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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 684/2024 RGA avverso la sentenza n. 249/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Sezione Civile, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa e pubblicata il 20/09/2024, a definizione del proc. RG n. 449/2023, non notificata;
avente ad oggetto: anticipazione dell'indennità di disoccupazione AS;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 09/10/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
– P.I. ), in persona del Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco e Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell' stesso;
Pt_1 appellante;
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Rastelli del Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Pietro Cella 55; appellata;
pag. 1 di 8 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Svolgimento del giudizio e fatti storici oggetto di causa. Così come esaustivamente sintetizzato nella gravata sentenza: “(…) 1) Con ricorso depositato in data 11.07.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 12.07.2023, ha convenuto in giudizio l' al Controparte_1 Pt_1 fine di ottenere: in via principale, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad ottenere l'anticipazione dell'indennità di disoccupazione AS come da domanda amministrativa del 15.03.2022 e, conseguentemente, l'annullamento del relativo provvedimento di rigetto datato 01.04.2022; in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto a percepire dall' l'indennità Pt_1 di disoccupazione AS come da provvedimento del 26.03.2021; in ogni caso, la condanna dell' alla corresponsione dell'anticipazione AS, Controparte_2 maggiorata di interessi e rivalutazione, ovvero dell'indennità di disoccupazione AS per il periodo 03.11.2021 – 02.03.2022. Rappresentava che:
- veniva licenziata in data 08.03.2021;
- sussistendone i requisiti, in data 26.03.2021, inoltrava domanda di indennità di disoccupazione AS, che l' di Piacenza riconosceva e iniziava a liquidare Pt_1 mensilmente;
- essendo intenzionata ad aprire un'attività di lavoro autonomo, in particolare un negozio per il commercio al dettaglio di tartufi e prodotti a base di tartufo, oltre ad un piccolo minimarket, si rivolgeva all'associazione di categoria Confesercenti di Piacenza;
- in tale occasione, emergeva la necessità di ottenere un finanziamento per il quale si rendeva necessaria la garanzia accessoria da parte di che Parte_2 obbligatoriamente necessitava di una posizione attiva in Camera di Commercio;
- in data 03.11.2021 veniva, quindi, aperta presso il registro delle imprese della locale Camera di Commercio, una posizione avente codice Ateco 70.22.09 ma la relativa attività non era mai esercitata;
pag. 2 di 8 - soltanto a decorrere dal 02.03.2022, procedeva alla reale ed effettiva apertura della sua attività imprenditoriale di commercio al dettaglio di tartufi e prodotti a base di tartufo;
- in data 15.03.2022 presentava domanda di anticipazione AS;
- in data 01.04.2022 l' respingeva la richiesta in quanto la relativa domanda Pt_1
– a dire dell'Ente - doveva essere depositata entro il 03.12.2021;
- in data 03.05.2022, a mezzo del Patronato Epasa-Itaco, chiedeva il riesame della sua posizione, specificando che i 30 giorni entro i quali presentare la richiesta di liquidazione anticipata della AS decorrevano dal 02.03.2022 e non dal 03.11.2021, in quanto solamente dal 02.03.2022 la stessa aveva effettivamente iniziato ad esercitare la propria attività di lavoro autonomo;
- il riesame veniva respinto dall' con l'unica motivazione di tardiva Pt_1 presentazione della domanda;
- depositava, di conseguenza, in data 10.08.2022, ricorso al Comitato Provinciale, che lo rigettava. 1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l il Pt_1 quale chiedeva, in via principale e nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. (…)”. Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 249/2024 R.S., emessa e pubblicata il 20/09/2024, così statuendo: “(…)
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dall' l'indennità di Controparte_1 Pt_1 disoccupazione AS in virtu' della domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione AS (n. prot. 6100.15/03/2022.0064255) presentata in Pt_1 data 15.03.2022 e, per l'effetto, 2. condanna l' a pagare in favore della Pt_1 ricorrente la relativa somma, oltre interessi legali dal dovuto dal saldo;
3. condanna l a corrispondere a le spese di lite da questi Pt_1 Controparte_1 sostenute per il presente giudizio che, per tale misura, liquida in € 1.500,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali e oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo e richiamate le disposizioni regolanti la materia oggetto del contendere, ha ritenuto che la “data di inizio attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, indicata dall'art. 8, comma 3° del d.lgs. n. 22/2015 come
pag. 3 di 8 dies a quo del termine di 30 giorni entro cui va presentata, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione in un'unica soluzione della Naspi, nel caso di specie “è da collocarsi al 02.03.2022”, anziché al 03.11.2021, come sostenuto dall . Pt_1
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, l' ha spiegato appello nei Pt_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e diritto e non provate;
con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio, atteso che non si versa in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 152 delle dispp. di attuazione al c. p. c. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, l' ha veicolato in questa sede in guisa di Pt_1 censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo. In particolare, l'Istituto appellante sostiene che l'odierna appellata abbia principiato la propria attività imprenditoriale in data 03.11.2021 (che è non solo la data di invio all'Ufficio della Comunicazione Unica per Parte_3 la nascita dell'impresa; ma è anche la data indicata come “data di inizio attività” nella visura camerale in atti nonché quella di apertura della partita IVA e di decorrenza dell'iscrizione della ricorrente/attuale appellata alla Gestione speciale Commercianti), pertanto, la domanda di anticipazione AS presentata dalla sig.ra in data 15.3.2022, ossia, in tesi di parte appellante, 132 giorni dopo CP_1
l'asserito inizio della propria attività imprenditoriale, sarebbe irrimediabilmente tardiva, non essendo stato rispettato il termine di decadenza di 30 giorni di cui all'art. 8, comma 3° del d.lgs. n. 22/2015. La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio di prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) confermare integralmente la sentenza n.249/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza nel giudizio R.G.L. 449/2023 in data 20.09.2024 pubblicata in pari data e notificata il 25.09.2024, e le domande tutte formulate da nel Controparte_1 giudizio di primo grado, e conseguentemente dichiarare infondato e comunque rigettare l'appello proposto da . Parte_4
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti.
2. Ragioni di infondatezza dell'appello.
pag. 4 di 8 In punto di diritto va osservato che la domanda di anticipazione AS di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n.22/2015 presuppone che il lavoratore interessato abbia diritto alla corresponsione della AS secondo la disciplina prevista in via generale per l'erogazione di tale prestazione, diritto che nella specie è incontestato, avendo l riconosciuto il diritto dell'allora ricorrente ad ottenere la Pt_1 prestazione in esame con il richiamato provvedimento del 26.03.2021. Invero, per quanto concerne la liquidazione anticipata in un'unica soluzione della AS il richiamato art. 8, comma 1, del D. Lgs. n.22/2015 stabilisce che “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS può richiedere la liquidazione, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”. Il medesimo articolo, al comma 3, precisa che “Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della AS deve presentare all' a Pt_1 pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenata giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”. Anche la circolare n. 94 del 12.05.2015 riporta il testo della predetta norma. Pt_1
Dunque, i lavoratori che possono avvantaggiarsi dell'incentivo all'imprenditorialità previsto dall'art. 8 citato sono quelli che, dopo aver iniziato l'attività lavorativa autonoma o di impresa, entro trenta giorni presentano all'ente la domanda di anticipazione. Orbene osserva la Corte che, tenuto conto della funzione dell'anticipazione di una prestazione, per “inizio” dell'attività, deve intendersi la data di effettivo inizio dell'attività, proprio perché trattasi di un incentivo erogato a supporto di un'effettiva attività imprenditoriale e impone che sia fornita documentazione giustificativa comprovante l'effettivo inizio della medesima. (in senso conforme a questa interpretazione si vedano, inter alia, Tribunale di Frosinone sentenza n. 525/2023 del 03-05-2023, pronunciata in speculare fattispecie;
Tribunale di Firenze, sentenza n. 365/2023 del 19-04-2023 e Corte d'Appello di Genova, Sezione Lavoro del 28 ottobre 2021).
pag. 5 di 8 Ciò posto in punto di diritto, si osserva che l colloca la data di inizio Pt_1 dell'attività imprenditoriale dell'odierna appellata al 03.11.2021, che è solo la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa ex art. 9 del decreto - legge n. 7/2007 convertito in legge n. 40 del 2007, formalmente coincidente con la data indicata come “data di inizio attività” nella visura camerale in atti nonché con quella di apertura della partita IVA e di decorrenza dell'iscrizione della ricorrente/attuale appellata alla Gestione speciale Commercianti. Quelli indicati dall , tuttavia, a ben vedere, sono dati meramente formali e Pt_1 che costituiscono dei meri indizi della data di effettivo inizio dell'attività imprenditoriale de qua. Del resto, secondo una nozione di comune esperienza, l'apertura della partita IVA, l'iscrizione alla prescritta Gestione previdenziale e la registrazione presso la CCIAA territorialmente competente sono, nella sostanza, adempimenti meramente propedeutici all'inizio vero e proprio dell'attività imprenditoriale. In proposito, del resto, la difesa dell'odierna appellata ha esaustivamente chiarito che: “alla data del 03.11.2021, la sig.ra apriva presso il registro delle CP_1 imprese una posizione avente codice Ateco 70.22.09 – altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, al solo ed unico scopo di ottenere un finanziamento per il quale si rendeva necessaria la garanzia accessoria da parte di Parte_5
di Garanzia fra Commercianti – che, obbligatoriamente, necessitava
[...] di una posizione attiva in Camera di Commercio, pur se in realtà mai esercitata;
soltanto successivamente, come si evince a pag.3 della visura camerale agli atti (ns. doc. n.6), ossia in data 28.02.2022 la sig.ra denunciava al CP_1 CP_3
l'inizio attività aprendo presso il registro delle imprese una nuova posizione avente codici Ateco 47.29.9 e 47.11.4 con decorrenza dalla data del 02.03.2022”. E tali allegazioni, volte a superare le apparenti circostanze poste dall' a Pt_1 fondamento dei propri assunti, trovano un solido ed adeguato supporto probatorio nella copiosa documentazione versata in atti dall'allora ricorrente1. Stando così le cose, ritiene la Corte che la sentenza gravata meriti conferma e condivisione nella parte in cui si afferma che: “(…) La norma suindicata, come
pag. 6 di 8 pure la Circolare citata, individua il dies a quo con l'inizio dell'attività imprenditoriale. In merito, l ha sostenuto che detto momento coincide con la data di invio, Pt_1 all'Ufficio del Registro delle Imprese, della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al D.L. n. 7/2007, convertito in L. n. 40/2007. In realtà, vi è da ritenere che le risultanze camerali in dette ipotesi possono bene essere contraddette da altre risultanze istruttorie. Nel caso di specie, appurato che la domanda di anticipazione reca la data del 15.03.2022 e che detta domanda andava presentata nel termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività di impresa, occorre verificare anche alla luce di altre evidenze se detto termine iniziale sia stato rispettato. Ebbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (visura camerale, corrispettivi, fatture di vendita), emerge che, al di là della mera indicazione formale, quale data di inizio di attività, del 03.11.2021, il momento di avvio effettivo dell'esercizio imprenditoriale è da collocarsi al 02.03.2022. 3 Ne deriva che il diniego opposto dall alla ricorrente si appalesa Pt_1 ingiustificato, essendo stato rispettato il requisito normativo che indica il dies a quo per la presentazione della richiesta di anticipazione AS quello di 30 giorni dall'inizio di attività, e che debba ritenersi accertato il diritto di CP_1 all'indennità di anticipazione AS di cui alla domanda del 15.03.2022”.
[...]
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un'attenta e meditata disamina del compendio probatorio in atti e conformi all'esegesi interpretativa svolta da questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
3. Conclusioni.
Per questi motivi
, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall va respinto, con conseguente Pt_1 integrale conferma della pronuncia appellata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co.
pag. 7 di 8 del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna appellata). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall , con conseguente integrale conferma della Pt_1 sentenza gravata;
- condanna l' a rifondere all'appellata le spese del grado che si liquidando in Pt_1
€ 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano, in particolare, i seguenti documenti del fascicolo di primo grado di parte appellata:
1.visura camerale 19.11.2021; 2.fatture emesse 2021 (nessuna);
3.corrispettivi ultimo trimestre 2021 (nessuno);
4.corrispettivi gennaio-febbraio 2022 (nessuno);
5.corrispettivi marzo 2022; 6.visura camerale 14.03.2022..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 684/2024 RGA avverso la sentenza n. 249/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Sezione Civile, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa e pubblicata il 20/09/2024, a definizione del proc. RG n. 449/2023, non notificata;
avente ad oggetto: anticipazione dell'indennità di disoccupazione AS;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 09/10/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
– P.I. ), in persona del Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco e Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell' stesso;
Pt_1 appellante;
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Rastelli del Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Pietro Cella 55; appellata;
pag. 1 di 8 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Svolgimento del giudizio e fatti storici oggetto di causa. Così come esaustivamente sintetizzato nella gravata sentenza: “(…) 1) Con ricorso depositato in data 11.07.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 12.07.2023, ha convenuto in giudizio l' al Controparte_1 Pt_1 fine di ottenere: in via principale, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad ottenere l'anticipazione dell'indennità di disoccupazione AS come da domanda amministrativa del 15.03.2022 e, conseguentemente, l'annullamento del relativo provvedimento di rigetto datato 01.04.2022; in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto a percepire dall' l'indennità Pt_1 di disoccupazione AS come da provvedimento del 26.03.2021; in ogni caso, la condanna dell' alla corresponsione dell'anticipazione AS, Controparte_2 maggiorata di interessi e rivalutazione, ovvero dell'indennità di disoccupazione AS per il periodo 03.11.2021 – 02.03.2022. Rappresentava che:
- veniva licenziata in data 08.03.2021;
- sussistendone i requisiti, in data 26.03.2021, inoltrava domanda di indennità di disoccupazione AS, che l' di Piacenza riconosceva e iniziava a liquidare Pt_1 mensilmente;
- essendo intenzionata ad aprire un'attività di lavoro autonomo, in particolare un negozio per il commercio al dettaglio di tartufi e prodotti a base di tartufo, oltre ad un piccolo minimarket, si rivolgeva all'associazione di categoria Confesercenti di Piacenza;
- in tale occasione, emergeva la necessità di ottenere un finanziamento per il quale si rendeva necessaria la garanzia accessoria da parte di che Parte_2 obbligatoriamente necessitava di una posizione attiva in Camera di Commercio;
- in data 03.11.2021 veniva, quindi, aperta presso il registro delle imprese della locale Camera di Commercio, una posizione avente codice Ateco 70.22.09 ma la relativa attività non era mai esercitata;
pag. 2 di 8 - soltanto a decorrere dal 02.03.2022, procedeva alla reale ed effettiva apertura della sua attività imprenditoriale di commercio al dettaglio di tartufi e prodotti a base di tartufo;
- in data 15.03.2022 presentava domanda di anticipazione AS;
- in data 01.04.2022 l' respingeva la richiesta in quanto la relativa domanda Pt_1
– a dire dell'Ente - doveva essere depositata entro il 03.12.2021;
- in data 03.05.2022, a mezzo del Patronato Epasa-Itaco, chiedeva il riesame della sua posizione, specificando che i 30 giorni entro i quali presentare la richiesta di liquidazione anticipata della AS decorrevano dal 02.03.2022 e non dal 03.11.2021, in quanto solamente dal 02.03.2022 la stessa aveva effettivamente iniziato ad esercitare la propria attività di lavoro autonomo;
- il riesame veniva respinto dall' con l'unica motivazione di tardiva Pt_1 presentazione della domanda;
- depositava, di conseguenza, in data 10.08.2022, ricorso al Comitato Provinciale, che lo rigettava. 1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l il Pt_1 quale chiedeva, in via principale e nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. (…)”. Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 249/2024 R.S., emessa e pubblicata il 20/09/2024, così statuendo: “(…)
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dall' l'indennità di Controparte_1 Pt_1 disoccupazione AS in virtu' della domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione AS (n. prot. 6100.15/03/2022.0064255) presentata in Pt_1 data 15.03.2022 e, per l'effetto, 2. condanna l' a pagare in favore della Pt_1 ricorrente la relativa somma, oltre interessi legali dal dovuto dal saldo;
3. condanna l a corrispondere a le spese di lite da questi Pt_1 Controparte_1 sostenute per il presente giudizio che, per tale misura, liquida in € 1.500,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali e oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo e richiamate le disposizioni regolanti la materia oggetto del contendere, ha ritenuto che la “data di inizio attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, indicata dall'art. 8, comma 3° del d.lgs. n. 22/2015 come
pag. 3 di 8 dies a quo del termine di 30 giorni entro cui va presentata, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione in un'unica soluzione della Naspi, nel caso di specie “è da collocarsi al 02.03.2022”, anziché al 03.11.2021, come sostenuto dall . Pt_1
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, l' ha spiegato appello nei Pt_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e diritto e non provate;
con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio, atteso che non si versa in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 152 delle dispp. di attuazione al c. p. c. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, l' ha veicolato in questa sede in guisa di Pt_1 censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo. In particolare, l'Istituto appellante sostiene che l'odierna appellata abbia principiato la propria attività imprenditoriale in data 03.11.2021 (che è non solo la data di invio all'Ufficio della Comunicazione Unica per Parte_3 la nascita dell'impresa; ma è anche la data indicata come “data di inizio attività” nella visura camerale in atti nonché quella di apertura della partita IVA e di decorrenza dell'iscrizione della ricorrente/attuale appellata alla Gestione speciale Commercianti), pertanto, la domanda di anticipazione AS presentata dalla sig.ra in data 15.3.2022, ossia, in tesi di parte appellante, 132 giorni dopo CP_1
l'asserito inizio della propria attività imprenditoriale, sarebbe irrimediabilmente tardiva, non essendo stato rispettato il termine di decadenza di 30 giorni di cui all'art. 8, comma 3° del d.lgs. n. 22/2015. La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio di prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) confermare integralmente la sentenza n.249/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza nel giudizio R.G.L. 449/2023 in data 20.09.2024 pubblicata in pari data e notificata il 25.09.2024, e le domande tutte formulate da nel Controparte_1 giudizio di primo grado, e conseguentemente dichiarare infondato e comunque rigettare l'appello proposto da . Parte_4
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti.
2. Ragioni di infondatezza dell'appello.
pag. 4 di 8 In punto di diritto va osservato che la domanda di anticipazione AS di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n.22/2015 presuppone che il lavoratore interessato abbia diritto alla corresponsione della AS secondo la disciplina prevista in via generale per l'erogazione di tale prestazione, diritto che nella specie è incontestato, avendo l riconosciuto il diritto dell'allora ricorrente ad ottenere la Pt_1 prestazione in esame con il richiamato provvedimento del 26.03.2021. Invero, per quanto concerne la liquidazione anticipata in un'unica soluzione della AS il richiamato art. 8, comma 1, del D. Lgs. n.22/2015 stabilisce che “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS può richiedere la liquidazione, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”. Il medesimo articolo, al comma 3, precisa che “Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della AS deve presentare all' a Pt_1 pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenata giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”. Anche la circolare n. 94 del 12.05.2015 riporta il testo della predetta norma. Pt_1
Dunque, i lavoratori che possono avvantaggiarsi dell'incentivo all'imprenditorialità previsto dall'art. 8 citato sono quelli che, dopo aver iniziato l'attività lavorativa autonoma o di impresa, entro trenta giorni presentano all'ente la domanda di anticipazione. Orbene osserva la Corte che, tenuto conto della funzione dell'anticipazione di una prestazione, per “inizio” dell'attività, deve intendersi la data di effettivo inizio dell'attività, proprio perché trattasi di un incentivo erogato a supporto di un'effettiva attività imprenditoriale e impone che sia fornita documentazione giustificativa comprovante l'effettivo inizio della medesima. (in senso conforme a questa interpretazione si vedano, inter alia, Tribunale di Frosinone sentenza n. 525/2023 del 03-05-2023, pronunciata in speculare fattispecie;
Tribunale di Firenze, sentenza n. 365/2023 del 19-04-2023 e Corte d'Appello di Genova, Sezione Lavoro del 28 ottobre 2021).
