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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2024, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1381 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Lorella Bovone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Corso Milano n. 37;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Elena Baio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Boito 130 Monza;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale di Monza,
1) Accertare la inammissibilità della costituzione del sig. per totale assenza nell'atto costitutivo CP_1 dei requisiti richiesti dagli art. 473 bis.16, 473 bis.12 e 167 cpc e comunque la tardiva costituzione del resistente con le conseguenti decadenze e lege previste con grave compressione del diritto di difesa della ricorrente.
2) In via estremamente subordinata rigettare le domande di parte resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto
In ogni caso:
3) pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. alle CP_1 seguenti
CONDIZIONI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
Disporre:
1) Casa familiare, sita in Villasanta, Via Via Molino Sesto Giovane,16, identificata catastalmente al Foglio1
Particella 271, Foglio 1 Particella 288 sub. 29, Foglio 1 Particella 288 sub.30, Foglio 1 Particella 288 sub.31, con tutto quanto l'arreda assegnata alla sig.ra che ivi vivrà con il figlio sino alla sua Parte_1 Per_1 indipendenza economica.
2) Assegno di contributo al mantenimento a favore del figlio maggiorenne, studente ed Per_1 economicamente non indipendente, a carico del sig. pari ad €. 1.800,00 mensili, da versarsi, dal CP_1 giorno della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra e da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo variazione degli Indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza, da intendersi qui per integralmente ritrascritto, con imposizione di prestare idonea garanzia personale o reale ex art. 473 bis.36 c.p.c., attesa la documentata volontà del sig. di sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico. CP_1
3) Assegno di mantenimento a favore della ricorrente, sig.ra ed a carico del sig. pari ad Parte_1 CP_1
€.2.200,00 da corrispondersi, dal giorno della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo variazione degli indici Istat con imposizione di prestare idonea garanzia personale o reale ex art. 473 bis.36 c.p.c., attesa la documentata volontà del sig. di sottrarsi all'adempimento degli CP_1 obblighi di contributo economico.
4) Con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 14 IN VIA ISTRUTTORIA: Dichiarato decaduto il resistente anche da qualsiasi istanza, deduzione o produzione istruttoria, si chiede che il Giudice Ill.mo ordini ogni opportuna indagine, anche attraverso
Polizia Tributaria, al fine di a) accertare l'effettivo tenore di vita del sig. anche attraverso acquisti, spese ed entrate riferite o CP_1 riferibili al predetto;
b) accertare la consistenza del patrimonio immobiliare, anche attraverso la ricostruzione dei cespiti riferibili a suoi parenti\affini c) acquisire informazioni specifiche, anche attraverso l'interrogazione della banca dati in merito a rapporti bancari,postali,assicurativi e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal resistente, sia personalmente che quale cointestatario, semplice delegato, legale rappresentante,ecc d) acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza ed agli estratti conto dei rapporti bancari,postali di cui al precedente punto nel quinquiennio antecedente il presente giudizio, con produzione dei relativi estratti conto e) Verificare l'eventuale titolarità o disponibilità materiale di carte di credito\debito\ prepagate eventualmente collegate con conti correnti intestati a soggetti terzi.
Si chiede sin d'ora l'ammissione per testi ed interpello del sig. delle seguenti circostanze: “E' vero CP_1 che”:
1. La coppia ha convissuto, prima del matrimonio per circa 2 anni, durante i quali la sig.ra Parte_1 originaria di Jesi e studentessa universitaria (doc.6), ha seguito il compagno, futuro marito, nei suoi spostamenti per l'Italia, seguendo gli importanti incarichi di lavoro allo stesso assegnati;
2. La coppia ha dapprima vissuto ad Udine, dove è nato anche il figlio e dove è rimasta sino al Per_1
2001, pur lavorando il sig. a Roma, per poi trasferirsi a Tivoli, nel 2004, a Biassono nel 2010,essendo CP_1 il sig. occupato per lavoro a Paderno Dugnano dove nel frattempo e da circa un anno prima aveva CP_1 nuovamente trasferito la sua sede lavorativa, per trovare infine stabile dimora nell'attuale residenza in
Villasanta (doc.5).
3. Il sig. ha volontariamente cercato e accettato nuovi incarichi manageriali anche a distanza dalla CP_1 casa familiare (Salerno, Estero);
4. Il sig. ha sempre pensato in via esclusiva al mantenimento di moglie e figlio, garantendo ad CP_1 entrambi gli standard di vita documentati e provvedendo ad ogni loro necessità economica;
5. Sino al 2010 la famiglia ha seguito i continui spostamenti necessitati dal lavoro del Persona_2 resistente che lasciava spesso moglie e figlio nella nuova residenza individuata da soli, accettando nel frattempo nuovi incarichi in altre sedi lavorative, sino a quando, appunto nel 2010, sia per l'età del figlio che necessitava costanza nei rapporti interpersonali e nelle frequentazioni degli istituti scolastici, sia per la scelta del sig. di accettare lavori che comportavano trasferte costanti (doc.23,23A,23B,23C), venne CP_1 pagina 3 di 14 deciso di permanere in Villasanta, con acquisto di immobile, cointestato tra i coniugi (doc.8), gravato da mutuo ipotecario intestato al sig. , scadenza aprile 2040, (ora 2041, a seguito della sospensione CP_1 richiesta per 1 anno)con rate mensili di rientro iniziale di €.1.400,00 (doc.9).
6. La ricorrente e il figlio della coppia dal 2010 in avanti sono rimasti nella dimora definitivamente individuata come sede di residenza familiare in Villasanta mentre il sig. ha compiuto diverse scelte CP_1 lavorative che lo hanno portato a lavorare in altre città italiane (Salerno), per poi licenziarsi senza condivisione della scelta con la moglie ed accettare una collaborazione con Emergency, nel 2016, con sede lavorativa in Africa (Uganda).
7. Dal 2018 e sino all'eestate del 2023 il sig. tornava a casa da moglie e figlio una media di 2 volte CP_1 all'anno, con permanenza di circa un mese alla volta, continuando ad occuparsi di ogni esigenza economica della famiglia, fornendo la liquidità per affrontare ogni spesa corrente e straordinaria attraverso l'utilizzo di uno dei suoi conti personali,mediante carta bancomat e paypal lasciate in utilizzo a moglie e figlio, versando integralmente le rate di mutuo gravante sulla casa familiare.
8. Il sig. ha fornito alla famiglia ogni provvista economica necessaria, gestendo in via esclusiva e CP_1 telematica i propri conti correnti.
9. La sig.ra ha mantenuto a proprio carico tutto il peso della gestione familiare e della crescita di Parte_1
occupandosi in via esclusiva del figlio, della casa, degli animali domestici, del giardino, con Per_1 impegno quotidiano che comporta lavoro domestico, amministrativo, manuale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, del giardino e di cura della salute, educazione e crescita di
Per_1
10. Nel giugno 2023 il sig. rientrato dall'Uganda per trascorrere un periodo con la famiglia, ha CP_1 comunicato alla moglie di essere stanco della relazione e, pur vivendo nella casa familiare, ha posto in essere gite di più giorni, senza coinvolgere la moglie, per poi assentarsi sempre anche di notte.
11. Da metà luglio 2023, il sig. ha abbandonato la casa familiare, dichiarando a moglie e figlio di CP_1 essere ripartito all'estero per lavoro.
12. Da tale periodo la sig.ra non ha più rivisto il marito. Parte_1
13. Il sig. ha ammesso al figlio di essersi trasferito in Milano in via Corti presso la CP_1 Per_1 residenza della sig.ra con la quale ha espressamente dichiarato avere una relazione CP_2 sentimentale.
14. Il sig. ha dichiarato al figlio, nel corso di una telefonata a fine giugno 2023, di avere una relazione CP_1 sentimentale con altra persona, a fronte di domanda diretta di che sentiva in sottofondo voce Per_1 femminile che amorevolmente offriva da bere al sig. CP_1
15. La sig.ra ha controllato tutti i movimenti dell'unico conto corrente del marito (presso Parte_1
Unicredit) a cui aveva accesso solo attraverso le interrogazioni con la carta bancomat e con cui effettuava pagina 4 di 14 ogni spesa per sé, la famiglia ed il figlio, venendo così a scoprire che il marito, nell'ultima parte dell'anno
2023, faceva versare ed immediatamente prelevava importi provenienti da Emergency, facenti PARTE dei suoi ben maggiori emolumenti (doc.11), sino a prelevare tutto l'attivo del conto familiare, lasciando moglie e figlio con €.26,00 a loro disposizione (doc.12).
