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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Anna Bianco e Carmela Bianco
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio, Battiato
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento inutilmente richiesta in sede amministrativa. In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal
CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è inammissibile, in quanto non sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, in violazione di quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc..
Sul punto, in linea di principio, deve ovviamente rimarcarsi – sulla scia di quanto reiteratamente affermato dalla (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 8 APRILE CP_2
2019 N° 9755) – che la contestazione alle risultanze della consulenza tecnica è delineata, nel richiamato art. 445-bis cpc., come fattispecie a formazione progressiva articolata in due fasi distinte: la prima, con la dichiarazione di dissenso, la seconda, con la proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 6 (domanda che, peraltro, non incontra preclusioni in relazione alle argomentazioni difensive, anche di natura tecnica, che possano essere svolte: v. anche Cass. n. 24408 del 2018).
Pertanto, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio
è tenuta, a pena d'inammissibilità, a specificarne i motivi - non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso prevista dal comma 4, - direttamente con il ricorso introduttivo del giudizio, previsto dal comma 6 (poiché in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al comma 4, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione: v. CASS. LAV. 15 GIUGNO 2015 N° 12332)
I dubbi di costituzionalità del sistema così delineato, con riferimento agli artt. 3, 24, 38
e 111 della COSTITUZIONE, sono stati dichiarati infondati dalla CORTE COSTITUZIONALE, con la SENTENZA N. 243 del 2014: in particolare, in riferimento alla previsione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, la CONSULTA ha rilevato che gli interventi diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore (a tal fine richiamando Corte Cost. nn. 305 del 2001 e 855 del 1988); il
Giudice delle leggi ha, inoltre, aggiunto che «la prefissione di termini, con effetti di decadenza o di preclusione, è compatibile con l'art. 24 Cost., purché i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile per gli interessati la tutela delle proprie ragioni» (Corte Cost. n. 106 del 1973) «e che la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale si ha solo quando la irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio» (così Corte Cost. n. 243 del 2014, cit.). Pertanto, i sospetti di compatibilità costituzionale sono stati superati dalla
Consulta proprio muovendo dalla struttura del ricorso per accertamento tecnico preventivo, come sopra delineata, osservando che «il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., risulta congruo, anche considerando che decorre dal deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso della parte medesima. Esso non è tale da rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni, tenendo, altresì, conto che già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, contiene tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 cod. proc. civ.) e, quindi, indica il diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza. Pertanto, il termine indicato contempera le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garantire una ragionevole durata del processo. Da ciò consegue anche la ragionevolezza della previsione in ordine alla necessaria specificazione nel detto termine, a pena di inammissibilità del ricorso, dei motivi della contestazione. …
Non si tratta di una ipotesi di «giurisdizione condizionata» ma della necessaria delimitazione del thema decidendum del giudizio di merito» (Corte Cost n. 243 cit.).
Il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, sicché il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonché la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del consulente, ai sensi del comma 4 (v., fra le altre, Cass. n. 8533 del
2015 cit.).
Deve altresì rimarcarsi - avuto riguardo al tenore testuale in parte qua dell'art. 445-bis
(secondo cui la parte deposita "... il ricorso introduttivo del giudizio specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione") - l'evidente affinità con l'art.
342 c.p.c., che pone tra i requisiti necessari dell'atto di appello l'indicazione dei “motivi specifici dell'impugnazione” (anzi, ancor più specificamente, nella formulazione attualmente vigente, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” nonché “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”).
E' quindi da ritenere, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia di gravame
(cfr. CASS. SEZ. I, 27 GENNAIO 2014 N° 1651 e succ. conf.), che i motivi di contestazione debbano tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte
a quelle svolte dal consulente tecnico, non limitate a generiche censure di erroneità
o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendo invece evidenziare l'errore tecnico assertivamente commesso dal consulente del giudice e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ovviamente, la specificità dei motivi di contestazione deve essere commisurata alla specificità della motivazione della CTU e comunque essa non è ravvisabile laddove la parte ricorrente, nel censurare le argomentazioni del consulente, ometta di indicare le contrarie ragioni che ritenga idonee a giustificare le doglianze, essendo invece suo specifico onere quello di consentire (al giudice, a controparte ed al CTU) di comprendere con certezza il contenuto delle censure, sebbene senza una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del ricorso.
Solo una volta superato il vaglio di ammissibilità del ricorso, e dunque solo in presenza di motivi specifici di contestazione, il giudice potrà/dovrà valutare se riaprire l'istruttoria per disporre il rinnovo della consulenza tecnica, o almeno la convocazione del consulente incaricato in sede di ATP affinché integri la relazione alla luce delle contestazioni esposte nel ricorso (CASS. 23 GIUGNO 2011, N. 13827).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, nel caso di specie tale vaglio preliminare impone di dichiarare la inammissibilità del ricorso, parte ricorrente essendosi limitata genericamente alla censura di erroneità o inadeguatezza l'elaborato peritale, senza la benché minima formulazione di nessuna argomentazione contrapposta a quelle svolte dal consulente tecnico e senza affatto evidenziare alcun errore tecnico eventualmente commesso dal CTU e/o specificare gli elementi e le controdeduzioni eventualmente non valutate o erroneamente valutate.
°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quanto alle spese di lite (della presente fase di merito nonché di quella precedente) e di c.t.u., deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa (riferibile, per la precisione, ai sensi dell'art. 53 del medesimo D.L., ai giudizi instaurati a partire dalla data della pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE n° 229, avvenuta il 2/10/2003).
Tuttavia deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata, ex art 96 c.p.c., non
è dovuto il rimborso.
Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio rimane comunque a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso;
Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate in CP_1
separato decreto.