pag. 5 di 8 Ciò posto in punto di diritto, si osserva che l colloca la data di inizio Pt_1 dell'attività imprenditoriale dell'odierna appellata al 03.11.2021, che è solo la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa ex art. 9 del decreto - legge n. 7/2007 convertito in legge n. 40 del 2007, formalmente coincidente con la data indicata come “data di inizio attività” nella visura camerale in atti nonché con quella di apertura della partita IVA e di decorrenza dell'iscrizione della ricorrente/attuale appellata alla Gestione speciale Commercianti. Quelli indicati dall , tuttavia, a ben vedere, sono dati meramente formali e Pt_1 che costituiscono dei meri indizi della data di effettivo inizio dell'attività imprenditoriale de qua. Del resto, secondo una nozione di comune esperienza, l'apertura della partita IVA, l'iscrizione alla prescritta Gestione previdenziale e la registrazione presso la CCIAA territorialmente competente sono, nella sostanza, adempimenti meramente propedeutici all'inizio vero e proprio dell'attività imprenditoriale. In proposito, del resto, la difesa dell'odierna appellata ha esaustivamente chiarito che: “alla data del 03.11.2021, la sig.ra apriva presso il registro delle CP_1 imprese una posizione avente codice Ateco 70.22.09 – altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, al solo ed unico scopo di ottenere un finanziamento per il quale si rendeva necessaria la garanzia accessoria da parte di Parte_5
di Garanzia fra Commercianti – che, obbligatoriamente, necessitava
[...] di una posizione attiva in Camera di Commercio, pur se in realtà mai esercitata;
soltanto successivamente, come si evince a pag.3 della visura camerale agli atti (ns. doc. n.6), ossia in data 28.02.2022 la sig.ra denunciava al CP_1 CP_3
l'inizio attività aprendo presso il registro delle imprese una nuova posizione avente codici Ateco 47.29.9 e 47.11.4 con decorrenza dalla data del 02.03.2022”. E tali allegazioni, volte a superare le apparenti circostanze poste dall' a Pt_1 fondamento dei propri assunti, trovano un solido ed adeguato supporto probatorio nella copiosa documentazione versata in atti dall'allora ricorrente1. Stando così le cose, ritiene la Corte che la sentenza gravata meriti conferma e condivisione nella parte in cui si afferma che: “(…) La norma suindicata, come
pag. 6 di 8 pure la Circolare citata, individua il dies a quo con l'inizio dell'attività imprenditoriale. In merito, l ha sostenuto che detto momento coincide con la data di invio, Pt_1 all'Ufficio del Registro delle Imprese, della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al D.L. n. 7/2007, convertito in L. n. 40/2007. In realtà, vi è da ritenere che le risultanze camerali in dette ipotesi possono bene essere contraddette da altre risultanze istruttorie. Nel caso di specie, appurato che la domanda di anticipazione reca la data del 15.03.2022 e che detta domanda andava presentata nel termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività di impresa, occorre verificare anche alla luce di altre evidenze se detto termine iniziale sia stato rispettato. Ebbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (visura camerale, corrispettivi, fatture di vendita), emerge che, al di là della mera indicazione formale, quale data di inizio di attività, del 03.11.2021, il momento di avvio effettivo dell'esercizio imprenditoriale è da collocarsi al 02.03.2022. 3 Ne deriva che il diniego opposto dall alla ricorrente si appalesa Pt_1 ingiustificato, essendo stato rispettato il requisito normativo che indica il dies a quo per la presentazione della richiesta di anticipazione AS quello di 30 giorni dall'inizio di attività, e che debba ritenersi accertato il diritto di CP_1 all'indennità di anticipazione AS di cui alla domanda del 15.03.2022”.
[...]
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un'attenta e meditata disamina del compendio probatorio in atti e conformi all'esegesi interpretativa svolta da questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
3. Conclusioni.
Per questi motivi
, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall va respinto, con conseguente Pt_1 integrale conferma della pronuncia appellata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co.
pag. 7 di 8 del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna appellata). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall , con conseguente integrale conferma della Pt_1 sentenza gravata;
- condanna l' a rifondere all'appellata le spese del grado che si liquidando in Pt_1
€ 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano, in particolare, i seguenti documenti del fascicolo di primo grado di parte appellata:
1.visura camerale 19.11.2021; 2.fatture emesse 2021 (nessuna);
3.corrispettivi ultimo trimestre 2021 (nessuno);
4.corrispettivi gennaio-febbraio 2022 (nessuno);
5.corrispettivi marzo 2022; 6.visura camerale 14.03.2022..