16. Dall'esame dei movimenti del conto corrente (movimenti cui può accedere solo attraverso interrogazione allo sportello bancomat), la ricorrente si rese conto che la carta a disposizione del marito
(numero finale 8288) effettuava operazioni di pagamento attraverso POS della zona di Milano, con ciò comprovando che il resistente si trovava a vivere in Milano e non era per nulla in Africa per lavoro;
17. Il sig. ha dapprima dichiarato di aver risolto consensualmente il proprio contratto di lavoro con CP_1
Emergency per poi ammettere al figlio di aver reperito nuovo impiego, senza meglio precisare il nome del datore di lavoro.
18. Ad oggi e da dicembre 2023 il sig. non si occupa più del mantenimento di moglie e figlio, di CP_1 fatto abbandonati sia moralmente sia materialmente dal resistente.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
- pronunciare sullo status, la separazione personale dei coniugi;
- porre a carico del sig. la somma di euro 300,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio maggiorenne sino alla conclusione degli studi, da corrispondere direttamente sul conto Per_1 corrente al medesimo intestato, oltre a prevedere la ripartizione delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale, al 50% a carico di ciascun coniuge;
- rigettare la domanda relativa alla richiesta di assegnare un contributo di mantenimento a favore della ricorrente, per i motivi addotti nel ricorso;
- pronunciarsi sulla vendita della casa coniugale in Villasanta, in quanto chiaramente insostenibile.
- IN VIA ISTRUTTORIA: chiede di prevedere la voltura delle bollette di fornitura di energia elettrica e gas a capo del conduttore dell'immobile.
Chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa precedute dalla locuzione vero che oltre a quelle seguenti, riservando sin da ora ogni e qualsiasi possibilità di produrre documenti e dedurre mezzi istruttori, modificare nuove conclusioni anche aggiunte, sia di merito che istruttorie anche in base alle avverse Difese.
pagina 5 di 14 1) Il Sig. in costanza di matrimonio, collaborava con la mamma nelle attività domestiche, quali CP_1 spesa e sistemazione casa, durante il week end o quando in ferie?
2) Il Sig. si occupava di organizzare le vacanze in famiglia durante i suoi rientri a casa? CP_1
3) Il Sig. giocava o eseguiva attività con il figlio ogni qualvolta possibile? CP_1
4) Il Sig. portava dal veterinario gli animali quando gli era possibile? CP_1
5) Il Sig. si occupava della manutenzione della casa e andava a fare la spesa nel week end quando a CP_1 casa o in ferie?
6) Il Sig. si è sempre reso disponibile per aiutarti e per essere presente nella vita famigliare, per CP_1 quanto gli fosse possibile?
pagina 6 di 14 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. ha esposto di aver contratto matrimonio in data Parte_1
30.3.2000 con che dalla unione nasceva (23.08.2000), studente;
che la casa CP_1 Per_1 coniugale era in Villasanta, in immobile di proprietà di entrambi i coniugi, gravato da mutuo mensile di euro 1700; che la coppia prima di stabilire la residenza in Villasanta aveva viaggiato molto per seguire nei propri spostamenti per lavoro;
che il resistente continuava a viaggiare anche dopo il CP_1 trasferimento a Villasanta;
che dal 2016 egli collaborava in Uganda con Emergency;
che egli faceva rientro in Italia due volte l'anno e provvedeva al mantenimento integrale del ménage; che egli nel 2023 comunicava alla moglie la volontà di separarsi;
che egli aveva intrapreso in realtà nuova relazione sentimentale con soggetto che vive a Milano e cessava di contribuire al ménage familiare, lasciando moglie e figlio senza mezzi di sostentamento;
che egli comunicava di aver interrotto la collaborazione con Emergency e di averne intrapreso una con società del piacentino;
che era studente presso la facoltà di Per_1 giurisprudenza;
esponeva di non aver potuto sviluppare le proprie capacità lavorative per aver seguito il coniuge nei propri spostamenti di lavoro;
di essere titolare di un terzo di immobile in Ancona, abitato dalla di lei madre;
che il marito era Ingegnere meccanico ed aveva sempre goduto di reddito non inferiore ad euro 6000 mensili, con il quale aveva sempre mantenuto moglie e figlio;
che egli aveva ereditato i beni provenienti dalla eredità della madre;
domandava la separazione, con addebito al resistente e riserva di agire per il risarcimento dei danni, l'assegnazione della casa coniugale e che fosse posto in capo al resistente un contributo al mantenimento del figlio nelle misura mensile di euro 1800, oltre al 100% delle spese straordinarie, e proprio nelle misura mensile di euro 2200.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva che i trasferimenti effettuati erano stati imposti da ragioni lavorative connesse a crisi aziendali dei vari datori di lavoro;
che la coppia acquistava immobile in Villasanta nel 2010; di essere stato disoccupato e di aver accettato incarico di co.co.co. con Emergency per la costruzione di Ospedale in Uganda nel 2016; che tale collaborazione si concludeva nel 2023 ed egli nel
2024 veniva assunto da;
di aver sempre provveduto al mantenimento della famiglia;
Controparte_3 che al contrario la moglie non lo aveva mai supportato, non lo aveva seguito nelle trasferte lavorative, e non lo aveva accompagnato nemmeno nel 2022 ai funerali della di lui madre, ove era presente il solo che negli ultimi anni egli era rimasto poco tempo in Italia e la coppia non aveva più condiviso Per_1 nulla;
eccepiva di non aver mai guadagnato 6000 euro al mese, di aver sempre messo a disposizione tutti i propri redditi alla moglie ed al figlio;
di vivere attualmente presso il fratello o in strutture;
di non poter più rimborsare il mutuo;
che la casa coniugale aveva dei costi non più sostenibili;
domandava la separazione, senza addebito, e di versare euro 300 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rigetto della domanda di determinazione di contributo al mantenimento della moglie. pagina 7 di 14 Alla udienza del 17.9.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: dichiara: io vivo a Villasanta, nella casa coniugale, di entrambi, c'è un mutuo di 1700 Parte_1 mensili, che paga mio marito. Vivo con che studia giurisprudenza, al quarto anno. sta facendo il servizio civile Per_1 nazionale a Cinisello Balsamo, prende 500 euro al mese, esentasse. Io non lavoro, non ho mai lavorato, ho il diploma di liceo classico, non sto cercando ancora un lavoro perché sono in una situazione molto precaria, non sto facendo progetti, ho visto dei corsi, ma sono tutti a pagamento, vivo con del denaro che mia mamma mi ha dato quando è morto mio padre, ho svincolato una parte dei fondi, avevo circa 95.000 euro. Quando mio marito è andato a vivere in Uganda tornava in Italia due volte
l'anno, ogni sei mesi, e stava in casa. Nel 2021 siamo stati 2 giorni a Lucerna e 5 giorni a Praga nel 2022. In precedenza, non abbiamo fatto vacanze, ma io ho avuto anche una depressione e facevo fatica a muovermi da casa. Mi sono iscritta a
Lettere e ho completato gli esami anni fa, mi manca solo la tesi.
dichiara: vivo tra Padova, dove ho trovato lavoro come partita IVA in uno studio di progettazione, e CP_1
Milano o Bologna, dove faccio assistenza a mio fratello che ha una diagnosi bipolare dagli anni '90. La residenza è ancora a
Villasanta. Il mio reddito da questa nuova attività è di circa 3800 euro mensili netti, in media. Ho incassato 15.000 euro di assicurazione sulla vita di mia madre, e due immobili in comproprietà con i miei due fratelli, uno è stato venduto a fine luglio e ho preso 83.0000 euro l'altro è ancora in vendita a circa 1.000.000 di euro, ma non abbiamo per ora acquirenti. La mia parte in teoria è di 1/3. Ho pagato bollette e rate di mutuo scadute perché a inizio anno ero senza lavoro. Confermo quello che ha detto mia moglie sui rientri e le vacanze, ho invitato sia mio figlio che mia moglie a venire in Uganda, ma non sono mai venuti, lo stesso a dirsi per i 7 anni precedenti a Salerno, sono venuti una volta sola in 7 anni. Mio figlio mi imputa
l'abbandono della famiglia e quindi ha chiuso quasi completamente ogni rapporto.
Le parti hanno chiesto breve rinvio per trovare una soluzione conciliativa, che prevedesse incarico ad agenzia immobiliare con possibilità per l'agente immobiliare di visionare la casa coniugale;
nelle more del rinvio si impegna a versare euro 300 mensili per e 700 per la signora per il mese di ottobre, oltre a ed CP_1 Per_1 Pt_2 utenze a sé intestate, il tutto impregiudicati i diritti di prima udienza.
Alla udienza del 29.10.2024 le parti hanno esposto, quanto alla ricorrente che il contributo al mantenimento è stato versato solo per settembre;
è stata fatta una valutazione dell'immobile di euro 450.000, ma siamo in attesa di un'altra per mercoledì. Ci sono ancora 250.000 euro di mutuo residuo, la ricorrente propone di vendere la casa e dividere al 50% il ricavato, oltre ad altri 25.000 a per contribuire ad estinguere il mutuo che grava su di lui, ma la condizione è avere un CP_1 contributo per sé. La signora vuole fare un corso per insegnare ippoterapia. La signora vuole diventare economicamente autosufficiente. sta studiando e deve essere aiutato. Per_1
Quanto al resistente che il contributo al mantenimento in sede di udienza era stato previsto una tantum;
espone che la forbice di valore della casa è di euro 390.000 e 450.000, ma la signora ha subordinato la vendita della casa a un mantenimento. Se il mutuo residuo è 250.000 e la casa viene venduta a 450.000 il resistente lascia il residuo tutto alla moglie, senza versare nulla a titolo di contributo al suo mantenimento. Con versamento di euro 300 per Il denaro Per_1
pagina 8 di 14 derivante dalla vendita della casa ereditata basterà per poco, anche perché la rata di mutuo a breve tornerà ad euro 1700 mensili.
Atteso il fallimento di ogni ipotesi conciliativa, i legali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
*******
Ritenuto preliminarmente che:
-la tardiva costituzione del resistente (avvenuta in data 23.7.2024 e dunque oltre i 30 giorni precedenti la data di udienza del 17.9.2024, dovendosi computare la sospensione feriale dei termini) non incide sulla possibilità da parte sua di formulare eccezioni alle avverse deduzioni.
Ritenuto che:
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
-merita accoglimento la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
La dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
Nel caso di specie, allega che del tutto inopinatamente, le avrebbe comunicato nel 2023 Parte_1 CP_1 la decisione separativa - verosimilmente in quanto impegnato in relazione con altro soggetto -, si sarebbe allontanato dalla casa familiare e avrebbe omesso qualunque forma di contribuzione al mantenimento di moglie e figlio.
Renda eccepisce che il rapporto di coppia era in crisi da anni, che egli aveva vissuto all'Estero per lungo periodo senza avere contatti con la moglie, la quale non lo avrebbe nemmeno accompagnato ai funerali della di lui madre.
Non contesta di non aver versato alcunchè a titolo di contributo al mantenimento di moglie e figlio, ma allega di aver pagato le utenze e le rate scadute del mutuo sulla casa coniugale. pagina 9 di 14 Ora, le istanze istruttorie articolate dalla ricorrente in punto di addebito non sono ammissibili, in quanto afferenti circostanze non contestate (capitoli da 1 a 9), documentali o da provare documentalmente (15 e
16) ovvero generiche (prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili e testi (i restanti capitoli).
Sono del pari inammissibili le istanze istruttorie articolate dal resistente, in quanto l'irrituale capitolazione è contraria al disposto di cui all'articolo 244 c.p.c.
In ogni caso, alla udienza del 17.9.2024 la ricorrente ha affermato che Quando mio marito è andato a vivere in
Uganda tornava in Italia due volte l'anno, ogni sei mesi, e stava in casa. Nel 2021 siamo stati 2 giorni a Lucerna e 5 giorni
a Praga nel 2022. In precedenza, non abbiamo fatto vacanze.
