Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 31602/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31602/2023 r.g. promossa da:
(P.I. ), in persona del L.R. pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe ROTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano corso di Porta Vittoria nr. 7;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ), in persona del L.R. pro-tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Michela PERONACE e dall'Avv. Franco L. SABADINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo dei sopra indicati difensori sito in Milano viale Bianca Maria nr. 24;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Noleggio – Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
Per la parte convenuta-opposta: come da processo verbale dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti gli atti del procedimento, i processi verbali delle udienze in data
21.12.2023, 11.4.2024, 27.11.2024, nonché le Ordinanze riservate in data 26.3.2024 e in data 13.6.2024, premesso che:
• (d'ora in avanti anche solo ) ha proposto opposizione Controparte_1 CP_1
avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 11740/2024 del 10.7.2023 (R.G. nr. 16605/2023) del Tribunale di Milano, emesso in data 7.7.2023-10.7.2023, su ricorso di CP_2
(d'ora in avanti anche solo ), per il pagamento della somma di €
[...] CP_2
76.170,800; importo richiesto a titolo di pagamento degli importi dovuti per il noleggio di un ascensore montacarichi per il cantiere sito in Milano via Baroni nr. 87 di cui alle fatture nnr. 659, 722 dell'anno 2022 e nnr. 59, 145, 229 dell'anno 2023;
• l'opponente ha eccepito (in estrema sintesi) che: tale contatto di noleggio veniva in realtà sottoscritto da con un'altra Società, ovvero la PONTEGGI PROIETTI CP_1
S.R.L., come da contratto prodotto (cfr. doc. prodotto sub doc. nr. 2), ragione per cui controparte nessun credito poteva vantare per tale titolo;
le fatture ingiunte CP_2
si riferivano tutte al montaggio/allo smontaggio e al trasporto del ponteggio relativo al cantiere di cui sopra, attività per la quale aveva concluso il contratto con un' CP_1
altra Società, ovvero la ragione per cui Controparte_3
controparte nessun credito poteva vantare per tale titolo;
CP_2
• la parte convenuta, costituendosi in giudizip, ha replicato (in estrema sintesi) che, pur essendo vero che aveva affidato il noleggio dell'ascensore montacarichi ad alla CP_1
Ponteggi Proietti ed il noleggio del ponteggio alla in Controparte_3
seguito, tale ultimo contratto veniva ceduto alla , come da comunicazione CP_2
verbalmente effettuata alla , ragione per cui, stante la infondatezza della CP_1
pagina 3 di 6 opposizione, il Decreto Ingiuntivo doveva essere confermato, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e per lite temeraria;
• rigettata con Ordinanza riservata del 13.6.2024 l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell' opposto provvedimento monitorio, la causa è stata trattenuta in decisione dopo l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche.
Ritenuto che:
• nel ricorso monitorio datato a fatto chiaramente riferimento al CP_2
noleggio di un ascensore montacarichi, relativo al cantiere sito in Milano in via
Baroni nr. 87, in favore della in esecuzione di un contratto che Controparte_1
sarebbe stato stipulato tra tali due Società in data 4.10.2022 (nr. 174/2022; cfr. doc. nr. 1 all. al ricorso monitorio);
• nel medesimo atto si precisa altresì che avrebbe noleggiato a “anche CP_2 CP_1
altro materiale per altri cantieri con ulteriori contratti non oggetto del presente ricorso”;
• le fatture ingiunte nnr. 659, 722 dell'anno 2022 e nnr. 59, 145, 229 dell'anno 2023 emesse da nei confronti di , allegate al ricorso monitorio ed indicate CP_2 CP_1
essere insolute, fanno tutte riferimento “al montaggio, allo smontaggio, al trasporto” di un ponteggio per il cantiere sito in Milano via Baroni nr.. 87;
• nella comparsa di risposta ha precisato che aveva deciso di affidare il CP_2 CP_1
noleggio dell'ascensore montacarichi alla ed il Parte_1
montaggio, lo smontaggio ed il noleggio del ponteggio alla Parte_2
(cfr. pag. 3);
[...]
pagina 4 di 6 • il provvedimento monitorio, emesso in favore di , deve essere revocato , CP_2
posto che dalla documentazione prodotta (anche nel corso del giudizio di opposizione) risulta che: la stessa non ha noleggiato un ascensore montacarichi a - essendo tale prestazione CP_1
stata effettuata dalla - e, pertanto, non è titolare Parte_1
di un credito in relazione al contratto monitoriamente indicato quale fonte di tale diritto;
le fatture ingiunte si riferiscono non già al noleggio di un montacarichi, ma al noleggio di un ponteggio (cfr. relative causali); la stessa parte ha precisato che ebbe a noleggiare il ponteggio dalla CP_2 CP_1
con la quale ebbe a stipulare un contratto avente ad Controparte_3
oggetto tale prestazione (cfr. offerta nr. 152/2022);
• la domanda di di accertamento del fatto di essere divenuta cessionaria del CP_2
contratto che sarebbe stato stipulato tra e Controparte_1 [...]
(cfr. offerta nr. 152/2022) per il montaggio, lo smontaggio ed il Controparte_3
noleggio del ponteggio, cessione che sarebbe avvenuta in data 5.10.2022 e che sarebbe stata verbalmente comunicata a e dalla stessa tacitamente accettata, CP_1
non può avere ingresso nel presente procedimento, posto che, l'oggetto della controversia non può ampliarsi per accertare fatti nuovi rispetto al tema del decidere indicato nel ricorso monitorio (relativo ai rapporti intercorsi tra ed per CP_2 CP_1
il noleggio del montacarichi e non di altri beni) e che, inoltre, Controparte_3
è soggetto estraneo al presente giudizio.
[...]
• Stente la soccombenza, la parte opposta deve essere condannata rimborsare le spese di lite alla parte opponente, spese che si liquidano come in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio con la parte opposta, così provvede:
-accoglie l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 11740/2024 (R.G. nr.
16605/2023) del Tribunale di Milano (Giudice Dr Ilaria Gentile), emesso in data
7.7.2023-10-7.2023, e revoca tale Decreto Ingiuntivo;
- condanna la parte opposta a rimborsare le spese di lite alla parte opponente, liquidate in € 406,50 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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