Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
67/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel giudizio iscritto al n. 80274/pensioni militari del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F.
omissis), nato a [...] il omissis e residente in omissis (omissis), in Via omissis
(omissis), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. Francesco Paolo MASTROVITO (C.F. [...]) del Foro di Novara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Novara, via Dolores Bello, n. 5, che chiede di ricevere tutte le comunicazioni al n. fax 0321/1640498 e all’indirizzo p.e.c.
avvfrancescopaolomastrovito@pec.ordineavvocatinovara.
it;
- ricorrente -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(C.F. 80078750587), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22.3.2024
(Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), allegata In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 all’atto di costituzione in giudizio dall’Avv. Flavia Incletolli (C.F. [...]; p.e.c.
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;
- resistente -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza dell’11.2.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Francesco Paolo Mastrovito per la parte ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 1.2.2024, parte ricorrente agisce, al fine di ottenere - previo annullamento (recte: disapplicazione) della determinazione n. 19 del 24.5.2022 e della deliberazione n. 202 del 22.06.2022, con cui l’INPS, rispettivamente, determinava di non conferire la pensione privilegiata e rigettava il ricorso amministrativo proposto dal ricorrente nonché contro il silenzio-rigetto a seguito alla diffida/richiesta del procuratore via PEC datata 25 settembre 2023 ed ogni altro atto connesso o riconducibile -
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e, per l’effetto, la condanna dell’INPS al pagamento di tutto quanto dovuto, oltre alle somme arretrate con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, interessi e rivalutazione monetaria, nonché adeguamento del trattamento corrente, ovvero in ragione di quanto ritenuto di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1 In punto di fatto, rappresenta che:
a. il ricorrente rivestiva il grado di primo maresciallo luogotenente in servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica (1° Reparto – Capo Sezione Assistenza presso l’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori) sino al 01.08.2019 quando cessava volontariamente con collocamento in congedo e maturazione del diritto a pensione;
b. in data 06.03.1993 presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità "gastropatia cronica”,
rappresentando come tale infermità dipendesse dal servizio svolto e, in particolare, dall’ingente stress psico-fisico e stato ansioso cui era continuamente sottoposto (doc. 4 all. al ricorso);
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 c. all’esito del procedimento veniva attribuita la liquidazione dell’equo indennizzo, con decreto n.
365 del 19.03.1998 del Ministero della Difesa (doc.
11);
d. in data 30.10.2019, a seguito del collocamento in congedo, il ricorrente presentava domanda di riconosci mento della pensione privilegiata ordinaria per l’infermità corrispondente alla gastroduodenite cronica risalente già all’anno 1993;
e. l’INPS negava il riconoscimento della pensione privilegiata con determinazione n. 19 del 22.05.2022
(doc. 1);
f. tale decisione veniva impugnata dall’odierno ricorrente, con ricorso presentato in data 16.06.2022 (doc. 12);
g. l’Istituto rigettava il ricorso, in quanto, a proprio dire, l’infermità non era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio;
h. la comunicazione di diffida rimaneva priva di riscontro (doc. 3);
1.2 In punto di diritto, argomenta sul diritto alla pensione privilegiata ordinaria:
I. eccepisce che il provvedimento impugnato è In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 fondato sul presupposto errato, secondo cui l'infermità patita dal ricorrente non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio, sulla base del parere in data 28.07.1995 del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO), reso ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 349 del 1994, asseritamente riferito ad altra infermità;
Detto parere, non vincolante, era poi disatteso dal Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, il quale, riconosceva, con provvedimento in data 11.03.1998, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “gastroduodenite”;
II. evidenzia che il provvedimento impugnato finirebbe con legittimare la coesistenza, riguardo alla stessa infermità concernente uno stesso soggetto e la stessa eziopatogenesi, di provvedimenti di riconoscimento, l'uno, e di disconoscimento, l'altro, della dipendenza da causa di servizio;
III. evidenzia l’erroneità del riferimento al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, contenuto nel provvedimento impugnato, in quanto afferente al D.P.R. n. 461 del 2001, non applicato nella fattispecie.
1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 In via istruttoria chiede di comandare all’Amministrazione il deposito di tutti gli atti del procedimento pensionistico ed in particolare di quelli non in possesso del ricorrente e ritenuti fondamentali/utili per la decisione, nonché dei conteggi relativi alla quantificazione delle differenze pensionistiche dovute al ricorrente, anche in arretrato; ovvero ogni utile atto/documento per la quaestio trattata.
2. In data 14.1.2025 si è costituito l’INPS con memoria di costituzione.
2.1 In punto di diritto:
I. eccepisce l’infondatezza del ricorso per assenza dei presupposti per accedere al riconoscimento invocato;
II. eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione;
III. in via istruttoria, si oppone all’istanza di CTU e, in subordine, nomina i consulenti tecnici.
2.2 In conclusione, chiede:
I. nel merito, in via principale, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 3. In esito all’udienza del 12.2.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 13.2.2025, n. 25/2025, ordinava all’INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell’ordinanza, il fascicolo amministrativo nei termini di cui in motivazione, rinviando all’udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.
