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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
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Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 1966 dell'1/7/2022
Oggetto: clausola sociale – assunzione - risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 782/2022 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cursano e Parte_1 dall'Avv. Luigi Giuseppe Boselli, in virtù di procura in atti
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall' Antonio Sartori, in virtù di procura in atti
APPELLATA
All'udienza del 7.5.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 2
Con ricorso depositato l'11.10.2019, si rivolgeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Lecce, esponendo: a) di aver lavorato alle dipendenze di dal 20.10.2014 al 16.04.2019 con mansioni di operatore ecologico, in virtù Controparte_2
di contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con qualifica di operaio (liv. primo-parametro A - CCNL Igiene Ambientale Aziende Private), addetto al cantiere del
Comune di Sogliano Cavour;
b) di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo consistente nella revoca del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, precedentemente affidato alla sua datrice di lavoro, revoca intervenuta a seguito di adozione nei confronti della di interdittiva antimafia da parte del Prefetto di Lecce;
c) lamentava la CP_2 violazione da parte della cui era stato affidato l'appalto in precedenza affidato CP_1 alla della c.d. clausola sociale ex art. 6 del CCNL di settore e dell'art. 32 del Parte_2
Capitolato speciale di appalto, in quanto era l'unico dipendente già alle dipendenze della che non era stato riassunto dalla per cui chiedeva: 1) “accertare e CP_2 CP_1 dichiarare l'illegittimità della condotta di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, in qualità azienda subentrante nell'appalto/affidamento sotteso alle vicende di causa per non aver la società, in occasione del suo avvicendamento nella gestione del servizio, ottemperato agli obblighi su di essa incombenti previsti dalle disposizioni di legge, collettive e contrattuali richiamate nel presente atto;
2) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione, a decorrere dal 17.4.2019 (o dalla data ritenuta di giustizia), alle dipendenze di CP_1 in qualità di azienda subentrante nell'appalto/affidamento per cui è causa, alle medesime condizioni lavorative acquisite con e quindi con sua adibizione ai servizi Controparte_2
relativi al predetto appalto, con il medesimo inquadramento contrattuale ed alle medesime pregresse condizioni;
3) per l'effetto, condannare in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a porre in essere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il ricorrente previa ogni formalità e comunicazione, iscrivendo il ricorrente nel proprio Libro Unico del Lavoro a decorrere quanto meno dal 17.4.2019
– o dalla diversa data che il Giudice riterrà di giustizia – e con condanna alla concreta riammissione in servizio e ad adibirlo, dal momento del suo concreto ricollocamento al lavoro, ad attività e mansioni proprie del livello posseduto e sopra indicato, nell'ambito
2 3
del richiamato servizio appaltato;
4) sempre per l'effetto, condannare in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente commisurato alle retribuzioni maturate dal 17.4.2019 sino alla concreta riammissione in servizio (rapportate al minimo contrattuale conglobato mensile relativo al livello 1 – param. A previsto dal CCNL di settore, pari ad €.757,39, e comunque da quantificare, occorrendo, anche a mezzo CTU), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali per lo stesso periodo;
5) con condanna della società convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
6) dichiarare
l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Con comparsa depositata il 5.10.2020, si costituiva la che sollevava eccezione CP_1
di inammissibilità/improcedibilità e contestava nel merito le avverse pretese e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza n. 362 dell'1.7.2022, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 23.12.2022, Parte_1
ha proposto appello, affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “motivazione illogica e contraddittoria;
erronea interpretazione delle prove documentali;
omessa e insufficiente valutazioni di fatti decisivi per il giudizio (il fabbisogno di personale e l'offerta economica del Comune non sono stati rispettati da ”. CP_3
Più in dettaglio, l'appellante contesta la decisione del Primo Giudice nella parte in cui viene affermato che abbia rispettato la proposta economica formulata dalla CP_1
stazione appaltante, in quanto, a suo avviso, non sono stati rispettati: “- il numero reale degli addetti: per il Comune 4,33 unità, ovvero 3 full time e due part time al 66,66%; per
5 unità tutte full time;
- le mansioni: per il Comune 3 operatori ecologici e 2 CP_1
autisti; per 1 operatore ecologico, 3 autisti ed 1 coordinatore;
- la qualifica: per CP_1
il Comune 5 operai;
per 4 operai ed 1 impiegato;
- i livelli di inquadramento: per CP_1
il Comune 1 livello 2B, 2 livello 3B, 1 livello 4A e 1 livello 4B; per Axa 1 livello 3A, 2
3 4
livelli 3B, 1 livello 4° ed 1 livello 6°; - i costi mensili: 16.070,78 per il Comune;
oltre
20.000,00 euro per . CP_1
Aggiunge Stefanizzi: <quello che è stato ritenuto dal Primo Giudice un “chiaro e determinante elemento di fatto sfavorevole alla tesi del ricorrente”, ovvero la circostanza per cui avrebbe rispettato il costo mensile relativo al fabbisogno di personale CP_1
(prima 4 e poi 5 unità) indicato dal Comune di Sogliano Cavour con il piano economico del 8.4.2019 e con la successiva rimodulazione del 12.4.2019, è un assunto errato che inficia tutto l'iter logico giuridico del provvedimento impugnato che, anche solo per tale motivo, merita di essere riformato>>.
Con il secondo motivo, si deduce: “Omessa e/o errata motivazione - Erronea statuizione sulle richieste istruttorie, ritenute irrilevanti - Omessa e/o insufficiente valutazione di fatti decisivi per il giudizio (numero degli addetti stabilmente assegnati al servizio presso la precedente gestione)”.
L'appellante contesta la decisione del Tribunale di prime cure per non aver accolto le richieste istruttorie di prova orale chiesta e di ordine di esibizione di documentazione e di acquisizione di documenti presso Enti e terzi.
Dette richieste istruttorie, aggiunge l'appellante sono state rigettate <sulla base del
“dato fattuale” – errato, come sopra ampiamente precisato – per cui “l'offerta economica dell'Amministrazione locale” era “calibrata su cinque addetti al servizio e non su sei”, circostanza che renderebbe “irrilevante verificare il numero degli addetti stabilmente assegnati al servizio in parola presso la precedente gestione CP_2
(oggetto della prova orale chiesta dal ricorrente, come tale superflua)”>>.
Il rigetto delle richieste istruttorie viene contestato dall'appellante, in quanto non risponderebbe al vero che l'appellata si sarebbe attenuta all'offerta economica della stazione appaltante e, perché, quand'anche ciò rispondesse al vero, “la circostanza non potrebbe comunque ritenersi dirimente essendo invero necessaria una verifica, per il tramite delle prove orali, delle circostanze di fatto relative al numero degli addetti al servizio, alle mansioni effettivamente disimpegnate da ciascuno di essi, della rispondenza delle predette mansioni al livello di formale appartenenza e quindi del diritto del ricorrente a non essere pretermesso rispetto ad altri lavoratori”.
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Con il terzo motivo, intitolato: “Omessa e/o errata motivazione - Omessa e/o insufficiente valutazione di fatti decisivi per il giudizio (irrilevanza del formale impegno temporale degli addetti all'appalto)”, l'appellante si duole del mancato sfogo dell'attività istruttoria sotto diverso profilo
Ritiene infatti che, “laddove il Giudice avesse ammesso i mezzi istruttori Parte_1
richiesti in ricorso, ed in particolare avesse autorizzato l'acquisizione di informazioni presso i Centri per l'Impiego e le sedi Inps competenti per conoscere il numero e i nominativi nonché le tipologie contrattuali dei dipendenti dell'odierna appellata e di
[...]
si sarebbe facilmente avveduto, da una parte, del fatto che nei mesi successivi CP_2 all'affidamento dell'appalto ha assunto ed impiegato nello svolgimento del CP_1
servizio appaltato nuovo personale con medesima qualifica e medesime mansioni del ricorrente (operatori ecologici); dall'altra, del fatto è stato assunto da CP_4
nella stessa data del ricorrente (20.10.2014) in seguito al pensionamento di CP_2
altro lavoratore addetto a tempo pieno (tale Luigi) e, come il ricorrente, ha sottoscritto un contratto di lavoro parziale al 50%”.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce: “Errore di diritto: violazione delle norme di legge, collettive e contrattuali in materia di appalto - diritto all'assunzione alle dipendenze della subentrante . CP_1
Richiamate le norme pattizie applicabili al caso in esame - l'art. 6 del CCNL di settore
(CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali) e l'art. 32 del capitolato speciale di appalto - lamenta che “nessuno degli adempimenti Parte_1 contrattuali previsti dall'art. 6 del CCNL di settore e dall'art. 32 del capitolato speciale
d'appalto è stato posto in essere dalla società convenuta. Ed invero, al momento del passaggio dell'affidamento del servizio ha omesso di assumere ex novo il CP_1 ricorrente, che al momento del passaggio di appalto faceva parte dell'organico dell'azienda uscente ed era stato da sempre adibito al medesimo Controparte_2
servizio; né la società subentrante ha provveduto ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti delle OO.SS. territoriali e delle R.S.U e di attivazione della relativa procedura sindacale”. Aggiunge l'appellante che “essendo, infatti, rimaste invariate le prestazioni richieste dal committente, risultanti nel capitolato d'appalto, la società
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convenuta vrebbe dovuto procedere, a seguito della risoluzione del rapporto CP_1 di lavoro da parte dell'impresa cessante , all'assunzione del ricorrente in CP_2
quanto facente parte del personale addetto in via ordinaria o prevalente al medesimo specifico appalto/affidamento”.
In appendice all'ultimo motivo di gravame, l'appellante confidando nell'accoglimento dell'appello, “impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha compensato tra le parti le spese di giudizio, alla luce dell'evidente errore di valutazione in cui è incorso
e della palese fondatezza della domanda”.
In conclusione, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e Parte_1
l'accoglimento della domanda come proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 16.4.2024, si costituiva la che CP_1 contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 7.5.2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato per cui va respinto.
Con il primo motivo, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che l' si sia attenuta alla proposta economica formulata dal Comune CP_1
appaltante e conseguentemente a ritenere corretto il comportamento dell'appellata.
Invero, secondo ci sarebbero state differenze tra le mansioni e l'inquadramento Parte_1
contrattuale dei lavoratori, quali indicati dalla stazione appaltante, e le mansioni e l'effettivo inquadramento contrattuale adottato da (invero, come vedremo, CP_1
migliorativo per i lavoratori assunti).
Da ciò discenderebbe la conseguenza che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Lecce, la società appellata si sarebbe disallineata rispetto alle previsioni dell'appalto e dell'offerta economica inviata dal Comune.
Va premesso, che, come anticipato, il trattamento e l'inquadramento contrattuale garantito ai lavoratori assunti dall è stato – in conseguenza dell'offerta CP_1
economica, cui la stessa datrice di lavoro ha dovuto adeguarsi - migliorativo per gli stessi.
E' lo stesso appellante che, a fronte di un fabbisogno di personale indicato dal Comune
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Cont in 4,33 unità, l assunse 5 dipendenti a tempo pieno, così come le mansioni attribuite ai dipendenti erano migliorative rispetto a quelle indicata nell'offerta economica.
Orbene, tale differenza non è sfuggita al primo Giudice, che ha opportunamente evidenziato in comportamento ineccepibile della datrice di lavoro sotto questo aspetto.
Osserva appropriatamente il Tribunale di Lecce: “deve escludersi in capo alla società resistente un obbligo di assumere sei lavoratori (ove anche tutti fossero stati stabilmente addetti all'appalto per il servizio di RSU nel Comune di Sogliano Cavour), risultando invece l'offerta economica dell'amministrazione locale calibrata su cinque addetti al servizio (e non su sei)”.
Sicchè, le differenze fra le indicazioni dell'offerta economica e quanto messo in pratica dall'appellata sono soltanto puramente formali e tali da non incidere sui diritti dei lavoratori, compreso lo come vedremo successivamente. Parte_1
Fra l'altro, è necessario evidenziare come l'appellante nell'intero atto di gravame non prenda posizione sul principio di diritto richiamato dal Tribunale – e condiviso da questa
Corte - per evidenziare che la c.d clausola sociale, seppure imponga all'impresa aggiudicataria del nuovo appalto di valutare il riassorbimento del personale impiegato dall'impresa uscente, mantenendo possibilmente le condizioni contrattuali esistenti, non prevede un obbligo di riassorbimento assoluto e inderogabile.
L'impresa aggiudicataria ha la facoltà di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria struttura, tenendo conto delle proprie esigenze tecnico- organizzative e del costo della manodopera.
Più nello specifico: “la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché idonea a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della
Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto. Tale clausola deve essere, dunque, interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente
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escludente; conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali;
la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (in senso conforme, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n.731)”.
In ogni caso, non va sottovalutato, per valutare il comportamento tenuto dalla società appellata, che nell'incontro del 19.4.2019 con le OO.SS. – che, peraltro, come si evince dal relativo verbale, prodotto dall' diedero conferma del rispetto della CP_1
“formalità prevista dal CCNL” e che fossero stati garantiti i “diritti della platea storica dei lavoratori adibiti al cantiere di Sogliano Cavour” - la stessa, per mezzo del suo A.U., ebbe ad evidenziare che con nota del 17.4.2019 aveva informato la Commissione
Straordinaria del Comune di Sogliano Cavour, delle discrepanze tra i dati forniti dall'Ente appaltante con il proprio Piano industriale ed il reale costo derivante dall'assunzione del personale cantierizzato e che, in risposta, la predetta Commissione, con propria nota del
18.4.20219 aveva chiarito che era competenza del soggetto gestore “l'utilizzo ottimale dei lavoratori nel rispetto dei contatti di lavoro di categoria ad essi spettanti”.
In buona sostanza, la stazione appaltante specificava che, al di là delle indicazioni riportate nel piano industriale, l era tenuta ad assumere, come poi avvenuto, i CP_1
lavoratori aventi diritto, nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria e del loro inquadramento, restando a suo carico l'onere di utilizzare al meglio le risorse finanziarie messe a disposizione.
Dal che deriva la sostanziale irrilevanza delle modeste modifiche adottate dall'impresa appaltatrice rispetto alle indicazioni della stazione appaltante, quali evidenziate da nel primo motivo di appello. Parte_1
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Parimenti, diventa superfluo, come già ritenuto dal primo Giudice, l'approfondimento istruttorio (oggetto del secondo motivo di gravame) in ordine al numero di lavoratori assegnati al servizio dalla prima del subentro di non essendo in CP_2 CP_1
contestazione la modifica, benché assai parziale e addirittura migliorativa rispetto all'offerta formulata dal Controparte_5
In ogni caso, l'esame delle singole posizione di prova, oggetto della richiesta istruttoria reiterata in questo grado di giudizio dall'appellante, rende evidente l'irrilevanza della prova medesima.
Si tratta infatti di posizioni aventi ad oggetto fatti non contestati o già documentalmente provati (posizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13) ovvero il richiamo di norme
(posizioni nn. 9 e 10).
Per cui non può che essere confermata la decisione sul punto del Tribunale di Lecce, né può condividersi l'assunto di parte appellante che l'attività istruttoria richiesta nel ricorso di primo grado fosse necessaria ai fini di una “verifica, per il tramite delle prove orali, delle circostanze di fatto relative al numero degli addetti al servizio, alle mansioni effettivamente disimpegnate da ciascuno di essi, della rispondenza delle predette mansioni al livello di formale appartenenza e quindi del diritto del ricorrente a non essere pretermesso rispetto ad altri lavoratori”, in quanto l'oggetto dei capitoli di prova era ben diverso.
Per la stessa ragione – perché estranea ai capitoli di prova indicati nel ricorso introduttivo
- l'attività istruttoria non “avrebbe consentito di smentire, altresì, l'assunto contenuto nel verbale di incontro del 19.4.2019 laddove le OO.SS. presenti, ignorando la presenza del ricorrente nell'appalto, si spingono sino a dichiarare "essendo stata rispettata la formalità prevista dal CCNL e garantita tutta la platea storica dei lavoratori adibiti al cantiere”.
È appena il caso di osservare poi, che il “mancato adempimento degli obblighi informativi in merito all'inizio della nuova gestione” e la mancata promozione di incontri con le rappresentanze e le strutture sindacali per perfezionare la procedura di assunzione di tutto il personale” (capitolo n. 9 del ricorso introduttivo) sono smentiti dal tenore del verbale d'incontro con le organizzazioni sindacali del 19.4.2019, innanzi richiamato.
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Anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento sostanzialmente per le medesime ragioni indicate in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale.
Va evidenziato che la circostanza secondo cui, nei mesi successivi all'affidamento dell'appalto, avrebbe assunto “nuovo personale con medesima qualifica e CP_1 medesime mansioni del ricorrente” è stata allegata per la prima volta con l'atto di gravame e appare in ogni caso irrilevante al fine del giudizio, che mira ad accertare se, al momento della prosecuzione dell'appalto, la nuova società appaltatrice avesse rispettato le condizioni poste dal Comune in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti della nei limiti della nuova offerta economica avanzata dalla CP_2
stazione appaltante. Dal che deriva che le vicende successive non hanno rilievo nel presente giudizio.
Deve, poi, ritenersi ammissibile il deposito delle buste paga eseguito in questo grado dall'appellata per dimostrare l'infondatezza dell'assunto – anche questo per la prima volta formulata in sede di appello, onde la tempestività del deposito della documentazione da Cont parte dell – secondo cui il lavoratore non aveva diritto di essere Controparte_6
preferito a poiché anch'egli dipendente part time. Parte_1
Le buste paga, infatti, dimostrano che l' era dipendente a tempo pieno, alle CP_4
dipendenze della a far data da luglio 2018. CP_2
Cont Con il quarto motivo di appello, l'appellante si duole della violazione da parte dell' non rilevata dal Tribunale di Lecce, delle norme di legge e contrattuali applicabili al caso di specie e in particolare degli art. 6 del CCNL e 32 del capitolato speciale di appalto.
Sul punto, questa Corte, esaminando il primo motivo di appello, si è già espressa, rilevando la correttezza – anche sul piano formale, in particolare in ordine al coinvolgimento della OO.SS. - dell oltre che sulla necessità di contemperare i CP_1
diritti dei lavoratori quali discendenti dal rispetto della clausola sociale con il diritto di iniziativa economica dell'impresa appaltatrice come delineato dalla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La mancata assunzione dell'appellante – come opportunamente rilevato dal primo
Giudice, con motivazione del tutto condivisibile - è dipesa esclusivamente dalla sua condizione soggettiva: egli rispetto agli altri lavoratori assunti non aveva pari mansioni e
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livello di inquadramento;
mentre rispetto ad , unico ad avere mansioni e Controparte_6
livello pari a quelli di , era penalizzato dal fatto di avere un contratto Parte_1
a tempo parziale, invece che a tempo pieno.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
La complessità della controversia costituisce motivo per compensare le spese di questo grado.
L'appellante può beneficiare dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, per cui non è tenuto al pagamento di contributo di pari importo, ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater del dpr n. 115/2012.
