Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di RE, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 283/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Luigi Camurri e Uliana Garoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2024 la ricorrente, , ha convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di RE la quale, nonostante la regolare notificazione dell'atto CP_1 introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituita e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
La ricorrente ha esposto in fatto:
- di avere lavorato alle dipendenze dell' dal 30.4.2021 al Controparte_2
29.6.2023 e di essere stata messa a disposizione, per tutta la durata del rapporto di lavoro, della
Società Risparmio Casa Nord Ovest S.r.l. e adibita presso la sua unità locale di RE, Via del
Macello n. 18;
- di avere “sempre svolto le mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita presso il reparto profumeria del punto vendita di RE della Società somministrata”, occupandosi “nello stesso turno di lavoro e in modo promiscuo, delle seguenti attività: - gestire in qualità di cassiera,
- eseguire le attività di apertura della cassa (consegna di contante allo sportello) e di chiusura della stessa (conteggio del contante, predisposizione della distinta di cassa
e consegna del suddetto documento contabile al responsabile); - verificare le rimanenze di magazzino dei prodotti al fine di predisporre gli ordini di quelli mancanti o in via di esaurimento da inoltrare alla sede centrale di Roma;
- movimentazione dei prodotti per la sistemazione negli scaffali;
- assistenza alla clientela;
- contatto con i fornitori esterni in caso di ritardo nella consegna dei prodotti”;
- che “pur venendo correttamente qualificata, sia presso il centro per l'impiego della provincia di
RE che nelle buste paga, come “addetta alle operazioni ausiliarie di vendita - CCNL dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi del 12.12.2019” è stata corrisposta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione corrispondente al 6° livello professionale del CCNL applicato”;
- che, pertanto, avrebbe dovuto essere inquadrata nel superiore 5° livello del CCNL dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi per i primi 18 mesi di servizio – come chiaramente indicato nel CCNL applicato – e dal mese di novembre 2022 nel superiore al 4° livello.
Ha richiamato le declaratorie contrattuali del livello posseduto (6°) e di quelli pretesi (5° e 4°) evidenziandone i tratti differenziali.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In principalità e nel merito: - accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a ricevere Parte_1
un trattamento economico pari a quello di un lavoratore inquadrato nel 5° livello professionale di cui all'art. 113 del CCNL dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi del 12.12.2019
e successivamente, decorsi 18 mesi dall'assunzione, ovvero a far tempo dal mese di novembre
2022, il diritto al passaggio al 4° livello professionale - per l'effetto, condannare la società CP_3
con sede legale in 00072 Ariccia (RM), Via Quarto Negroni n. 2 int. 8, C.F. e P. IVA
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente, P.IVA_1
anche a titolo di risarcimento del danno, le differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2021 e il 29 giugno 2023, determinate nella differenza tra la somma effettivamente percepita a titolo di retribuzione in detto periodo e quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire se il datore di lavoro le avesse corrisposto il corretto trattamento retributivo, quantificate nella somma complessiva di € 5.099,52 lordi di cui € 354,68 a titolo di TFR ovvero nella somma minore
o maggiore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso: - condannare la ditta convenuta al pagamento di tutte le spese e delle competenze relative al presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
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Il ricorso è fondato alla stregua del percorso motivazionale che segue.
È provato per tabulas che la ricorrente veniva assunta, a tempo pieno e indeterminato, dalla agenzia di somministrazione in data 30.4.2021 e adibita presso l'unità locale di CP_1
RE (via del Macello n. 18) della Risparmio Casa Nord Ovest s.r.l., per svolgere le mansioni di
“ausiliaria alla vendita” con inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi fino alla data del 29.6.2023, quando rassegnava le dimissioni (vd. contratto di lavoro sub doc. 2, buste paga sub doc. 7, certificato del centro per l'impiego sub doc. 8 e dimissioni sub doc. 3 fasc. ric.).
Nell'atto introduttivo di questo giudizio la ricorrente ha rivendicato l'inquadramento nel superiore livello 5° per il periodo di 18 mesi (espressamente previsto dalla relativa declaratoria), sin dalla data di assunzione alle dipendenze della convenuta, nonché nel superiore livello 4°, dal mese di novembre 2022 alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Preme rammentare in diritto che l'accoglimento della domanda con la quale si chieda il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori deve necessariamente partire dal confronto tra le declaratorie del C.C.N.L. di interesse, quella in godimento e quella o quelle pretese, che consenta di enuclearne i tratti differenziali (vd. in tal senso Cass., sez. lav., n. 20272/2010).
Solo detta analisi preliminare può consentire infatti al giudice di valutare, all'esito dell'espletamento della prova, se le mansioni svolte in fatto con continuità e prevalenza ricadano nell'una o nell'altra declaratoria.
Solo detta valutazione, da effettuarsi in concreto avendo riguardo alla attività prestata, può consentire infatti la corretta sussunzione nell'una o nell'altra declaratoria.
Dunque, al fine di verificare la fondatezza del preteso inquadramento superiore occorre che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico:
- accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi della qualifica/grado attribuita dal datore di lavoro e quella rivendicata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte. Grava integralmente sul lavoratore l'onere di allegare e provare le mansioni in concreto prestate, in prevalenza, con continuità e per tutto il periodo oggetto di domanda, nonché di dedurre in merito alla riconducibilità delle mansioni effettivamente espletate a quelle proprie del superiore livello richiesto, descritte dalle norme collettive (Cass. sez. lav., n. 14088/2001).
Tanto chiarito e venendo all'esame del caso di specie, poiché la ricorrente è stata inquadrata nel 6° livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e agisce per il riconoscimento del 5° livello e del 4° livello, giova preliminarmente verificare quale è il tratto distintivo tra i livelli innanzi indicati, disciplinati dalla disposizione pattizia di cui all'art. 113.
Ebbene, il 6° livello – nella parte di interesse – comprende: “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè…8) fattorino…15) addetto al carico
e scarico, 16) operaio comune”.
Il 5° livello – nella parte di interesse – comprende: “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”. Tra i profili professionali contemplati dalla declaratoria rientra l'“addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”
Dopo i primi 18 mesi di servizio al lavoratore compete automaticamente il riconoscimento del superiore 4° livello, che comprende “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” e che tra i profili esemplificativi replica quello del 5° livello di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita
(“addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”).
Il tratto distintivo tra le predette declaratorie è da rinvenire, in primo luogo, nel bagaglio di conoscenze teoriche e abilità pratiche possedute dal lavoratore e necessarie all'adempimento della prestazione. Sotto tale profilo, si evidenzia che, mentre i dipendenti inquadrati nel 5° e nel 4° livello sono in possesso di conoscenze e capacità tecnico-pratiche nelle particolari incombenze loro devolute, rispettivamente ordinarie e specifiche, comunque acquisite;
i dipendenti inquadrati nel 6° livello, a differenza dei precedenti, hanno conoscenze del tutto comuni spendibili in nessun ambito in particolare e non necessitano del possesso di alcuna abilità pratica.
Quanto alla differenza tra i dipendenti inquadrati nel 5° e nel 4° livello, essa risiede nella natura delle conoscenze possedute dal lavoratore e delle esperienze lavorative vissute dal medesimo. I dipendenti di 5° livello, infatti, non vantano una specifica preparazione teorica e una specifica esperienza lavorativa per il disbrigo delle mansioni loro assegnate. Essi posseggono conoscenze e capacità pratiche ordinarie e adeguate allo svolgimento delle mansioni attribuite. Che sia così emerge anche dalla lettura del profilo professionale esemplificativo dei dipendenti inquadrati nel 5° livello, che assicura agli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita – i quali svolgono le medesime incombenze degli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita di 4° livello, senza, tuttavia, possedere la preparazione teorica specifica o l'esperienza lavorativa specifica di questi ultimi – il passaggio al livello superiore solo al raggiungimento del diciottesimo mese di servizio.
In secondo luogo, nel tipo di mansioni espletate: solo i dipendenti inquadrati nel 5° e nel 4° livello svolgono mansioni manuali per le quali è richiesto il possesso di conoscenze ordinarie o specifiche come pocanzi descritte.
Nessuno dei dipendenti inquadrati nei livelli in esame è chiamato a svolgere una prestazione caratterizzata da autonomia operativa (“in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni”), come invece per i dipendenti di 3° livello.
Tali essendo le caratteristiche del livello di inquadramento preteso, ai fini della decisione è necessario valutare le risultanze dell'attività istruttoria e, in particolare, gli esiti della prova testimoniale – espletata mediante audizione di due testimoni.
In particolare, il testimone ha dichiarato: Tes_1
“ADR: ho lavorato per la convenuta dal 2020 al 2024. ADR: ero prevalentemente addetta alla cassa della sede Risparmio Casa di RE, in via del Macello. ADR: la ricorrente era la responsabile della profumeria e si occupava di tutto il reparto: faceva cassa, si occupava degli ordini, di assistere l'altra addetta del reparto, la quale, pur avendo iniziato a lavorare per la convenuta prima della ricorrente, seguiva le sue direttive. ADR: la ricorrente, se ben ricordo, ha iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta sei/sette mesi prima di me ADR: La ricorrente quando io sono stata assunta mi ha formato sulle attività da svolgere in cassa. ADR: la ricorrente era bravissima nel suo lavoro ed era molto richiesta anche dalla clientela. Svolgeva assistenza ai clienti, si occupava di sistemare le merci, verificare gli scoperti ed effettuare gli ordini ai fornitori.
