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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9271 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 26962/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 26962/2021 RGAC e vertente
TRA
e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Posillipo 69/4 Villa l'Ape presso l'avv. Maurizio Massaro, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in prosecuzione
ATTORI
E
e residenti in [...] Controparte_1 CP_2
(ora , in persona di un procuratore ad negotia, Controparte_3 CP_4 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Depretis 19 presso gli avv.ti Antonio A. Iervolino e Beatrice Iervolino, dai quali è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio e Persona_1 Controparte_1 CP_2 [...]
chiedendo di dichiarare e responsabili esclusivi Controparte_3 CP_1 CP_2 di un sinistro che assumeva essersi verificato in data 29/9/2018 in Napoli, quando l'attore sarebbe stato investito dal motociclo Honda Transalp tg. BM34698 di proprietà della convenuta condotto dal convenuto ed assicurato per la Rca presso la CP_1 CP_2 convenuta – e condannare i convenuti in solido a risarcire i danni subiti CP_3 dall'attore per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in € 357.272,76 compresi danno non patrimoniale e spese mediche, o nella diversa somma ritenuta giusta, oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita chiedendo di rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle CP_3 spese di lite;
nel corso della prima fase dell' istruttoria è stata prodotta documentazione, poi sono intervenuti in prosecuzione e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di , deceduto il 2/11/2022; nella successiva fase istruttoria sono Persona_1 stati escussi i testi , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
e , ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal
[...] Testimone_5 dr. ; ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente, la domanda va dichiarata proponibile, avendo l'attore chiesto il risarcimento a con messaggio pec del 27/11/2018 rispondente ai requisiti CP_3 richiesti dall'art. 148 Cod.Ass., salvo che non vi era allegato il certificato di avvenuta guarigione con postumi, perché l'infortunato non risultava ancora clinicamente guarito;
successivamente la compagnia assicurativa ha aperto la pratica di sinistro senza nulla eccepire circa l'eventuale incompletezza della richiesta di risarcimento. Nel merito, è pacifico perché non effettivamente contestato dalla convenuta CP_3 che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il motociclo Honda di investì mentre attraversava la strada;
e del resto è in atti il rapporto CP_1 Persona_1 della Polizia Municipale di Napoli sull'evento per cui è causa, nel quale è riportata la dichiarazione resa da conducente del motociclo Honda, dopo il sinistro, il CP_2 quale riconosceva di avere investito il pedone, anche se si giustificava asserendo che aveva cominciato ad attraversare la strada improvvisamente. L'art. 2054.1 CP_2 cc stabilisce che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”; e, come affermato da Cass. 2433/2024: “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario pagina 2 di 5 all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto Per_ evitarlo).” Nel caso in esame, sempre dal rapporto in atti, emerge che stava attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, che distavano 7 o 8 metri: questo affermano i verbalizzanti, e si capisce che abbiano potuto rilevare le tracce di caduta dal motociclo, e quindi il punto dell'investimento, visto che rinvennero sul posto il veicolo riverso al suolo. Del resto, nel corso del presente giudizio sono stati escussi come testi due degli agenti verbalizzanti, ed uno di questi, , ha riferito Testimone_2 che il pedone fu multato proprio per avere attraversato la strada al di fuori delle strisce – e non risulta che la multa sia stata impugnata. L'art. 190 Cod. Strada al secondo comma stabilisce che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi” mentre al quinto comma “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”; se ne deduce che il pedone il quale, contravvenendo all'art. 191.2 Cod.Strada, attraversa la carreggiata senza servirsi dell'attraversamento pedonale disponibile (detto “strisce pedonali”), deve Per_ dare la precedenza ai conducenti. Sappiamo quindi che avrebbe dovuto dare la precedenza al motociclo Honda, ma non siamo in grado di ricostruire più dettagliatamente l'evento: non ci sono testimoni oculari;
sappiamo comunque che il motociclo procedeva a velocità non adeguatamente moderata in un centro urbano, e lo possiamo affermare sulla base dei non lievi danni riportati nel sinistro da quel veicolo, così come risultanti dal rapporto di PM: faro, scocca anteriore sinistra e destra, cupolona, scocca posteriore sinistra, parafango. Il pedone avrebbe dovuto dare la precedenza al motociclo, ma il motociclo procedeva a velocità non moderata, e deve presumersi che il suo conducente non abbia fatto il possibile per evitare il danno: si ritiene quindi che il pedone sia stato corresponsabile nella misura del 30% del sinistro per cui è causa, non avendo concesso la precedenza al motociclo, ma in mancanza di altri dati il conducente del motociclo resta corresponsabile nella prevalente misura del 70%. Per_ Come accertato dal CTU medico, nel sinistro per cui è causa riportò lesioni consistenti in: “Policontuso. Enfisema sottocutaneo emitorace dx. Fratture archi costali antero laterali IV-V-VI coste a dx, archi posteriori IX-X-XI-XII dx. Falda PNX. Focolaio lacero contusivo temporale sx. Falda ematica extra cerebrale temporo parieto occipitale. Fratture processo trasverso dx L5. Frattura emi ala sacrale dx e del corpo iliaco omolaterale. Frattura emipube dx. Frattura composta iliaco acetabolare dx. Frattura scomposta branca ischio pubica dx. con ematoma dei muscoli limitrofi. Falda fluida extra assiale emisferica bilaterale. Ipodensità ischemica temporale dx”; ne derivò una invalidità temporanea totale di giorni 90 e parziale al 75% di giorni 180, mentre residuarono postumi permanenti nella misura del 45% in soggetto che all'epoca del sinistro aveva l'età di anni 83; da tale valutazione non vi è motivo di discostarsi, poiché concordata con i cc.tt.pp.; il CTU ha inoltre ritenuto congrue spese mediche e sanitarie pagina 3 di 5 documentate per € 6.337,19 Mentre si svolgeva questo giudizio, in data 2/11/2022, è deceduto, e non risulta che ciò sia avvenuto per Persona_3 effetto del sinistro per cui è causa. Come affermato da Cass. 15112/2024: “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.”; inoltre, Cass. 29832/2024 ha affermato: “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma).”. Quindi, partendo dai dati delle tabelle del Tribunale di Milano del 2018 per liquidare l'invalidità temporanea ed il danno non patrimoniale da invalidità permanente (e considerato che non vi sono ragioni per personalizzare il danno: le generiche deposizioni testimoniali raccolte sulla vita pregressa dell'infortunato non mostrano specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che potrebbero far ritenere per più Persona_1 gravose le conseguenze lesive, rispetto a qualunque altro soggetto), si applicheranno poi i criteri indicati dal Tribunale di Roma per considerare la premorienza. Dunque, per il danno biologico temporaneo sono liquidabili € 22.050 (questa voce di danno ovviamente non subisce diminuzione per la premorienza, essendosi verificata tutta mentre l'infortunata era viva). Per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, si procede così: la somma astrattamente dovuta per il danno non patrimoniale del 45% a 83 anni d'età è di € 229.943; la percentuale di danno acquisita immediatamente è il valore medio tra 21 e 30%, ossia il 25%, pari ad € 57.485,75; nel 2018 l'aspettativa di vita, in base a dati statistici pubblici, a 83 anni è 7 anni;
è morto 4 anni dopo Persona_1
l'evento; pertanto, della somma astrattamente ancora dovuta pari ad € (229.943 – 57.485,75 =) 172.457,25 sono liquidabili i 4/7: € 98.547.
Il totale liquidabile per i danni subiti in data 6/12/2016 da è di Persona_1
€ (22.050 per l'invalidità temporanea + 57.485,75 per l'invalidità permanente immediatamente acquisita + 98.547 per l'invalidità permanente maturata durante il pagina 4 di 5 periodo di sopravvivenza + € 6.337,19 per il danno patrimoniale, che naturalmente non subisce alcuna riduzione =) 184.419,94. Di tale cifra è concretamente dovuto, in ragione del concorso di colpa, il 70%, pari ad € 129.093,95, che va ripartita per 1/3 a ciascuno degli odierni attori, vedova e due figli dell'infortunato. In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare a ciascuno degli attori, erede dell'infortunato, la somma di € 43.031,31, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 29/9/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 29/9/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26962/2021 tra:
[...]
e , quali eredi di , attori;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 [...]
e spa (oggi CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
; così provvede: CP_5
1) Dichiara dell'evento per cui è causa corresponsabili per il 70% quale CP_2 conducente del motociclo di e per il 30% ; Controparte_1 Persona_1
2) Condanna i convenuti in solido a pagare, a titolo di risarcimento del 70% dei danni subiti dal loro padre e marito, a ciascuno degli attori in prosecuzione la somma di euro 43.031; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 29/9/2018 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 29/9/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori in prosecuzione ogni somma che questi documentino di aver pagato, loro o il loro dante causa, al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 839,70 per esborsi ed euro 14.103 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 14/10/2025 Il giudice unico pagina 5 di 5
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 26962/2021 RGAC e vertente
TRA
e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Posillipo 69/4 Villa l'Ape presso l'avv. Maurizio Massaro, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in prosecuzione
ATTORI
E
e residenti in [...] Controparte_1 CP_2
(ora , in persona di un procuratore ad negotia, Controparte_3 CP_4 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Depretis 19 presso gli avv.ti Antonio A. Iervolino e Beatrice Iervolino, dai quali è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio e Persona_1 Controparte_1 CP_2 [...]
chiedendo di dichiarare e responsabili esclusivi Controparte_3 CP_1 CP_2 di un sinistro che assumeva essersi verificato in data 29/9/2018 in Napoli, quando l'attore sarebbe stato investito dal motociclo Honda Transalp tg. BM34698 di proprietà della convenuta condotto dal convenuto ed assicurato per la Rca presso la CP_1 CP_2 convenuta – e condannare i convenuti in solido a risarcire i danni subiti CP_3 dall'attore per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in € 357.272,76 compresi danno non patrimoniale e spese mediche, o nella diversa somma ritenuta giusta, oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita chiedendo di rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle CP_3 spese di lite;
nel corso della prima fase dell' istruttoria è stata prodotta documentazione, poi sono intervenuti in prosecuzione e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di , deceduto il 2/11/2022; nella successiva fase istruttoria sono Persona_1 stati escussi i testi , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
e , ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal
[...] Testimone_5 dr. ; ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente, la domanda va dichiarata proponibile, avendo l'attore chiesto il risarcimento a con messaggio pec del 27/11/2018 rispondente ai requisiti CP_3 richiesti dall'art. 148 Cod.Ass., salvo che non vi era allegato il certificato di avvenuta guarigione con postumi, perché l'infortunato non risultava ancora clinicamente guarito;
successivamente la compagnia assicurativa ha aperto la pratica di sinistro senza nulla eccepire circa l'eventuale incompletezza della richiesta di risarcimento. Nel merito, è pacifico perché non effettivamente contestato dalla convenuta CP_3 che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il motociclo Honda di investì mentre attraversava la strada;
e del resto è in atti il rapporto CP_1 Persona_1 della Polizia Municipale di Napoli sull'evento per cui è causa, nel quale è riportata la dichiarazione resa da conducente del motociclo Honda, dopo il sinistro, il CP_2 quale riconosceva di avere investito il pedone, anche se si giustificava asserendo che aveva cominciato ad attraversare la strada improvvisamente. L'art. 2054.1 CP_2 cc stabilisce che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”; e, come affermato da Cass. 2433/2024: “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario pagina 2 di 5 all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto Per_ evitarlo).” Nel caso in esame, sempre dal rapporto in atti, emerge che stava attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, che distavano 7 o 8 metri: questo affermano i verbalizzanti, e si capisce che abbiano potuto rilevare le tracce di caduta dal motociclo, e quindi il punto dell'investimento, visto che rinvennero sul posto il veicolo riverso al suolo. Del resto, nel corso del presente giudizio sono stati escussi come testi due degli agenti verbalizzanti, ed uno di questi, , ha riferito Testimone_2 che il pedone fu multato proprio per avere attraversato la strada al di fuori delle strisce – e non risulta che la multa sia stata impugnata. L'art. 190 Cod. Strada al secondo comma stabilisce che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi” mentre al quinto comma “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”; se ne deduce che il pedone il quale, contravvenendo all'art. 191.2 Cod.Strada, attraversa la carreggiata senza servirsi dell'attraversamento pedonale disponibile (detto “strisce pedonali”), deve Per_ dare la precedenza ai conducenti. Sappiamo quindi che avrebbe dovuto dare la precedenza al motociclo Honda, ma non siamo in grado di ricostruire più dettagliatamente l'evento: non ci sono testimoni oculari;
sappiamo comunque che il motociclo procedeva a velocità non adeguatamente moderata in un centro urbano, e lo possiamo affermare sulla base dei non lievi danni riportati nel sinistro da quel veicolo, così come risultanti dal rapporto di PM: faro, scocca anteriore sinistra e destra, cupolona, scocca posteriore sinistra, parafango. Il pedone avrebbe dovuto dare la precedenza al motociclo, ma il motociclo procedeva a velocità non moderata, e deve presumersi che il suo conducente non abbia fatto il possibile per evitare il danno: si ritiene quindi che il pedone sia stato corresponsabile nella misura del 30% del sinistro per cui è causa, non avendo concesso la precedenza al motociclo, ma in mancanza di altri dati il conducente del motociclo resta corresponsabile nella prevalente misura del 70%. Per_ Come accertato dal CTU medico, nel