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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito dell'udienza di discussione del 28.05.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2493/2023 R.G., alla quale risultano riunite quelle iscritte ai nn. 2847/23 e 2975/2023 R.G., e vertente TRA
, , , rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall' avv.to Pasquale Biondi;
-ricorrenti - in persona del legale rappresentante p.t., Parte_4 rapp.to e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Luca Lepre;
- resistente-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe, già dipendenti della dal 01.01.2013, per effetto dell'atto di fusione del Controparte_1
27.12.2012, con cui incorporava le CP_2 Controparte_3 [...]
e adivano l'intestato Tribunale esponendo di Controparte_1 Controparte_4 lavorare alle dipendenze dell' , prestando attualmente la propria Parte_4 opera con residenza di servizio in Piedimonte Matese:
- il sig. inquadrato dal 01.11.2006 al 31.07.2017, nel profilo professionale Pt_1
Operatore di manutenzione, con parametro retributivo 130, e, dal 01.08.2017 all'attualità, nel profilo professionale Operatore tecnico, con parametro retributivo 170, di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
- il sig. , inquadrato dal 01.11.2006 al 31.07.2017, nel profilo professionale Pt_2
Operatore di manutenzione, con parametro retributivo 130, e, dal 01.08.2017 allattualità, nel profilo professionale Operatore tecnico, con parametro retributivo 170, di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
- il sig. inquadrato per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2019, nel Pt_3 profilo professionale Coordinatore Ferroviario pos. 1, con parametro retributivo 202, per il periodo 01.07.2019 al 30.11.2020, nel profilo professionale Coordinatore Ferroviario pos. 2, con parametro retributivo 210, e, nel periodo dal 01.12.2020 all'attualità, nel profilo professionale Professional, con parametro retributivo 230, di cui al CCNL Autoferrotranvieri. Esponevano, inoltre:
- di non aver percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta all'azienda nei periodi di servizio;
- di non aver ricevuto, più in particolare, le spettanze connesse all'espletamento delle proprie mansioni e/o collegate al proprio status personale e professionale, consistenti nell'indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione) ed in quella compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione), in quella di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1981, nonché nei ticket mensa. Tanto premesso, osservavano, a supporto del proprio diritto, che tali spettanze retributive dovevano esser ricondotte nell'alveo applicativo dell'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, cui si era uniformata in più pronunce anche la Suprema Corte. Reclamavano, più in particolare, per i predetti periodi di ferie, il diritto al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base corrisposta dalla resistente, ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte durante i periodi oggetto di causa e, dall'altro, a tutti gli elementi retributivi collegati al proprio status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro. Concludevano, pertanto, chiedendo, previo accertamento della nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria, la condanna della convenuta società al pagamento, della somma di euro 2.558,05 in favore di di euro 2.408,22 in favore del e Pt_1 Pt_2 di euro 3.712,69 in favore del determinarsi, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo Pt_3 comma c.p.c., su tutte le somme dovute, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, oltre interessi nella misura legale;
vinte le spese con distrazione. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , che eccepiva Parte_4
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. A sostegno delle proprie difese affermava che tutte le giornate di ferie maturate erano state regolarmente e correttamente retribuite secondo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di riferimento e che le stesse – quantificabili in 25 o 26 – non erano in alcun modo equiparabili ai permessi, stante la diversa ratio sottesa. Rilevava, ancora, che la corresponsione delle indennità rivendicate fosse, in ogni caso, legata al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica e non, invece, al mero svolgimento di attività afferenti al contenuto della prestazione ordinaria resa dal lavoratore, trattandosi pacificamente di retribuzione variabile in base ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa. Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, e contestava gli avversi conteggi, evidenziando che con decorrenza 1 luglio 2022 ai ricorrenti era stata corrisposta l'indennità feriale, pari a 8 euro giornalieri, per effetto del nuovo Accordo del maggio 2022. All'esito della costituzione in giudizio della resistente, i ricorrenti depositavano nuovi conteggi, sottraendo la somma di cui alla cd. indennità feriale dell'accordo del maggio 2022, pari ad 8 euro giornalieri, a quanto originariamente richiesto. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. RETRIBUZIONE FERIALE – GIURISPRUDENZA EUROPEA E DI LEGITTIMITÀ La disamina della questione oggetto di causa non può prescindere dalla ricostruzione del concetto di retribuzione feriale per come delineato e interpretato dalla giurisprudenza sovranazionale. In proposito, il Tribunale ritiene di poter richiamare l'iter argomentativo efficacemente sviluppato dalla Corte di Cassazione in fattispecie resa in contenzioso sovrapponibile al presente (n. 25840/23 in atti). Occorre, difatti, ricordare che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1 precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è Persona_2 una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_3 la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). Di tali principi si è fatta interprete LA Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/19). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/21). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216/2022). Vale la pena anche rammentare “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577/2012). Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. Nella statuizione inerente il caso oggetto di causa, allora, è necessario conformarsi ai principi appena enunciati elaborati dalla giurisprudenza europea, procedendo ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE Operata tale premessa, va allora scrutinata la fattispecie oggetto di causa, richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., le motivazioni sviluppate da C.App. Napoli n. 585/25. Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
è pensionabile;
confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice di lavoro, la giurisprudenza europea esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella già citata sentenza, relativa ai piloti di linea, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. INDENNITÀ DI TURNO, PEREQUATIVA E COMPENSATIVA In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare la voce retributiva indennità perequativa e compensativa, occorre concludere nel senso che si tratti di emolumenti da includere nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. In realtà, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Venendo all'esame dell'indennità di turno, la stessa è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che i ricorrenti sono tenuti ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza. Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite. Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Siffatte conclusioni già raggiunte in numerosi precedenti della Corte di appello di Napoli, cui il Tribunale ritiene di dover aderire, condividendone le ragioni, sono state recentemente ribadite dalla Suprema Corte (Cass. n. 25840/24 e n. 25850/2024). Nondimeno, nel caso di specie, occorre tener conto anche del tenore dell'accordo del 10 maggio 2022. ACCORDO DEL 10 MAGGIO 2022 L'accordo in questione, invero, all'art. 4 (rubricato Retribuzione ferie), ha stabilito “Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”. Ebbene, dall'esame dei cedolini in atti (circostanza comunque non contestata dai lavoratori) risulta che e , a far data dal mese di luglio 2022, hanno ricevuto la Pt_1 Pt_3 Pt_2 predetta indennità pari ad 8 euro giornalieri per ciascun giorno di ferie godute. Nelle note depositate il 17 e 18.12.24 i ricorrenti hanno depositato conteggi aggiornati, sottraendo tale somma dal totale richiesto e sottolineando che “Il fatto che l'istante abbia percepito in busta paga l'indennità in questione, non esclude che possa lamentare, in sede giudiziaria, l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 4 A.N. 10/05/2022, poiché quest'ultima, pur istitutiva della “indennità retribuzione ferie”, deve ritenersi ugualmente lesiva del diritto dei lavoratori al pagamento, quale indennità di ferie, di un trattamento economico non inferiore ai parametri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria in materia di retribuzione feriale” (cfr. note in atti). Ritiene il Tribunale che, in proposito, le difese della datrice di lavoro siano fondate e condivisibili. Invero, l'indennità di 8 euro giornalieri, risulta un trattamento finanche più favorevole per i lavoratori, tenuto conto di quanto si va ad esporre con riguardo ai ticket mensa. TICKET MENSA In ordine ai ticket mensa, infatti, la scrivente non condivide l'orientamento sostenuto in ricorso e, per vero, avallato anche da copiosa giurisprudenza di primo e secondo grado in atti. In particolare, secondo il Tribunale, va data continuità al consolidato orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione
“normale”, ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n. 16135/2020; Cass. n. 23303/19; Cass. n. 5547/2021). A tal proposito l ha sostenuto che i ticket mensa, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale (vedi accordi del 16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini, si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. Ciò posto, e tenuto conto delle argomentazioni attoree, va osservato che né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28.10.2004 e neppure l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. La clausola n.1 dell'accordo si limita a prevedere l'abolizione della voce stipendiale “premio di produttività” e l'elevazione del ticket buono pasto ad euro 5,00 ma, in assenza di una previsione espressa, nulla autorizza a ritenere che la voce stipendiale abolita sia confluita nel rimborso spese mutando la natura di quest'ultimo. In buona sostanza la mera prossimità lessicale delle due previsioni contrattuali, in assenza di altri elementi, non conforta la tesi di parte appellata secondo cui il ticket mensa avrebbe sostituito il compenso di produttività assumendone la natura retributiva. Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale. Al riguardo, è opportuno evidenziare che sulla questione non si è ancora espressa la Suprema Corte, considerato che nella sentenza n.25840/2024 la Cassazione non esamina la questione su cui, a monte, neppure si era espressa la sentenza di questa Corte di Appello impugnata, non essendo stato proposto uno specifico motivo di gravame che la investisse. PRESCRIZIONE L'eccezione è infondata. A seguito della riforma Fornero, la reintegrazione ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro l'illegittimità del licenziamento e, dunque, la stessa ha comportato una sospensione del decorso della prescrizione fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Sulla questione è di recente intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26246/22 del 6.7.2022, che ha stabilito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge numero 92 del 2012 e del decreto legislativo numero 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Da tutto quanto precisato consegue, nel caso di specie, che le pretese economiche vantate dai ricorrenti non risultano prescritte, in quanto riguardano il periodo successivo all'entrata in vigore della legge Fornero ed il termine di prescrizione non ha iniziato a decorrere, considerato che i rapporti di lavoro sono ancora in corso. CONTEGGI I conteggi redatti dai ricorrenti, vanno allora riformulati d'ufficio dal Tribunale, in considerazione del rigetto del capo di domanda relativo ai ticket mensa per tutto il periodo e dell'accoglimento dell'eccezione dell' per il periodo successivo al 1.07.2022, per il quale nulla è dovuto. Invero, riguardo a tale lasso temporale, scorporando l'importo di 7 euro richiesto a titolo di ticket, va osservato che l'indennità retribuzione ferie riconosciuta dall'accordo del 10.05.22 è superiore a quella che i lavoratori avrebbero ottenuto con l'accoglimento del ricorso. Va, poi, osservato, in ordine al numero di giorni di ferie posti a base del conteggio che risultano comprensivi di n. 4 giorni all'anno di permessi, sostitutivi del cd. festività soppresse, è corretto e condivisibile. Invero, l'articolo 29 comma 2 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL 28.11.2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per tali 4 giorni di permesso. CONTEGGI – FABOZZI Facendo, allora, applicazione di tali coordinate, la società convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 732,05, oltre accessori di legge, in favore di Alla somma originaria di 2.558,05 euro oggetto di domanda, vanno infatti sottratti, Pt_1 euro 1.595,00 per ticket mensa ed euro 231,00 per 22 giorni di ferie goduti dopo il 1.07.2022. CONTEGGI – NEVANO Facendo, allora, applicazione di tali coordinate, la società convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 1939,19, oltre accessori di legge, in favore di
Alla somma originaria di 3.712,69 euro oggetto di domanda, vanno infatti sottratti, Pt_3 euro 1.584,50 per ticket mensa ed euro 189,00 per 18 giorni di ferie goduti dopo il 1.07.2022. CONTEGGI – GIUSTO Facendo, allora, applicazione di tali coordinate, la società convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 710,17 in favore di . Alla somma Pt_2 originaria di 2.408,22 euro oggetto di domanda, vanno infatti sottratti, euro 1.419,80 per ticket mensa ed euro 278,25 per 26,50 giorni di ferie goduti dopo il 1.07.2022. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 3/4 tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso. Esse per la restante parte sono poste a carico di , tenuto conto del valore della controversia e della serialità del contenzioso.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 732,05 nei confronti di euro Pt_1
1.939,19 nei confronti di ed euro 710,17 nei confronti di , oltre Pt_3 Pt_2 interessi e rivalutazione come per legge;
2) Rigetta, nel resto, il ricorso;
3) compensa le spese per ¾ le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 650,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 28.05.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Stefanelli