Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2742
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità della notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica sia nulla poiché effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica, in assenza di valida elezione di domicilio. La resistente non ha fornito prova idonea della correttezza dell'indirizzo o che fosse un recapito valido.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione triennale

    La Corte ha ritenuto che il diritto alla riscossione si prescrive nel termine triennale. Non essendo provata la regolare notifica dell'atto presupposto, la notifica della cartella è nulla e non risultano validamente provati ulteriori atti interruttivi nel triennio. Le argomentazioni sulla sospensione emergenziale non sono idonee a superare la prescrizione in assenza di un titolo validamente formato e notificato.

  • Accolto
    Tempestività del ricorso

    La Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo poiché proposto a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo, considerata la nullità della notifica della cartella presupposta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2742
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2742
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo