Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 312/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Daniele Mezzacapo)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ravenna, viale degli Ippocastani n.29 (avv. Valentina Dell'Aglio)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
29/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in data 01.12.2001 in Faenza
(RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 127, Parte II, serie A, anno 2001;
preso atto che l'udienza del 03/04/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. il IG. provvederà a lasciare formalmente la residenza familiare entro il 31.12.2024, Parte_2 riconsegnando le chiavi dell'abitazione alla moglie e provvedendo a sue spese a lasciare libero l'immobile da tutti i suoi effetti personali (quadri, vestiario, suppellettili, mobilio – ad eccezione della libreria su misura posta nella parete del soggiorno in relazione alla quale la SI.ra si Pt_1
impegna a versarne il relativo prezzo richiesto dal IG. -) entro e non oltre il 31 marzo 2025, Pt_2
concordando con la moglie data e orario del prelievo e con espressa precisazione che in difetto tutto quanto lasciato nell'immobile si riterrà di proprietà esclusiva della SI.ra che potrà Pt_1
disporne come meglio crede.
3. I coniugi si dichiarano economicamente e reciprocamente indipendenti e rinunciano ad ogni pretesa economica reciproca;
4. La moglie si impegna a cedere al marito a titolo gratuito il veicolo Audi Q7 (di cui al doc. 9) ed il
IG. di impegna a sostenerne in via integrale le spese per il relativo passaggio di proprietà, da Pt_2
effettuarsi entro e non oltre il 31.01.2025;
5. La SI.ra si impegna a cedere al marito a titolo gratuito la sua quota nominale nella Pt_1 società GCC srl e quest'ultimo si impegna, con spese a suo esclusivo carico, ad eseguire tutti i passaggi anche statutari necessari per l'incombente, esonerando comunque la moglie da qualsivoglia responsabilità nascente o derivante a qualsiasi titolo o ragione dalla qualifica di socio della stessa. Il trasferimento dovrà avvenire, in ogni caso, entro la data d'udienza;
6. i figli maggiorenni, seppur non economicamente autosufficienti, continueranno a vivere con la madre presso l'immobile di sua proprietà esclusiva, già adibito a residenza familiare e che comunque sarà assegnato alla SI.ra ; Parte_1
7. il diritto di visita del padre ai figli maggiorenni sarà esercitato in maniera libera, compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. e con le eSIenze dei figli, e ciò anche per i periodi di vacanza;
Pt_2
8. Ciascun genitore dovrà concorrere al mantenimento ordinario necessario per la cura,
l'educazione ed il mantenimento dei due figli, ed a tale scopo i ricorrenti concordano che il IG.
[...]
versi alla IG.ra , mediante accredito sul conto corrente bancario a lei Pt_2 Parte_1 intestato, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva mensile di € 700,00 (ovvero € 350,00 per ciascun figlio) a titolo di contribuzione al mantenimento dei predetti, somma soggetta a rivalutazione annuale in aumento secondo gli indici ISTAT.
9. I genitori ripartiranno al 50% tutte le spese straordinarie inerenti i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in applicazione del Protocollo in essere presso il Tribunale di
Ravenna, al quale integralmente si rimanda e che di seguito si ritrascrive:
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- Spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- Spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eSIenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibile e idonei);
- Spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- Spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - Spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri famigliari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- Spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- Spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
CP_ 10. I ricorrenti concordano che l'assegno unico per i figli a carico, erogato dall' spetti ad entrambi i genitori nella misura ripartita del 50% ciascuno ed in pari misura si avvarranno di ogni detrazione fiscale erogata dallo Stato;
11. I coniugi fin da ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio;
12. Le spese legali del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, con rinuncia al beneficio della solidarietà ex art. 13 L. P. da parte dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il ricorso anche a tale scopo.”
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi