Articolo 919 del Codice della navigazione
Articolo 924Articolo 920
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
1 giugno 1982
Art. 919.
(Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'esercente).

In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volonta' dell'esercente, e' dovuta al lavoratore una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
((31)) ----------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 29 maggio 1982, n. 297 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennita' di cui agli articoli 351 , 352 , 919 e 920 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall' articolo 2120 del codice civile ."
Entrata in vigore il 1 giugno 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente