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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr. Guido Rosa - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1069 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso introduttivo di primo grado, dall'avvocato Carlo
Renda, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
[...]
[...
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avvocata Maria Carla Attanasio, in virtù̀ di procura generale alle liti a rogito del Dott. Notaio in Roma (Repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313) del Persona_1
22.03.2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente.
-APPELLATO-
E
rappresentata e difesa per procura Controparte_2 speciale alle liti depositata telematicamente insieme alla memoria difensiva per il giudizio di appello, dall'avvocato Antonio Germanò, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9659/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma,
IV sezione lavoro e pubblicata in data 31.10.2023. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 4.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva, innanzi al Tribunale di Roma, opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90713331 50, notificatale il 6.7.2023, limitatamente alla parte in cui si riferiva ai crediti reclamati dagli enti previdenziali;
deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e la nullità della notifica dell'intimazione stessa, chiedeva l'annullamento della predetta intimazione.
eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 617 Controparte_2
c.p.c. e comunque l'infondatezza della stessa. Rassegnava conclusioni conformi.
Il Tribunale di Roma, nella contumacia dell' , riteneva tempestiva CP_1
l'opposizione, che respingeva nel merito. propone appello contro questa decisione, censurandola nella sola Parte_1 parte in cui aveva escluso che l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti determinasse la nullità derivata dell'intimazione di pagamento. Chiede la riforma della sentenza gravata, con accoglimento delle conclusioni di primo grado.
si costituisce in appello, argomentando Controparte_2 sull'infondatezza dell'impugnazione e reiterando le deduzioni difensive già svolte innanzi al Tribunale. Rassegna conclusioni conformi.
L' si costituisce in appello affermando che gli avvisi di addebito richiamati CP_1 dall'intimazione di pagamento non erano stati opposti, chiedendo la reiezione dell'impugnazione e instando per la condanna del suo concessionario in caso di accoglimento dell'appello.
Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 4.12.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Il Tribunale ha chiaramente qualificato l'azione proposta in primo grado come opposizione agli atti esecutivi.
Il primo giudice, infatti, in risposta all'eccezione di tardività ex art. 617 c.p.c. sollevata in primo grado dalla difesa di (cfr. pag. 7 Controparte_2 della relativa memoria difensiva), ha ritenuto ammissibile il ricorso rilevando come esso
«sia stato depositato il 12.7.2023 a fronte di notifica dell'intimazione di pagamento operata il 6.7.2023. Ne consegue rispetto del termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto che si intende opporre ex art. 617 c.p.c. per far valere vizi inerenti la procedura».
L'ulteriore affermazione del primo giudice, per cui la sopra riportata scansione temporale dimostrava il rispetto «ed a maggior ragione del termine di 40 gg. dalla notifica per proporre vizi attinenti il merito della pretesa», rappresenta mero obiter dictum, ininfluente sulla qualificazione dell'azione, chiaramente finalizzato a replicare alla considerazione aggiuntiva svolta da , diretta a Controparte_2 postulare che l'opposizione non solo non era stata proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ma «non rispetta neanche il termine dei canonici 40 giorni previsti per l'opposizione riferita a contributi previdenziali».
Indipendentemente da tale qualificazione giuridica, che comunque vincola il giudice dell'impugnazione e determina l'individuazione del rimedio impugnatorio esperibile nei confronti della decisione emessa dal Tribunale (ex multis Cass. 12.10.2022
n. 29763; Cass. Cass. 20.1.2003 n. 1289; Cass.
8.3.2001 n. 3400), non vi è dubbio che il ricorso proposto in primo grado dalla debba qualificarsi come opposizione Parte_1 agli atti esecutivi.
L'originaria ricorrente, per quel che ancora rileva in questa sede, si è limitata a dedurre l'omessa notifica degli avvisi di addebito al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento, senza però proporre la c.d. opposizione recuperatoria, ossia senza contestare la fondatezza della pretesa contributiva alla quale quegli avvisi di addebito si riferivano e senza neppure dedurre l'avvenuta prescrizione di detta pretesa nel lasso temporale successivo alla data di pretesa notificazione di detti addebiti.
Tale tipologia di opposizione, ossia quella con la quale si lamenta la sola mancata o omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, sia pur al fine di ottenere la declaratoria di nullità della successiva intimazione di pagamento, senza svolgere contestazioni relative all'insistenza (originaria o sopravvenuta) del credito dell'ente previdenziale, investe il quomodo dell'esecuzione ed integra un'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 18.10.2023 n. 28889; Cass. 11.5.2010 n. 11338; Cass. 12.11.2008 n.
27019).
Ne consegue che il presente appello deve essere dichiarato inammissibile, poiché l'art. 618, comma 3 c.p.c. espressamente dichiara non impugnabili (e quindi unicamente ricorribili per cassazione) le sentenze che pronuncino sulle opposizioni agli atti esecutivi.
3. L'appello è dunque inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna a rifondere all' le spese del presente grado, che Parte_1 CP_1 liquida in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
c) condanna a rifondere all' le Parte_1 Controparte_3 spese del presente grado, che liquida in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, Iva
e Cpa, da distrarsi;
d) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 4.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr. Giudo Rosa
Sentenza redatta con la collaborazione della Magistrata Ordinaria in Tirocinio dottoressa
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