Taranto, 14 aprile 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Anna Bianco e Carmela Bianco
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio, Battiato
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento inutilmente richiesta in sede amministrativa. In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal
CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è inammissibile, in quanto non sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, in violazione di quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc..
Sul punto, in linea di principio, deve ovviamente rimarcarsi – sulla scia di quanto reiteratamente affermato dalla (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 8 APRILE CP_2
2019 N° 9755) – che la contestazione alle risultanze della consulenza tecnica è delineata, nel richiamato art. 445-bis cpc., come fattispecie a formazione progressiva articolata in due fasi distinte: la prima, con la dichiarazione di dissenso, la seconda, con la proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 6 (domanda che, peraltro, non incontra preclusioni in relazione alle argomentazioni difensive, anche di natura tecnica, che possano essere svolte: v. anche Cass. n. 24408 del 2018).
Pertanto, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio
è tenuta, a pena d'inammissibilità, a specificarne i motivi - non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso prevista dal comma 4, - direttamente con il ricorso introduttivo del giudizio, previsto dal comma 6 (poiché in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al comma 4, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione: v. CASS. LAV. 15 GIUGNO 2015 N° 12332)
I dubbi di costituzionalità del sistema così delineato, con riferimento agli artt. 3, 24, 38
e 111 della COSTITUZIONE, sono stati dichiarati infondati dalla CORTE COSTITUZIONALE, con la SENTENZA N. 243 del 2014: in particolare, in riferimento alla previsione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, la CONSULTA ha rilevato che gli interventi diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore (a tal fine richiamando Corte Cost. nn. 305 del 2001 e 855 del 1988); il
Giudice delle leggi ha, inoltre, aggiunto che «la prefissione di termini, con effetti di decadenza o di preclusione, è compatibile con l'art. 24 Cost., purché i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile per gli interessati la tutela delle proprie ragioni» (Corte Cost. n. 106 del 1973) «e che la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale si ha solo quando la irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio» (così Corte Cost. n. 243 del 2014, cit.). Pertanto, i sospetti di compatibilità costituzionale sono stati superati dalla
Consulta proprio muovendo dalla struttura del ricorso per accertamento tecnico preventivo, come sopra delineata, osservando che «il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., risulta congruo, anche considerando che decorre dal deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso della parte medesima. Esso non è tale da rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni, tenendo, altresì, conto che già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, contiene tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 cod. proc. civ.) e, quindi, indica il diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza. Pertanto, il termine indicato contempera le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garantire una ragionevole durata del processo. Da ciò consegue anche la ragionevolezza della previsione in ordine alla necessaria specificazione nel detto termine, a pena di inammissibilità del ricorso, dei motivi della contestazione. …
Non si tratta di una ipotesi di «giurisdizione condizionata» ma della necessaria delimitazione del thema decidendum del giudizio di merito» (Corte Cost n. 243 cit.).
Il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, sicché il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonché la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del consulente, ai sensi del comma 4 (v., fra le altre, Cass. n. 8533 del
2015 cit.).
Deve altresì rimarcarsi - avuto riguardo al tenore testuale in parte qua dell'art. 445-bis
(secondo cui la parte deposita "... il ricorso introduttivo del giudizio specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione") - l'evidente affinità con l'art.
342 c.p.c., che pone tra i requisiti necessari dell'atto di appello l'indicazione dei “motivi specifici dell'impugnazione” (anzi, ancor più specificamente, nella formulazione attualmente vigente, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” nonché “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”).
E' quindi da ritenere, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia di gravame
(cfr. CASS. SEZ. I, 27 GENNAIO 2014 N° 1651 e succ. conf.), che i motivi di contestazione debbano tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte
a quelle svolte dal consulente tecnico, non limitate a generiche censure di erroneità
o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendo invece evidenziare l'errore tecnico assertivamente commesso dal consulente del giudice e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ovviamente, la specificità dei motivi di contestazione deve essere commisurata alla specificità della motivazione della CTU e comunque essa non è ravvisabile laddove la parte ricorrente, nel censurare le argomentazioni del consulente, ometta di indicare le contrarie ragioni che ritenga idonee a giustificare le doglianze, essendo invece suo specifico onere quello di consentire (al giudice, a controparte ed al CTU) di comprendere con certezza il contenuto delle censure, sebbene senza una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del ricorso.
Solo una volta superato il vaglio di ammissibilità del ricorso, e dunque solo in presenza di motivi specifici di contestazione, il giudice potrà/dovrà valutare se riaprire l'istruttoria per disporre il rinnovo della consulenza tecnica, o almeno la convocazione del consulente incaricato in sede di ATP affinché integri la relazione alla luce delle contestazioni esposte nel ricorso (CASS. 23 GIUGNO 2011, N. 13827).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, nel caso di specie tale vaglio preliminare impone di dichiarare la inammissibilità del ricorso, parte ricorrente essendosi limitata genericamente alla censura di erroneità o inadeguatezza l'elaborato peritale, senza la benché minima formulazione di nessuna argomentazione contrapposta a quelle svolte dal consulente tecnico e senza affatto evidenziare alcun errore tecnico eventualmente commesso dal CTU e/o specificare gli elementi e le controdeduzioni eventualmente non valutate o erroneamente valutate.
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Quanto alle spese di lite (della presente fase di merito nonché di quella precedente) e di c.t.u., deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa (riferibile, per la precisione, ai sensi dell'art. 53 del medesimo D.L., ai giudizi instaurati a partire dalla data della pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE n° 229, avvenuta il 2/10/2003).
Tuttavia deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata, ex art 96 c.p.c., non
è dovuto il rimborso.
Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio rimane comunque a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso;
Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate in CP_1
separato decreto.
Taranto, 14 aprile 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)