sinistro per cui è causa riportò lesioni consistenti in: “Policontuso. Enfisema sottocutaneo emitorace dx. Fratture archi costali antero laterali IV-V-VI coste a dx, archi posteriori IX-X-XI-XII dx. Falda PNX. Focolaio lacero contusivo temporale sx. Falda ematica extra cerebrale temporo parieto occipitale. Fratture processo trasverso dx L5. Frattura emi ala sacrale dx e del corpo iliaco omolaterale. Frattura emipube dx. Frattura composta iliaco acetabolare dx. Frattura scomposta branca ischio pubica dx. con ematoma dei muscoli limitrofi. Falda fluida extra assiale emisferica bilaterale. Ipodensità ischemica temporale dx”; ne derivò una invalidità temporanea totale di giorni 90 e parziale al 75% di giorni 180, mentre residuarono postumi permanenti nella misura del 45% in soggetto che all'epoca del sinistro aveva l'età di anni 83; da tale valutazione non vi è motivo di discostarsi, poiché concordata con i cc.tt.pp.; il CTU ha inoltre ritenuto congrue spese mediche e sanitarie pagina 3 di 5 documentate per € 6.337,19 Mentre si svolgeva questo giudizio, in data 2/11/2022, è deceduto, e non risulta che ciò sia avvenuto per Persona_3 effetto del sinistro per cui è causa. Come affermato da Cass. 15112/2024: “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.”; inoltre, Cass. 29832/2024 ha affermato: “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma).”. Quindi, partendo dai dati delle tabelle del Tribunale di Milano del 2018 per liquidare l'invalidità temporanea ed il danno non patrimoniale da invalidità permanente (e considerato che non vi sono ragioni per personalizzare il danno: le generiche deposizioni testimoniali raccolte sulla vita pregressa dell'infortunato non mostrano specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che potrebbero far ritenere per più Persona_1 gravose le conseguenze lesive, rispetto a qualunque altro soggetto), si applicheranno poi i criteri indicati dal Tribunale di Roma per considerare la premorienza. Dunque, per il danno biologico temporaneo sono liquidabili € 22.050 (questa voce di danno ovviamente non subisce diminuzione per la premorienza, essendosi verificata tutta mentre l'infortunata era viva). Per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, si procede così: la somma astrattamente dovuta per il danno non patrimoniale del 45% a 83 anni d'età è di € 229.943; la percentuale di danno acquisita immediatamente è il valore medio tra 21 e 30%, ossia il 25%, pari ad € 57.485,75; nel 2018 l'aspettativa di vita, in base a dati statistici pubblici, a 83 anni è 7 anni;
è morto 4 anni dopo Persona_1
l'evento; pertanto, della somma astrattamente ancora dovuta pari ad € (229.943 – 57.485,75 =) 172.457,25 sono liquidabili i 4/7: € 98.547.
Il totale liquidabile per i danni subiti in data 6/12/2016 da è di Persona_1
€ (22.050 per l'invalidità temporanea + 57.485,75 per l'invalidità permanente immediatamente acquisita + 98.547 per l'invalidità permanente maturata durante il pagina 4 di 5 periodo di sopravvivenza + € 6.337,19 per il danno patrimoniale, che naturalmente non subisce alcuna riduzione =) 184.419,94. Di tale cifra è concretamente dovuto, in ragione del concorso di colpa, il 70%, pari ad € 129.093,95, che va ripartita per 1/3 a ciascuno degli odierni attori, vedova e due figli dell'infortunato. In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare a ciascuno degli attori, erede dell'infortunato, la somma di € 43.031,31, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 29/9/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 29/9/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26962/2021 tra:
[...]
e , quali eredi di , attori;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 [...]
e spa (oggi CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
; così provvede: CP_5
1) Dichiara dell'evento per cui è causa corresponsabili per il 70% quale CP_2 conducente del motociclo di e per il 30% ; Controparte_1 Persona_1
2) Condanna i convenuti in solido a pagare, a titolo di risarcimento del 70% dei danni subiti dal loro padre e marito, a ciascuno degli attori in prosecuzione la somma di euro 43.031; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 29/9/2018 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 29/9/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori in prosecuzione ogni somma che questi documentino di aver pagato, loro o il loro dante causa, al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 839,70 per esborsi ed euro 14.103 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 14/10/2025 Il giudice unico pagina 5 di 5