4. In data 26.2.2025 l’INPS depositava il fascicolo amministrativo.
5. In data 20.1.2026 parte ricorrente depositava memoria, con cui rilevata l’incompletezza del fascicolo depositato dall’INPS, controbatteva alle deduzioni della resistente ed insisteva per le conclusioni rassegnate nel ricorso.
6. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2. Parte ricorrente agisce, al fine di ottenere -
previo annullamento (recte: disapplicazione) della determinazione n. 19 del 24.5.2022 e della deliberazione n. 202 del 22.06.2022, con cui l’INPS, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rispettivamente, determinava di non conferire la pensione privilegiata e rigettava il ricorso amministrativo proposto dal ricorrente nonché contro il silenzio-rigetto a seguito alla diffida/richiesta del procuratore via PEC datata 25 settembre 2023 ed ogni altro atto connesso o riconducibile -
l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, e per l’effetto, la condanna dell’INPS al pagamento di tutto quanto dovuto, oltre alle somme arretrate con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, interessi e rivalutazione monetaria, nonché adeguamento del trattamento corrente, ovvero in ragione di quanto ritenuto di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Preliminarmente, deve darsi atto che il contenzioso attiene ad una fattispecie in cui parte ricorrente, cui era stato riconosciuto il diritto all’equo indennizzo in vigenza del D.P.R. n. 349 del 1994, chiede il riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria, richiesta in vigenza del successivo D.P.R. n. 461 del 2001, in relazione alla medesima infermità.
In particolare, la questione controversa tra le In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 parti attiene alla valenza da attribuire, in relazione alla richiesta di pensione privilegiata ordinaria, ai diversi e contrastanti pareri medicolegali resi in relazione al diverso procedimento per equo indennizzo, dal CPPO, secondo la tesi dell’INPS ovvero dagli altri organi medico-legali (su cui si è fondato il provvedimento ministeriale di riconoscimento dell’equo indennizzo), secondo la tesi di parte ricorrente.
4. Ciò posto, il ricorso è infondato.
La tesi e le censure di parte ricorrente si fondano sull’assunto che l’accertamento medico-legale, svolto ai sensi del D.P.R. n. 349 del 1994 ai fini dell’equo indennizzo, sia vincolante anche ai fini della decisione sull’istanza di pensione privilegiata ordinaria, richiesta in vigenza del D.P.R. n. 461 del 2001.
Detta tesi non appare condivisibile, in quanto solo con il D.P.R. n. 461 del 2001 è stata prevista l’unicità del procedimento di valutazione medicolegale di dipendenza da causa di servizio delle infermità, unicità del procedimento non prevista in vigenza del precedente D.P.R. n. 392 del 1994.
In giurisprudenza si è, infatti, “precisato che i procedimenti (ante 2001: ndr) per il riconoscimento In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della dipendenza da causa di servizio sono diversi a seconda che si tratti di richiesta di equo indennizzo ovvero di pensione privilegiata ….che solo a seguito di quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 emanato in attuazione della l. 24 novembre 2000 n. 340, è stata sancita l’unicità dell’accertamento, con la previsione espressa che il giudizio di dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione, sulla quale deve pronunciarsi in ogni caso il C.P.P.O. (che ha assunto il nome di Comitato di verifica),
costituisce provvedimento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo o di trattamento pensionistico di privilegio.” (Cdc, sez. III app., n. 443/2006 che richiama e conferma Cdc, sez. giur. Abruzzo, n.
721/2003,).
Ne deriva l’infondatezza della tesi attorea.
Pertanto, nella fattispecie, manca il requisito di un (favorevole) giudizio medico-legale circa la dipendenza dell’infermità della causa di servizio reso nel corso del procedimento, ex D.P.R. n. 461 del 2001, sull’istanza di pensione privilegiata ordinaria.
Peraltro, la parte non ha corredato il ricorso di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 perizia medico-legale, successiva al provvedimento di diniego dell’INPS qui impugnato, che esternasse censure medico-legali su detto provvedimento, così venendo meno agli oneri di allegazione, da un lato, e, dall’altro, probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c., anche nell’ambito del processo pensionistico, dove i poteri istruttori del giudice non possono derogare all’onere probatorio incombente sulle parti.
5. Per completezza espositiva, è appena il caso di precisare che, ai fini dell’odierno decidere, dovendosi giudicare sulla base della prospettazione attorea, che è infondata, nessun rilievo può darsi all’eventuale infondatezza della tesi della parte resistente derivante da motivi diversi da quelli esposti da parte ricorrente, essendo il giudice tenuto a giudicare nei limiti dei motivi di ricorso, nella specie, si ripete, infondati.
6. Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Data la peculiarità della vicenda, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
8. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. rigetta il ricorso;
b. compensa le spese del giudizio;
c. nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.2.2026.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AL VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.02.2026 13:28:48 GMT+01:00