Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
3697/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3697/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Annunziata alla via Bottaro n. 21, c.f. elettivamente domiciliata in Pompei C.F._1 alla via Bartolo Longo 23 presso lo studio dell'avv. Barbara Vicedomini che la rappresenta e difende giusta procura in atti e nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...] c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Sorrento alla Via Cesarano n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Gallo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2024, i difensori delle parti hanno dato atto che non ricorrono i presupposti per una separazione consensuale e si sono rimessi al tribunale.
Il P.M., in data 18.12.2025, ha espresso parere contrario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, e hanno dedotto Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in Torre del Greco in data 03.04.2003, nel corso del quale è nato il figlio,
1
divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni: “a. la sig.ra continuerà a vivere con il figlio nella casa Parte_1 Per_1
coniugale, sita in Torre Annunziata alla via Bottaro n.21, di proprietà del minore, in virtù di testamento che si allega. b. Il sig. ha già lasciato la casa coniugale, trasferendosi in CP_1 un'abitazione di proprietà familiare, in Pompei alla Via Civita Giuliana, riservandosi di trasferire lì la residenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente. c. I coniugi si accollano fin da ora
l'obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni delle residenze e/o domicilio. d. Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la madre. e.
Il sig. , verserà in favore del minore la somma di euro 300,00 (trecento,00) da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre sig.ra , oltre al 50% di tutte le spese Parte_1
straordinarie. h) Il padre terrà con sé il minore, due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì dalle
16:00 alle 20:00 d'inverno e dalle 16:00 alle 22:00 d'estate, e a week end alterni dal sabato mattina alla domenica sera. i) Il minore trascorrerà n. 7 giorni consecutivi in modo alternato con uno dei genitori, per il periodo Natalizio dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio, mentre per il periodo di Pasqua ad anni alterni dal Venerdì Santo al lunedì in Albis;
il compleanno e l'onomastico del minore verrà trascorso dallo stesso, alternativamente con uno dei genitori, ovvero previo accordo di entrambi, con uno a cena e con l'altro a pranzo. l) Il minore trascorrerà con il padre n. 15 giorni consecutivi nel periodo estivo;
periodo che sarà comunicato alla sig.ra entro il 30 Maggio Parte_1
di ogni anno, compatibilmente con le eventuali ferie estive di entrambi i genitori. m) Il figlio, inoltre trascorrerà con il padre sia il giorno del 19 marzo di ogni anno che il giorno del compleanno del padre anche quando non ricadranno nei giorni prestabiliti. Nel caso in cui i giorni del compleanno
e dell'onomastico della madre cadranno nei giorni di visita del padre, tale giorno sarà recuperato dal sig. nel corso della settimana successiva. I coniugi si riportano integralmente al piano CP_1
genitoriale di seguito allegato riguardo agli impegni, le attività quotidiane, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche del figlio ”. Per_1
Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note scritte su loro richiesta, con decreto n. 301/2024 del 16.09.2024 il procedimento è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 03.10.2024, il giudice delegato ha chiesto chiarimenti alle parti sui redditi rispettivamente percepiti, disponendo la comparizione personale dei coniugi. All'udienza del 13.11.2024, è comparsa unicamente la ricorrente
, rappresentando sia la pendenza di un procedimento penale a carico del coniuge Parte_1 per atti di violenza nei suoi confronti, sia l'inosservanza delle pattuizioni contenute in ricorso.
2 Disposto, su richiesta delle parti, il rinvio all'udienza del 4.12.2024, è comparso il ricorrente
, dando atto della volontà di separarsi dal coniuge ma, al contempo, del venir Controparte_1 meno dell'accordo. Pertanto, all'esito dell'udienza, la causa è stata riserva al collegio per la decisione, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al PM per il parere.
Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata, non sussistendo alcun effettivo accordo tra i coniugi e considerato che, tra l'altro, le condizioni indicate in ricorso non corrispondono in alcun modo all'attuale assetto del nucleo familiare.
Si osserva, infatti, che la ricorrente all'udienza del 13.11.2024 ha dichiarato di Parte_1
essere separata di fatto dal coniuge da circa due anni ovvero da quando ha denunciato le condotte di violenza poste in essere dal marito e per le quali pende, tra l'altro, procedimento penale (“ADR: sono separata di fatto da mio marito da quando ho sporto querela a febbraio di un paio di anni fa, quando mio figlio frequentava la terza media, ora frequenta il secondo anno della scuola superiore. L'ho denunciato perché ha usato violenza nei miei confronti. Io inizialmente ho rimesso la querela perché lui mi ricattava, ma poi l'ho denunciato nuovamente e infatti pende procedimento penale sempre per violenze nei miei confronti. ADR: da questo momento abbiamo vissuto separati, da quello che so lui vive a Pompei alla via Civita Giuliano 8 bis, in una casa di sua proprietà che ha ereditato insieme al fratello dopo la morte del padre”). Poco chiaro è, poi, il contesto socio ambientale di vita del
, rilevante con riguardo ai rapporti con il figlio minore, che necessita di approfondimenti CP_1
istruttori incompatibili con la procedura di separazione consensuale (la ha al riguardo Parte_1 dichiarato: “ADR: mio figlio vede il padre solo il martedì, perché è l'unico giorno in cui non va a scuola. Torna a casa solitamente verso le dieci di sera e solo per i primi mesi della separazione di fatto, nostro figlio ha pernottato presso l'abitazione del padre;
poi successivamente non ha più dormito a casa del padre perché dice che le persone che abitano nel fabbricato sono poco raccomandabili. Preciso che mio marito e il fratello hanno ricevuto in eredità un'intera viletta che originariamente era un B&B. Alcuni appartamenti di questo complesso immobiliare sono attualmente occupati da alcuni inquilini che, da quanto so, non pagano nulla e sono morosi”).
D'altra parte, il - comparso all'udienza del 4.12.2024 - ha confermato dette circostanze e CP_1
ha espressamente dichiarato che, pur non volendo riconciliarsi, è venuta meno la volontà di separarsi alle specifiche condizioni concordate nel ricorso (“ADR: sicuramente non mi voglio riconciliare e voglio separarmi da mia moglie. È venuta meno la mia volontà rispetto alle specifiche condizioni concordate nel ricorso. Ad esempio, non voglio che mia moglie occupi la casa familiare perché è un bene della mia famiglia. Infatti, nello stabile in cui si trova la casa familiare, vivono tutti i miei parenti”).
3 Dunque, è evidente che non vi è alcun accordo e che le pattuizioni indicate in ricorso non rispecchiano l'effettivo assetto del nucleo familiare, per cui la domanda deve essere rigettata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato in data 26.07.2024;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
4