ADR: nel punto vendita c'erano cinque casse, ma ne erano utilizzate solo due e all'occorrenza tre.
ADR: la ricorrente non si occupava solo di fare cassa per le merci del suo reparto di profumeria, ma, se avevamo bisogno di aiuto, anche per gli altri prodotti in vendita nel punto”; il testimone ha riferito: Testimone_2
“ADR: ho lavorato per la convenuta nella sede di Risparmio Casa di RE, via del Macello dal dicembre del 2019 fino al 31.3.2024. ADR: mi occupavo di cassa, di sistemare i reparti, fare gli ordini, “sbancalare” quando arrivavano i bancali e di sparare le bolle. ADR: lavoravo per 40 ore settimanali. ADR: fino a quando la ricorrente è diventata mamma avevamo lo stesso orario di lavoro e gli stessi turni. ADR: la ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me. Se ben ricordo il suo rapporto di lavoro è terminato nel mese di maggio del 2023. ADR: la ricorrente gestiva il reparto della profumeria per la convenuta. ADR: nello specifico, faceva gli ordini, lavorava i bancali, dava le direttive alla ragazza che era in reparto con lei (“la sua seconda”), aveva contatti con i fornitori
e faceva cassa. ADR: le casse del punto vendita erano sei ma ne venivano utilizzate tre o al massimo quattro”;
(per tutte le dichiarazioni testimoniali si veda il verbale di udienza del 22.5.2025).
Orbene, le deposizioni dei testi escussi – chiare, precise e convergenti – hanno permesso di stabilire che, effettivamente, la ricorrente svolgeva, sin dalla data di assunzione, le mansioni di addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, e non le mansioni di fattorino o di semplice addetta al carico e scarico della merce.
E invero, sebbene la ricorrente, proprio nell'esecuzione promiscua delle mansioni esemplificativamente indicate nelle declaratorie del 5° e del 4° livello, era adibita anche alla sistemazione delle merci e al rifornimento di scaffali, ella si occupava anche, sin dalla data di assunzione, di verificare lo scoperto dei banchi e provvedere al rifornimento degli stessi, di servire i clienti del reparto profumeria, di intrattenere rapporti con i fornitori e di effettuare gli ordini, di dare direttive all'atra addetta al reparto profumeria nonché di svolgere attività di cassa.
Ragion per cui si ritiene che sia consono e aderente alle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente dal 30.4.2021 (data di assunzione) al 31.10.2022 (18 mesi) l'inquadramento nel 5° livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Deve essere, invece, riconosciuto il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del
C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nel periodo compreso tra l'1.11.2022 e il 29.6.2023 (ultimo giorno di lavoro), in applicazione della declaratoria relativa al 5° livello – che prevede, per il passaggio al livello superiore 4°, un periodo di 18 mesi nel disimpegno delle mansioni sussumibili nel 5° livello.
Ne consegue che va riconosciuto il diritto della ricorrente all'adeguamento della retribuzione corrisposta sin dal 30.4.2021 ex artt. 2103, comma 7, c.c. e 36 Cost., avuto riguardo alla contrattazione collettiva richiamata e tenuto conto delle diverse voci retributive da adeguarsi – retribuzione ordinaria ed eventuale straordinaria, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, ferie, festività, ex festività nonché trattamento di fine rapporto – come risultanti dalle buste paga riguardanti il periodo di lavoro di interesse.
Al fine di quantificare la pretesa creditoria, possono essere utilizzati i conteggi (sub doc. 10 fasc. ric.) elaborati da parte ricorrente in maniera analitica avendo riguardo al trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrabili nel livello 5° e nel 4° livello del
C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e alle voci riconosciute in busta paga alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro.
Ne consegue che va condannata, avuto riguardo alla differenza tra quanto CP_1
percepito dalla ricorrente e quanto dovuto secondo la contrattazione collettiva, a pagare a Pt_1
la somma lorda di euro 5.099,52, di cui euro 354,68 a titolo di TFR, oltre rivalutazione
[...]
monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito – così come evincibile dal conteggio prodotto – fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) in accoglimento del ricorso, condanna a pagare a la somma lorda di euro 5.099,52, di cui euro CP_1 Parte_1
354,68 a titolo di TFR – per i titoli di cui alla parte motiva – oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
2) condanna a rifondere a le spese di giustizia, che si liquidano in CP_1 Parte_1
complessivi euro 2.041,00, oltre spese di contributo unificato, contributo forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Camurri e Garoli, dichiaratisi antistatari.
RE, 22.5.2025. Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino