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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Galfo n. 17
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Giurdanella, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a Modica (RG) il 02.06.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 42, parte II, serie A, dell'anno 2012, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio
(Modica, 31.5.2015); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 09.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e saranno liberi di stabilire la residenza ove riterranno opportuno;
2. il figlio sarà affidato congiuntamente ai genitori e collocato prevalentemente presso la madre che diverrà assegnataria della casa coniugale, di proprietà di;
Parte_1
3. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore
16:00 alle ore 20:30. Tale condizione sarà modificabile con una settimana di anticipo a seconda dei turni di lavoro del genitore non collocatario;
4. pernotterà una volta alla settimana presso l'abitazione del padre compatibilmente con i turni Per_1 di lavoro di quest'ultimo. Sarà onere del padre comunicare alla madre, almeno con 5 giorni di anticipo, il giorno della settimana in cui terrà con sé il figlio per il pernotto;
5. il minore trascorrerà con la madre (recte con il padre) una settimana durante le festività natalizie comprendente un anno Natale e l'anno successivo Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali comprendenti, ad anni alterni, Pasqua o Pasquetta;
6. durante il periodo estivo, il Sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia (recte il figlio) per due Pt_1
settimane consecutive;
7. per il compleanno la mattina con il padre e il pomeriggio con la madre e viceversa l'anno dopo;
8. in occasione di festività familiari quali compleanni, battesimi, matrimoni, cresime, comunioni o ogni altra assimilabile il minore potrà trascorrerle con il genitore interessato, previo preavviso una settimana prima;
9. entrambi i genitori si renderanno prontamente reperibili sia quando la figlia sarà con la madre, che durante l'esercizio del diritto di visita del padre;
10. il Sig. corrisponderà la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento della Sig.ra Pt_1 [...]
, priva di occupazione lavorativa stabile, facendosi carico altresì delle imposte IMU e TARI Pt_2 relative alla casa coniugale di sua proprietà, mentre verserà € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio. Tale ultimo importo è da intendersi comprensivo dell'assegno unico familiare che sarà percepito integralmente dalla moglie. In ragione di ciò, il Sig. si impegna a dare seguito a tutti Pt_1 gli adempimenti burocratici che dovessero rendersi necessari per garantire l'erogazione in favore della
Sig.ra delle somme dovute a titolo di assegno unico familiare;
Parte_2
11. Le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per entrambi i coniugi, prestando altresì consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio in favore del figlio;
12. entrambi i genitori contribuiranno ciascuno alle spese straordinarie del figlio nella misura che segue: il padre farà fronte al 60 % delle spese, mentre il residuo 40 % sarà a carico della madre. Le SPESE
EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione sono le seguenti:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Le SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori sono suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
- ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni postuniversitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- ILRIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.”;
- che l'udienza di comparizione del dì 15.01.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
- che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
- che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente al figlio minore (Modica, Per_1
31.5.2015), appaiono rispondenti all'interesse dello stesso, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
- che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
- che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario a Modica (RG) in data 02.06.2012, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 42, parte II, serie A, anno
2012;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Galfo n. 17
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Giurdanella, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a Modica (RG) il 02.06.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 42, parte II, serie A, dell'anno 2012, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio
(Modica, 31.5.2015); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 09.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e saranno liberi di stabilire la residenza ove riterranno opportuno;
2. il figlio sarà affidato congiuntamente ai genitori e collocato prevalentemente presso la madre che diverrà assegnataria della casa coniugale, di proprietà di;
Parte_1
3. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore
16:00 alle ore 20:30. Tale condizione sarà modificabile con una settimana di anticipo a seconda dei turni di lavoro del genitore non collocatario;
4. pernotterà una volta alla settimana presso l'abitazione del padre compatibilmente con i turni Per_1 di lavoro di quest'ultimo. Sarà onere del padre comunicare alla madre, almeno con 5 giorni di anticipo, il giorno della settimana in cui terrà con sé il figlio per il pernotto;
5. il minore trascorrerà con la madre (recte con il padre) una settimana durante le festività natalizie comprendente un anno Natale e l'anno successivo Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali comprendenti, ad anni alterni, Pasqua o Pasquetta;
6. durante il periodo estivo, il Sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia (recte il figlio) per due Pt_1
settimane consecutive;
7. per il compleanno la mattina con il padre e il pomeriggio con la madre e viceversa l'anno dopo;
8. in occasione di festività familiari quali compleanni, battesimi, matrimoni, cresime, comunioni o ogni altra assimilabile il minore potrà trascorrerle con il genitore interessato, previo preavviso una settimana prima;
9. entrambi i genitori si renderanno prontamente reperibili sia quando la figlia sarà con la madre, che durante l'esercizio del diritto di visita del padre;
10. il Sig. corrisponderà la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento della Sig.ra Pt_1 [...]
, priva di occupazione lavorativa stabile, facendosi carico altresì delle imposte IMU e TARI Pt_2 relative alla casa coniugale di sua proprietà, mentre verserà € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio. Tale ultimo importo è da intendersi comprensivo dell'assegno unico familiare che sarà percepito integralmente dalla moglie. In ragione di ciò, il Sig. si impegna a dare seguito a tutti Pt_1 gli adempimenti burocratici che dovessero rendersi necessari per garantire l'erogazione in favore della
Sig.ra delle somme dovute a titolo di assegno unico familiare;
Parte_2
11. Le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per entrambi i coniugi, prestando altresì consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio in favore del figlio;
12. entrambi i genitori contribuiranno ciascuno alle spese straordinarie del figlio nella misura che segue: il padre farà fronte al 60 % delle spese, mentre il residuo 40 % sarà a carico della madre. Le SPESE
EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione sono le seguenti:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Le SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori sono suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
- ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni postuniversitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- ILRIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.”;
- che l'udienza di comparizione del dì 15.01.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
- che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
- che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente al figlio minore (Modica, Per_1
31.5.2015), appaiono rispondenti all'interesse dello stesso, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
- che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
- che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario a Modica (RG) in data 02.06.2012, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 42, parte II, serie A, anno
2012;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti