Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026REG.PROV.COLL.
N. 06476/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6476 del 2024, proposto dal signor LO TT rappresentato e difeso dall’avvocato FA TT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. V, 22 aprile 2024 n. 7900, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e i documenti prodotti;
Esaminate le memorie difensive nonché la nota d’udienza e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. FA OS. Nessuno è comparso per le parti. Si registra il deposito di nota d’udienza con la quale l’Avvocatura generale dello Stato chiede che la causa venga decisa senza la previa discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La presente controversia, nella sede d’appello, muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. V, 22 aprile 2024 n. 7900 con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda (presentata con ricorso n. R.g. 2162/2024) tesa a ottenere l’annullamento della decisione della “Giuria della corsa”, emessa in data 16 febbraio 2024, con la quale veniva irrogata al signor LO TT, in relazione alla gara svoltasi nell’ippodromo di Montegiorgio, la sanzione della sospensione dalla squalifica di guidatore per la durata di giorni venti dal 27 febbraio al 17 marzo 2024.
2. - Dalla documentazione versata dalle parti qui in controversia nei due gradi di giudizio e dalla lettura della sentenza fatta oggetto di gravame si può ricostruire la vicenda contenziosa che ha condotto a questo giudizio in sede di appello come segue:
- il signor LO TT è un fantino che ha partecipato a una gara ippica svoltasi nell’ippodromo di Montegiorgio con riferimento alla quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 20, dal 27 febbraio 2024 al 17 marzo 2024, per aver “ trattenuto bruscamente il cavallo in rottura provocando la caduta del concorrente n 8 evoque rek e l’interruzione della corsa ”, oltre a una multa (quest’ultima non oggetto di impugnazione);
- ritenendo illegittimo il provvedimento di irrogazione della suddetta sanzione sportiva, il signor LO TT ha proposto ricorso dinanzi al TAR per il Lazio chiedendo l’annullamento del provvedimento con il quale è stata irrogata detta sanzione sportiva;
- il giudice di primo grado, con la sentenza 22 aprile 2024 n. 7900, resa in forma semplificata in sede di giudizio cautelare attivato dal medesimo ricorrente [rispetto al quale, con decreto monocratico n. 883/2024 di reiezione della richiesta pure presentata dallo stesso ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a., il presidente della competente sezione del TAR aveva ricordato che “ i provvedimenti della giuria non sono immediatamente impugnabili presupponendo l’esaurimento dei rimedi di giustizia domestica mediante appello alla Commissione di disciplina (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V, 3 gennaio 2023, n. 92) ]”, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in quanto “ nel diritto sportivo è onere dell’interessato di esaurire sempre i rimedi interni prima di rivolgersi alla giustizia statale, in ragione della pluralità degli ordinamenti giuridici ” (così, testualmente, a pag. 3 della sentenza di primo grado) e nel caso di specie era dimostrato per tabulas che nei confronti del provvedimento disciplinare non erano stati proposti gravami dinanzi agli organi di giustizia sportiva della federazione;
- con detta sentenza, attesa l’evidente inammissibilità del ricorso proposto, era anche respinta “ in via definitiva (…)l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata in atti dalla parte ricorrente in data 29 febbraio 2024 ” (così ancora, testualmente, a pag. 3 della sentenza di primo grado)
3. – Nei confronti della sentenza della Quinta sezione del TAR per il Lazio 22 aprile 2024 n. 7900 il signor LO TT propone appello prospettando alcuni percorsi contestativi:
- in prima battuta l’appellante sostiene che la motivazione della sentenza oggetto di appello meriti una riflessione in senso sfavorevole atteso che quanto in essa viene affermato “ è inesatto in diritto. Infatti il settore delle corse dei cavalli ora gestito dal MASAF e prima dall’UNIRE non è ORDINAMENTO SPORTIVO e quindi non è disciplinato dal D.L. 280/2003 (…) ” (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto di appello);
- in secondo luogo e di conseguenza, il TAR avrebbe dovuto scrutinare nel merito i motivi di ricorso dedotti e che debbono essere considerati riproposti nella sede di appello.
4. – Si è costituito nel presente giudizio di appello il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame, attesa la confermata inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
5. – Il Collegio ritiene che possa condividersi la decisione assunta dal giudice di prime cure di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal signor LO TT.
L'inammissibilità rilevata dal giudice di primo grado, come è evidente, deriva dalla violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva. La materia è, come noto, disciplinata in via generale dal d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (recante Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, il quale, all'art. 1, stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, salvo i casi di c.d. rilevanza esterna nell'ordinamento generale della Repubblica.
Nello specifico il richiamato art. 1 così recita “ 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti (tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica) sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di (…) rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo ”.
In applicazione di tali principi, il successivo art. 2 riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: “ a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive ”.
Fermo quanto sopra “ Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. ”.
6. - Per quanto riguarda l'ambito statuale, di competenza del giudice ordinario e del giudice amministrativo, l'art. 3 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria) dispone quanto segue: “ Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio ”.
Tale norma ha fornito motivo per l’introduzione, nell'articolo 133, comma 1, lett. z- septies ) c.p.a., di una specifica previsione che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche ”.
S’intende che, in applicazione del su riprodotto art. 3, d.l. 230/2003, convertito nella l. 280/2003, il giudice amministrativo potrà essere adito, laddove la controversia attenga alla contestazione circa la legittimità del provvedimento con il quale è irrogata una sanzione sportiva, soltanto se e quando siano “ (e)sauriti i gradi della giustizia sportiva ”.
7. – Per completezza di motivazione e tenuto conto della specifica contestazione sviluppata dall’appellante circa la ritenuta inapplicabilità nel caso di specie delle previsioni recate dal d.l. 230/2003, convertito in l. 280/2003, il Collegio ritiene di aggiungere quanto segue.
L'ordinamento sportivo si colloca nell'ambito della più generale tematica della pluralità degli ordinamenti giuridici.
Sotto il profilo sistematico occorre ricordare che il sistema del diritto sportivo - cui è correlata la relativa funzione giustiziale - riposa, sin dalla sua nascita, sulla Carta del Comitato olimpico internazionale (CIO) (non a caso l'art. 1 d.l. 203/2003 ricorda come l'ordinamento sportivo nazionale sia “articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”).
Le norme sopra riprodotte, dunque, si iscrivono appieno nella strategia del legislatore che, rispettando l’autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue federazioni e volendo arginare l'intervento della giustizia statale su detta autonomia ordinamentale, hanno inteso tracciare una linea di confine tra i territori rispettivamente riservati all'ordinamento sportivo e ai suoi organi di giustizia e quelli nei quali è possibile l'intervento della giurisdizione statale (del giudice amministrativo in particolare), nel tentativo di conciliare due principi che mostrano diversi momenti di potenziale conflitto: il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (che trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 2 e 18 Cost.) e il principio del diritto di azione e di difesa (espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost.).
Le suesposte osservazioni trovano piena corrispondenza con quanto è stato espresso in materia dal Giudice delle leggi.
La Corte costituzionale, con la sentenza 16 febbraio 2011 n. 49, ebbe a ritenere la non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata per la riserva agli organi di giustizia sportiva della competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, con sottrazione del sindacato al giudice amministrativo, interpretando “ il sistema nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, possa (e debba) essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere ”.
Ne consegue che il citato perimetro della giurisdizione esclusiva facente capo al giudice amministrativo, conferma la riserva a favore della giustizia sportiva e, nondimeno, permette di conoscere (solo) in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari allo scopo di rendere una pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta da società, associazione o atleti che ne siano i destinatari; per tali vicende.
Pertanto deve concludersi per “ l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari - a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo ”, permettendo, nondimeno, il legislatore di adire la giustizia statale, in seguito alla irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva, “ per ottenere il conseguente risarcimento del danno a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante ”.
