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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 3874 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2022 promossa da,
con l'Avv. Mario Schettini Parte_1
-attrice contro con Controparte_1
l'Avv. Antonio Parigi
-convenuto
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta rese ai sensi dell'art. 127 ter cpc attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per le causali e per i titoli indicati in atti, in via istruttoria, ammettere ed assumere gli ulteriori mezzi istruttori richiesti da parte attrice e allo stato non ammessi e, nel merito, applicato l'art. 115 c.p.c. e quindi posti a fondamento della decisione i fatti allegati dalla parte attrice non contestati in maniera tempestiva
(comparsa di risposta) e specifica dalla parte convenuta, accertare e dichiarare, facendo applicazione della presunzione di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051
c.c. e in subordine visto e applicato l'art. 2043 c.c., che con riferimento al fatto dannoso per cui è lite sussiste in capo alla parte convenuta responsabilità da fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di conseguenza condannare la medesima parte convenuta, in persona dell'Amministratore pro – tempore al risarcimento in favore della parte attrice, in tesi integrale e in ipotesi nella misura pro quota proporzionale risultante dal diffalco della percentuale di concorso colposo della danneggiata in denegata ipotesi accertata, dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali da essa sofferti in conseguenza del fatto per cui è lite, per i titoli indicati in atti e nelle misure che, anche all'esito della CTU con applicazione della tabella Milano 2024 e con espressa salvezza di eventuali errori e/o omissioni e delle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero come dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio, nei seguenti termini: € 3.450,00 per danno non patrimoniale biologico e morale ITP 75% gg. 40, € 2.300,00 per danno non patrimoniale biologico e morale ITP 50% gg. 40, € 1.150,00 per danno non patrimoniale biologico e morale ITP 25% gg. 40, € 6.966,00 per danno non patrimoniale biologico IP 5%, € 693,00 per danno patrimoniale da spese mediche come da CTU e € 1.500,00 per danno patrimoniale da assistenza professionale stragiudiziale, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria sugli importi non liquidati in moneta attuale rispetto alla data della pronunzia e interessi legali sul capitale espresso (previa eventuale devalutazione) in moneta attuale rispetto alla data del fatto illecito e poi via via rivalutato su base annuale maturati e maturandi dal dì del fatto al dì del saldo, con vittoria di compensi e spese di lite, spesa di CTU a definitivo carico della parte convenuta soccombente e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e
CTP in favore della parte attrice”. convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare la domanda avanzata da parte attrice in quanto ingiustificata, infondata e non provata sia nell'an che sul quantum per tutto quanto dedotto e precisato nei precedenti scritti difensivi. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda, limitare il risarcimento nei termini di quanto dovesse risultare effettivamente provato In via istruttoria, nessuna ulteriore attività potrà essere richiesta
e/o ulteriormente svolta in quanto la causa è già esaustivamente istruita tenuto conto
Pag. 2 di 11 anche delle decisioni già assunte sul punto da Codesto Giudice Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
In fatto ed in diritto
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
La sig.ra ha agito al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni Parte_1 dalla medesima subiti a seguito della caduta occorsale il giorno 03.02.2018, alle ore
18.00 circa, all'interno dell'edificio sito nel territorio del Comune di Via CP_1
Donizetti, civico numero 85, allorquando inciampava con il proprio piede sulla cornice di metallo del vano di collocamento dello zerbino esistente presso la porta di ingresso del suddetto edificio.
La sig.ra ha imputato la causa della caduta all'anomalia del vano di collocamento Pt_1 dello zerbino e della relativa cornice in metallo esistenti presso la porta dell'edificio del convenuto di cui il medesimo è custode invocandone la responsabilità ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c..
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato integralmente, sia in fatto che in CP_1 diritto, quanto dedotto ex adverso, rilevando l'assoluta infondatezza della domanda azionata dall'odierna attrice insistendo per il rigetto della domanda.
Il Condominio, peraltro, ha eccepito l'incompatibilità del teste assunto nel Tes_1 procedimento per assunzione preventiva di testimoni ex art. 692 cpc, introdotto ante causam, in quanto legato a rapporto di coniugio con la parte attrice sig.ra Parte_1 nonché la validità e l'attendibilità della testimonianza da questo resa stanti le
[...] sue condizioni di salute.
Concessi i richiesti termini istruttori, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con ammissione della prova testimoniale e di ctu medico legale.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
Pag. 3 di 11 Tanto doverosamente premesso, si rileva come la fattispecie dedotta in lite è disciplinata dall'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 (Rv. 665084 - 01).
In tale logica ricostruttiva, quindi, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque alla derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. Insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e
l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. III Sezione Civile n° 11592 del
13/05/2010).
Come si evince da quanto più sopra sottolineato, stante quelli che risultano essere i comuni orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, applicabili a beni
Pag. 4 di 11 condominiali, il danneggiato deve riuscire a provare che il danno si è verificato all'interno del locale condominiale a causa di un bene appartenente allo stesso
. CP_1
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
Orbene, ritiene la scrivente giudicante che, nel caso di specie, la domanda sia infondata e debba essere rigettata non avendo la sig.ra assolto l'onere probatorio a suo Pt_1 carico.
La domanda giudiziale dell'attrice, difatti, è basata sull'allegazione della presenza di un'anomalia del vano di collocamento del tappetino/zerbino esistente presso la porta di ingresso secondaria dell'edificio condominiale e sulla conseguente sussistenza del nesso di causalità tra questo, soggetto alla custodia del convenuto, e la sua caduta, nonché quindi del nesso di causalità tra la predetta res ed i danni riportati.
Tuttavia, la valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia alla parte convenuta non potendo ritenersi provato che la caduta della sia stata causata dalla presenza del Pt_1 dislivello del detto vano per come evidenziato nelle foto prodotte dalla difesa attorea quale doc. 4.
Pag. 5 di 11 Per quanto attiene agli elementi di fatto, assumono particolare rilevanza sia il referto di
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio del 3 febbraio 2018 che la prova testimoniale esperita.
Quanto al primo si legge:
E' evidente, quindi, che nell'immediatezza del fatto è stato riferito dalla infortunata al
PS solo di un 'incidente domestico' e, precisamente, di una 'caduta accidentale', senza alcuna specificazione quanto alle modalità e ad eventuali responsabilità altrui.
L'unico elemento di prova in concreto addotto dalla parte attrice è costituita dalle dichiarazioni del sig. rese nel procedimento ex art. 692 c.p.c., iscritto al Tes_1
Pag. 6 di 11 numero 5448/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale di Firenze, introdotto ante causam nonché dei testi escussi all'udienza del 5 giugno 2023 che, tuttavia, non superano la soglia dell'attendibilità per essere tra loro intrinsecamente contraddittorie.
Il teste, sig. ha affermato “Confermo. Io ero dietro l'attrice. Ci sono Testimone_2 tre scalini per arrivare al portone di ingresso. Mia moglie e mia cognata erano sul primo scalino e nel mettere il piede sullo zerbino è caduta inciampando nella soglia dove questo era alloggiato. Adr La è inciampata e il portone era chiuso. Infatti è Pt_1 caduta sul portone”.
Di contro la teste ha dichiarato “Confermo. Io ero dietro a mia sorella, lei Tes_3 mi stava camminando davanti ed è caduta sul tappeto che era scaccato. Non so se il tappeto si è mosso so solo che è cascata battendo nel vetro. Adr Non ricordo dove fosse mio marito. Non ricordo neanche dove era mio cognato. Adr Non ricordo se mio marito
e mio cognato fossero lì presenti. Adr Mi sembra che il portone fosse chiuso quando mia sorella è caduta. …”.
Da tali deposizioni risulta difficile comprendere chi in realtà fosse presente alla caduta, dove fossero posizionati effettivamente i testi rispetto all'attrice, la causa della caduta
(per es. tappetino poco stabile e staccato dalla sede e/o presenza di un dislivello dovuto all'usura del tappetino), se il portone fosse aperto o chiuso, se la stessa abbia urtato contro il portone o sia caduta a terra.
I testi, quindi, non sono stati in grado di circostanziare adeguatamente gli accadimenti.
Lo stesso materiale fotografico conferma i dubbi sull'attendibilità della testimonianza resa dai testi.
Il sig. ha affermato: “…Ci sono tre scalini per arrivare al portone di ingresso. Tes_2
Mia moglie e mia cognata erano sul primo scalino e nel mettere il piede sullo zerbino è caduta inciampando nella soglia dove questo era alloggiato.”.
Pag. 7 di 11 Ebbene è evidente che, una volta scesi gli scalini di cui parla il teste (immaginando che la fosse all'interno dell'atrio condominiale), occorrere fare alcuni passi prima di Pt_1 giungere al tappetino/zerbino (si veda nella seconda foto il corrimano che delimita le scale) per cui la dinamica descritta non risulta veritiera non potendo la essere Pt_1 inciampata sul tappetino appena scesa dallo scalino dovendo inevitabilmente percorrere quasi tutto l'atrio prima di arrivare a questo.
Ciò comporta come ulteriore conseguenza che, anche laddove presente il sig. il Tes_2 suo punto di osservazione non era certo immediatamente dietro l'attrice ma a vari metri da essa: ciò rende implausibile che il teste abbia visto effettivamente a causa di cosa e perché sia caduta la . Pt_1
Inoltre, appare improbabile che la abbia inciampato sul profilo del Pt_1 tappetino/zerbino in parola che si trova nella immediatezza del portone di ingresso in
Pag. 8 di 11 quanto, a rigor di logica, l'attrice avendo il portone chiuso dinanzi a sé e per poterlo aprire, considerando la modalità di apertura verso l'interno, si sarebbe dovuta posizionare verso il centro (al massimo lato sx) del tappetino senza andare proprio ad impattare contro il bordo indicato in atto di citazione come causa della caduta.
Della presenza di detti testi, peraltro, non si dà riscontro nel ricorso ex art. 692 c.p.c. introdotto ante causam dalla difesa attorea per acquisire la testimonianza del sig.
Tes_1
Tantomeno il sig. parla della presenza del sul luogo dell'evento, Tes_2 Tes_1 mentre la non ha alcun ricordo circa la stessa. Tes_3
Fermo ciò, all'udienza del 01.09.2020 il sig. rilasciava la seguente Tes_1 dichiarazione:
Ritiene lo scrivente Giudice che le dichiarazioni del confrontate con quelle dei Tes_1 testi escussi nel presente procedimento, rendono ancor più incerta sia la presenza della sig.ra sul luogo dell'asserito sinistro sia la stessa dinamica della caduta in Tes_3 quanto non riscontrata da altri utili elementi oggettivi idonei da valorizzare al fine di provare i fatti come dedotti nell'atto di citazione.
Ciò tenuto anche conto che nulla si rinviene nella dichiarazione resa dall'attrice al momento dell'accesso al P.S. e che il materiale fotografico prodotto è inidoneo per poter ricostruire e apprezzare un complesso probatorio univoco.
Dalle rappresentazioni fotografiche prodotte dalla difesa attorea si evince la presenza di un minimo dislivello, pari a qualche millimetro, tra il tappeto ed il bordo del vanno ove lo stesso era alloggiato sì che non può ritenersi tale elemento di per sé solo sufficiente a determinare l'asserito inciampo. Inoltre, la pavimentazione attorno al tappetino era
Pag. 9 di 11 caratterizzata da una spiccata differenza cromatica e di materiali tale da rendere evidente la presenza di quest'ultimo.
In altri termini, seppur non vi sono ragioni per dubitare che l'attrice sia effettivamente caduta, non è chiaro dove esattamente sia avvenuta la caduta né con quali modalità.
Dunque, il presupposto essenziale della domanda - secondo cui, la caduta si sarebbe verificata a causa di un difetto di manutenzione dell'ingresso secondario dello stabile condominiale (id est dell'alloggiamento del tappetino/zerbino) - è rimasto indimostrato.
Quanto alla sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. prospettata dall'attrice, si osserva che ai fini dell'applicabilità della predetta norma, è necessario provare la condotta umana, attiva od omissiva, la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), nonché il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento.
Orbene, nel caso di specie, la domanda proposta da parte attrice si ritiene infondata nel merito anche rispetto alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. stante la mancata prova circa le modalità di accadimento della caduta che assorbe ogni questione inerente ad una omessa manutenzione del tappeto/zerbino.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza alla luce del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e delle questioni giuridiche trattate di non particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
2) CONDANNA la sig.ra alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti del convenuto che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Così deciso in Firenze, lì 16 luglio 2025
Pag. 10 di 11
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 3874 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2022 promossa da,
con l'Avv. Mario Schettini Parte_1
-attrice contro con Controparte_1
l'Avv. Antonio Parigi
-convenuto
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta rese ai sensi dell'art. 127 ter cpc attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per le causali e per i titoli indicati in atti, in via istruttoria, ammettere ed assumere gli ulteriori mezzi istruttori richiesti da parte attrice e allo stato non ammessi e, nel merito, applicato l'art. 115 c.p.c. e quindi posti a fondamento della decisione i fatti allegati dalla parte attrice non contestati in maniera tempestiva
(comparsa di risposta) e specifica dalla parte convenuta, accertare e dichiarare, facendo applicazione della presunzione di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051
c.c. e in subordine visto e applicato l'art. 2043 c.c., che con riferimento al fatto dannoso per cui è lite sussiste in capo alla parte convenuta responsabilità da fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di conseguenza condannare la medesima parte convenuta, in persona dell'Amministratore pro – tempore al risarcimento in favore della parte attrice, in tesi integrale e in ipotesi nella misura pro quota proporzionale risultante dal diffalco della percentuale di concorso colposo della danneggiata in denegata ipotesi accertata, dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali da essa sofferti in conseguenza del fatto per cui è lite, per i titoli indicati in atti e nelle misure che, anche all'esito della CTU con applicazione della tabella Milano 2024 e con espressa salvezza di eventuali errori e/o omissioni e delle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero come dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio, nei seguenti termini: € 3.450,00 per danno non patrimoniale biologico e morale ITP 75% gg. 40, € 2.300,00 per danno non patrimoniale biologico e morale ITP 50% gg. 40, € 1.150,00 per danno non patrimoniale biologico e morale ITP 25% gg. 40, € 6.966,00 per danno non patrimoniale biologico IP 5%, € 693,00 per danno patrimoniale da spese mediche come da CTU e € 1.500,00 per danno patrimoniale da assistenza professionale stragiudiziale, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria sugli importi non liquidati in moneta attuale rispetto alla data della pronunzia e interessi legali sul capitale espresso (previa eventuale devalutazione) in moneta attuale rispetto alla data del fatto illecito e poi via via rivalutato su base annuale maturati e maturandi dal dì del fatto al dì del saldo, con vittoria di compensi e spese di lite, spesa di CTU a definitivo carico della parte convenuta soccombente e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e
CTP in favore della parte attrice”. convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare la domanda avanzata da parte attrice in quanto ingiustificata, infondata e non provata sia nell'an che sul quantum per tutto quanto dedotto e precisato nei precedenti scritti difensivi. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda, limitare il risarcimento nei termini di quanto dovesse risultare effettivamente provato In via istruttoria, nessuna ulteriore attività potrà essere richiesta
e/o ulteriormente svolta in quanto la causa è già esaustivamente istruita tenuto conto
Pag. 2 di 11 anche delle decisioni già assunte sul punto da Codesto Giudice Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
In fatto ed in diritto
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
La sig.ra ha agito al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni Parte_1 dalla medesima subiti a seguito della caduta occorsale il giorno 03.02.2018, alle ore
18.00 circa, all'interno dell'edificio sito nel territorio del Comune di Via CP_1
Donizetti, civico numero 85, allorquando inciampava con il proprio piede sulla cornice di metallo del vano di collocamento dello zerbino esistente presso la porta di ingresso del suddetto edificio.
La sig.ra ha imputato la causa della caduta all'anomalia del vano di collocamento Pt_1 dello zerbino e della relativa cornice in metallo esistenti presso la porta dell'edificio del convenuto di cui il medesimo è custode invocandone la responsabilità ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c..
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato integralmente, sia in fatto che in CP_1 diritto, quanto dedotto ex adverso, rilevando l'assoluta infondatezza della domanda azionata dall'odierna attrice insistendo per il rigetto della domanda.
Il Condominio, peraltro, ha eccepito l'incompatibilità del teste assunto nel Tes_1 procedimento per assunzione preventiva di testimoni ex art. 692 cpc, introdotto ante causam, in quanto legato a rapporto di coniugio con la parte attrice sig.ra Parte_1 nonché la validità e l'attendibilità della testimonianza da questo resa stanti le
[...] sue condizioni di salute.
