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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18257/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18257/2024 tra
Oggi 13 gennaio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- assistito dall'avv. GINELLA DANIELE EDOARDO Parte_1
- per essuno compare Controparte_1
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione del ricorso, dichiara la contumacia di
[...]
CP_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Ginella precisa le conclusioni come da ricorso aggiornando la morosità a gennaio
2025 a € 6.090,00.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dell'avv. Ginella alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18257/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1
EDOARDO GINELLA, in forza di procura generale alle liti 18.10.2024
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 13.01.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia la S.V. Ill.ma, contariis rejectis
IN VIA ISTRUTTORIA: [omissis]
NEL MERITO:
Previa ogni opportuna declaratoria e statuizione
- accertare e dichiarare che il sig. si è reso inadempiente nel Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi alle mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 per complessivi € 3.480,00 e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso stipulato abitativo tra il sig. e il sig. Parte_1 in data 28/08/2023 in relazione all'immobile sito a Torino in Lungo Po Controparte_1
Cadorna n. 1, piano secondo, identificato con estremi catastali al foglio 1279, part. 108, sub. 140, cat. A/2, vani 2,5, r.c. € 510,00 e, conseguentemente
- dichiarare tenuto e condannare il sig. a rilasciare l'immobile sito a Controparte_1
Torino in Lungo Po Cadorna n. 1, piano secondo, identificato con estremi catastali al foglio 1279, part. 108, sub. 140, cat. A/2, vani 2,5, r.c. € 510,00 e a riconsegnarlo al sig.
pagina 2 di 5 libero da persone e cose di sua proprietà, fissando la data di esecuzione Parte_1 del rilascio;
- dichiarare tenuto e condannare inoltre il sig. al pagamento in favore Controparte_1 del sig. dell'importo di € 3.480,00 a titolo di canoni di locazione e oneri Parte_1 accessori, già maturati e rimasti impagati, relativi alle mensilità di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2024 nonché dei successivi canoni di locazione ed oneri accessori, pari ad € 870,00 mensili, sino all'effettivo rilascio.
Con vittoria di spese e competenze, ivi compreso il rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA come per legge".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. del 21.10.2024 il ricorrente, , Parte_1 premesso di aver locato, ad uso abitativo, a l'immobile sito in Controparte_1
Torino, Lungo Po Cadorna n. 1, piano secondo, identificato con estremi catastali al foglio
1279, part. 108, sub. 140, cat. A/2, vani 2,5, r.c. € 510,00, composto da ingresso su soggiorno con cucina a vista, bagno, soppalco ad uso camera da letto e balcone, rappresentava come il conduttore si fosse reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di luglio 2024 e, dunque, adiva il Tribunale per far accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del convenuto e sentirlo altresì dichiarare tenuto e condannare al rilascio immediato dell'immobile ed al pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori dovuti.
Riportava, inoltre, che a seguito dei ripetuti solleciti, si fosse Controparte_1 impegnato diverse volte sia al pagamento del corrispettivo dovuto sia al rilascio dell'immobile, ma tali impegni non fossero stati mantenuti.
A seguito di notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e verificato il perfezionamento della stessa, all'udienza odierna veniva dichiarata la contumacia di la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe. Controparte_1
2. La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Il ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione sottoscritto in data 28.08.2023 e registrato in data
31.08.2023 (doc.1) – da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuo di € 9.840,00 mediante rate mensili di € 820,00 ciascuna, oltre a € 50,00 mensili per acconto oneri accessori – ed ha allegato l'inadempimento della controparte.
Il ricorrente ha altresì prodotto corrispondenza dalla quale si evince l'impegno da parte di al rilascio dell'immobile e al saldo della morosità (docc. 2.1, 2.2 e Controparte_1
pagina 3 di 5 3), ma tale impegno non è stato mantenuto, con la maturazione al mese di ottobre 2024 di una morosità pari a € 3.480,00.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
L'inadempimento dedotto non è di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore (art. 5 della legge n. 392/1978; art. 1455 c.c.) tenuto conto dell'elevata morosità maturata dal conduttore ben superiore a una mensilità; esso è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
3. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e dell'inizio della morosità, nonché della irreperibilità del convenuto, si stima equo fissare la data del 13.02.2025.
4. Va altresì accolta la domanda di pagamento in favore di parte locatrice dei canoni e oneri accessori rimasti impagati dal mese di luglio 2024, per un totale di € 6.090,00 (€
820 + 50 x 7 mesi (da luglio a gennaio), nonché al pagamento di € 820,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di gennaio 2025 e sino all'effettivo rilascio.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo del conduttore alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in assenza di nota spese, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo e così per € 1700,00 per compensi, oltre a € 160,37 per esborsi, oltra al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto per inadempimento il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 28.08.2023, relativo all'immobile sito in Torino in Lungo Po Cadorna n. 1;
pagina 4 di 5 CONDANNA a rilasciare l'immobile, libero da persone e cose, nella Controparte_1 disponibilità di parte ricorrente;
Fissa per l'esecuzione la data del 13.02.2025;
CONDANNA a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
6.090,00 per canoni di locazione e spese di gestione scaduti sino al mese di gennaio
2025, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e oltre a € 820,00 al mese da febbraio 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 1.700,00 per compensi, € 160,37 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Torino, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18257/2024 tra
Oggi 13 gennaio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- assistito dall'avv. GINELLA DANIELE EDOARDO Parte_1
- per essuno compare Controparte_1
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione del ricorso, dichiara la contumacia di
[...]