Nello stesso solco, successivamente, si è espressa ancora la Corte costituzionale, con la sentenza 25 giugno 2019 n. 160, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2 d.l. 220/2003, ha espresso continuità con l'analoga pronuncia n. 49/2011, confermando la compatibilità costituzionale del sistema secondo il quale solo nelle controversie con oggetto sanzioni disciplinari sportive che incidano su situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statuale la domanda risarcitoria va proposta dinanzi al giudice amministrativo in via esclusiva, mentre va negata la tutela della giurisdizione statale diretta all’annullamento della sanzione sportiva, in conformità alla più ampia “ previsione di una diversificata modalità di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ”, trattandosi di una forma di “ tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo ” che risulta “ in ogni caso idonea (...) a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo... frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo - che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – (...) che lo ha indotto (...) ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente su tale autonomia ”.
8. – Richiamando tali passaggi interpretativi della Corte costituzionale, le Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr., in particolare, la sentenza 23 febbraio 2021 n. 4850) hanno avuto modo di precisare in materia che in tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che - anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare - le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi dell'art. 2 d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003, come ulteriormente confermato dalle modifiche dell'art. 3 del citato d.l. apportate dall'art. 1, comma 647, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (che così recita: “ All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio ”) applicabile anche ai processi ed alle controversie già pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo.
In proposito ha specificato la Corte di cassazione che, per effetto della l. 145 del 2018, art. 1, comma 647 la disciplina legislativa attinente ai meccanismi di collegamento fra ordinamento sportivo e ordinamento statale si è solo arricchita di un'ulteriore ipotesi, con l'assegnazione alla giurisdizione amministrativa degli inediti casi di cui all’art. 133, comma 1, lett. z- septies ), c.p.a. cioè le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione alle corrispondenti competizioni. Nemmeno tale inserzione, tuttavia e come accaduto per i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (con riguardo al profilo risarcitorio, secondo l'interpretazione adeguatrice espressa dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 49 del 2011), appare essere stata congegnata come deroga assoluta all'autonomia dell'ordinamento sportivo.
Sullo stesso crinale si sono poste successivamente altre sentenze della Corte di cassazione nelle quali è stato ribadito, in particolare e per quanto di specifico interesse in ordine alla controversia oggetto dell’appello qui in scrutinio, che “ (i)n tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi del D.L. n. 220 del 2003, conv. in L. n. 280 del 2003, anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale (Cass., Sez. Un., n. 33536/2018; sul punto anche, Cass., Sez. Un., n. 32358/2018; Cass. Sez. Un. 12149/2021)le sentenze) ” (cfr. Cass., Sez. un., 11 settembre 2023 n. 26318 e 6 luglio 2023 n. 19103, nella quale è espressamente riaffermato che “ (…) nella suddetta materia, ai sensi della l.280 del 2003 lett.a) e b), art. 2, le questioni tecniche e disciplinari rimangono nell'ordinamento sportivo e sono soggette alla giurisdizione dei giudici sportivi, mentre il giudice statale amministrativo, in forza della giurisdizione esclusiva riconosciuta, conosce delle controversie che, seppure nascenti da sanzioni disciplinari, incidono sul godimento dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, quali la domanda di risarcimento del danno per equivalente, ma non ha il potere di statuire sull'annullamento del provvedimento sanzionatorio disciplinare (corte Cost. nn. 49/2011 e 160/2019), potendo soltanto procedere ad un accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento stesso a fini risarcitori. Nell'ambito delle sanzioni disciplinari agli avvocati, di cui in questo giudizio si controverte, vi è, invece, un giudice speciale statuale, diverso da quello amministrativo, deputato ad accertare l'illegittimità della sanzione ”).
9. - Questo Consiglio di Stato, condividendo appieno la impostazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione che è stata fin qui illustrata, si è comunque interrogato in merito alla compatibilità costituzionale di un sistema normativo per effetto del quale per poter validamente instaurare il giudizio innanzi al giudice amministrativo, bisogna previamente seguire il corretto iter della giustizia sportiva nella sua completezza.
La risposta è stata comunque affermativa (cfr., in argomento e per gli approfondimenti ivi contenuti, Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2023 n. 8612) tenuto conto che la su richiamata “preclusione” persegue obiettivi ragionevoli e razionali, quali: a) presidiare il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo; b) garantire che controversie connotate da elevato tecnicismo settoriale siano esaminate prima da un giudice specializzato e solo in seconda battuta dal giudice comune; c) contenere il carico del contenzioso giurisdizionale.
Tali obiettivi, d’altronde, sono perseguiti senza sacrificio del principio di effettività del diritto di difesa, in quanto: a) da un lato, la pregiudiziale sportiva non comporta una preclusione assoluta ad adire il giudice statale, quanto, piuttosto, una preclusione relativa, consistente nel previo e necessario espletamento di tutti i gradi della giustizia sportiva; b) sotto altro versante la c.d. pregiudiziale non vanifica la effettività della tutela giurisdizionale fintanto che il rimedio giustiziale sportivo si svolga con celerità dinnanzi a giudici sportivi di cui sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità.
Né l’impostazione del legislatore nazionale, fin qui illustrata, è stata in qualche modo scossa dal recente arresto della Corte di Giustizia europea che, con decisione 1 agosto 2025 (C/600/23, R.F.C. Seraing c. FIFA), ha stabilito che i giudici degli Stati membri hanno il potere di esercitare un controllo effettivo sui lodi arbitrali del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) al fine di accertarne la compatibilità con il diritto comunitario, specificando in particolare che “ tutti i soggetti operanti nello sport professionistico hanno il diritto di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo dei lodi arbitrali con riguardo alle regole fondamentali e all’ordine pubblico della UE. L’arbitrato previsto da associazioni sportive internazionali come la FIFA non può precludere il suddetto controllo e, qualora una normativa nazionale o sportiva ne ostacoli la possibilità, il giudice nazionale deve disapplicarla. Il controllo deve comunque permettere la verifica della compatibilità dei lodi con le disposizioni dell’Unione, la richiesta di provvedimenti provvisori e il rinvio pregiudiziale alla Corte UE. Nel caso di violazione delle regole di concorrenza o libertà di circolazione, i soggetti interessati possono ottenere dal giudice l’accertamento della violazione, il risarcimento del danno e la cessazione dei comportamenti illeciti ”.
Infatti il nostro ordinamento non esclude che, una volta percorsi i rimedi della giustizia sportiva, possa essere comunque adito un giudice della giurisdizione statale. E nel caso qui di interesse per l’appello proposto è stato più volte rammentato che non risulta essere stato presentato ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio sportivo impugnato dinanzi agli organi della giustizia sportiva della Federazione di competenza.
A tutto voler concedere, pur non trattandosi ancora di decisione assunta formalmente dalla Corte di giustizia UE, ma delle conclusioni espresse recentemente dall’Avvocato generale (in una controversia pendente dinanzi alla Corte di giustizia UE, nella specie con riferimento alle cause riunite C-424/24 e C-425/24) e affidate a un comunicato stampa del 18 dicembre 2025 (che dunque nessun riflesso può avere nella presente decisione richiesta in sede di appello), un qualche riflesso potrebbero assumere, sempre se confermate dalla Corte di giustizia UE, le considerazioni attorno alla affermazione secondo la quale “ Il diritto dell’Unione osta ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime ”.
Tenuto conto di quanto si è sopra detto circa la non ancora acquisita cristallizzazione di tali conclusioni in una decisione della Corte di giustizia UE, può solo osservarsi che, in ogni caso, le conclusioni sopra illustrate non escludono la compatibilità con l’ordinamento eurounitario di previsioni normative interne che impongano una pregiudiziale conoscenza della questione contestata dinanzi agli organi della giustizia sportiva, percorrendo tutti i gradi della stessa, prima di poter approdare alla giurisdizione statale (rispetto alla quali si sta discutendo in sede di giustizia eurounitaria – “soltanto” - della latitudine e ampiezza della domanda proponibile al giudice statale. Sul punto vale la pena, comunque, di rammentare che anche il giudice amministrativo di primo grado si è rivolto alla Corte di giustizia UE al fine di comprendere se il sistema nazionale, per come delineato nelle norme recate dal d.l. 220/2003, convertito in l. 280/2003, sia compatibile con la normativa eurounitaria. Infatti, con l’ordinanza del TAR per il Lazio, sede di Roma, Sez. I- ter , 6 giugno 2024 n. 11559, è stata sollevata pregiudiziale eurounitaria, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), alla Corte di Giustizia dell’Unione europea dubitando della conformità dell’attuale sistema di tutela giurisdizionale – limitato alla sola tutela per equivalente e preclusivo della possibilità di ottenere l’annullamento o la sospensione della sanzione disciplinare sportiva – ai principi dell’Unione europea in materia di effettività della tutela giurisdizionale, legalità e tassatività delle sanzioni, libera circolazione dei servizi, libertà di concorrenza e diritto a un ricorso effettivo).
10. – Nel caso in esame, peraltro, l’art. 79 del Regolamento delle corse al trotto , nella parte in cui specifica i “compiti della Giuria”, affidandole tra l’altro “ (…) ogni decisione circa: a) l’andatura ed il piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti con giudizio inappellabile; b) l’adozione dei provvedimenti disciplinari nel limite delle proprie competenze; (…) ”, chiarisce che “ In caso di assenza di reclamo scritto da parte del guidatore, allenatore, proprietario e qualsiasi altro soggetto al presente Regolamento interessato alla competizione, relativo ad andature, piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti e a qualsiasi altro fatto che possa incidere sull'omologazione dell'ordine di arrivo, la decisione della Giuria diviene inappellabile ”.
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, delle Norme di procedura: “ Le decisioni (…) delle Giurie sono immediatamente esecutive ed avverso le stesse può essere, dal punito, proposto appello, entro e non oltre otto giorni dalla loro comunicazione, dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, con espressa indicazione dei motivi e previo versamento, a pena di inammissibilità, di una somma a titolo di deposito nella misura stabilita annualmente dal consiglio di Amministrazione dell’Ente. Tale somma è triplicata in caso di richiesta di sospensiva della esecutività del provvedimento impugnato. In caso di accoglimento anche parziale dell’appello, la somma versata a titolo di deposito viene restituita, altrimenti è incamerata ”.
Inoltre le decisioni della Giuria non possono essere impugnate per ottenere una nuova valutazione del fatto, posto a base della sanzione, ma esclusivamente “ per violazione o falsa applicazione del Regolamento delle Corse ” ai sensi dell’art. 8, comma 8, delle ridette Norme di procedura.
12. - In conclusione, per un verso, non risulta essere stato esperito alcun gravame “interno” agli organi della giustizia sportiva previsti dallo specifico ordinamento di settore (vale a dire la Commissione di disciplina di prima istanza e quindi la Commissione di disciplina d'appello) nei confronti del provvedimento sanzionatorio subito dall’odierno appellante e adottato dalla Giuria né, sotto altro versante, è possibile (in ragione dell’ordinamento nazionale applicabile ratione temporis al caso di specie) impugnare recta via dinanzi alla giurisdizione statale (e per essa dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva) il provvedimento sanzionatorio allo scopo di pervenire al suo annullamento (dovendosi poi comunque ritenere che un diverso principio in via di maturazione nell’ordinamento eurounitario non travolge la ricordata pregiudiziale sportiva).
Ne consegue la reiezione dell’appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado stante il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda proposta dall’odierno appellante.
Le spese del grado di appello vanno imputate alla parte soccombente in applicazione del principio contenuto nell’art. 91 c.p.c, per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e possono liquidarsi nella misura complessiva di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge. In ragione della manifesta infondatezza della domanda proposta in sede di appello va revocato il decreto n. 232/2024 con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, presso il Consiglio di Stato, aveva accolto l’istanza presentata dall’appellante in data 15 ottobre 2024.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 6476/2024), lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in quella sede proposto per difetto assoluto di giurisdizione.
Condanna il Signor LO TT a rifondere le spese del grado di appello in favore del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro tempore , che liquida in complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Dispone la revoca del decreto n. 232/2024, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, presso il Consiglio di Stato aveva accolto l’istanza presentata dal signor LO TT in data 15 ottobre 2024.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO DO, Presidente
FA OS, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OS | LO DO |
IL SEGRETARIO