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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Filippo
Giangrasso, per gli appellanti – il quale ha concluso riportandosi “a tutti i previ scritti di
causa e verbali di causa in uno alle prove documentali già versate in atti” – nonché
dagli Avv.ti Miriam Di Stefano e Filippo Giannetto, per l'appellata – il quale ha concluso insistendo “nelle proprie domande riportandosi a tutti gli atti e verbali di
causa” – visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 672/2020 R.G.
avente per oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n.
14/2020 R.S., pubblicata in data 17.2.2020, non notificata.
VERTENTE TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Giangrasso, giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore Avv. , sito in Furnari (ME), c.da Controparte_2
Siena, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Miriam Di Stefano e Filippo Giannetto, giusta procura in atti.
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. il Controparte_1
chiedeva al Giudice di Pace di Novara di Sicilia di condannare
[...] [...]
, e - in solido - al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma di € 554,66 a titolo di “quote condominiali straordinarie”. In data
12.4.2019 il Giudice adito emetteva il richiesto provvedimento (i.e. D.I. n. 12/19)
ingiungendo i debitori al pagamento, in favore del della Controparte_1
somma di € 554,66, oltre interessi legali e spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2019, Parte_1 [...]
e proponevano opposizione al D.I. n. 12/19 rilevando, Parte_2 Parte_3
in particolare, come il D.I. opposto traeva fondamento da una delibera di approvazione di spese straordinarie (i.e. spese di rifacimento della piscina condominiale) “nulla”
atteso che l'amministratore condominiale non aveva “provveduto alla costituzione del
fondo speciale previsto dall'art. 1135, n. 4, c.c.”.
pag. 2/12 Si costituiva il opposto deducendo come, sebbene nella delibera del CP_1
24.3.2018 (i.e. di approvazione della “spesa straordinaria”) non fosse indicata la dicitura
“fondo speciale”, di fatto l'Amministratore aveva osservato tutte le prescrizioni imposte dalla norma provvedendo a stanziare – prima dell'inizio dei lavori – le somme necessarie al loro pagamento rendicontando alle successive assemblee la consistenza del fondo ed assolvendo, quindi, al dettato normativo.
Con la sentenza n. 14/2020 R.S., pubblicata in data 28.2.2020, non notificata, il Giudice
di Pace di Novara di Sicilia rigettava l'opposizione e, di conseguenza, confermava il
D.I. opposto ponendo a carico degli opponenti, oltre alle spese della fase monitoria,
quelle relative al giudizio di opposizione.
Avverso la predetta decisione propongono rituale appello Parte_1
e Parte_2 Parte_3
Resiste che chiede il rigetto del gravame. Controparte_1
Disposto il passaggio alla fase di precisazione delle conclusioni, la causa viene decisa ex
art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
Con l'unico motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure – con argomentazione fondata su una ricostruzione fattuale/giuridica errata – ha affermato che la ratio insita nella norma di cui all'art. 1135, n. 4, c.c. “presuppone che il fondo straordinario sia istituito solo da un punto di
pag. 3/12 vista contabile, al fine di separare la gestione straordinaria rispetto a quella ordinaria.
Ciò garantisce maggior chiarezza contabile a favore dei creditori;
anche perché
valutare diversamente questo aspetto significherebbe “bloccare” l'inizio dei lavori a
causa della morosità anche di un solo condominio, con un danno sia per la rimanente
parte dei condomini che per il Condominio, trattandosi, tra l'altro, come nel caso di
specie, di lavori che riguardano la sicurezza dei condomini stessi che andranno ad
utilizzare quel determinato bene od in caso contrario, di non poterne più usufruire
stante il venir meno degli standard, appunto di sicurezza dello stesso”.
Rilevano, in particolare, come – diversamente da quanto statuito dal primo Giudice – il
D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) ha “ribadito la natura obbligatoria e
preventiva del fondo speciale, ma ha permesso all'amministratore condominiale di
pattuirne con l'impresa affidataria dei lavori una formazione graduale sincronizzata
allo stato di avanzamento delle opere, al fine di evitare la necessità di una copertura
integrale del fondo prima dell'avvio dei lavori”.
Il legislatore – precisano – “con la cd. miniriforma del 2014, con la quale è stato
aggiunto ex nuovo una parte all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., ha specificato che ove i
lavori vengono eseguiti in base a un contratto che ne preveda il pagamento graduale in
funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo in questione possa essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Tale norma, pertanto, “sia per il suo tenore letterale che per la funzione di tutela del
singolo condomino, è infatti da considerare norma di “natura imperativa” non
derogabile dalla volontà dei privati e che la sua violazione da parte dell'assemblea ha pag. 4/12 come conseguenza la nullità della libera così adottata… E, la violazione della
preventiva costituzione del fondo speciale comporta, ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c.
l'impossibilità per l'amministratore di ottenere le somme dovute dai morosi tramite
decreto ingiuntivo e l'impossibilità per il terzo creditore di rivolgersi direttamente
verso il condominio moroso dovendo al contrario agire contro l'intero Condominio,
con conseguente grave pregiudizio per i condomini adempienti”.
Deducono, dunque, come affinché “il fondo speciale sia vincolante per tutti i condomini
e, quindi, legittimi l'amministratore ad agire con un decreto ingiuntivo verso chi non
paga la propria quota è necessario che esso sia regolarmente approvato dall'assemblea
e che risulti specificata all'interno della delibera la finalità per la quale viene istituito il
fondo non potendo, evidentemente, egli richiedere, a carico dei singoli condomini,
l'emissione di ingiunzioni di pagamento per il recupero di crediti giuridicamente
inesistenti”.
⃰ ⃰ ⃰
L'appello è inammissibile in virtù della disposizione di cui all'art. 339, comma III,
c.p.c. (come sostituito dall'art. 1 D.lgs. n. 40/2006) a norma del quale “le sentenze del
giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma,
sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per
violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della
materia”.
pag. 5/12 Nell'ambito di tale peculiare modus iudicandi, il Giudice di Pace è tenuto, ex artt. 113 e
114 c.p.c., a decidere “secondo equità” ogni causa di valore non eccedente l'importo di
Euro 1.100,00, salve le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. (Cass. civ., ord. n. 5287/2012) e sempre che si tratti di contenziosi vertenti su diritti disponibili, non potendo essere decise dal Gdp controversie che, pur avendo valore inferiore al limite ex art. 113, co. II,
c.p.c., “vertano in materia di diritti indisponibili” (ex multis, Cass. civ., 13 maggio
2003, n. 7329).
A ciò va aggiunto che è precluso il giudizio “secondo equità” anche nelle controversie di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative pecuniarie ex lege
n. 689/1981 e nelle controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada ex art. 7, co. 10, D.lgs. n. 150/2011 (Cass. civ., n.
182/2018 e n. 6563/2007).
Ciò premesso, in punto di operatività della giurisdizione equitativa necessaria ex artt.
113 e 114 c.p.c. e del limite all'appellabilità delle relative pronunce ex artt. 339, co. III,
c.p.c., non vi è alcun dubbio che la presente controversia (i.e. opposizione a D.I.) rientra nel campo applicativo dell'art. 113, co. II, c.p.c.
Valorizzando il dato letterale dell'art. 113, co. II, c.p.c. (“il giudice di pace decide
secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro…”), la sentenza pronunciata in relazione ad una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore ad euro 1.100,00, si presume iuris et de iure adottata secondo equità,
anche nel caso in cui l'organo giudicante non lo abbia espressamente richiamato. pag. 6/12 A tal riguardo, la Suprema Corte ha osservato come, ai fini dell'operatività del limite ex
art. 339, “occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore
della causa da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., ossia
avendo riguardo al valore della domanda”. Invero, “in tema d'impugnazione di
sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto degli artt. 339, terzo
comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono da ritenersi inappellabili (e perciò
immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice
di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal
fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo
considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della
controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10
e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza” (Cass. civ., n. 4890/2007; n.
19724/2011).
Va chiarito, inoltre, come “la sentenza conclusiva di giudizi instaurati con domande
“sotto-soglia” è da considerarsi decisa secondo diritto, e dunque appellabile senza i
limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c., soltanto nelle ipotesi in cui l'attore abbia
accompagnato l'istanza con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior
somma che sarà ritenuta di giustizia”, dovendosi ritenere la causa, in difetto di
tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c., di valore indeterminato” (Cass.
civ., n. 3290/2018).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame, la domanda proposta dagli odierni appellanti nel giudizio di prime cure – avente ad oggetto, come detto, un'opposizione al pag. 7/12 D.I. (n. 12/2019) emesso dal Giudice di Pace, in data 12.4.2019, in favore della creditrice opposta (odierna appellata) – ha un valore di € Controparte_1
554,66, oltre interessi legali e spese di lite (comprensive, oltre che delle spese relative alla fase monitoria, anche di quelle relative alla fase di opposizione/merito).