Concessi i richiesti termini istruttori, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con ammissione della prova testimoniale e di ctu medico legale.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
Pag. 3 di 11 Tanto doverosamente premesso, si rileva come la fattispecie dedotta in lite è disciplinata dall'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 (Rv. 665084 - 01).
In tale logica ricostruttiva, quindi, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque alla derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. Insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e
l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. III Sezione Civile n° 11592 del
13/05/2010).
Come si evince da quanto più sopra sottolineato, stante quelli che risultano essere i comuni orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, applicabili a beni
Pag. 4 di 11 condominiali, il danneggiato deve riuscire a provare che il danno si è verificato all'interno del locale condominiale a causa di un bene appartenente allo stesso
. CP_1
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
Orbene, ritiene la scrivente giudicante che, nel caso di specie, la domanda sia infondata e debba essere rigettata non avendo la sig.ra assolto l'onere probatorio a suo Pt_1 carico.
La domanda giudiziale dell'attrice, difatti, è basata sull'allegazione della presenza di un'anomalia del vano di collocamento del tappetino/zerbino esistente presso la porta di ingresso secondaria dell'edificio condominiale e sulla conseguente sussistenza del nesso di causalità tra questo, soggetto alla custodia del convenuto, e la sua caduta, nonché quindi del nesso di causalità tra la predetta res ed i danni riportati.
Tuttavia, la valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia alla parte convenuta non potendo ritenersi provato che la caduta della sia stata causata dalla presenza del Pt_1 dislivello del detto vano per come evidenziato nelle foto prodotte dalla difesa attorea quale doc. 4.
Pag. 5 di 11 Per quanto attiene agli elementi di fatto, assumono particolare rilevanza sia il referto di
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio del 3 febbraio 2018 che la prova testimoniale esperita.
Quanto al primo si legge:
E' evidente, quindi, che nell'immediatezza del fatto è stato riferito dalla infortunata al
PS solo di un 'incidente domestico' e, precisamente, di una 'caduta accidentale', senza alcuna specificazione quanto alle modalità e ad eventuali responsabilità altrui.
L'unico elemento di prova in concreto addotto dalla parte attrice è costituita dalle dichiarazioni del sig. rese nel procedimento ex art. 692 c.p.c., iscritto al Tes_1
Pag. 6 di 11 numero 5448/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale di Firenze, introdotto ante causam nonché dei testi escussi all'udienza del 5 giugno 2023 che, tuttavia, non superano la soglia dell'attendibilità per essere tra loro intrinsecamente contraddittorie.
Il teste, sig. ha affermato “Confermo. Io ero dietro l'attrice. Ci sono Testimone_2 tre scalini per arrivare al portone di ingresso. Mia moglie e mia cognata erano sul primo scalino e nel mettere il piede sullo zerbino è caduta inciampando nella soglia dove questo era alloggiato. Adr La è inciampata e il portone era chiuso. Infatti è Pt_1 caduta sul portone”.
Di contro la teste ha dichiarato “Confermo. Io ero dietro a mia sorella, lei Tes_3 mi stava camminando davanti ed è caduta sul tappeto che era scaccato. Non so se il tappeto si è mosso so solo che è cascata battendo nel vetro. Adr Non ricordo dove fosse mio marito. Non ricordo neanche dove era mio cognato. Adr Non ricordo se mio marito
e mio cognato fossero lì presenti. Adr Mi sembra che il portone fosse chiuso quando mia sorella è caduta. …”.
Da tali deposizioni risulta difficile comprendere chi in realtà fosse presente alla caduta, dove fossero posizionati effettivamente i testi rispetto all'attrice, la causa della caduta
(per es. tappetino poco stabile e staccato dalla sede e/o presenza di un dislivello dovuto all'usura del tappetino), se il portone fosse aperto o chiuso, se la stessa abbia urtato contro il portone o sia caduta a terra.
I testi, quindi, non sono stati in grado di circostanziare adeguatamente gli accadimenti.
Lo stesso materiale fotografico conferma i dubbi sull'attendibilità della testimonianza resa dai testi.
Il sig. ha affermato: “…Ci sono tre scalini per arrivare al portone di ingresso. Tes_2
Mia moglie e mia cognata erano sul primo scalino e nel mettere il piede sullo zerbino è caduta inciampando nella soglia dove questo era alloggiato.”.
