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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di LI, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO AC Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè ZZ MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 5778/2017 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'udienza collegiale del
22.5.2024, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, e Controparte_2
delle attività del titolo VIII della legge n° 219/1981, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI (C.F.: P.IVA_2
- appellanti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio D'Albora (C.F.: ) C.F._1
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di LI l conveniva in giudizio la Controparte_3
ed il Controparte_1 Controparte_4
[...] coordinamento delle attività del titolo VIII della legge n° 219/1981 per chiedere il rimborso delle somme da essa a sua volta corrisposte a titolo di rimborso al Controparte_5
per quanto quest'ultimo aveva dovuto versare, quale concessionario della
[...]
realizzazione dell'opera stradale “Asse viario Reginelle-Quarto”, a tale Controparte_6
a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima, così come determinate dalla sentenza della Corte di Appello di LI n° 2690/2005.
L'opera, la cui realizzazione era stata affidata al dal Controparte_5
ai sensi del titolo VIII della legge n° 219/1981, era Controparte_7
stata trasferita all a far data dal 30.3.1996, ed era stato per tale motivo che CP_3
quest'ultima aveva dovuto rivalere il di quanto da esso versato a CP_5 [...]
a titolo di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione legittima. CP_6
Ragione per la quale, con l'atto di citazione in oggetto, l chiedeva a sua volta di CP_3
rivalersi nei confronti della del Consiglio dei Ministri e del Commissario CP_1
Straordinario di Governo, invocando l'applicazione dell'art. 42 comma 3 della legge n°
144/1999, il quale prevede che: “Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a)”.
…
Con sentenza n° 8356/2017, pubblicata in data 20.7.2017, il Tribunale di LI accoglieva la domanda e, conseguentemente, condannava le amministrazioni convenute al pagamento, in favore dell' della somma di euro 46.330,47, oltre ad interessi Controparte_3
legali dall'11.5.2011 fino al soddisfo.
…
Contro tale sentenza hanno proposto appello, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, la ed il , Controparte_1 Controparte_2
deducendo due motivi di impugnazione.
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_3
della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
22.5.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione in
2 giudizio, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'Avvocatura dello Stato ripropone la medesima tesi giuridica già respinta dal primo giudice, sostenendo che, sulla base del disposto dell'art. 42 comma 3 della legge n° 144/1999, invocato dall' per conseguire dallo Stato il rimborso di quanto versato CP_3
al gli oneri del contenzioso che restano a carico dello Stato sono Controparte_5
esclusivamente quelli relativi alle controversie che traggono origine dall'esecuzione ex lege
219/1981 delle opere acquedottistiche, degli alloggi costruiti nei comuni contermini al di LI e delle relative opere di urbanizzazione di cui ai primi due commi della CP_8
norma medesima;
non anche gli oneri del contenzioso relativi alle opere infrastrutturali, quali gli assi di collegamento stradale come quello oggetto del presente giudizio, come invece ritenuto dal primo giudice.
Il motivo, fondato sul richiamo ad alcuni precedenti pronunciati dalla Corte di appello di
LI, è oramai da considerarsi pacificamente infondato alla luce delle molteplici pronunce della Suprema Corte nel frattempo intervenute, che sono del tutto conformi alla sentenza in questa sede impugnata.
In effetti la Suprema Corte, già con la pronuncia n° 12381 del 17/05/2017, richiamata dal primo giudice, ha espresso il principio che, ai sensi dell'art. 42 comma 3 della legge n°
144/1999, norma da intendersi speciale rispetto a quella dell'art. 22 del d.l. n° 244 del 1995,
restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali.
Si legge nella motivazione della detta pronuncia: “Si deve premettere che l'art. 22, comma
2, del d.l. n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995 - prevedendo che "le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali", realizzate nell'ambito
degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981,
fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero "in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi in atto" - ha instaurato una correlazione tra il disposto trasferimento delle opere di
3 urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto,
che era però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendicontazione,
catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle
stesse, che l'Amministrazione ricorrente non ha neppure prospettato che si sia verificata (in
tal senso Cass. n. 18328/2002, che ha escluso che vi sia stato un trasferimento immediato delle opere in esame ope legis). Ciò indebolisce la tesi dell'Amministrazione ricorrente, secondo la quale vi sarebbe stato un subentro immediato nei rapporti giuridici e, di
conseguenza, nei relativi oneri del contenzioso da parte degli enti destinatari di quelle opere
(tra cui la Provincia di LI) e, per altro verso, rafforza la rilevanza dell'art. 42, comma 3,
della legge n. 144/1999, che è norma, non solo, successiva al citato art. 22, comma 2, d.l.
n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995, ma anche speciale, nella parte in cui, come
esattamente rilevato nella sentenza impugnata, ha previsto che "gli oneri del contenzioso
sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi
anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari...". Il riferimento
alle "opere", senza ulteriori specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva (come opere
acquedottistiche) sostenuta dalla ricorrente ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere,
di urbanizzazione ed infrastrutturali, qual è la Circonvallazione esterna di LI;
significativo è l'analogo riferimento generico alle "opere" nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n.
354/1999, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del commissario straordinario, ai fini della definizione transattiva delle controversie” (le sottolineature sono di questa Corte).
A tale pronuncia è seguita, in senso del tutto conforme, la pronuncia n°
14375 del 25/05/2021, dove parte era proprio l e dove si ribadisce quanto segue: CP_3
“L'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, convertito con legge n. 341 del 1995, ha previsto che «le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali»
realizzate nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 1980 e 1981 fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero «in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi in atto»; è stata così instaurata una correlazione tra il
disposto trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei
rapporti giuridici attivi e passivi in atto, che era però condizionato ad una previa attività
amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle
4 opere e formale consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delle opere in
questione ope legis. Ciò indebolisce la tesi secondo la quale vi sarebbe stato un subentro immediato nei rapporti giuridici e, di conseguenza, nei relativi oneri del contenzioso da parte
degli enti destinatari di quelle opere, mentre rafforza la rilevanza dell'art. 43, comma 3, della
legge n. 144 del 1999, norma non solo successiva al citato art. 22, comma 2, del d.l. n. 244
del 1995, convertito con legge n. 341 del 1995, ma anche speciale, nella parte in cui ha
previsto che gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie
aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli
enti destinatari. Il riferimento in tal modo effettuato alle «opere», senza ulteriori
specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva alle sole opere acquedottistiche
sostenuta dalla corte d'appello ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere, di
urbanizzazione ed infrastrutturali, quali sono il cosiddetto asse «Quarto Reginelle», per cui
è causa, o la Circonvallazione esterna di LI (nel caso deciso dalla sentenza n. 12381
del 2017). E' ulteriormente significativo l'analogo riferimento generico alle «opere»
contenuto nell'art. 8 del d.lgs. n. 354 del 1999, a proposito della ricognizione del contenzioso
da parte del , ai fini della definizione transattiva delle controversie. Controparte_2
Il riferimento contenuto nel comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144 del 1999 alle opere
acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione (oltre che alle opere di
urbanizzazione) è operato ai soli fini dell'attuazione del piano demandato al
[...]
per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. CP_2
219 del 1981, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del
contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico
dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali” (le sottolineature sono di questa
Corte).
Tali principi sono stati nuovamente ribaditi da varie pronunce successive, tra le quali da ultimo si richiama la n° 12352/2023, relativa anch'essa ad una vicenda dove parte era l' e dove ancora una volta si legge: Controparte_3
“La Corte ha da tempo affermato in materia il principio secondo cui in tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari nei
rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma
5 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di
rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna
delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per
tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di
urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999 (cfr. Cass. 12381/2017). Ritiene quindi il Collegio di richiamare il suddetto orientamento, ribadito anche di recente proprio in relazione all' secondo il CP_3
quale in mancanza della predetta attività di rendicontazione, restano a carico dello Stato gli
oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle «opere» in
senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale
di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999. (Cass., 23 marzo 2022, n. 9382; Cass.,
25 maggio 2021, n. 14375; Cass., 17 dicembre 2020, n. 28874; Cass., 17 maggio 2017, n.
