Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01456/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 DE 2024, proposto da
AU AT IT, TR LA IT, rappresentati e difesi dall'avvocato AU Savasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NA S.p.A., in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Costanzo Cascavilla, Malvina Vece, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ER Generale DElo Stato rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale DElo Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
Ministero DEl'Economia e DEle Finanze, in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale DElo Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'ottemperanza
alla ordinanza DEla Corte di Appello di Bari n. 2233/2023 pubblicata il 12.07.2023, notificata in forma esecutiva in data 12.07.2023, non appellata, resa nel giudizio per la determinazione DEl’indennità di espropriazione R.G. n. 1149/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NA S.p.A.; DEla ER Generale DElo Stato; DE Ministero DEl'Economia e DEle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nella camera di consiglio DE giorno 2.4.2025 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori l'avv. AU Savasta, per la parte ricorrente, e l'avv. Fiorella Forziati, su DEega DEl'avv. Costanzo Cascavilla, per l'NA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nella presente causa si discute DEl’esatta ottemperanza all’ordinanza DEla Cd’A (Corte d’Appello) di Bari in epigrafe indicata (n. 2233/2023 pubblicata il 12.07.2023) che, nel ricorso proposto ex art. 702-bis cpc dagli odierni ricorrenti per la rideterminazione DEl’ammontare DEl’indennità di esproprio disposto sulle particelle di loro rispettiva e/o comune proprietà, ha così provveduto per quanto in questa sede di interesse:
1) dichiara la contumacia DE "NS di Bonifica Terre di Apulia";
2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, determina in complessivi € 54.085,00 l'indennità di espropriazione ed in complessivi € 5.691,39 l'indennità di occupazione che "NA S.p.A." è tenuta a corrispondere ai ricorrenti;
3) ordina ad "NA S.p.A." di versare le suddette somme presso la ER Territoriale DElo Stato di Bari/BAT a disposizione degli aventi diritto, detratto quanto già versato, oltre interessi al tasso legale sulla differenza fra l'indennità giudizialmente determinata e l'indennità già versata, con decorrenza dalla data DE decreto di esproprio, per l'indennità di espropriazione, e dalla scadenza di ciascuna annualità, per l'indennità di occupazione, fino al giorno DE deposito.
La decisione non è stata oggetto di gravame ed ha acquisito autorità di giudicato (la circostanza è incontestata).
In punto di fatto è pacifico che:
- in data 07.12.2023 NA ha comunicato l’apertura dei depositi definitivi presso la ER territoriale DElo Stato (RT) Bari/BAT con attestazione dei versamenti effettuati in pari data;
- la ER territoriale DElo Stato in data 27.12.2023 ha riscontrato l’avvenuta costituzione dei depositi definitivi per ciascuna particella espropriata;
- in data 04.01.2024 i ricorrenti hanno chiesto alla ER lo svincolo DEle somme depositate;
- in data 05.04.2024 NA ha trasmesso al procuratore dei ricorrenti i provvedimenti sia di svincolo, attestando la previa pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale Anno 165 Numero 17 dal 10.02.2024 e per 30 giorni, DEl’avvenuto deposito, da parte di NA, ex art. 26 DPR n.327/2001, DEle indennità (sia provvisorie sia DEle ulteriori somme liquidate dalla Corte con il provvedimento in questa sede agito per l’ottemperanza) e l’assenza di opposizioni, sia di autorizzazione alla ER Territoriale DElo Stato al pagamento DEle indennità versate;
- in data 17.05.2024 analoga trasmissione è avvenuta nei confronti DEla ER al fine di consentire il pagamento.
E’ iniziato, quindi, un articolato carteggio tra NA, RT ed i ricorrenti in ordine alle formalità ed ai presupposti necessarie per procedere al pagamento.
