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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/11/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 98/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, SI.ra Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Barcellona P.G. (ME), nella Via Onorevole Martino, elettivamente domiciliata in Parte_2
Messina, nella Via Santa Maria del Selciato, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi, che la rappresenta e difende come da procura apposta su foglio separato ed allegato all'Atto introduttivo del giudizio
ricorrente
c o n t r o
, nato in [...], il [...], C.F.: , rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Roberto Russino, con studio in Messina, nella Via Ghibellina, n. 57, per mandato speciale rilasciato in foglio separato, posto in calce all'Atto di costituzione in giudizio resistente
O g g e t t o : Pagamento somme.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
Nel corso del giudizio venivano esperiti i mezzi istruttori ammessi e disposti.
All'udienza del 29.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Nel merito, affermava il ricorrente, in persona del legale rapp.te pro tempore, che in data Parte_1
4.2.2020, il SI. , gli lasciava in permuta il proprio mezzo usato, una moto Yamaha T Max Controparte_1
530, tg. EJ 47302 al fine di acquistare altra moto nuova e precisamente un'altra Yamaha T Max con targa ES
41499, immatricolata e consegnata in data 16.4.2020.
Riferiva, ancora, il ricorrente, che la moto usata veniva valutata in €. 8.290,00, mentre il prezzo della nuova moto era di €. 14.100,00, a cui detratta la somma di cui prima, residuava il prezzo di €. 6.080,00, che gli veniva versato dalla Santander Consumer Bank S.p.A., con cui il compratore, oggi resistente, aveva in data
24.5.2017, stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di un motociclo usato e poi utilizzato per l'acquisto del nuovo modello T Max. Sosteneva, ancora, il ricorrente, che alla data del 9.3.2020, il finanziamento di cui sopra, risultava non ancora integralmente rimborsato e che esso, con Atto di Delegazione di Pagamento del 9.3.2020 si impegnava a pagare in sostituzione del resistente.
Dichiarava, il ricorrente che dopo l'immatricolazione del nuovo mezzo, scopriva che sul veicolo usato e lasciato in permuta vi era disposto un fermo amministrativo, che veniva comunicato al resistente il quale si impegnava per rimuoverlo.
Rappresentava, il ricorrente, che il resistente nonostante l'impegno assunto non provvedeva in tal senso e per questo motivo lo stesso veniva invitato a ritirare il mezzo lasciato in permuta dopo aver, però, corrisposto la somma che aveva ottenuto dalla permuta stessa, atteso che il mezzo usato nelle condizioni in cui si trovava e cioè a dire sottoposto al fermo amministrativo, non risultava né negoziabile né cedibile.
Concludeva, quindi, il ricorrente, chiedendo la condanna del resistente al pagamento della somma di €.
8.290,00, oltre €. 2.000,00, per i motivi e con le ulteriori richieste di cui alle conclusioni del proprio atto introduttivo del giudizio.
Si costituiva, in giudizio, il resistente il quale contestava l'assunto avverso ed in particolare rappresentava che la richiesta di pagamento avanzata da parte ricorrente risultava essere inammissibile ed improcedibile per la mancata offerta di restituzione del mezzo Yamaha T MAX 530 tg. EJ 47302 in ipotesi di risoluzione parziale del contratto di acquisto con permuta.
Opponeva, ancora, le domande formulate da parte ricorrente, specificandone gli ulteriori motivi, in maniera più dettagliata, nel proprio scritto difensivo.
Concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande. Con Ordinanza emessa in data 7.7.2023, il G.I. dell'epoca, disponeva il mutamento di rito, fissando successiva udienza per la comparizione delle parti e la trattazione ex art 183 c.p.c..
Successivamente, con Ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.10.2024, il G.I.
dell'epoca ammetteva le prove così come richieste dalle parti nei limiti di cui alla parte motiva del predetto provvedimento.
Nel merito và premesso che costante giurisprudenza sia della Suprema Corte di Cassazione che di merito risulta essere concorde nell'affermare che in un contratto di permuta è possibile chiedere la risoluzione parziale in favore del venditore se l'acquirente è inadempiente, valutando la gravità dell'inadempimento e l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.
Fatta il dovuto preambolo, nel caso di specie i fatti così come descritti dal ricorrente hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, come può evincersi dalle dichiarazioni contenuti nei verbali di assunzione della prova per testi. Tali superiori affermazioni non venivano ex adverso confutate stante anche l'accertata inattendibilità dell'unico teste di parte resistente, SI.ra , moglie del resistente, la Testimone_1
quale, all'udienza del 24.1.2025, nel rendere la propria testimonianza cadeva in contraddizione, quando,
testualmente, prima affermava che: “riguardo la circostazna b) che mi viene letta, la confermo ….”, ove la circostanza b) del capitolato di prova di parte resistente di cui alla Memoria ex 183, comma VI, n. 2 era stata testualmente così formulata “la circostanza del fermo amministrativo sul veicolo Yamaha T MAX 530
tg. EJ 47302 era stata resa nota al concessionario/responsabile delle vendite della in epoca Parte_1
antecedente alla definizione della proposta di acquisto del 4.2.2020;”, mentre di seguito durante la stessa audizione, a specifica domanda sullo stesso argomento di cui prima dichiarava, testualmente, che: “confermo che abbiamo avuto contezza del fermo ammistrativo sul mezzo dato in permuta circa una settimana dopo il ritiro di quello nuovo ….”.
Per tutto quanto prima esposto, quindi, provati risultano essere i fatti di causa così come descritti da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio.
Ora, però, in ordine al chiesto risarcimento del danno si rappresenta che nelle Note di Trattazione depositate dal procuratore di parte ricorrente e datate 22.10.2025, lo stesso riferisce che a seguito del pagamento, da parte del resistente, dell'obbligazione tributaria che costituiva atto prodromico alla successiva emessa misura cautelare sul motociclo dato in permuta, si otteneva, dopo il pagamento dell'intero debito tributario, la revoca del fermo amministrativo che consentiva allo stesso ricorrente di procedere alla vendita del mezzo e ciò in data 26.7.2022 ed al prezzo di €. 7.200,00.
Per quanto prima, dalla somma richiesta in precedenza dal ricorrente, pari ad €. 8.290,00, importo mai contestato da parte resistente, detratta la somma di cui prima residua l'importo di €. 1.090,00.
In conclusione, quindi, l'odierno resistente, SI. và condannato al pagamento nei Controparte_1
confronti del ricorrente, in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di €. Parte_1
1.090,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
Non possono essere accolte le altre richieste di risarcimento danni in quanto sfornite di prove documentali che ne attestino il loro determinarsi, oltre che prive della metodica di calcolo della quantificata e richiesta somma.
L'accoglimento di cui sopra, comporta la condanna del resistente, SI. , al pagamento delle Controparte_1
spese e compensi di giudizio nei confronti del ricorrente, in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi
€. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA
come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con ricorso, dalla
in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del SI. , sentiti Parte_1 Controparte_1
i procuratori delle parti, così provvede:
1) Condanna il resistente, SI. , al pagamento, nei confronti del ricorrente, Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di €. 1.090,00, oltre interessi di Pt_1
Legge dalla maturazione al soddisfo, per quanto in parte motiva;
2) Condanna, inoltre, il predetto resistente, SI. , al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi del Parte_1
presente giudizio che tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati,
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €.
264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge. Così deciso in Barcellona P.G. 29.10.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 98/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, SI.ra Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Barcellona P.G. (ME), nella Via Onorevole Martino, elettivamente domiciliata in Parte_2
Messina, nella Via Santa Maria del Selciato, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi, che la rappresenta e difende come da procura apposta su foglio separato ed allegato all'Atto introduttivo del giudizio
ricorrente
c o n t r o
, nato in [...], il [...], C.F.: , rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Roberto Russino, con studio in Messina, nella Via Ghibellina, n. 57, per mandato speciale rilasciato in foglio separato, posto in calce all'Atto di costituzione in giudizio resistente
O g g e t t o : Pagamento somme.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
Nel corso del giudizio venivano esperiti i mezzi istruttori ammessi e disposti.
All'udienza del 29.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Nel merito, affermava il ricorrente, in persona del legale rapp.te pro tempore, che in data Parte_1
4.2.2020, il SI. , gli lasciava in permuta il proprio mezzo usato, una moto Yamaha T Max Controparte_1
530, tg. EJ 47302 al fine di acquistare altra moto nuova e precisamente un'altra Yamaha T Max con targa ES
41499, immatricolata e consegnata in data 16.4.2020.
Riferiva, ancora, il ricorrente, che la moto usata veniva valutata in €. 8.290,00, mentre il prezzo della nuova moto era di €. 14.100,00, a cui detratta la somma di cui prima, residuava il prezzo di €. 6.080,00, che gli veniva versato dalla Santander Consumer Bank S.p.A., con cui il compratore, oggi resistente, aveva in data
24.5.2017, stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di un motociclo usato e poi utilizzato per l'acquisto del nuovo modello T Max. Sosteneva, ancora, il ricorrente, che alla data del 9.3.2020, il finanziamento di cui sopra, risultava non ancora integralmente rimborsato e che esso, con Atto di Delegazione di Pagamento del 9.3.2020 si impegnava a pagare in sostituzione del resistente.
Dichiarava, il ricorrente che dopo l'immatricolazione del nuovo mezzo, scopriva che sul veicolo usato e lasciato in permuta vi era disposto un fermo amministrativo, che veniva comunicato al resistente il quale si impegnava per rimuoverlo.
Rappresentava, il ricorrente, che il resistente nonostante l'impegno assunto non provvedeva in tal senso e per questo motivo lo stesso veniva invitato a ritirare il mezzo lasciato in permuta dopo aver, però, corrisposto la somma che aveva ottenuto dalla permuta stessa, atteso che il mezzo usato nelle condizioni in cui si trovava e cioè a dire sottoposto al fermo amministrativo, non risultava né negoziabile né cedibile.
Concludeva, quindi, il ricorrente, chiedendo la condanna del resistente al pagamento della somma di €.
8.290,00, oltre €. 2.000,00, per i motivi e con le ulteriori richieste di cui alle conclusioni del proprio atto introduttivo del giudizio.
Si costituiva, in giudizio, il resistente il quale contestava l'assunto avverso ed in particolare rappresentava che la richiesta di pagamento avanzata da parte ricorrente risultava essere inammissibile ed improcedibile per la mancata offerta di restituzione del mezzo Yamaha T MAX 530 tg. EJ 47302 in ipotesi di risoluzione parziale del contratto di acquisto con permuta.
Opponeva, ancora, le domande formulate da parte ricorrente, specificandone gli ulteriori motivi, in maniera più dettagliata, nel proprio scritto difensivo.
Concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande. Con Ordinanza emessa in data 7.7.2023, il G.I. dell'epoca, disponeva il mutamento di rito, fissando successiva udienza per la comparizione delle parti e la trattazione ex art 183 c.p.c..
Successivamente, con Ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.10.2024, il G.I.
dell'epoca ammetteva le prove così come richieste dalle parti nei limiti di cui alla parte motiva del predetto provvedimento.
Nel merito và premesso che costante giurisprudenza sia della Suprema Corte di Cassazione che di merito risulta essere concorde nell'affermare che in un contratto di permuta è possibile chiedere la risoluzione parziale in favore del venditore se l'acquirente è inadempiente, valutando la gravità dell'inadempimento e l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.
Fatta il dovuto preambolo, nel caso di specie i fatti così come descritti dal ricorrente hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, come può evincersi dalle dichiarazioni contenuti nei verbali di assunzione della prova per testi. Tali superiori affermazioni non venivano ex adverso confutate stante anche l'accertata inattendibilità dell'unico teste di parte resistente, SI.ra , moglie del resistente, la Testimone_1
quale, all'udienza del 24.1.2025, nel rendere la propria testimonianza cadeva in contraddizione, quando,
testualmente, prima affermava che: “riguardo la circostazna b) che mi viene letta, la confermo ….”, ove la circostanza b) del capitolato di prova di parte resistente di cui alla Memoria ex 183, comma VI, n. 2 era stata testualmente così formulata “la circostanza del fermo amministrativo sul veicolo Yamaha T MAX 530
tg. EJ 47302 era stata resa nota al concessionario/responsabile delle vendite della in epoca Parte_1
antecedente alla definizione della proposta di acquisto del 4.2.2020;”, mentre di seguito durante la stessa audizione, a specifica domanda sullo stesso argomento di cui prima dichiarava, testualmente, che: “confermo che abbiamo avuto contezza del fermo ammistrativo sul mezzo dato in permuta circa una settimana dopo il ritiro di quello nuovo ….”.
Per tutto quanto prima esposto, quindi, provati risultano essere i fatti di causa così come descritti da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio.
Ora, però, in ordine al chiesto risarcimento del danno si rappresenta che nelle Note di Trattazione depositate dal procuratore di parte ricorrente e datate 22.10.2025, lo stesso riferisce che a seguito del pagamento, da parte del resistente, dell'obbligazione tributaria che costituiva atto prodromico alla successiva emessa misura cautelare sul motociclo dato in permuta, si otteneva, dopo il pagamento dell'intero debito tributario, la revoca del fermo amministrativo che consentiva allo stesso ricorrente di procedere alla vendita del mezzo e ciò in data 26.7.2022 ed al prezzo di €. 7.200,00.
Per quanto prima, dalla somma richiesta in precedenza dal ricorrente, pari ad €. 8.290,00, importo mai contestato da parte resistente, detratta la somma di cui prima residua l'importo di €. 1.090,00.
In conclusione, quindi, l'odierno resistente, SI. và condannato al pagamento nei Controparte_1
confronti del ricorrente, in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di €. Parte_1
1.090,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
Non possono essere accolte le altre richieste di risarcimento danni in quanto sfornite di prove documentali che ne attestino il loro determinarsi, oltre che prive della metodica di calcolo della quantificata e richiesta somma.
L'accoglimento di cui sopra, comporta la condanna del resistente, SI. , al pagamento delle Controparte_1
spese e compensi di giudizio nei confronti del ricorrente, in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi
€. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA
come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con ricorso, dalla
in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del SI. , sentiti Parte_1 Controparte_1
i procuratori delle parti, così provvede:
1) Condanna il resistente, SI. , al pagamento, nei confronti del ricorrente, Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di €. 1.090,00, oltre interessi di Pt_1
Legge dalla maturazione al soddisfo, per quanto in parte motiva;
2) Condanna, inoltre, il predetto resistente, SI. , al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi del Parte_1
presente giudizio che tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati,
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €.
264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge. Così deciso in Barcellona P.G. 29.10.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)