CP_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Ginella precisa le conclusioni come da ricorso aggiornando la morosità a gennaio
2025 a € 6.090,00.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dell'avv. Ginella alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18257/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1
EDOARDO GINELLA, in forza di procura generale alle liti 18.10.2024
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 13.01.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia la S.V. Ill.ma, contariis rejectis
IN VIA ISTRUTTORIA: [omissis]
NEL MERITO:
Previa ogni opportuna declaratoria e statuizione
- accertare e dichiarare che il sig. si è reso inadempiente nel Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi alle mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 per complessivi € 3.480,00 e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso stipulato abitativo tra il sig. e il sig. Parte_1 in data 28/08/2023 in relazione all'immobile sito a Torino in Lungo Po Controparte_1
Cadorna n. 1, piano secondo, identificato con estremi catastali al foglio 1279, part. 108, sub. 140, cat. A/2, vani 2,5, r.c. € 510,00 e, conseguentemente
- dichiarare tenuto e condannare il sig. a rilasciare l'immobile sito a Controparte_1
Torino in Lungo Po Cadorna n. 1, piano secondo, identificato con estremi catastali al foglio 1279, part. 108, sub. 140, cat. A/2, vani 2,5, r.c. € 510,00 e a riconsegnarlo al sig.
pagina 2 di 5 libero da persone e cose di sua proprietà, fissando la data di esecuzione Parte_1 del rilascio;
- dichiarare tenuto e condannare inoltre il sig. al pagamento in favore Controparte_1 del sig. dell'importo di € 3.480,00 a titolo di canoni di locazione e oneri Parte_1 accessori, già maturati e rimasti impagati, relativi alle mensilità di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2024 nonché dei successivi canoni di locazione ed oneri accessori, pari ad € 870,00 mensili, sino all'effettivo rilascio.
Con vittoria di spese e competenze, ivi compreso il rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA come per legge".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. del 21.10.2024 il ricorrente, , Parte_1 premesso di aver locato, ad uso abitativo, a l'immobile sito in Controparte_1
Torino, Lungo Po Cadorna n. 1, piano secondo, identificato con estremi catastali al foglio
1279, part. 108, sub. 140, cat. A/2, vani 2,5, r.c. € 510,00, composto da ingresso su soggiorno con cucina a vista, bagno, soppalco ad uso camera da letto e balcone, rappresentava come il conduttore si fosse reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di luglio 2024 e, dunque, adiva il Tribunale per far accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del convenuto e sentirlo altresì dichiarare tenuto e condannare al rilascio immediato dell'immobile ed al pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori dovuti.
Riportava, inoltre, che a seguito dei ripetuti solleciti, si fosse Controparte_1 impegnato diverse volte sia al pagamento del corrispettivo dovuto sia al rilascio dell'immobile, ma tali impegni non fossero stati mantenuti.
A seguito di notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e verificato il perfezionamento della stessa, all'udienza odierna veniva dichiarata la contumacia di la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe. Controparte_1
2. La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Il ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione sottoscritto in data 28.08.2023 e registrato in data
31.08.2023 (doc.1) – da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuo di € 9.840,00 mediante rate mensili di € 820,00 ciascuna, oltre a € 50,00 mensili per acconto oneri accessori – ed ha allegato l'inadempimento della controparte.
Il ricorrente ha altresì prodotto corrispondenza dalla quale si evince l'impegno da parte di al rilascio dell'immobile e al saldo della morosità (docc. 2.1, 2.2 e Controparte_1
pagina 3 di 5 3), ma tale impegno non è stato mantenuto, con la maturazione al mese di ottobre 2024 di una morosità pari a € 3.480,00.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
L'inadempimento dedotto non è di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore (art. 5 della legge n. 392/1978; art. 1455 c.c.) tenuto conto dell'elevata morosità maturata dal conduttore ben superiore a una mensilità; esso è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
3. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e dell'inizio della morosità, nonché della irreperibilità del convenuto, si stima equo fissare la data del 13.02.2025.
4. Va altresì accolta la domanda di pagamento in favore di parte locatrice dei canoni e oneri accessori rimasti impagati dal mese di luglio 2024, per un totale di € 6.090,00 (€
820 + 50 x 7 mesi (da luglio a gennaio), nonché al pagamento di € 820,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di gennaio 2025 e sino all'effettivo rilascio.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo del conduttore alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in assenza di nota spese, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo e così per € 1700,00 per compensi, oltre a € 160,37 per esborsi, oltra al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto per inadempimento il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 28.08.2023, relativo all'immobile sito in Torino in Lungo Po Cadorna n. 1;
pagina 4 di 5 CONDANNA a rilasciare l'immobile, libero da persone e cose, nella Controparte_1 disponibilità di parte ricorrente;
Fissa per l'esecuzione la data del 13.02.2025;
CONDANNA a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
6.090,00 per canoni di locazione e spese di gestione scaduti sino al mese di gennaio
2025, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e oltre a € 820,00 al mese da febbraio 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 1.700,00 per compensi, € 160,37 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Torino, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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