L'equità, in particolare, si “relaziona all'entità della domanda decisa in giudizio,
secondo i parametri dell'art. 10 c.p.c., con la conseguenza che l'appello è ammissibile
solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 339, co. 3, c.p.c.”; sicché, nell'ipotesi in discussione, il “rimedio si qualifica come un'impugnazione a critica vincolata” (Trib.
Foggia, Sez. II, 14 febbraio 2012).
Sicché, acclarato che il valore della domanda proposta in prime cure rientra tra quelle non eccedenti l'importo di Euro 1.100,00 – e, dunque, suscettibile di decisione secondo equità – occorre valutare se le doglianze mosse dagli odierni opponenti-appellanti risultino, in sede di gravame, afferenti alla violazione di “norme sul procedimento, di
norme costituzionali o comunitarie ovvero di principi regolatori della materia” (ex art. 339, co. III, c.p.c.).
Nel caso di specie, l'unico motivo di impugnazione dedotto dagli appellanti attiene ad un “error in iudicando” in cui sarebbe incorso – a loro avviso – il primo Giudice
avendo egli fornito, con argomentazione fondata su una ricostruzione fattuale/giuridica errata, una inesatta applicazione dell'art. 1135, co. I, n. 4 c.p.c., a norma del quale “oltre
a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede alle
opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente
un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;
se i lavori devono essere pag. 8/12 eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del
loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai
singoli pagamenti dovuti”.
La Suprema Corte, ad ogni modo, ha precisato, in più occasioni, i margini di appellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace “secondo equità” per violazione dei “principi regolatori della materia”, affermando che essi “non
corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle
regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma
costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia
stessa e che l'applicazione del principio iura novit CU (articolo 113, comma 1,
c.p.c.), fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione
giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa,
ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli
erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di
immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa,
pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio”
(Cass. civ., ord. n. 34432/2022).
Sicché, la deduzione di errores in iudicando che non si traduca nella lamentela avente ad oggetto precetti desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa,
preclude l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità.
Né, del resto, i limiti alla appellabilità costituiscono un vulnus al doppio grado di giurisdizione. pag. 9/12 È, a tal riguardo, appena il caso di ricordare come la Suprema Corte a Sezioni Unite –
nel rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (sotto il profilo della esclusione del doppio grado di giurisdizione) dell'art. 339, co. 3, c.p.c., nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze “pronunciate dal giudice di pace secondo equità in controversie non eccedenti
il valore indicato nell'art. 113, comma 2, c.p.c.” – ha precisato che “il principio del
doppio grado di giurisdizione di merito, non essendo espresso dalla Costituzione, ma
dalla legge ordinaria, può trovare in essa deroga e tale deroga, se correlata alla
scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità,
non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto
che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende
giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento (negando il rimedio
dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse
(individuale e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela
del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di
disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la
conclusione della lite entro un congruo termine” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n.
12749/2004).
Sicché, per il coacervo di argomentazioni stese, l'appello proposto da
[...]
, e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3
va dichiarato inammissibile attesa l'estraneità del Controparte_1
thema decidendum, oggetto del presente gravame, alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 339, co. III, c.p.c. pag. 10/12 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile di cui al D.M. 147/2022 attesa l'esiguità delle questioni trattate.
Deve, inoltre, trovare applicazione – sussistendone i presupposti ex lege – l'art. 13
D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è
respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha
proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis”.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile l'appello proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
per le causali di cui in motivazione;
CONDANNA e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
rimborso delle spese in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi € 662,00 per compensi professionali, di cui € 131,00 per la fase di studio, €
131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M.
115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo pari a quello già
versato a titolo di contributo unificato. pag. 11/12 Si comunichi.
Barcellona P.G. 5/6/2025
La Giudice
Elisa Di Giovanni
pag. 12/12