12381). Questa Corte ha specificamente affermato che il riferimento contenuto nel comma
3 dell'art. 42 della legge n. 144 del 1999 alle opere acquedottistiche e agli interventi
necessari per la loro ultimazione, oltre che alle opere di urbanizzazione, è operato ai soli fini
dell'attuazione del piano demandato al per la definizione e Controparte_2
chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (e per ciò solo può dirsi che non ha carattere meramente esemplificativo, come erroneamente affermato dai giudici di merito), ma non individua i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso,
che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato
per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali. Specificamente, l'art. 22, comma 2, del decreto legge
n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, ha previsto che «le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali» realizzate
nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e
1981 fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero «in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi in atto»; in tal modo è stata posta una correlazione tra il trasferimento
delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e
passivi in atto, condizionato, tuttavia, ad una previa attività amministrativa di
rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale
consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delle opere in questione ope legis.
6 Ciò rafforza la rilevanza dell'art. 43, comma 3, della legge n. 144/1999 (che ha dettato le
misure in materia di investimenti, la delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e le disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali), norma «successiva» al citato art. 22, comma 2, del decreto legge n. 244
del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341 del 1995, ed anche «speciale»,
nella parte in cui ha previsto che gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte
le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e
degli alloggi agli enti destinatari;
il riferimento effettuato alle «opere», senza ulteriori
specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva alle sole opere acquedottistiche
sostenuta dalle Amministrazioni ricorrenti ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere,
di urbanizzazione ed infrastrutturali, quali sono, nel caso in esame, il raccordo della
circonvallazione Asse Mediamo, Asse supporto, ASI , primo lotto, LI. Questa Corte ha
evidenziato, altresì, che anche l'art. 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354,
recante «Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo
42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144», che ha dettato le norme per la
definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti
dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, faceva analogo riferimento generico alle «opere» e ciò corroborava l'interpretazione sopra richiamata” (le sottolineature sono sempre di questa
Corte).
In definitiva, alla luce delle inequivoche pronunce della Suprema Corte sopra richiamate,
non si può che ribadire, in conformità a quanto già stabilito dal primo giudice, che nel caso di specie l ha il diritto di essere rimborsata dallo Stato delle somme da essa Controparte_3
a sua volta corrisposte a titolo di rimborso al per quanto Controparte_5
quest'ultimo ha dovuto versare, quale concessionario della realizzazione dell'opera stradale
“Asse viario Reginelle-Quarto”, a a titolo di indennità di espropriazione Controparte_6
e di indennità di occupazione legittima, come determinate dalla sentenza della Corte di
Appello di LI n° 2690/2005: ed invero, come affermato dalle succitate pronunce, gli oneri del contenzioso che, ai sensi dell'art. 42 comma 3 della legge n° 144/1999, restano a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al
7 trasferimento agli enti destinatari, sono quelli relativi a tutte le "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, quali, per l'appunto, le opere stradali di ogni genere.
Né nel caso di specie si pone un problema di rapporto e di raccordo tra il succitato art. 42 comma 3 della legge n° 144/1999 e la norma di cui all'art. 22 del d.l. n° 244 del 1995 (che prevedeva invece il subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, relativi agli alloggi ed alle opere infrastrutturali realizzati in base al titolo VIII della legge n° 219/1981, di comuni, enti ed amministrazioni ai quali venivano trasferite le opere realizzate ai sensi della normativa in questione): neanche le amministrazioni appellanti pongono in discussione che sia l'art. 42 comma 3 della legge n° 144/1999 la norma nel caso di specie applicabile, a favore della cui prevalenza su quella di cui all'art. 22 del d.l. n° 244 del 1995 si sono d'altronde espresse tutte le pronunce della Suprema Corte sopra richiamate.
…
Infondato è anche il secondo motivo di appello, con il quale le appellanti pretendono di scomputare dalle somme di cui rivalere l quelle che sarebbero maturate dopo il CP_3
trasferimento all' stessa dell'opera di cui trattasi (trasferimento avvenuto in data CP_3
31.3.1996).
Come infatti ha già evidenziato il primo giudice, ciò che fonda il permanere a carico dello
Stato degli oneri del contenzioso è che essi abbiano avuto causa (“titolo”) in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere agli enti destinatari (così recita la norma: “Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari…”): nel caso di specie l'evento che ha dato causa al sorgere dell'obbligo di versare le somme di cui si discute è costituito dalla procedura espropriativa indiscutibilmente iniziata prima del trasferimento all' dell'opera (per la quale procedura la Corte di CP_3
appello ha, con sentenza dell'anno 2005, accertato le giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima dovute all'espopriato), essendo invece irrilevante il momento in cui l'obbligazione è poi effettivamente maturata oppure il momento in cui è stato instaurato il contenzioso a seguito del quale l'obbligazione è stata accertata od ancora il momento in cui sono maturati gli interessi sulle somme dovute.
…
8 In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Pertanto, gli appellanti vanno condannati in solido tra loro al pagamento, a favore dell'appellata, della somma di euro 4.900,00 per onorari (fase di studio: euro 1.400,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 2.500,00),
attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12
per il grado di appello per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità della somma della cui rivalsa si discute), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla e dal Controparte_1 [...]
delle attività del titolo VIII della legge n° Controparte_2
219/1981 contro la sentenza n° 8356/2017, pubblicata in data 20.7.2017 dal Tribunale di
LI;
- condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'appellata CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari di giudizio,
[...]
liquidati in euro 4.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
9 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
LI, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè ZZ MO IO AC
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Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di LI, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO AC Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè ZZ MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 5778/2017 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'udienza collegiale del
22.5.2024, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, e Controparte_2
delle attività del titolo VIII della legge n° 219/1981, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI (C.F.: P.IVA_2
- appellanti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio D'Albora (C.F.: ) C.F._1
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di LI l conveniva in giudizio la Controparte_3
ed il Controparte_1 Controparte_4
[...] coordinamento delle attività del titolo VIII della legge n° 219/1981 per chiedere il rimborso delle somme da essa a sua volta corrisposte a titolo di rimborso al Controparte_5
per quanto quest'ultimo aveva dovuto versare, quale concessionario della
[...]
realizzazione dell'opera stradale “Asse viario Reginelle-Quarto”, a tale Controparte_6
a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima, così come determinate dalla sentenza della Corte di Appello di LI n° 2690/2005.
L'opera, la cui realizzazione era stata affidata al dal Controparte_5
ai sensi del titolo VIII della legge n° 219/1981, era Controparte_7
stata trasferita all a far data dal 30.3.1996, ed era stato per tale motivo che CP_3
quest'ultima aveva dovuto rivalere il di quanto da esso versato a CP_5 [...]
a titolo di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione legittima. CP_6
Ragione per la quale, con l'atto di citazione in oggetto, l chiedeva a sua volta di CP_3
rivalersi nei confronti della del Consiglio dei Ministri e del Commissario CP_1
Straordinario di Governo, invocando l'applicazione dell'art. 42 comma 3 della legge n°
144/1999, il quale prevede che: “Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a)”.
…
Con sentenza n° 8356/2017, pubblicata in data 20.7.2017, il Tribunale di LI accoglieva la domanda e, conseguentemente, condannava le amministrazioni convenute al pagamento, in favore dell' della somma di euro 46.330,47, oltre ad interessi Controparte_3
legali dall'11.5.2011 fino al soddisfo.
…
Contro tale sentenza hanno proposto appello, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, la ed il , Controparte_1 Controparte_2
deducendo due motivi di impugnazione.
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_3
della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
22.5.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione in
2 giudizio, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'Avvocatura dello Stato ripropone la medesima tesi giuridica già respinta dal primo giudice, sostenendo che, sulla base del disposto dell'art. 42 comma 3 della legge n° 144/1999, invocato dall' per conseguire dallo Stato il rimborso di quanto versato CP_3
al gli oneri del contenzioso che restano a carico dello Stato sono Controparte_5
esclusivamente quelli relativi alle controversie che traggono origine dall'esecuzione ex lege
219/1981 delle opere acquedottistiche, degli alloggi costruiti nei comuni contermini al di LI e delle relative opere di urbanizzazione di cui ai primi due commi della CP_8
norma medesima;
non anche gli oneri del contenzioso relativi alle opere infrastrutturali, quali gli assi di collegamento stradale come quello oggetto del presente giudizio, come invece ritenuto dal primo giudice.
Il motivo, fondato sul richiamo ad alcuni precedenti pronunciati dalla Corte di appello di
LI, è oramai da considerarsi pacificamente infondato alla luce delle molteplici pronunce della Suprema Corte nel frattempo intervenute, che sono del tutto conformi alla sentenza in questa sede impugnata.
In effetti la Suprema Corte, già con la pronuncia n° 12381 del 17/05/2017, richiamata dal primo giudice, ha espresso il principio che, ai sensi dell'art. 42 comma 3 della legge n°
144/1999, norma da intendersi speciale rispetto a quella dell'art. 22 del d.l. n° 244 del 1995,
restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali.
Si legge nella motivazione della detta pronuncia: “Si deve premettere che l'art. 22, comma
2, del d.l. n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995 - prevedendo che "le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali", realizzate nell'ambito
degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981,
fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero "in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi in atto" - ha instaurato una correlazione tra il disposto trasferimento delle opere di
3 urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto,
che era però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendicontazione,
catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle
stesse, che l'Amministrazione ricorrente non ha neppure prospettato che si sia verificata (in
tal senso Cass. n. 18328/2002, che ha escluso che vi sia stato un trasferimento immediato delle opere in esame ope legis). Ciò indebolisce la tesi dell'Amministrazione ricorrente, secondo la quale vi sarebbe stato un subentro immediato nei rapporti giuridici e, di
conseguenza, nei relativi oneri del contenzioso da parte degli enti destinatari di quelle opere
(tra cui la Provincia di LI) e, per altro verso, rafforza la rilevanza dell'art. 42, comma 3,
della legge n. 144/1999, che è norma, non solo, successiva al citato art. 22, comma 2, d.l.
n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995, ma anche speciale, nella parte in cui, come
esattamente rilevato nella sentenza impugnata, ha previsto che "gli oneri del contenzioso
sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi
anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari...". Il riferimento
alle "opere", senza ulteriori specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva (come opere
acquedottistiche) sostenuta dalla ricorrente ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere,
di urbanizzazione ed infrastrutturali, qual è la Circonvallazione esterna di LI;
significativo è l'analogo riferimento generico alle "opere" nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n.
354/1999, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del commissario straordinario, ai fini della definizione transattiva delle controversie” (le sottolineature sono di questa Corte).
A tale pronuncia è seguita, in senso del tutto conforme, la pronuncia n°
14375 del 25/05/2021, dove parte era proprio l e dove si ribadisce quanto segue: CP_3
“L'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, convertito con legge n. 341 del 1995, ha previsto che «le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali»
realizzate nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 1980 e 1981 fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero «in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi in atto»; è stata così instaurata una correlazione tra il
disposto trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei
rapporti giuridici attivi e passivi in atto, che era però condizionato ad una previa attività
amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle
4 opere e formale consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delle opere in
questione ope legis. Ciò indebolisce la tesi secondo la quale vi sarebbe stato un subentro immediato nei rapporti giuridici e, di conseguenza, nei relativi oneri del contenzioso da parte
degli enti destinatari di quelle opere, mentre rafforza la rilevanza dell'art. 43, comma 3, della
legge n. 144 del 1999, norma non solo successiva al citato art. 22, comma 2, del d.l. n. 244
del 1995, convertito con legge n. 341 del 1995, ma anche speciale, nella parte in cui ha
previsto che gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie
aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli
enti destinatari. Il riferimento in tal modo effettuato alle «opere», senza ulteriori
specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva alle sole opere acquedottistiche
sostenuta dalla corte d'appello ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere, di
urbanizzazione ed infrastrutturali, quali sono il cosiddetto asse «Quarto Reginelle», per cui
è causa, o la Circonvallazione esterna di LI (nel caso deciso dalla sentenza n. 12381
del 2017). E' ulteriormente significativo l'analogo riferimento generico alle «opere»
contenuto nell'art. 8 del d.lgs. n. 354 del 1999, a proposito della ricognizione del contenzioso
da parte del , ai fini della definizione transattiva delle controversie. Controparte_2
Il riferimento contenuto nel comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144 del 1999 alle opere
acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione (oltre che alle opere di
urbanizzazione) è operato ai soli fini dell'attuazione del piano demandato al
[...]
per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. CP_2
219 del 1981, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del
contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico
dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali” (le sottolineature sono di questa
Corte).
Tali principi sono stati nuovamente ribaditi da varie pronunce successive, tra le quali da ultimo si richiama la n° 12352/2023, relativa anch'essa ad una vicenda dove parte era l' e dove ancora una volta si legge: Controparte_3
“La Corte ha da tempo affermato in materia il principio secondo cui in tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari nei
rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma
5 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di
rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna
delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per
tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di
urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999 (cfr. Cass. 12381/2017). Ritiene quindi il Collegio di richiamare il suddetto orientamento, ribadito anche di recente proprio in relazione all' secondo il CP_3
quale in mancanza della predetta attività di rendicontazione, restano a carico dello Stato gli
oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle «opere» in
senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale
di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999. (Cass., 23 marzo 2022, n. 9382; Cass.,
25 maggio 2021, n. 14375; Cass., 17 dicembre 2020, n. 28874; Cass., 17 maggio 2017, n.
12381). Questa Corte ha specificamente affermato che il riferimento contenuto nel comma
3 dell'art. 42 della legge n. 144 del 1999 alle opere acquedottistiche e agli interventi
necessari per la loro ultimazione, oltre che alle opere di urbanizzazione, è operato ai soli fini
dell'attuazione del piano demandato al per la definizione e Controparte_2
chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (e per ciò solo può dirsi che non ha carattere meramente esemplificativo, come erroneamente affermato dai giudici di merito), ma non individua i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso,
che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato
per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali. Specificamente, l'art. 22, comma 2, del decreto legge
n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, ha previsto che «le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali» realizzate
nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e
1981 fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero «in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi in atto»; in tal modo è stata posta una correlazione tra il trasferimento
delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e
passivi in atto, condizionato, tuttavia, ad una previa attività amministrativa di
rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale
consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delle opere in questione ope legis.
6 Ciò rafforza la rilevanza dell'art. 43, comma 3, della legge n. 144/1999 (che ha dettato le
misure in materia di investimenti, la delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e le disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali), norma «successiva» al citato art. 22, comma 2, del decreto legge n. 244
del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341 del 1995, ed anche «speciale»,
nella parte in cui ha previsto che gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte
le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e
degli alloggi agli enti destinatari;
il riferimento effettuato alle «opere», senza ulteriori
specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva alle sole opere acquedottistiche
sostenuta dalle Amministrazioni ricorrenti ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere,
di urbanizzazione ed infrastrutturali, quali sono, nel caso in esame, il raccordo della
circonvallazione Asse Mediamo, Asse supporto, ASI , primo lotto, LI. Questa Corte ha
evidenziato, altresì, che anche l'art. 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354,
recante «Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo
42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144», che ha dettato le norme per la
definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti
dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, faceva analogo riferimento generico alle «opere» e ciò corroborava l'interpretazione sopra richiamata” (le sottolineature sono sempre di questa
Corte).
In definitiva, alla luce delle inequivoche pronunce della Suprema Corte sopra richiamate,
non si può che ribadire, in conformità a quanto già stabilito dal primo giudice, che nel caso di specie l ha il diritto di essere rimborsata dallo Stato delle somme da essa Controparte_3
a sua volta corrisposte a titolo di rimborso al per quanto Controparte_5
quest'ultimo ha dovuto versare, quale concessionario della realizzazione dell'opera stradale
“Asse viario Reginelle-Quarto”, a a titolo di indennità di espropriazione Controparte_6
e di indennità di occupazione legittima, come determinate dalla sentenza della Corte di
Appello di LI n° 2690/2005: ed invero, come affermato dalle succitate pronunce, gli oneri del contenzioso che, ai sensi dell'art. 42 comma 3 della legge n° 144/1999, restano a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al
7 trasferimento agli enti destinatari, sono quelli relativi a tutte le "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, quali, per l'appunto, le opere stradali di ogni genere.
Né nel caso di specie si pone un problema di rapporto e di raccordo tra il succitato art. 42 comma 3 della legge n° 144/1999 e la norma di cui all'art. 22 del d.l. n° 244 del 1995 (che prevedeva invece il subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, relativi agli alloggi ed alle opere infrastrutturali realizzati in base al titolo VIII della legge n° 219/1981, di comuni, enti ed amministrazioni ai quali venivano trasferite le opere realizzate ai sensi della normativa in questione): neanche le amministrazioni appellanti pongono in discussione che sia l'art. 42 comma 3 della legge n° 144/1999 la norma nel caso di specie applicabile, a favore della cui prevalenza su quella di cui all'art. 22 del d.l. n° 244 del 1995 si sono d'altronde espresse tutte le pronunce della Suprema Corte sopra richiamate.
…
Infondato è anche il secondo motivo di appello, con il quale le appellanti pretendono di scomputare dalle somme di cui rivalere l quelle che sarebbero maturate dopo il CP_3
trasferimento all' stessa dell'opera di cui trattasi (trasferimento avvenuto in data CP_3
31.3.1996).
Come infatti ha già evidenziato il primo giudice, ciò che fonda il permanere a carico dello
Stato degli oneri del contenzioso è che essi abbiano avuto causa (“titolo”) in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere agli enti destinatari (così recita la norma: “Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari…”): nel caso di specie l'evento che ha dato causa al sorgere dell'obbligo di versare le somme di cui si discute è costituito dalla procedura espropriativa indiscutibilmente iniziata prima del trasferimento all' dell'opera (per la quale procedura la Corte di CP_3
appello ha, con sentenza dell'anno 2005, accertato le giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima dovute all'espopriato), essendo invece irrilevante il momento in cui l'obbligazione è poi effettivamente maturata oppure il momento in cui è stato instaurato il contenzioso a seguito del quale l'obbligazione è stata accertata od ancora il momento in cui sono maturati gli interessi sulle somme dovute.
…
8 In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Pertanto, gli appellanti vanno condannati in solido tra loro al pagamento, a favore dell'appellata, della somma di euro 4.900,00 per onorari (fase di studio: euro 1.400,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 2.500,00),
attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12
per il grado di appello per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità della somma della cui rivalsa si discute), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla e dal Controparte_1 [...]
delle attività del titolo VIII della legge n° Controparte_2
219/1981 contro la sentenza n° 8356/2017, pubblicata in data 20.7.2017 dal Tribunale di
LI;
- condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'appellata CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari di giudizio,
[...]
liquidati in euro 4.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
9 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
LI, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè ZZ MO IO AC
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