandosi quanto già rappresentato dal presente giudice nella ordinanza del 26 aprile 2024, pur ritenendosi la non ammissibilità ai fini della decisione degli scritti difensivi depositati da parte opposta in data 5 agosto
2024 e 16 settembre 2024.
1) DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
Pag. 2 di 8 In relazione all'eccepito difetto di titolarità del diritto di credito, si osserva che se è vero che l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione
(cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie, in relazione alla posizione della e per essa, Controparte_1
quale mandataria la , si osserva quanto segue: CP_2
✓ la in data 11/11/2021, ha concluso un Controparte_3
contratto di cessione di crediti pecuniari con
[...]
ai sensi e per gli Parte_3 effetti dell'articolo 58 TUB. Unitamente ai crediti sono stati trasferiti a
[...]
, ai sensi dell'art. 1263 Parte_3
cod.civ., i diritti accessori ai crediti e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti a essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 58 TUB.
Di tale cessione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 137 del
18/11/2021;
✓ la ha concluso con , Parte_3 Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile
1999 n. 130, un contratto di cessione di crediti pecuniari in virtù del quale
[...]
ha acquistato pro soluto da CP_1 Parte_3
quale Banca cedente, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le
[...]
altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. Di tale cessione è stato pubblicato avviso nella
Pag. 3 di 8 G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del
25 novembre 2021;
✓ la per il tramite del suo Amministratore Unico e legale Controparte_1 rappresentante , ha conferito procura Controparte_4
speciale a per atto Notaio di Pordenone del CP_2 Persona_1
02 dicembre 2021, rep. 309339 racc. 39756, registrato a Pordenone II il 09 dicembre 2021 al n. 20243 serie 1T, affinché questa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati di volta in volta nominati da stessa quando necessari in relazione alla natura CP_2
degli atti da compiersi con facoltà di sub-delega, compia in nome e per conto della mandante, tutto il necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i crediti;
✓ sono in atti le dichiarazioni di cessione rese dalle cedenti e volte ad attestare la attuale titolarità del credito in capo a (tali dichiarazioni Controparte_1
sono ritenute dalla Suprema Corte ammissibili e rilevanti ai fini della prova documentale della cessione - cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021);
✓ la parte creditrice è nel possesso della documentazione comprovante il credito.
Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata in merito al difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla odierna opposta.
2) SUPERAMENTO LIMITE DI FINANZIABILITÀ
In relazione a tale aspetto, si osserva che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia
Pag. 4 di 8 ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (cds. Cass. SS.UU. n. 33719 del
16/11/2022). Ne discende la non invalidità del contratto di mutuo sotto tale profilo.
3) VALIDITÀ CONTRATTO DI MUTUO
Con riferimento al caso di specie, emerge la sussistenza del titolo che legittima l'esecuzione rappresentato dal rogito Notaio di del 6.11.2013 Persona_2 CP_3
Rep.1038 Racc. 741, con il quale la ha erogato a Controparte_3
e , il mutuo fondiario per l'importo Parte_1 Parte_2 Parte_4
di E. 110.000,00 e di cui è stata rilasciata contestuale quietanza. Invero, in detto contratto vi è il seguente esplicito atto di quietanza:
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte statuendo che: “La Corte di merito - muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditio di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr. Cass. n. 14 del
2011) - sottolinea che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007). In piena coerenza con siffatti principi, del tutto correttamente il giudice di appello - "a fronte dell'inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del
Pag. 5 di 8 mutuante, contenuta nell'articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la somma di £ 30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne quietanza in virtù della sottoscrizione del contratto, non può che essere qualificata come riconoscimento dell'avvenuta ricezione della somma di £ 30.000.000, di cui al contratto di mutuo" - ritiene che, "in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza", la suddetta dichiarazione
"costituisce piena prova dell'avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo" (sentenza impugnata pagg. 4 e 5)…. Tanto più che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo
(Cass. n. 17194 del 2015)” (vds. Cass.Civ. n. 24683/2018). Inoltre, va considerato che:
“ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari)” (cfr. Cass. 9229 del 22/03/2022).
4) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO RESIDUO
Per quanto riguarda le ulteriori doglianze, si ritiene che le stesse non risultino adeguatamente provate. Invero, dalla certificazione ex art. 50 T.U.B. emerge la seguente esposizione debitoria:
Pag. 6 di 8 Orbene, va ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass.
SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001). Con riferimento al caso in esame la parte opponente non ha dato dimostrazione di avere adempiuto al pagamento del debito nascente dal contratto di mutuo e non ha mosso contestazioni specifiche e comprovate rispetto ai criteri di calcolo del debito residuo. Orbene, se è vero che la CTU abitualmente costituisce lo strumento privilegiato di ricostruzione dell'andamento di un rapporto bancario, è altrettanto vero che presuppone necessariamente il (previo) positivo
Pag. 7 di 8 apprezzamento, in fatto e in diritto, delle allegazioni della parte che eccepisca l'erroneità del saldo in ragione della annotazione sul conto di poste (a vario titolo) illegittime. Se, infatti, le contestazioni – i cui riflessi contabili la consulenza dovrebbe in concreto accertare – risultino (come nel caso di specie) non adeguatamente provate è del tutto evidente che una CTU sarebbe del tutto esplorativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, temuto conto dell'assenza della fase istruttoria e dell'assenza di questioni di fatto di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione;
✓ condanna e a rifondere le Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio in favore di parte opposta che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali
15 % come per Legge.
Tribunale di Roma, 04/10/2024
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54388 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
LUCCHESE PIER PAOLO
PARTE OPPONENTE
e
e per essa, quale mandataria, la in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore con l'Avv. LUDINI ELIO
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO – Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt.
615 e 617 c.p.c. del 27/11/2023, i Signori e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -in via preliminare: sospendere, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'azione esecutiva iniziata dall'opposta a mezzo della notifica del precetto del 6.11.2023 (cfr. doc. 1); -in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata nonché la nullità/inefficacia e comunque illegittimità del precetto per i motivi di cui alla presente opposizione, e per l'effetto accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese competenze
e onorari”. A fondamento dell'opposizione è stato sostanzialmente dedotto:
✓ la mancanza di legittimazione ad agire in capo alla quale CP_2 mandataria della , stante l'insussistenza del proprio credito Controparte_1
tra quelli oggetto della cessione nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione datata 11.11.2021 e la assenza di prova della successione delle cessioni;
✓ l'insussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c.;
✓ l'erroneità della somma indicata nel precetto e la carenza di elementi probatori giustificanti la somma portata dal precetto;
✓ la nullità/inammissibilità/illegittimità della pretesa creditoria stante la condotta dell'istituto di credito contraria a correttezza e buona fede – mancata produzione del piano di ammortamento con conseguente impossibilità ad individuare l'an e il quantum della somma dovuta anche in relazione agli interessi applicati – incertezza sulla somma dovuta e sulla effettiva debenza;
✓ la nullità del contratto di mutuo fondiario del 6.11.2013 per violazione dell'art. 38 comma 2 TUB ovvero dei limiti di finanziabilità come previsti dalla delibera del 22 aprile 1995 del CICR.
Si è costituita in giudizio la parte opposta la quale ha così concluso: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi come esposti nel presente atto, - in via preliminare, rigettare l'istanza formulata dai Signori e Parte_1 di sospensione dell'esecuzione pendente in quanto generica, Parte_2
lacunosa e infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta dai Signori e Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di Parte_2
cui in narrativa;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dai Signori
e con l'atto di opposizione perché Parte_1 Parte_2
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
All' udienza del 02/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione è infondata confermandosi quanto già rappresentato dal presente giudice nella ordinanza del 26 aprile 2024, pur ritenendosi la non ammissibilità ai fini della decisione degli scritti difensivi depositati da parte opposta in data 5 agosto
2024 e 16 settembre 2024.
1) DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
Pag. 2 di 8 In relazione all'eccepito difetto di titolarità del diritto di credito, si osserva che se è vero che l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione
(cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie, in relazione alla posizione della e per essa, Controparte_1
quale mandataria la , si osserva quanto segue: CP_2
✓ la in data 11/11/2021, ha concluso un Controparte_3
contratto di cessione di crediti pecuniari con
[...]
ai sensi e per gli Parte_3 effetti dell'articolo 58 TUB. Unitamente ai crediti sono stati trasferiti a
[...]
, ai sensi dell'art. 1263 Parte_3
cod.civ., i diritti accessori ai crediti e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti a essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 58 TUB.
Di tale cessione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 137 del
18/11/2021;
✓ la ha concluso con , Parte_3 Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile
1999 n. 130, un contratto di cessione di crediti pecuniari in virtù del quale
[...]
ha acquistato pro soluto da CP_1 Parte_3
quale Banca cedente, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le
[...]
altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. Di tale cessione è stato pubblicato avviso nella
Pag. 3 di 8 G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del
25 novembre 2021;
✓ la per il tramite del suo Amministratore Unico e legale Controparte_1 rappresentante , ha conferito procura Controparte_4
speciale a per atto Notaio di Pordenone del CP_2 Persona_1
02 dicembre 2021, rep. 309339 racc. 39756, registrato a Pordenone II il 09 dicembre 2021 al n. 20243 serie 1T, affinché questa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati di volta in volta nominati da stessa quando necessari in relazione alla natura CP_2
degli atti da compiersi con facoltà di sub-delega, compia in nome e per conto della mandante, tutto il necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i crediti;
✓ sono in atti le dichiarazioni di cessione rese dalle cedenti e volte ad attestare la attuale titolarità del credito in capo a (tali dichiarazioni Controparte_1
sono ritenute dalla Suprema Corte ammissibili e rilevanti ai fini della prova documentale della cessione - cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021);
✓ la parte creditrice è nel possesso della documentazione comprovante il credito.
Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata in merito al difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla odierna opposta.
2) SUPERAMENTO LIMITE DI FINANZIABILITÀ
In relazione a tale aspetto, si osserva che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia
Pag. 4 di 8 ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (cds. Cass. SS.UU. n. 33719 del
16/11/2022). Ne discende la non invalidità del contratto di mutuo sotto tale profilo.
3) VALIDITÀ CONTRATTO DI MUTUO
Con riferimento al caso di specie, emerge la sussistenza del titolo che legittima l'esecuzione rappresentato dal rogito Notaio di del 6.11.2013 Persona_2 CP_3
Rep.1038 Racc. 741, con il quale la ha erogato a Controparte_3
e , il mutuo fondiario per l'importo Parte_1 Parte_2 Parte_4
di E. 110.000,00 e di cui è stata rilasciata contestuale quietanza. Invero, in detto contratto vi è il seguente esplicito atto di quietanza:
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte statuendo che: “La Corte di merito - muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditio di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr. Cass. n. 14 del
2011) - sottolinea che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007). In piena coerenza con siffatti principi, del tutto correttamente il giudice di appello - "a fronte dell'inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del
Pag. 5 di 8 mutuante, contenuta nell'articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la somma di £ 30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne quietanza in virtù della sottoscrizione del contratto, non può che essere qualificata come riconoscimento dell'avvenuta ricezione della somma di £ 30.000.000, di cui al contratto di mutuo" - ritiene che, "in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza", la suddetta dichiarazione
"costituisce piena prova dell'avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo" (sentenza impugnata pagg. 4 e 5)…. Tanto più che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo
(Cass. n. 17194 del 2015)” (vds. Cass.Civ. n. 24683/2018). Inoltre, va considerato che:
“ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari)” (cfr. Cass. 9229 del 22/03/2022).
4) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO RESIDUO
Per quanto riguarda le ulteriori doglianze, si ritiene che le stesse non risultino adeguatamente provate. Invero, dalla certificazione ex art. 50 T.U.B. emerge la seguente esposizione debitoria:
Pag. 6 di 8 Orbene, va ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass.
SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001). Con riferimento al caso in esame la parte opponente non ha dato dimostrazione di avere adempiuto al pagamento del debito nascente dal contratto di mutuo e non ha mosso contestazioni specifiche e comprovate rispetto ai criteri di calcolo del debito residuo. Orbene, se è vero che la CTU abitualmente costituisce lo strumento privilegiato di ricostruzione dell'andamento di un rapporto bancario, è altrettanto vero che presuppone necessariamente il (previo) positivo
Pag. 7 di 8 apprezzamento, in fatto e in diritto, delle allegazioni della parte che eccepisca l'erroneità del saldo in ragione della annotazione sul conto di poste (a vario titolo) illegittime. Se, infatti, le contestazioni – i cui riflessi contabili la consulenza dovrebbe in concreto accertare – risultino (come nel caso di specie) non adeguatamente provate è del tutto evidente che una CTU sarebbe del tutto esplorativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, temuto conto dell'assenza della fase istruttoria e dell'assenza di questioni di fatto di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione;
✓ condanna e a rifondere le Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio in favore di parte opposta che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali
15 % come per Legge.
Tribunale di Roma, 04/10/2024
Il Giudice
Fernando Scolaro
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