Pag. 7 di 11 Ebbene è evidente che, una volta scesi gli scalini di cui parla il teste (immaginando che la fosse all'interno dell'atrio condominiale), occorrere fare alcuni passi prima di Pt_1 giungere al tappetino/zerbino (si veda nella seconda foto il corrimano che delimita le scale) per cui la dinamica descritta non risulta veritiera non potendo la essere Pt_1 inciampata sul tappetino appena scesa dallo scalino dovendo inevitabilmente percorrere quasi tutto l'atrio prima di arrivare a questo.
Ciò comporta come ulteriore conseguenza che, anche laddove presente il sig. il Tes_2 suo punto di osservazione non era certo immediatamente dietro l'attrice ma a vari metri da essa: ciò rende implausibile che il teste abbia visto effettivamente a causa di cosa e perché sia caduta la . Pt_1
Inoltre, appare improbabile che la abbia inciampato sul profilo del Pt_1 tappetino/zerbino in parola che si trova nella immediatezza del portone di ingresso in
Pag. 8 di 11 quanto, a rigor di logica, l'attrice avendo il portone chiuso dinanzi a sé e per poterlo aprire, considerando la modalità di apertura verso l'interno, si sarebbe dovuta posizionare verso il centro (al massimo lato sx) del tappetino senza andare proprio ad impattare contro il bordo indicato in atto di citazione come causa della caduta.
Della presenza di detti testi, peraltro, non si dà riscontro nel ricorso ex art. 692 c.p.c. introdotto ante causam dalla difesa attorea per acquisire la testimonianza del sig.
Tes_1
Tantomeno il sig. parla della presenza del sul luogo dell'evento, Tes_2 Tes_1 mentre la non ha alcun ricordo circa la stessa. Tes_3
Fermo ciò, all'udienza del 01.09.2020 il sig. rilasciava la seguente Tes_1 dichiarazione:
Ritiene lo scrivente Giudice che le dichiarazioni del confrontate con quelle dei Tes_1 testi escussi nel presente procedimento, rendono ancor più incerta sia la presenza della sig.ra sul luogo dell'asserito sinistro sia la stessa dinamica della caduta in Tes_3 quanto non riscontrata da altri utili elementi oggettivi idonei da valorizzare al fine di provare i fatti come dedotti nell'atto di citazione.
Ciò tenuto anche conto che nulla si rinviene nella dichiarazione resa dall'attrice al momento dell'accesso al P.S. e che il materiale fotografico prodotto è inidoneo per poter ricostruire e apprezzare un complesso probatorio univoco.
Dalle rappresentazioni fotografiche prodotte dalla difesa attorea si evince la presenza di un minimo dislivello, pari a qualche millimetro, tra il tappeto ed il bordo del vanno ove lo stesso era alloggiato sì che non può ritenersi tale elemento di per sé solo sufficiente a determinare l'asserito inciampo. Inoltre, la pavimentazione attorno al tappetino era
Pag. 9 di 11 caratterizzata da una spiccata differenza cromatica e di materiali tale da rendere evidente la presenza di quest'ultimo.
In altri termini, seppur non vi sono ragioni per dubitare che l'attrice sia effettivamente caduta, non è chiaro dove esattamente sia avvenuta la caduta né con quali modalità.
Dunque, il presupposto essenziale della domanda - secondo cui, la caduta si sarebbe verificata a causa di un difetto di manutenzione dell'ingresso secondario dello stabile condominiale (id est dell'alloggiamento del tappetino/zerbino) - è rimasto indimostrato.
Quanto alla sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. prospettata dall'attrice, si osserva che ai fini dell'applicabilità della predetta norma, è necessario provare la condotta umana, attiva od omissiva, la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), nonché il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento.
Orbene, nel caso di specie, la domanda proposta da parte attrice si ritiene infondata nel merito anche rispetto alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. stante la mancata prova circa le modalità di accadimento della caduta che assorbe ogni questione inerente ad una omessa manutenzione del tappeto/zerbino.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza alla luce del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e delle questioni giuridiche trattate di non particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
2) CONDANNA la sig.ra alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti del convenuto che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Così deciso in Firenze, lì 16 luglio 2025
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Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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