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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2742/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI EP, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2647/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200153398738000 BOLLO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400116022 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1358/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1° gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 097 2020 0153398738 000, di euro 58,32, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, deducendo:
l'intervenuta prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 conv. in L. 53/1983; la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la nullità della notifica della cartella, in quanto effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza risultante dai registri anagrafici;
il formale disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie eventualmente prodotte dalla resistente. Il ricorrente rappresentava di aver avuto conoscenza della cartella solo a seguito della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400116022000, notificata il 09.09.2024.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo:
l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'ente impositore ai sensi dell'art. 14, comma 6- bis, D.Lgs. 546/1992; la tardività dell'impugnazione rispetto alla notifica della cartella asseritamente avvenuta il 18.03.2024; l'insussistenza della prescrizione anche in ragione della sospensione emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020; la regolarità delle notifiche effettuate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sull'eccezione di inammissibilità ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato direttamente la cartella di pagamento deducendo vizi propri della notifica della stessa e l'intervenuta prescrizione del credito.
La controversia verte dunque sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'Agente della riscossione e non comporta un sindacato sul merito della pretesa impositiva dell'ente creditore. Non sussiste pertanto un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che la cartella sarebbe stata notificata in data 30.03.2023
(secondo la prospettazione del ricorrente) ovvero il 18.03.2024 (secondo la resistente) presso l'indirizzo di Nominativo_1, Indirizzo_1.
Il ricorrente ha prodotto certificato storico di residenza attestante che, alla data del 30.03.2023, egli risultava residente in [...], Indirizzo_2.
La resistente non ha fornito prova idonea circa la correttezza dell'indirizzo utilizzato per la notifica, né ha dimostrato che l'indirizzo di Nominativo_1 fosse domicilio fiscale o recapito valido ai fini notificatori. La notifica effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica, in assenza di valida elezione di domicilio, deve ritenersi nulla.
Ne consegue che il ricorso, proposto a seguito della notifica del preavviso di fermo del 09.09.2024, deve ritenersi tempestivo.
Ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 conv. in L. 53/1983, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per l'anno d'imposta 2017, il termine prescrizionale maturava, in assenza di validi atti interruttivi, entro il
31 dicembre 2020.
Nel caso di specie: non risulta provata la regolare notifica dell'atto presupposto;
la notifica della cartella è affetta da nullità per errato indirizzo;
non risultano validamente provati ulteriori atti interruttivi nel triennio.
Le argomentazioni della resistente relative alla sospensione emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020 non sono idonee a superare la maturata prescrizione, in quanto la sospensione riguarda termini di pagamento e attività di riscossione, ma presuppone comunque l'esistenza di un titolo validamente formato e notificato, circostanza che nel caso di specie non risulta dimostrata.
Pertanto, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica anno
2017. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite pari ad € 270,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore legale Avv.Difensore_1 dichiaratasi antistataria.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI EP, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2647/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200153398738000 BOLLO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400116022 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1358/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1° gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 097 2020 0153398738 000, di euro 58,32, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, deducendo:
l'intervenuta prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 conv. in L. 53/1983; la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la nullità della notifica della cartella, in quanto effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza risultante dai registri anagrafici;
il formale disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie eventualmente prodotte dalla resistente. Il ricorrente rappresentava di aver avuto conoscenza della cartella solo a seguito della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400116022000, notificata il 09.09.2024.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo:
l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'ente impositore ai sensi dell'art. 14, comma 6- bis, D.Lgs. 546/1992; la tardività dell'impugnazione rispetto alla notifica della cartella asseritamente avvenuta il 18.03.2024; l'insussistenza della prescrizione anche in ragione della sospensione emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020; la regolarità delle notifiche effettuate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sull'eccezione di inammissibilità ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato direttamente la cartella di pagamento deducendo vizi propri della notifica della stessa e l'intervenuta prescrizione del credito.
La controversia verte dunque sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'Agente della riscossione e non comporta un sindacato sul merito della pretesa impositiva dell'ente creditore. Non sussiste pertanto un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che la cartella sarebbe stata notificata in data 30.03.2023
(secondo la prospettazione del ricorrente) ovvero il 18.03.2024 (secondo la resistente) presso l'indirizzo di Nominativo_1, Indirizzo_1.
Il ricorrente ha prodotto certificato storico di residenza attestante che, alla data del 30.03.2023, egli risultava residente in [...], Indirizzo_2.
La resistente non ha fornito prova idonea circa la correttezza dell'indirizzo utilizzato per la notifica, né ha dimostrato che l'indirizzo di Nominativo_1 fosse domicilio fiscale o recapito valido ai fini notificatori. La notifica effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica, in assenza di valida elezione di domicilio, deve ritenersi nulla.
Ne consegue che il ricorso, proposto a seguito della notifica del preavviso di fermo del 09.09.2024, deve ritenersi tempestivo.
Ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 conv. in L. 53/1983, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per l'anno d'imposta 2017, il termine prescrizionale maturava, in assenza di validi atti interruttivi, entro il
31 dicembre 2020.
Nel caso di specie: non risulta provata la regolare notifica dell'atto presupposto;
la notifica della cartella è affetta da nullità per errato indirizzo;
non risultano validamente provati ulteriori atti interruttivi nel triennio.
Le argomentazioni della resistente relative alla sospensione emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020 non sono idonee a superare la maturata prescrizione, in quanto la sospensione riguarda termini di pagamento e attività di riscossione, ma presuppone comunque l'esistenza di un titolo validamente formato e notificato, circostanza che nel caso di specie non risulta dimostrata.
Pertanto, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica anno
2017. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite pari ad € 270,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore legale Avv.Difensore_1 dichiaratasi antistataria.