PQM
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro
-visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.12.2022 da
, nei confronti di avverso la sentenza dell'1.7.2022 n. 83 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Lecce, così provvede:
-rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2012, dà atto che jnon sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 buis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 7.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 1966 dell'1/7/2022
Oggetto: clausola sociale – assunzione - risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 782/2022 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cursano e Parte_1 dall'Avv. Luigi Giuseppe Boselli, in virtù di procura in atti
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall' Antonio Sartori, in virtù di procura in atti
APPELLATA
All'udienza del 7.5.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso depositato l'11.10.2019, si rivolgeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Lecce, esponendo: a) di aver lavorato alle dipendenze di dal 20.10.2014 al 16.04.2019 con mansioni di operatore ecologico, in virtù Controparte_2
di contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con qualifica di operaio (liv. primo-parametro A - CCNL Igiene Ambientale Aziende Private), addetto al cantiere del
Comune di Sogliano Cavour;
b) di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo consistente nella revoca del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, precedentemente affidato alla sua datrice di lavoro, revoca intervenuta a seguito di adozione nei confronti della di interdittiva antimafia da parte del Prefetto di Lecce;
c) lamentava la CP_2 violazione da parte della cui era stato affidato l'appalto in precedenza affidato CP_1 alla della c.d. clausola sociale ex art. 6 del CCNL di settore e dell'art. 32 del Parte_2
Capitolato speciale di appalto, in quanto era l'unico dipendente già alle dipendenze della che non era stato riassunto dalla per cui chiedeva: 1) “accertare e CP_2 CP_1 dichiarare l'illegittimità della condotta di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, in qualità azienda subentrante nell'appalto/affidamento sotteso alle vicende di causa per non aver la società, in occasione del suo avvicendamento nella gestione del servizio, ottemperato agli obblighi su di essa incombenti previsti dalle disposizioni di legge, collettive e contrattuali richiamate nel presente atto;
2) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione, a decorrere dal 17.4.2019 (o dalla data ritenuta di giustizia), alle dipendenze di CP_1 in qualità di azienda subentrante nell'appalto/affidamento per cui è causa, alle medesime condizioni lavorative acquisite con e quindi con sua adibizione ai servizi Controparte_2
relativi al predetto appalto, con il medesimo inquadramento contrattuale ed alle medesime pregresse condizioni;
3) per l'effetto, condannare in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a porre in essere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il ricorrente previa ogni formalità e comunicazione, iscrivendo il ricorrente nel proprio Libro Unico del Lavoro a decorrere quanto meno dal 17.4.2019
– o dalla diversa data che il Giudice riterrà di giustizia – e con condanna alla concreta riammissione in servizio e ad adibirlo, dal momento del suo concreto ricollocamento al lavoro, ad attività e mansioni proprie del livello posseduto e sopra indicato, nell'ambito
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del richiamato servizio appaltato;
4) sempre per l'effetto, condannare in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente commisurato alle retribuzioni maturate dal 17.4.2019 sino alla concreta riammissione in servizio (rapportate al minimo contrattuale conglobato mensile relativo al livello 1 – param. A previsto dal CCNL di settore, pari ad €.757,39, e comunque da quantificare, occorrendo, anche a mezzo CTU), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali per lo stesso periodo;
5) con condanna della società convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
6) dichiarare
l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Con comparsa depositata il 5.10.2020, si costituiva la che sollevava eccezione CP_1
di inammissibilità/improcedibilità e contestava nel merito le avverse pretese e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza n. 362 dell'1.7.2022, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 23.12.2022, Parte_1
ha proposto appello, affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “motivazione illogica e contraddittoria;
erronea interpretazione delle prove documentali;
omessa e insufficiente valutazioni di fatti decisivi per il giudizio (il fabbisogno di personale e l'offerta economica del Comune non sono stati rispettati da ”. CP_3
Più in dettaglio, l'appellante contesta la decisione del Primo Giudice nella parte in cui viene affermato che abbia rispettato la proposta economica formulata dalla CP_1
stazione appaltante, in quanto, a suo avviso, non sono stati rispettati: “- il numero reale degli addetti: per il Comune 4,33 unità, ovvero 3 full time e due part time al 66,66%; per
5 unità tutte full time;
- le mansioni: per il Comune 3 operatori ecologici e 2 CP_1
autisti; per 1 operatore ecologico, 3 autisti ed 1 coordinatore;
- la qualifica: per CP_1
il Comune 5 operai;
per 4 operai ed 1 impiegato;
- i livelli di inquadramento: per CP_1
il Comune 1 livello 2B, 2 livello 3B, 1 livello 4A e 1 livello 4B; per Axa 1 livello 3A, 2
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livelli 3B, 1 livello 4° ed 1 livello 6°; - i costi mensili: 16.070,78 per il Comune;
oltre
20.000,00 euro per . CP_1
Aggiunge Stefanizzi: <quello che è stato ritenuto dal Primo Giudice un “chiaro e determinante elemento di fatto sfavorevole alla tesi del ricorrente”, ovvero la circostanza per cui avrebbe rispettato il costo mensile relativo al fabbisogno di personale CP_1
(prima 4 e poi 5 unità) indicato dal Comune di Sogliano Cavour con il piano economico del 8.4.2019 e con la successiva rimodulazione del 12.4.2019, è un assunto errato che inficia tutto l'iter logico giuridico del provvedimento impugnato che, anche solo per tale motivo, merita di essere riformato>>.
Con il secondo motivo, si deduce: “Omessa e/o errata motivazione - Erronea statuizione sulle richieste istruttorie, ritenute irrilevanti - Omessa e/o insufficiente valutazione di fatti decisivi per il giudizio (numero degli addetti stabilmente assegnati al servizio presso la precedente gestione)”.
L'appellante contesta la decisione del Tribunale di prime cure per non aver accolto le richieste istruttorie di prova orale chiesta e di ordine di esibizione di documentazione e di acquisizione di documenti presso Enti e terzi.
Dette richieste istruttorie, aggiunge l'appellante sono state rigettate <sulla base del
“dato fattuale” – errato, come sopra ampiamente precisato – per cui “l'offerta economica dell'Amministrazione locale” era “calibrata su cinque addetti al servizio e non su sei”, circostanza che renderebbe “irrilevante verificare il numero degli addetti stabilmente assegnati al servizio in parola presso la precedente gestione CP_2
(oggetto della prova orale chiesta dal ricorrente, come tale superflua)”>>.
Il rigetto delle richieste istruttorie viene contestato dall'appellante, in quanto non risponderebbe al vero che l'appellata si sarebbe attenuta all'offerta economica della stazione appaltante e, perché, quand'anche ciò rispondesse al vero, “la circostanza non potrebbe comunque ritenersi dirimente essendo invero necessaria una verifica, per il tramite delle prove orali, delle circostanze di fatto relative al numero degli addetti al servizio, alle mansioni effettivamente disimpegnate da ciascuno di essi, della rispondenza delle predette mansioni al livello di formale appartenenza e quindi del diritto del ricorrente a non essere pretermesso rispetto ad altri lavoratori”.
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Con il terzo motivo, intitolato: “Omessa e/o errata motivazione - Omessa e/o insufficiente valutazione di fatti decisivi per il giudizio (irrilevanza del formale impegno temporale degli addetti all'appalto)”, l'appellante si duole del mancato sfogo dell'attività istruttoria sotto diverso profilo
Ritiene infatti che, “laddove il Giudice avesse ammesso i mezzi istruttori Parte_1
richiesti in ricorso, ed in particolare avesse autorizzato l'acquisizione di informazioni presso i Centri per l'Impiego e le sedi Inps competenti per conoscere il numero e i nominativi nonché le tipologie contrattuali dei dipendenti dell'odierna appellata e di
[...]
si sarebbe facilmente avveduto, da una parte, del fatto che nei mesi successivi CP_2 all'affidamento dell'appalto ha assunto ed impiegato nello svolgimento del CP_1
servizio appaltato nuovo personale con medesima qualifica e medesime mansioni del ricorrente (operatori ecologici); dall'altra, del fatto è stato assunto da CP_4
nella stessa data del ricorrente (20.10.2014) in seguito al pensionamento di CP_2
altro lavoratore addetto a tempo pieno (tale Luigi) e, come il ricorrente, ha sottoscritto un contratto di lavoro parziale al 50%”.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce: “Errore di diritto: violazione delle norme di legge, collettive e contrattuali in materia di appalto - diritto all'assunzione alle dipendenze della subentrante . CP_1
Richiamate le norme pattizie applicabili al caso in esame - l'art. 6 del CCNL di settore
(CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali) e l'art. 32 del capitolato speciale di appalto - lamenta che “nessuno degli adempimenti Parte_1 contrattuali previsti dall'art. 6 del CCNL di settore e dall'art. 32 del capitolato speciale
d'appalto è stato posto in essere dalla società convenuta. Ed invero, al momento del passaggio dell'affidamento del servizio ha omesso di assumere ex novo il CP_1 ricorrente, che al momento del passaggio di appalto faceva parte dell'organico dell'azienda uscente ed era stato da sempre adibito al medesimo Controparte_2
servizio; né la società subentrante ha provveduto ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti delle OO.SS. territoriali e delle R.S.U e di attivazione della relativa procedura sindacale”. Aggiunge l'appellante che “essendo, infatti, rimaste invariate le prestazioni richieste dal committente, risultanti nel capitolato d'appalto, la società
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convenuta vrebbe dovuto procedere, a seguito della risoluzione del rapporto CP_1 di lavoro da parte dell'impresa cessante , all'assunzione del ricorrente in CP_2
quanto facente parte del personale addetto in via ordinaria o prevalente al medesimo specifico appalto/affidamento”.
In appendice all'ultimo motivo di gravame, l'appellante confidando nell'accoglimento dell'appello, “impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha compensato tra le parti le spese di giudizio, alla luce dell'evidente errore di valutazione in cui è incorso
e della palese fondatezza della domanda”.
In conclusione, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e Parte_1
l'accoglimento della domanda come proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 16.4.2024, si costituiva la che CP_1 contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 7.5.2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato per cui va respinto.
Con il primo motivo, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che l' si sia attenuta alla proposta economica formulata dal Comune CP_1
appaltante e conseguentemente a ritenere corretto il comportamento dell'appellata.
Invero, secondo ci sarebbero state differenze tra le mansioni e l'inquadramento Parte_1
contrattuale dei lavoratori, quali indicati dalla stazione appaltante, e le mansioni e l'effettivo inquadramento contrattuale adottato da (invero, come vedremo, CP_1
migliorativo per i lavoratori assunti).
Da ciò discenderebbe la conseguenza che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Lecce, la società appellata si sarebbe disallineata rispetto alle previsioni dell'appalto e dell'offerta economica inviata dal Comune.
Va premesso, che, come anticipato, il trattamento e l'inquadramento contrattuale garantito ai lavoratori assunti dall è stato – in conseguenza dell'offerta CP_1
economica, cui la stessa datrice di lavoro ha dovuto adeguarsi - migliorativo per gli stessi.
E' lo stesso appellante che, a fronte di un fabbisogno di personale indicato dal Comune
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Cont in 4,33 unità, l assunse 5 dipendenti a tempo pieno, così come le mansioni attribuite ai dipendenti erano migliorative rispetto a quelle indicata nell'offerta economica.
Orbene, tale differenza non è sfuggita al primo Giudice, che ha opportunamente evidenziato in comportamento ineccepibile della datrice di lavoro sotto questo aspetto.
Osserva appropriatamente il Tribunale di Lecce: “deve escludersi in capo alla società resistente un obbligo di assumere sei lavoratori (ove anche tutti fossero stati stabilmente addetti all'appalto per il servizio di RSU nel Comune di Sogliano Cavour), risultando invece l'offerta economica dell'amministrazione locale calibrata su cinque addetti al servizio (e non su sei)”.
Sicchè, le differenze fra le indicazioni dell'offerta economica e quanto messo in pratica dall'appellata sono soltanto puramente formali e tali da non incidere sui diritti dei lavoratori, compreso lo come vedremo successivamente. Parte_1
Fra l'altro, è necessario evidenziare come l'appellante nell'intero atto di gravame non prenda posizione sul principio di diritto richiamato dal Tribunale – e condiviso da questa
Corte - per evidenziare che la c.d clausola sociale, seppure imponga all'impresa aggiudicataria del nuovo appalto di valutare il riassorbimento del personale impiegato dall'impresa uscente, mantenendo possibilmente le condizioni contrattuali esistenti, non prevede un obbligo di riassorbimento assoluto e inderogabile.
L'impresa aggiudicataria ha la facoltà di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria struttura, tenendo conto delle proprie esigenze tecnico- organizzative e del costo della manodopera.
Più nello specifico: “la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché idonea a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della
Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto. Tale clausola deve essere, dunque, interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente
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escludente; conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali;
la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (in senso conforme, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n.731)”.
In ogni caso, non va sottovalutato, per valutare il comportamento tenuto dalla società appellata, che nell'incontro del 19.4.2019 con le OO.SS. – che, peraltro, come si evince dal relativo verbale, prodotto dall' diedero conferma del rispetto della CP_1
“formalità prevista dal CCNL” e che fossero stati garantiti i “diritti della platea storica dei lavoratori adibiti al cantiere di Sogliano Cavour” - la stessa, per mezzo del suo A.U., ebbe ad evidenziare che con nota del 17.4.2019 aveva informato la Commissione
Straordinaria del Comune di Sogliano Cavour, delle discrepanze tra i dati forniti dall'Ente appaltante con il proprio Piano industriale ed il reale costo derivante dall'assunzione del personale cantierizzato e che, in risposta, la predetta Commissione, con propria nota del
18.4.20219 aveva chiarito che era competenza del soggetto gestore “l'utilizzo ottimale dei lavoratori nel rispetto dei contatti di lavoro di categoria ad essi spettanti”.
In buona sostanza, la stazione appaltante specificava che, al di là delle indicazioni riportate nel piano industriale, l era tenuta ad assumere, come poi avvenuto, i CP_1
lavoratori aventi diritto, nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria e del loro inquadramento, restando a suo carico l'onere di utilizzare al meglio le risorse finanziarie messe a disposizione.
Dal che deriva la sostanziale irrilevanza delle modeste modifiche adottate dall'impresa appaltatrice rispetto alle indicazioni della stazione appaltante, quali evidenziate da nel primo motivo di appello. Parte_1
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Parimenti, diventa superfluo, come già ritenuto dal primo Giudice, l'approfondimento istruttorio (oggetto del secondo motivo di gravame) in ordine al numero di lavoratori assegnati al servizio dalla prima del subentro di non essendo in CP_2 CP_1
contestazione la modifica, benché assai parziale e addirittura migliorativa rispetto all'offerta formulata dal Controparte_5
In ogni caso, l'esame delle singole posizione di prova, oggetto della richiesta istruttoria reiterata in questo grado di giudizio dall'appellante, rende evidente l'irrilevanza della prova medesima.
Si tratta infatti di posizioni aventi ad oggetto fatti non contestati o già documentalmente provati (posizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13) ovvero il richiamo di norme
(posizioni nn. 9 e 10).
Per cui non può che essere confermata la decisione sul punto del Tribunale di Lecce, né può condividersi l'assunto di parte appellante che l'attività istruttoria richiesta nel ricorso di primo grado fosse necessaria ai fini di una “verifica, per il tramite delle prove orali, delle circostanze di fatto relative al numero degli addetti al servizio, alle mansioni effettivamente disimpegnate da ciascuno di essi, della rispondenza delle predette mansioni al livello di formale appartenenza e quindi del diritto del ricorrente a non essere pretermesso rispetto ad altri lavoratori”, in quanto l'oggetto dei capitoli di prova era ben diverso.
Per la stessa ragione – perché estranea ai capitoli di prova indicati nel ricorso introduttivo
- l'attività istruttoria non “avrebbe consentito di smentire, altresì, l'assunto contenuto nel verbale di incontro del 19.4.2019 laddove le OO.SS. presenti, ignorando la presenza del ricorrente nell'appalto, si spingono sino a dichiarare "essendo stata rispettata la formalità prevista dal CCNL e garantita tutta la platea storica dei lavoratori adibiti al cantiere”.
È appena il caso di osservare poi, che il “mancato adempimento degli obblighi informativi in merito all'inizio della nuova gestione” e la mancata promozione di incontri con le rappresentanze e le strutture sindacali per perfezionare la procedura di assunzione di tutto il personale” (capitolo n. 9 del ricorso introduttivo) sono smentiti dal tenore del verbale d'incontro con le organizzazioni sindacali del 19.4.2019, innanzi richiamato.
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Anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento sostanzialmente per le medesime ragioni indicate in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale.
Va evidenziato che la circostanza secondo cui, nei mesi successivi all'affidamento dell'appalto, avrebbe assunto “nuovo personale con medesima qualifica e CP_1 medesime mansioni del ricorrente” è stata allegata per la prima volta con l'atto di gravame e appare in ogni caso irrilevante al fine del giudizio, che mira ad accertare se, al momento della prosecuzione dell'appalto, la nuova società appaltatrice avesse rispettato le condizioni poste dal Comune in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti della nei limiti della nuova offerta economica avanzata dalla CP_2
stazione appaltante. Dal che deriva che le vicende successive non hanno rilievo nel presente giudizio.
Deve, poi, ritenersi ammissibile il deposito delle buste paga eseguito in questo grado dall'appellata per dimostrare l'infondatezza dell'assunto – anche questo per la prima volta formulata in sede di appello, onde la tempestività del deposito della documentazione da Cont parte dell – secondo cui il lavoratore non aveva diritto di essere Controparte_6
preferito a poiché anch'egli dipendente part time. Parte_1
Le buste paga, infatti, dimostrano che l' era dipendente a tempo pieno, alle CP_4
dipendenze della a far data da luglio 2018. CP_2
Cont Con il quarto motivo di appello, l'appellante si duole della violazione da parte dell' non rilevata dal Tribunale di Lecce, delle norme di legge e contrattuali applicabili al caso di specie e in particolare degli art. 6 del CCNL e 32 del capitolato speciale di appalto.
Sul punto, questa Corte, esaminando il primo motivo di appello, si è già espressa, rilevando la correttezza – anche sul piano formale, in particolare in ordine al coinvolgimento della OO.SS. - dell oltre che sulla necessità di contemperare i CP_1
diritti dei lavoratori quali discendenti dal rispetto della clausola sociale con il diritto di iniziativa economica dell'impresa appaltatrice come delineato dalla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La mancata assunzione dell'appellante – come opportunamente rilevato dal primo
Giudice, con motivazione del tutto condivisibile - è dipesa esclusivamente dalla sua condizione soggettiva: egli rispetto agli altri lavoratori assunti non aveva pari mansioni e
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livello di inquadramento;
mentre rispetto ad , unico ad avere mansioni e Controparte_6
livello pari a quelli di , era penalizzato dal fatto di avere un contratto Parte_1
a tempo parziale, invece che a tempo pieno.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
La complessità della controversia costituisce motivo per compensare le spese di questo grado.
L'appellante può beneficiare dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, per cui non è tenuto al pagamento di contributo di pari importo, ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater del dpr n. 115/2012.
PQM
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro
-visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.12.2022 da
, nei confronti di avverso la sentenza dell'1.7.2022 n. 83 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Lecce, così provvede:
-rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2012, dà atto che jnon sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 buis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 7.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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