In particolare – ed in questo la peculiarità DEla controversia- mentre NA (autorità espropriante) ritiene che la pubblicazione in GU già effettuata esaurisca le formalità pubblicitarie dovute al fine di attestare l’assenza di opposizioni e procedere all’autorizzazione allo svincolo (cioè al pagamento), la RT “ di contro, con diverse note precedentemente inviate per diversi procedimenti di restituzione pendenti con codesto Ente ha rappresentato che l’attestazione di mancanza di opposizioni al pagamento DEle indennità deve essere rilasciata con riferimento all’atto di svincolo, in seguito alla sua pubblicazione, e non invece con riferimento all’ordinanza di costituzione DE deposito ”.
In altri termini il soggetto espropriante e quello pubblico che deve eseguire il pagamento su rimessa e provvista DE primo (la disponibilità DEle somme è incontestata e pure la sussistenza DEl’obbligo di pagamento, sicchè risulta superflua ogni indagine in ordine al rispetto DE prescritto requisito di cui all’art. 14 DL n.669/1996) dibattono sulla necessità o meno che si proceda a pubblicazione in GU DE provvedimento di svincolo e autorizzazione al pagamento, al fine di attestare la mancanza di opposizioni ovvero che la pubblicazione prescritta – così come ritiene NA- sia solo quella ex art. 26 cit. che riguarda il deposito DEle somme.
Al dibattito assistono privi di utili strumenti di soluzione i destinatari DEl’esproprio che non riescono ad ottenere il pagamento di quanto liquidato e non opposto e per ciò ricorrono in ottemperanza.
Nel costituirsi NA con memoria e produzioni documentali:
- ha sollevato eccezioni in rito, DEle quali si darà atto nel prosieguo per esigenze di sintesi;
-ha concordato sulla ricostruzione in fatto prospettata dai ricorrenti;
- ha evidenziato di aver compiuto tutte le attività di propria competenza e di aver, quindi, eseguito, per la parte di spettanza, il dictum giudiziario (che si limita a disporre il deposito DEle somme e non anche il loro pagamento, nell’eventualità – appunto- che vengano proposte opposizioni, nella specie mai formulate);
-ha declinato, quindi, ogni sua responsabilità, rappresentando che l’unico ostacolo al pagamento è rappresentato dalla presa di posizione DEla RT, concordando, in ultima analisi, con la pretesa dei ricorrenti ad essere pagati.
La ER, pur costituendosi, non ha prodotto difese, se non quelle documentali racchiuse nelle note nel 18.6.2024 e 18.7.2024 con cui si esplicitano – nei termini già evidenziati- le ragioni DE rifiuto di procedere al pagamento e si chiarisce la necessità di certezza che deve assistere il versamento, onde evitare che l’autorità espropriante sia tenuta ad eventuali ripetizioni di indebito.
All’udienza DE 2.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità DE ricorso per essere mancata la sua notifica alle ulteriori parti DE giudizio civile per la stima DEl’indennità.
Come emerge dalla piana lettura DEla decisione de qua agitur e DE suo dispositivo, le uniche parti effettivamente coinvolte dalle sue statuizioni, per la parte di interesse, sono quelle evocate in giudizio nella presente controversia: nei confronti DEl’Agenzia DE EM (soggetto formalmente titolare DEla proprietà a seguito di esproprio) e DE NS (ulteriore beneficiario DEl’espropriazione) nessuna statuizione è stata pronunciata, se non quella sulle spese di cui in questa sede non si dibatte punto.
Deve parimenti affermarsi – e, pertanto, respingersi la relativa eccezione- la giurisdizione di questo TAR.
Essa è formulata in considerazione DEla riserva a favore DE GO DEle controversie in tema di determinazione e corresponsione DEl’indennità, contemplata sia dall’art. 53 co 2 TU espr. sia dall’art.133, co 1 lett. g) cpa.
Sussiste, invece, la giurisdizione DE giudice adito.
Come chiarito dal Consiglio di Stato con la decisione n. 7355/2020 “ 12.1. La censura DEl'appellante pone all'attenzione DE Collegio il quesito di diritto che segue: "se, a fronte di una sentenza passata in giudicato in ordine alla determinazione definitiva DEla indennità di esproprio, che, legittimamente, contiene solo l'obbligo di deposito DEla somma, il giudice adito per l'ottemperanza possa o meno ordinare all'amministrazione, oltre che di effettuare il deposito DEla somma, anche di procedere al pagamento, una volta effettuate le "verifiche" cui fa riferimento il comma 2 DEl'art. 28 DE t.un. espr.".
…….
15. Rispetto al quesito posto (cfr. § 12.1.), alla luce dei principi che si sono esaminati, può trarsi la conclusione che:
a) così come il provvedimento finale DEla procedura di pagamento è attribuito all'autorità amministrativa quando non siano insorte questioni nel corso DEla procedura di svincolo e, quindi, sostanzialmente non emergano opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato, allo stesso modo, in tale ipotesi la procedura di svincolo entra nel processo di ottemperanza al giudicato, con possibile ricorso al commissario ad acta anche per disporre l'ordine di pagamento;
b) qualora, invece, tali questioni inerenti opposizioni di terzi emergano, il giudizio di ottemperanza DE giudice amministrativo si arresta, venendo in rilievo l'applicazione DEl'art. 29 cit. e la giurisdizione DE giudice ordinario, trattandosi di controversia non inerente l'esercizio DE potere amministrativo ma "questioni patrimoniali" ad esso connesse, sostanziate dalla pretesa DE riconoscimento e DE pagamento DEl'indennità all'espropriato o a soggetto terzo; pretese azionabili con azioni di accertamento e eventuale condanna davanti al giudice ordinario ”.
Nel caso di specie è pacifico non solo che nessuna opposizione è stata proposta, ma anche che dalle verifiche effettuate dall’NA tramite visure ipocatastali, neppure sussistono diritti di terzi (v. nota NA DE 31.7.2024), sicchè può affermarsi che si rientra nell’ipotesi contemplata di giurisdizione DE GA, proprio in considerazione DEl’assenza di questioni derivanti da diritti di terzi in merito al pagamento. Nel caso di specie, infatti, le uniche questioni in rilievo attengono i rapporti tra le autorità latu sensu -e per quanto di competenza- tenute al pagamento, circa i presupposti da soddisfare per procedervi.
Venendo al merito DEla contesa, si rileva che l’adempimento richiesto da RT non trova specifico fondamento normativo.
Sul punto si osserva che la disposizione di cui all’art. 26 TU espr. lo prevede per il deposito DEl’indennità provvisoria.
Non esiste analoga previsione in ordine al provvedimento di autorizzazione al pagamento.
D’altro canto, nel caso di specie, attesa la recente pubblicazione DEla comunicazione di avvenuto deposito (dal 10.2.2024), neppure può predicarsi la opportunità di ulteriori adempimenti pubblicitari a causa DEla risalenza nel tempo DEl’adempimento.
La ER, peraltro, non ha esposto alcuna difesa in giudizio e sostanzialmente non ha contrastato significativamente in giudizio la ricostruzione in diritto operata dall’autorità espropriante. Inoltre, anche dagli atti versati, rappresentati essenzialmente dalle comunicazioni rivolte ad NA (DE 18.6.2024 e 18.7.2024), non emerge alcuna indicazione normativa che giustifica l’assunto sostenuto quale causa ostativa al pagamento.
In altri termini, l’unica giustificazione è rappresentata da una “prassi” diffusa in tal senso su tutto il territorio nazionale che si dimostra però non solo contraria alla disciplina di settore ed al divieto di aggravio procedimentale, ma anche foriera di un aggravio finanziario a carico di NA, atteso il costo DEl’adempimento pubblicitario richiesto.
Soprattutto le prassi anche se consolidate, essendo prive di efficacia di fonte DE diritto, ben si prestano ad essere modificate in favore di nuove e più virtuose.
Neppure può assumere rilievo l’ulteriore argomento indicato dalla RT nelle interlocuzioni con NA, ossia che l’assenza di un piano di riparto DEle somme spettanti in favore degli odierni ricorrenti non consentirebbe il pagamento: da un lato le relative quote di proprietà sono dettagliatamente indicate in ciascun provvedimento di autorizzazione al pagamento, sicchè l’informazione richiesta è facilmente desumibile; dall’altro, come efficacemente dedotto da NA (con allegazione non confutata o contestata), tale richiesta non è stata mai avanzata in relazione ad altre pratiche.
Infine, anche il rispetto degli oneri di trasparenza ex DLgs. n.33/2013, reclamato dalla RT per procedere al pagamento, non può essere assunto quale sua causa ostativa, perchè il loro assolvimento non è condizione normativamente prevista per l’adempimento DE debito.
Per tali ragioni la domanda principale va accolta, con ordine di adempiere rivolto nei confronti DEla sola ER (in persona DE Dir. Gen. dr. G. Mongelli e DE responsabile DE procedimento dr.ssa A. Zullo), nel termine indicato in dispositivo.
Non si ritiene di nominare un commissario ad acta in considerazione DEl’alto profilo istituzionale DEl’amministrazione di ER che induce a confidare l’esecuzione spontanea DEla odierna decisione.
Le domande accessorie, invece, non meritano analoga sorte.
In primo luogo, non può essere accolta la domanda di condanna degli Enti ad una somma di denaro a titolo di penalità di mora.
Si richiama in proposito, l’indirizzo DEl’Adunanza Plenaria DE Consiglio di Stato, (n. 15/2014) secondo il quale spetta al giudice DEl’ottemperanza la verifica DEla sussistenza dei presupposti per l’applicazione DEla misura, nonché di stabilire l’entità DE relativo importo, tenuto conto DEle peculiari condizioni DE debitore pubblico, DEl’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive, anche in considerazione DEle possibili difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato DEla finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici, che possono tradursi in ragioni ostative, espressamente previste dall’art. 114, comma 4, lettera e), cpa quale limite negativo all’applicazione di tale misura.
Tali ragioni, che expressis verbis precludono la condanna al pagamento DEl’astreinte quando essa si traduca in un onere “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”, sono riconducibili, nel caso alla novità DEla questione ed alla dimostrata disponibilità di entrambi gli Enti ad adempiere il dovuto, purchè nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa di settore (ed è proprio la corretta individuazione di essi che forma oggetto di contenzioso).
Deve essere inoltre respinta la domanda di pagamento DEle spese di registrazione DEla ordinanza/sentenza.
In primo luogo, non è chiaro se ci si riferisce alla decisione oggetto DEl’ottemperanza ovvero alla presente decisione, poiché nel ricorso si fa riferimento nelle conclusioni a quest’ultima (sentenza), ma in motivazione alla prima (ordinanza), dunque non è chiaro se si chieda la corresponsione DEle spese di registrazione DEla sentenza o DEl’ordinanza.
Neppure viene specificato in modo chiaro per quale ragione esse rientrerebbero nell’ambito DE giudizio di ottemperanza: infatti, le spese di “registrazione” non sono state oggetto DEla precedente decisione DEla Cd’A e, pertanto, non rientrano nel perimetro DEle statuizioni da ottemperare.
In considerazione DEla natura immotivata DEla domanda formulata che non consente di scrutinarne il fondamento, essa va respinta.
Le spese vengono compensate con NA in considerazione DEla particolarità DEla vicenda esaminata e DE comportamento collaborativo tenuto.
Seguono la soccombenza in relazione alla domanda principale con la ER e vengono liquidate in dispositivo previa compensazione in misura di 1/4.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, per come indicato in parte motiva e per l’effetto ordina alla ER provinciale, in persona DE Direttore Generale e DE Responsabile DE procedimento, di procedere alla corresponsione DEl’indennità agli odierni ricorrenti entro 30 giorni dalla comunicazione DEla presente sentenza o DEla sua notificazione a cura di parte, se anteriore .
Rigetta nel resto.
Condanna la ER Territoriale, previa compensazione per ¼, al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, DEle spese di lite che liquida, per la restante parte in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti come per legge.
Compensa con NA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio DE giorno 2.04.2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO