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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/07/2024, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N.
369/2020
Dott.ssa Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 369/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 31
gennaio 2024
d a con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
Renato Moraschi e Corrado Barile
OGGETTO: APPELLANTE Fideiussione – C o n t r o Polizza fideiussoria con il patrocinio degli avv.ti Ermes Parte_2 Codice:
[...]
Marcello Coffrini e Chiara Ghidotti P.IVA_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, pubblicata in data 9 ottobre 2019, n. 712/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 712/2019, pubblicata il 9/10/2019,
in via principale − accerti e dichiari la non escutibilità della polizza n.
00A0482813 da parte di in considerazione della carenza Parte_2
di prova del danno risarcibile;
− accerti e dichiari la compensazione di qualsivoglia danno risarcibile dovesse emergere nel corso del giudizio con il credito vantato da nei confronti di e per l'effetto CP_1 Parte_2
dichiari estinta la polizza n. 00A0482813; − in via subordinata, accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della polizza fideiussoria azionata ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 163/2006 in ragione della avvenuta esecuzione del contratto d'appalto garantito fino alla concorrenza massima dell'80% delle somme inizialmente garantite ovvero della diversa percentuale che risulterà in corso di causa;
In ogni caso: − revochi e/o dichiari nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo R.G. n. 1727/2017
opposto, assolvendo da tutte le domande proposte da Pt_1 Pt_2
− dichiari tenuta e condanni a restituire
[...] Parte_2
a le somme da questa versate in esecuzione della provvisoria Pt_1
esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo opposto che risulteranno in tutto o in parte non dovute, oltre interessi dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
− con vittoria di spese e compensi professionali, gravati di I.V.A. e
C.P.A.”
Dell'appellata
“disattesa ogni diversa e contraria istanza, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato e quant'altro, con conferma della sentenza del Tribunale impugnata, con ogni conseguente pronuncia di legge e giustizia, anche in ordine alle spese del grado di cui si chiede il ristoro”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 774/2017, con cui è stata condannata a pagare €
27.438,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di a titolo di cauzione cd. definitiva, costituita Parte_2
mediante polizza fideiussoria stipulata tra la compagnia assicurativa e a garanzia della corretta esecuzione del contratto di Controparte_2
un appalto intercorrente tra la debitrice garantita, quale appaltatrice, e quale stazione appaltante, risolto per Parte_2
inadempimento della prima in data 28.09.2016.
1.1 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Parte_2
la domanda dell'opponente e ne ha chiesto la reiezione sulla base del disposto dell'art. 12 del contratto di appalto che le attribuiva la facoltà di incamerare la cauzione definitiva anche per l'applicazione delle penali da ritardo.
1.2 Con sentenza n. 712/2019, pubblicata il 19 ottobre 2019, il Tribunale di
Mantova ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
1.3 In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- il contratto di appalto in oggetto attribuisse a la Parte_2
facoltà di escutere la cauzione prevista in suo favore, senza dimostrare di aver subito un danno, in caso di irrogazione di penali per un ammontare superiore al 10% del suo valore o di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore (fattispecie che il Giudicante ha ritenuto entrambe verificatesi);
- fosse infondata l'eccezione avente ad oggetto la compensazione del credito ingiunto con un controcredito vantato dalla debitrice garantita, stante l'inesigibilità di quest'ultimo;
- fosse parimenti infondata la questione relativa allo svincolo parziale della garanzia ai sensi dell'art. 113 co. 3 D. Lgs. 163/2006, non avendo l'opponente provato che l'appaltatrice le avesse preventivamente consegnato il documento attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori (cd. SAL).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di tre motivi.
[...]
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Parte_2
gravame.
4. All'udienza del 31 gennaio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che sia applicabile al caso in esame l'art. 113 co. 3 D.
Lgs. 163/2006, che prevede lo svincolo progressivo e automatico dell'originario massimale della polizza fideiussoria in proporzione allo stato di avanzamento dell'appalto, perché mancava la prova della preventiva consegna dei S.A.L. alla compagnia assicurativa da parte del debitore garantito.
Ha osservato a riguardo che tale norma opera nell'interesse del debitore garantito alla progressiva liberazione dell'obbligo cauzionale e che la consegna del SAL attiene esclusivamente all'esecuzione del rapporto fra i contraenti della polizza fideiussoria e alla regolamentazione del rispettivo diritto e obbligo di svincolo. Dunque, nei confronti del terzo beneficiario che pretenda il pagamento del maggior importo, non è necessaria la prova diretta della comunicazione dei SAL, ma è sufficiente la dimostrazione della proporzionale esecuzione dell'appalto, desumibile nel caso in esame dalle fatture emesse da e dall'atto di risoluzione Controparte_2
contrattuale prodotto dalla controparte.
2. Col secondo motivo, l'appellante lamenta che Parte_2
non ha provato il danno subito a causa dell'inadempimento, presupposto richiesto dall'art. 113 co. 3 D.lgs. 163/2006 e dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004 per la spettanza della cauzione definitiva, non potendo considerarsi sufficiente a tal fine la circostanza che, per effetto del ritardo nella realizzazione dell'opera o del comportamento negligente dell'appaltatore, l'Amministrazione abbia dovuto rescindere il contratto ai sensi della L. 2248 del 1865, art. 340.
Osserva, inoltre, che le penali da ritardo non possono applicarsi in caso di risoluzione anticipata del rapporto garantito, operando esclusivamente nell'ipotesi di tardiva ultimazione dell'opera o del servizio oggetto del contratto.
3. Col terzo motivo, l'appellante si duole della mancata compensazione tra il preteso credito di e il controcredito di Parte_2 [...]
derivante dall'omesso pagamento delle fatture emesse da Controparte_2
quest'ultima, credito che afferma essere già stato ritenuto certo, liquido ed esigibile dal Tribunale di Roma, nell'emettere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, che è revocato solo per incompetenza territoriale,
nonché dal Tribunale di Brescia.
4. L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
4.1 Preliminare all'esame dei motivi d'appello è la qualificazione della garanzia prestata, alla luce della documentazione prodotta.
In particolare, il doc. 2 prodotto dall'appellata nel fascicolo monitorio,
intestato “ DELL'ART. 30, COMMA 2, Controparte_3
DELLA LEGGE 109/94 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
DEFINITIVA”, riporta che “la presente scheda tecnica costituisce parte
integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 Pubblicato
sulla G.U. n. 109 del 11/5/2004”.
L'art. 1 del predetto schema, in rubrica “oggetto della garanzia”, prevede che
“Il garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza
dell'inadempimento da parte del contraente delle obbligazioni previste nel
contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101 commi 2 e 3, del
Regolamento e cioè: a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante
rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
b) il rimborso di eventuali
maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per
quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere”.
Il successivo art. 4, in rubrica “escussione della garanzia”, dispone che “il
garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15
giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante”.
4.2 Alla luce della predetta documentazione, si ritiene che la “polizza
fideiussoria” oggetto di controversia debba qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, strutturalmente e funzionalmente non assimilabile alla fideiussione, avendo riguardo ai principi di diritto espressi nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010.
In tale arresto, i giudici di legittimità ben delineano la differenza tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, nei seguenti termini: «Il
contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere
indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della
prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un
fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al
contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima
obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore
principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del
contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre
con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento
dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della
medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del
tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo
qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,
bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della
mancata o inesatta prestazione del debitore».
Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato che la polizza fideiussoria non è qualificabile come garanzia di tipo satisfattorio, che è
propria delle prestazioni fungibili ed è caratterizzata dall'identità della prestazione e dal vincolo di solidarietà, ed ha ritenuto che essa abbia natura indennitaria in quanto il garante non si obbliga ad adempiere in luogo del debitore principale ma è tenuto soltanto ad indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto. Si tratta, dunque di <fideiussio indemnitatis con
riferimento a fattispecie nella quale la funzione di garanzia viene piuttosto a
porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto
all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno
dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi,
per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale (ciò che non
costituirebbe di per sè ostacolo alla configurabilità di una fideiussione,
avendo l'attuale art. 1938 c.c. posto termine ad un dibattito dottrinale e
giurisprudenziale formatosi nel vigore del precedente codice con
l'ammettere esplicitamente la legittimità della fideiussione "anche per
un'obbligazione condizionale o futura"), ma essenzialmente diversa rispetto
a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del
garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa)
obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del
"risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente
all'inadempimento): viene irrimediabilmente vulnerato, in tal guisa, proprio
quel meccanismo della solidarietà che attribuisce al creditore la libera
electio, cioè la possibilità di chiedere l'adempimento così al debitore come
al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile.
Venendo così meno la funzione di garantire, in senso preventivo,
l'adempimento, la cd. fideiussio indemnitatis pare definitivamente espunta
dall'orbita della garanzia fideiussoria, per acquisire una funzione reintegratoria (non del tutto aliena da un modello assicurativo>> (Cass.
3947/2010 cit.).
Pronunciandosi riguardo alla garanzia definitiva dovuta alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 30, comma 2, L. n. 109 del 1994, le Sezioni Unite
hanno in particolare statuito che: «È altresì innegabile, nel caso di specie,
che la forma di garanzia prescelta dalle parti, in alternativa al deposito
cauzionale in denaro o titoli, non sia stata quella della fideiussione, bensì
quella della polizza fideiussoria, alternativa e, per l'effetto, sostituiva forma
di prestazione della cauzione stessa … La funzione individuale del singolo,
specifico negozio (id est della polizza fideiussoria) è stata dunque quella di
sostituire la traditio del denaro tipica della cauzione con l'obbligazione di
corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del
creditore, senza alcuna possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo,
tipicamente fideiussorio, di cui all'art. 1957 c.c.. Va pertanto affermato il
seguente principio di diritto: la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle
obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione
dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può
pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella
alla quale aveva diritto».
Le Sezioni Unite (negli stessi termini cfr. anche Cass. 5526/2012 e
18995/2016) hanno rimarcato dunque la natura indennitaria di tale polizza (è
esplicito il richiamo all'art. 75 D. Lgs. 163/2006 che, per la cauzione provvisoria, prevede l'alternativa a scelta dell'offerente tra cauzione e polizza fideiussoria e che ha le medesime caratteristiche previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 per la cauzione definitiva) e la causa atipica di essa rispetto alla fideiussione, in quanto idonea ad assicurare alla Pubblica
Amministrazione un risultato funzionalmente equivalente (e per il debitore meno costoso) a quello della cauzione, consistente nell'incondizionato e pressoché automatico incameramento della somma in caso di inadempimento dell'aggiudicatario. Pertanto, non si versa in ipotesi di garanzia accessoria con clausola solve et repete, ma di contratto autonomo di garanzia, in forza del quale il garante escusso dal beneficiario non è legittimato ad opporre eccezioni fondate sul rapporto principale (tra debitore garantito e terzo beneficiario della garanzia) e, quando abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, potrà agire in rivalsa nei confronti del debitore garantito, il quale solo, una volta rimborsato il garante, è legittimato a sua volta ad agire in rivalsa nei confronti dell'appaltante, facendo valere le eccezioni fondate sul rapporto principale.
La compagnia assicuratrice non è, perciò, legittimata a sindacare i presupposti della dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, ad eccepire l'insussistenza o non gravità dell'inadempimento contestato all'appaltatore. o l'ascrivibilità al committente dei ritardi oggettivamente verificatisi o di maggiori costi sostenuti dall'appaltatore, ad opporre in compensazione al beneficiario della polizza pretesi crediti del debitore garantito per pagamento lavori o risarcimento danni o lamentare la mancanza di prova circa l'esistenza e l'entità del danno subiti in conseguenza del lamentato inadempimento da parte del debitore garantito del contratto di appalto. Unici limiti all'autonomia del rapporto di garanzia, in relazione ai quali il garante è legittimato a contestare la pretesa di pagamento del terzo beneficiario, opponendo eccezioni fondate sul rapporto principale o di valuta,
sono costituiti dalla illiceità della causa del rapporto principale e dall'abuso del diritto da parte del beneficiario, ossia dalla cd. exceptio doli generalis seu
presentis, che si verifica in caso di richiesta del beneficiario fraudolenta o di mala fede. Il garante deve sollevare la c.d. exceptio doli generalis solo laddove la natura fraudolenta o abusiva risulti da «prova c.d. liquida, cioè di
pronta soluzione», «mentre non possono essere addotte a suo fondamento
circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito
opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in
ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito
proprie del rapporto principale». In difetto di tali presupposti, l'escussione non è “abusiva” e di conseguenza il garante, stante l'autonomia del rapporto di garanzia dal rapporto principale, è tenuto al pagamento.
Sempre in tema, i giudici di legittimità hanno sostenuto che: «l'inopponibilità
delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che
contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione,
comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad
allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che
il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una
condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del
proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della
vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato
tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto
dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad
altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'integrazione del
dolo del creditore, che aveva agito per conseguire l'intero importo oggetto
della garanzia nonostante l'avvenuta esecuzione di collaudi parziali, la
semplice allegazione di tale circostanza, senza fornire la prova
dell'avveramento di quelle specifiche condizioni che contrattualmente
giustificassero l'estinzione parziale della garanzia)» (Cfr. Cass. Sez. I, 31
luglio 2015, n. 16213).
4.3 Nel caso di specie, alla luce dell'art. 1 dello Schema Tipo 1.2. di cui al
D.M. 12/3/2004 n. 123, a cui fa esplicitamente rinvio il regolamento contrattuale, è evidente che la “polizza fideiussoria” rilasciata per la cauzione definitiva non abbia la funzione di assicurare l'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto d'appalto (ossia l'esecuzione di operazioni di stesura, compattazione e copertura dei rifiuti nella discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Cascina Olla n. 23, a Mariana Mantovana,
per il periodo 2015-2017) impegnandosi il garante al «risarcimento dei
danni», nei limiti della somma garantita, subiti dalla stazione appaltante «in
conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni
previste nel contratto».
L'ascrivibilità della “polizza fideiussoria” nell'ambito del contratto autonomo di garanzia è ulteriormente desumibile dal disposto dell'art. 4 del medesimo Schema tipo 1.2. di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123, che prevede il pagamento delle somme dovute «entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante».
Nel caso di specie, il complessivo regolamento contrattuale non legittima un inquadramento differente rispetto a quello proposto, e dà conferma che la polizza stipulata tra le parti rientra tra le garanzie atipiche.
5. Passando ora ad esaminare i motivi di gravame, si ritiene, alla luce delle considerazioni che precedono, che non sia Parte_1
legittimata a lamentare la mancata prova circa l'esistenza e l'entità del danno patiti dall'appellata a causa dell'inadempimento del debitore garantito
(secondo motivo d'appello) né ad opporre in compensazione a
[...]
i crediti vantati nei suoi confronti dal debitore garantito (terzo Parte_2
motivo d'appello), trattandosi di eccezioni che attengono al rapporto principale e come tali non sono opponibili al creditore garantito.
La compagnia assicuratrice avrebbe potuto opporsi al pagamento delle somme escusse solo laddove prima facie fosse emersa la prova della non doverosità delle stesse, tradizionalmente riferibile al caso di: inesistenza del contratto principale;
nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa;
escussione fraudolenta o abusiva. Tali ipotesi non sono state oggetto di allegazione ad opera dell'appellante; la pendenza della causa tra appaltante e appaltatore avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo da parte della già in bonis e in Controparte_2
concordato preventivo, da un lato, e il pagamento delle penali e il risarcimento del danno (il cui contrastante esito in due gradi di giudizio è stato documentato peraltro solo in comparsa conclusionale dall'appellante)
non è stata invocata (né poteva esserlo) a sostegno della natura fraudolenta della pretesa di pagamento della “polizza fideiussoria”.
Pertanto, il secondo e il terzo motivo di gravame sono infondati.
6. Quanto al primo motivo di gravame, trattato in ultimo per ragioni espositive, si rileva che il garante può eccepire al terzo beneficiario i limiti di operatività della polizza fideiussoria;
dunque, la censura attinente allo svincolo parziale ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006, essendo oggetto del rapporto di garanzia, è in effetti opponibile all'appellata.
6.1. A riguardo, l'art. 113 co. 3 D. Lgs. 163/2006 prevede che: «La garanzia
fideiussoria … è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
garantito» e «lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare del committente», «la sola condizione» di operatività dello svincolo è costituita dalla «preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione».
È condivisibile l'assunto dell'appellante per cui lo svincolo, che l'istituto garante deve operare non appena ricevuta la consegna del S.A.L. o di documento equipollente (con riduzione proporzionale della somma garantita e correlativa rideterminazione del premio a carico del contraente), opera nell'interesse del debitore garantito alla progressiva liberazione dell'obbligo cauzionale e che la consegna del dall'appaltatore al garante segna Pt_3 l'avvio del termine di quindici giorni decorso il quale «il mancato svincolo»
«costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia è prestata». Dunque, la consegna al garante del SAL non soddisfa un interesse della stazione appaltante terza beneficiaria (da cui il documento proviene a certificazione della parziale esecuzione dei lavori e nei cui confronti lo svincolo è efficace – con conseguente riduzione della somma assicurata in caso di inadempimento dell'appaltatore - senza necessità di sua approvazione o anche solo di informazione non appena il garante lo abbia eseguito), ma attiene esclusivamente all'esecuzione del rapporto fra i contraenti della polizza e alla regolamentazione del rispettivo diritto ed obbligo di svincolo.
Tuttavia, se nei confronti del terzo beneficiario che pretenda il pagamento di maggior importo non è necessaria la prova diretta della comunicazione del
è però necessaria la dimostrazione che lo svincolo vi sia stato e che Pt_3
corrisponda in effetti a proporzionale esecuzione delle opere certificata dai
S.A.L. provenienti dalla stazione appaltante medesima, da ciò dovendosi,
peraltro, in via logica inferire che la comunicazione dei S.A.L. al garante nel caso in esame ci sia stata, non avendo altrimenti questi ragione e neppure modo di procedere allo svincolo. E' quindi condivisibile quanto ritenuto dal
Tribunale sul fatto che la prova della parziale esecuzione dei lavori non può
fondarsi sulle fatture emesse da documentazione di Controparte_2
formazione unilaterale, non equipollente agli stati di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell'art. 113 co. 3 D. Lgs. 163/2006 e, in ogni caso, non risulta che la garante abbia effettuato svincoli parziali prima della risoluzione e dell'escussione della garanzia in proporzione coerente con la quota dei lavori a quell'epoca certamente realizzati.
Va, poi, ricordato che la “polizza fideiussoria” richiama lo Schema tipo 1.2.,
il quale prevede, all'articolo 1, che «il Garante si impegna nei confronti della
Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei
danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del
Contraente delle obbligazioni previste nel contratto».
Vi è quindi un richiamo esplicito al contratto d'appalto le cui parti hanno espressamente convenuto che la cauzione fosse prestata anche in caso di risoluzione dello stesso e di irrogazione delle penali da ritardo, come disposto dall'art. 12, che prevede che “ ha diritto di valersi Parte_2
della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli
obblighi di cui agli artt. 8 – 9 e 16 del presente contratto”, dall'art. 16, che stabilisce che, in caso di risoluzione, “ avrà facoltà Parte_2
di incamerare la cauzione definitiva”, e dall'art. 17, che dispone che “le
penalità saranno cumulate e verranno trattenute senza ulteriori formalità dal
primo pagamento dopo la contestazione e, in mancanza, sulla cauzione”.
Il lamentato inadempimento del contratto d'appalto da parte di
[...]
e la sua risoluzione danno, quindi, diritto a Controparte_2 [...]
di escutere la “polizza fideiussoria”. Parte_2
7. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in base parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) ad eccezione della fase di “istruttoria/trattazione”, da liquidarsi avendo riguardo al parametro minimo avendo riguardo all'attività difensiva esplicata in relazione a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Mantova n. 712/2019;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.054,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.
Il Presidente est.
dott. Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N.
369/2020
Dott.ssa Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 369/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 31
gennaio 2024
d a con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
Renato Moraschi e Corrado Barile
OGGETTO: APPELLANTE Fideiussione – C o n t r o Polizza fideiussoria con il patrocinio degli avv.ti Ermes Parte_2 Codice:
[...]
Marcello Coffrini e Chiara Ghidotti P.IVA_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, pubblicata in data 9 ottobre 2019, n. 712/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 712/2019, pubblicata il 9/10/2019,
in via principale − accerti e dichiari la non escutibilità della polizza n.
00A0482813 da parte di in considerazione della carenza Parte_2
di prova del danno risarcibile;
− accerti e dichiari la compensazione di qualsivoglia danno risarcibile dovesse emergere nel corso del giudizio con il credito vantato da nei confronti di e per l'effetto CP_1 Parte_2
dichiari estinta la polizza n. 00A0482813; − in via subordinata, accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della polizza fideiussoria azionata ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 163/2006 in ragione della avvenuta esecuzione del contratto d'appalto garantito fino alla concorrenza massima dell'80% delle somme inizialmente garantite ovvero della diversa percentuale che risulterà in corso di causa;
In ogni caso: − revochi e/o dichiari nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo R.G. n. 1727/2017
opposto, assolvendo da tutte le domande proposte da Pt_1 Pt_2
− dichiari tenuta e condanni a restituire
[...] Parte_2
a le somme da questa versate in esecuzione della provvisoria Pt_1
esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo opposto che risulteranno in tutto o in parte non dovute, oltre interessi dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
− con vittoria di spese e compensi professionali, gravati di I.V.A. e
C.P.A.”
Dell'appellata
“disattesa ogni diversa e contraria istanza, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato e quant'altro, con conferma della sentenza del Tribunale impugnata, con ogni conseguente pronuncia di legge e giustizia, anche in ordine alle spese del grado di cui si chiede il ristoro”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 774/2017, con cui è stata condannata a pagare €
27.438,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di a titolo di cauzione cd. definitiva, costituita Parte_2
mediante polizza fideiussoria stipulata tra la compagnia assicurativa e a garanzia della corretta esecuzione del contratto di Controparte_2
un appalto intercorrente tra la debitrice garantita, quale appaltatrice, e quale stazione appaltante, risolto per Parte_2
inadempimento della prima in data 28.09.2016.
1.1 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Parte_2
la domanda dell'opponente e ne ha chiesto la reiezione sulla base del disposto dell'art. 12 del contratto di appalto che le attribuiva la facoltà di incamerare la cauzione definitiva anche per l'applicazione delle penali da ritardo.
1.2 Con sentenza n. 712/2019, pubblicata il 19 ottobre 2019, il Tribunale di
Mantova ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
1.3 In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- il contratto di appalto in oggetto attribuisse a la Parte_2
facoltà di escutere la cauzione prevista in suo favore, senza dimostrare di aver subito un danno, in caso di irrogazione di penali per un ammontare superiore al 10% del suo valore o di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore (fattispecie che il Giudicante ha ritenuto entrambe verificatesi);
- fosse infondata l'eccezione avente ad oggetto la compensazione del credito ingiunto con un controcredito vantato dalla debitrice garantita, stante l'inesigibilità di quest'ultimo;
- fosse parimenti infondata la questione relativa allo svincolo parziale della garanzia ai sensi dell'art. 113 co. 3 D. Lgs. 163/2006, non avendo l'opponente provato che l'appaltatrice le avesse preventivamente consegnato il documento attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori (cd. SAL).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di tre motivi.
[...]
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Parte_2
gravame.
4. All'udienza del 31 gennaio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che sia applicabile al caso in esame l'art. 113 co. 3 D.
Lgs. 163/2006, che prevede lo svincolo progressivo e automatico dell'originario massimale della polizza fideiussoria in proporzione allo stato di avanzamento dell'appalto, perché mancava la prova della preventiva consegna dei S.A.L. alla compagnia assicurativa da parte del debitore garantito.
Ha osservato a riguardo che tale norma opera nell'interesse del debitore garantito alla progressiva liberazione dell'obbligo cauzionale e che la consegna del SAL attiene esclusivamente all'esecuzione del rapporto fra i contraenti della polizza fideiussoria e alla regolamentazione del rispettivo diritto e obbligo di svincolo. Dunque, nei confronti del terzo beneficiario che pretenda il pagamento del maggior importo, non è necessaria la prova diretta della comunicazione dei SAL, ma è sufficiente la dimostrazione della proporzionale esecuzione dell'appalto, desumibile nel caso in esame dalle fatture emesse da e dall'atto di risoluzione Controparte_2
contrattuale prodotto dalla controparte.
2. Col secondo motivo, l'appellante lamenta che Parte_2
non ha provato il danno subito a causa dell'inadempimento, presupposto richiesto dall'art. 113 co. 3 D.lgs. 163/2006 e dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004 per la spettanza della cauzione definitiva, non potendo considerarsi sufficiente a tal fine la circostanza che, per effetto del ritardo nella realizzazione dell'opera o del comportamento negligente dell'appaltatore, l'Amministrazione abbia dovuto rescindere il contratto ai sensi della L. 2248 del 1865, art. 340.
Osserva, inoltre, che le penali da ritardo non possono applicarsi in caso di risoluzione anticipata del rapporto garantito, operando esclusivamente nell'ipotesi di tardiva ultimazione dell'opera o del servizio oggetto del contratto.
3. Col terzo motivo, l'appellante si duole della mancata compensazione tra il preteso credito di e il controcredito di Parte_2 [...]
derivante dall'omesso pagamento delle fatture emesse da Controparte_2
quest'ultima, credito che afferma essere già stato ritenuto certo, liquido ed esigibile dal Tribunale di Roma, nell'emettere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, che è revocato solo per incompetenza territoriale,
nonché dal Tribunale di Brescia.
4. L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
4.1 Preliminare all'esame dei motivi d'appello è la qualificazione della garanzia prestata, alla luce della documentazione prodotta.
In particolare, il doc. 2 prodotto dall'appellata nel fascicolo monitorio,
intestato “ DELL'ART. 30, COMMA 2, Controparte_3
DELLA LEGGE 109/94 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
DEFINITIVA”, riporta che “la presente scheda tecnica costituisce parte
integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 Pubblicato
sulla G.U. n. 109 del 11/5/2004”.
L'art. 1 del predetto schema, in rubrica “oggetto della garanzia”, prevede che
“Il garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza
dell'inadempimento da parte del contraente delle obbligazioni previste nel
contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101 commi 2 e 3, del
Regolamento e cioè: a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante
rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
b) il rimborso di eventuali
maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per
quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere”.
Il successivo art. 4, in rubrica “escussione della garanzia”, dispone che “il
garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15
giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante”.
4.2 Alla luce della predetta documentazione, si ritiene che la “polizza
fideiussoria” oggetto di controversia debba qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, strutturalmente e funzionalmente non assimilabile alla fideiussione, avendo riguardo ai principi di diritto espressi nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010.
In tale arresto, i giudici di legittimità ben delineano la differenza tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, nei seguenti termini: «Il
contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere
indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della
prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un
fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al
contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima
obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore
principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del
contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre
con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento
dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della
medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del
tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo
qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,
bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della
mancata o inesatta prestazione del debitore».
Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato che la polizza fideiussoria non è qualificabile come garanzia di tipo satisfattorio, che è
propria delle prestazioni fungibili ed è caratterizzata dall'identità della prestazione e dal vincolo di solidarietà, ed ha ritenuto che essa abbia natura indennitaria in quanto il garante non si obbliga ad adempiere in luogo del debitore principale ma è tenuto soltanto ad indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto. Si tratta, dunque di <fideiussio indemnitatis con
riferimento a fattispecie nella quale la funzione di garanzia viene piuttosto a
porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto
all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno
dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi,
per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale (ciò che non
costituirebbe di per sè ostacolo alla configurabilità di una fideiussione,
avendo l'attuale art. 1938 c.c. posto termine ad un dibattito dottrinale e
giurisprudenziale formatosi nel vigore del precedente codice con
l'ammettere esplicitamente la legittimità della fideiussione "anche per
un'obbligazione condizionale o futura"), ma essenzialmente diversa rispetto
a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del
garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa)
obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del
"risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente
all'inadempimento): viene irrimediabilmente vulnerato, in tal guisa, proprio
quel meccanismo della solidarietà che attribuisce al creditore la libera
electio, cioè la possibilità di chiedere l'adempimento così al debitore come
al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile.
Venendo così meno la funzione di garantire, in senso preventivo,
l'adempimento, la cd. fideiussio indemnitatis pare definitivamente espunta
dall'orbita della garanzia fideiussoria, per acquisire una funzione reintegratoria (non del tutto aliena da un modello assicurativo>> (Cass.
3947/2010 cit.).
Pronunciandosi riguardo alla garanzia definitiva dovuta alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 30, comma 2, L. n. 109 del 1994, le Sezioni Unite
hanno in particolare statuito che: «È altresì innegabile, nel caso di specie,
che la forma di garanzia prescelta dalle parti, in alternativa al deposito
cauzionale in denaro o titoli, non sia stata quella della fideiussione, bensì
quella della polizza fideiussoria, alternativa e, per l'effetto, sostituiva forma
di prestazione della cauzione stessa … La funzione individuale del singolo,
specifico negozio (id est della polizza fideiussoria) è stata dunque quella di
sostituire la traditio del denaro tipica della cauzione con l'obbligazione di
corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del
creditore, senza alcuna possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo,
tipicamente fideiussorio, di cui all'art. 1957 c.c.. Va pertanto affermato il
seguente principio di diritto: la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle
obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione
dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può
pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella
alla quale aveva diritto».
Le Sezioni Unite (negli stessi termini cfr. anche Cass. 5526/2012 e
18995/2016) hanno rimarcato dunque la natura indennitaria di tale polizza (è
esplicito il richiamo all'art. 75 D. Lgs. 163/2006 che, per la cauzione provvisoria, prevede l'alternativa a scelta dell'offerente tra cauzione e polizza fideiussoria e che ha le medesime caratteristiche previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 per la cauzione definitiva) e la causa atipica di essa rispetto alla fideiussione, in quanto idonea ad assicurare alla Pubblica
Amministrazione un risultato funzionalmente equivalente (e per il debitore meno costoso) a quello della cauzione, consistente nell'incondizionato e pressoché automatico incameramento della somma in caso di inadempimento dell'aggiudicatario. Pertanto, non si versa in ipotesi di garanzia accessoria con clausola solve et repete, ma di contratto autonomo di garanzia, in forza del quale il garante escusso dal beneficiario non è legittimato ad opporre eccezioni fondate sul rapporto principale (tra debitore garantito e terzo beneficiario della garanzia) e, quando abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, potrà agire in rivalsa nei confronti del debitore garantito, il quale solo, una volta rimborsato il garante, è legittimato a sua volta ad agire in rivalsa nei confronti dell'appaltante, facendo valere le eccezioni fondate sul rapporto principale.
La compagnia assicuratrice non è, perciò, legittimata a sindacare i presupposti della dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, ad eccepire l'insussistenza o non gravità dell'inadempimento contestato all'appaltatore. o l'ascrivibilità al committente dei ritardi oggettivamente verificatisi o di maggiori costi sostenuti dall'appaltatore, ad opporre in compensazione al beneficiario della polizza pretesi crediti del debitore garantito per pagamento lavori o risarcimento danni o lamentare la mancanza di prova circa l'esistenza e l'entità del danno subiti in conseguenza del lamentato inadempimento da parte del debitore garantito del contratto di appalto. Unici limiti all'autonomia del rapporto di garanzia, in relazione ai quali il garante è legittimato a contestare la pretesa di pagamento del terzo beneficiario, opponendo eccezioni fondate sul rapporto principale o di valuta,
sono costituiti dalla illiceità della causa del rapporto principale e dall'abuso del diritto da parte del beneficiario, ossia dalla cd. exceptio doli generalis seu
presentis, che si verifica in caso di richiesta del beneficiario fraudolenta o di mala fede. Il garante deve sollevare la c.d. exceptio doli generalis solo laddove la natura fraudolenta o abusiva risulti da «prova c.d. liquida, cioè di
pronta soluzione», «mentre non possono essere addotte a suo fondamento
circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito
opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in
ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito
proprie del rapporto principale». In difetto di tali presupposti, l'escussione non è “abusiva” e di conseguenza il garante, stante l'autonomia del rapporto di garanzia dal rapporto principale, è tenuto al pagamento.
Sempre in tema, i giudici di legittimità hanno sostenuto che: «l'inopponibilità
delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che
contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione,
comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad
allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che
il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una
condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del
proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della
vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato
tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto
dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad
altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'integrazione del
dolo del creditore, che aveva agito per conseguire l'intero importo oggetto
della garanzia nonostante l'avvenuta esecuzione di collaudi parziali, la
semplice allegazione di tale circostanza, senza fornire la prova
dell'avveramento di quelle specifiche condizioni che contrattualmente
giustificassero l'estinzione parziale della garanzia)» (Cfr. Cass. Sez. I, 31
luglio 2015, n. 16213).
4.3 Nel caso di specie, alla luce dell'art. 1 dello Schema Tipo 1.2. di cui al
D.M. 12/3/2004 n. 123, a cui fa esplicitamente rinvio il regolamento contrattuale, è evidente che la “polizza fideiussoria” rilasciata per la cauzione definitiva non abbia la funzione di assicurare l'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto d'appalto (ossia l'esecuzione di operazioni di stesura, compattazione e copertura dei rifiuti nella discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Cascina Olla n. 23, a Mariana Mantovana,
per il periodo 2015-2017) impegnandosi il garante al «risarcimento dei
danni», nei limiti della somma garantita, subiti dalla stazione appaltante «in
conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni
previste nel contratto».
L'ascrivibilità della “polizza fideiussoria” nell'ambito del contratto autonomo di garanzia è ulteriormente desumibile dal disposto dell'art. 4 del medesimo Schema tipo 1.2. di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123, che prevede il pagamento delle somme dovute «entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante».
Nel caso di specie, il complessivo regolamento contrattuale non legittima un inquadramento differente rispetto a quello proposto, e dà conferma che la polizza stipulata tra le parti rientra tra le garanzie atipiche.
5. Passando ora ad esaminare i motivi di gravame, si ritiene, alla luce delle considerazioni che precedono, che non sia Parte_1
legittimata a lamentare la mancata prova circa l'esistenza e l'entità del danno patiti dall'appellata a causa dell'inadempimento del debitore garantito
(secondo motivo d'appello) né ad opporre in compensazione a
[...]
i crediti vantati nei suoi confronti dal debitore garantito (terzo Parte_2
motivo d'appello), trattandosi di eccezioni che attengono al rapporto principale e come tali non sono opponibili al creditore garantito.
La compagnia assicuratrice avrebbe potuto opporsi al pagamento delle somme escusse solo laddove prima facie fosse emersa la prova della non doverosità delle stesse, tradizionalmente riferibile al caso di: inesistenza del contratto principale;
nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa;
escussione fraudolenta o abusiva. Tali ipotesi non sono state oggetto di allegazione ad opera dell'appellante; la pendenza della causa tra appaltante e appaltatore avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo da parte della già in bonis e in Controparte_2
concordato preventivo, da un lato, e il pagamento delle penali e il risarcimento del danno (il cui contrastante esito in due gradi di giudizio è stato documentato peraltro solo in comparsa conclusionale dall'appellante)
non è stata invocata (né poteva esserlo) a sostegno della natura fraudolenta della pretesa di pagamento della “polizza fideiussoria”.
Pertanto, il secondo e il terzo motivo di gravame sono infondati.
6. Quanto al primo motivo di gravame, trattato in ultimo per ragioni espositive, si rileva che il garante può eccepire al terzo beneficiario i limiti di operatività della polizza fideiussoria;
dunque, la censura attinente allo svincolo parziale ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006, essendo oggetto del rapporto di garanzia, è in effetti opponibile all'appellata.
6.1. A riguardo, l'art. 113 co. 3 D. Lgs. 163/2006 prevede che: «La garanzia
fideiussoria … è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
garantito» e «lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare del committente», «la sola condizione» di operatività dello svincolo è costituita dalla «preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione».
È condivisibile l'assunto dell'appellante per cui lo svincolo, che l'istituto garante deve operare non appena ricevuta la consegna del S.A.L. o di documento equipollente (con riduzione proporzionale della somma garantita e correlativa rideterminazione del premio a carico del contraente), opera nell'interesse del debitore garantito alla progressiva liberazione dell'obbligo cauzionale e che la consegna del dall'appaltatore al garante segna Pt_3 l'avvio del termine di quindici giorni decorso il quale «il mancato svincolo»
«costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia è prestata». Dunque, la consegna al garante del SAL non soddisfa un interesse della stazione appaltante terza beneficiaria (da cui il documento proviene a certificazione della parziale esecuzione dei lavori e nei cui confronti lo svincolo è efficace – con conseguente riduzione della somma assicurata in caso di inadempimento dell'appaltatore - senza necessità di sua approvazione o anche solo di informazione non appena il garante lo abbia eseguito), ma attiene esclusivamente all'esecuzione del rapporto fra i contraenti della polizza e alla regolamentazione del rispettivo diritto ed obbligo di svincolo.
Tuttavia, se nei confronti del terzo beneficiario che pretenda il pagamento di maggior importo non è necessaria la prova diretta della comunicazione del
è però necessaria la dimostrazione che lo svincolo vi sia stato e che Pt_3
corrisponda in effetti a proporzionale esecuzione delle opere certificata dai
S.A.L. provenienti dalla stazione appaltante medesima, da ciò dovendosi,
peraltro, in via logica inferire che la comunicazione dei S.A.L. al garante nel caso in esame ci sia stata, non avendo altrimenti questi ragione e neppure modo di procedere allo svincolo. E' quindi condivisibile quanto ritenuto dal
Tribunale sul fatto che la prova della parziale esecuzione dei lavori non può
fondarsi sulle fatture emesse da documentazione di Controparte_2
formazione unilaterale, non equipollente agli stati di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell'art. 113 co. 3 D. Lgs. 163/2006 e, in ogni caso, non risulta che la garante abbia effettuato svincoli parziali prima della risoluzione e dell'escussione della garanzia in proporzione coerente con la quota dei lavori a quell'epoca certamente realizzati.
Va, poi, ricordato che la “polizza fideiussoria” richiama lo Schema tipo 1.2.,
il quale prevede, all'articolo 1, che «il Garante si impegna nei confronti della
Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei
danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del
Contraente delle obbligazioni previste nel contratto».
Vi è quindi un richiamo esplicito al contratto d'appalto le cui parti hanno espressamente convenuto che la cauzione fosse prestata anche in caso di risoluzione dello stesso e di irrogazione delle penali da ritardo, come disposto dall'art. 12, che prevede che “ ha diritto di valersi Parte_2
della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli
obblighi di cui agli artt. 8 – 9 e 16 del presente contratto”, dall'art. 16, che stabilisce che, in caso di risoluzione, “ avrà facoltà Parte_2
di incamerare la cauzione definitiva”, e dall'art. 17, che dispone che “le
penalità saranno cumulate e verranno trattenute senza ulteriori formalità dal
primo pagamento dopo la contestazione e, in mancanza, sulla cauzione”.
Il lamentato inadempimento del contratto d'appalto da parte di
[...]
e la sua risoluzione danno, quindi, diritto a Controparte_2 [...]
di escutere la “polizza fideiussoria”. Parte_2
7. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in base parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) ad eccezione della fase di “istruttoria/trattazione”, da liquidarsi avendo riguardo al parametro minimo avendo riguardo all'attività difensiva esplicata in relazione a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Mantova n. 712/2019;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.054,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.
Il Presidente est.
dott. Vittoria Gabriele