Il resistente, con affermazioni non smentite dalla controparte, ha dichiarato: Il mio reddito da questa nuova attività è di circa 3800 euro mensili netti, in media. Ho incassato 15.000 euro di assicurazione sulla vita di mia madre, e due immobili in comproprietà con i miei due fratelli, uno è stato venduto a fine luglio e ho preso 83.0000 euro l'altro è ancora in vendita a circa 1.000.000 di euro, ma non abbiamo per ora acquirenti. La mia parte in teoria è di 1/3. Ho pagato bollette e rate di mutuo scadute perché a inizio anno ero senza lavoro. Confermo quello che ha detto mia moglie sui rientri e le vacanze, ho invitato sia mio figlio che mia moglie a venire in Uganda, ma non sono mai venuti, lo stesso a dirsi per i 7 anni precedenti a Salerno, sono venuti una volta sola in 7 anni.
E dunque, il resistente dal 2009 lavora lontano da casa;
egli ha esposto – con affermazione che non è stata smentita - che moglie e figlio non si sono mai recati a trovarlo né nei 7 anni a Salerno, né nei 7 successivi in
Uganda; con riferimento a tale periodo, egli faceva rientro solo 2 volte l'anno e le parti hanno condiviso brevi vacanze (in tutto 7 giorni in 2 anni) tra il 2021 ed il 2022.
L'allontanamento dalla casa coniugale non appare dunque determinazione improvvisa, ma semmai conseguenza del progressivo allontanamento dei coniugi, che da anni ormai condividevano solo brevi scampoli di esistenza.
È tuttavia incontroverso che – pur essendo da sempre unico percettore di reddito nel nucleo – dopo CP_1 aver comunicato alla moglie la volontà separativa non si sia minimamente preoccupato di versare alcunché per il mantenimento di moglie e figlio, disinteressandosi del tutto delle modalità con le quali la moglie inoccupata e il figlio studente avrebbero potuto provvedere al ménage familiare.
Renda sul punto si è giustificato con la perdita del precedente lavoro ed ha esposto di aver comunque pagato utenze e rate scadute del mutuo: tali circostanze non costituiscono all'evidenza una scusante, poiché
a) l'inadempimento agli obblighi contributivi è continuato anche dopo il reperimento della nuova occupazione nei primi mesi del 2024; b) il pagamento di utenze e mutuo appare connesso agli obblighi di versamento nei confronti dei terzi (fornitori delle utenze e banca), e comunque non sufficiente a soddisfare tutte le altre necessità di moglie e figlio (spesa alimentare, costi di studio, trasporti, ecc…); c) il resistente ha ereditato nel 2022 dalla madre ampio patrimonio (quota di immobile del valore di euro 1.000.000, pari pagina 10 di 14 dunque ad euro 300.000 per la sua parte, assicurazione di euro 15.000 e altra quota di immobile, venduta per l'importo di euro 83.000 per la sua parte, per un totale di circa 400.000 euro), che ben avrebbe potuto mettere almeno in parte a disposizione dei membri del nucleo familiare.
Deve dunque accertarsi che ha gravemente inadempiuto ai doveri di assistenza materiale che il CP_1 matrimonio comporta, ex articolo 143 c.c.; ne consegue l'accoglimento della domanda di addebito.
- A quale genitore convivente con maggiorenne, ma pacificamente non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, viene assegnato il domicilio coniugale.
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie deve pertanto essere garantita ad (maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto studente e percettore soltanto di borsa per il servizio civile di 500 euro mensili per un anno) la conservazione dell'ambiente ove ha prevalentemente vissuto in questi anni.
-Quanto agli aspetti economici, l'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
- il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicché a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui e addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel pagina 11 di 14 loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Nel caso di specie, la ricorrente (di anni 51) si sta laureando in lettere ed allega di non aver lavorato per seguire il marito nei propri spostamenti di lavoro;
è tuttavia pacifico che la famiglia si sia stabilita definitivamente a Villasanta nel 2010, quando il figlio aveva 10 anni;
tale circostanza ben avrebbe consentito a di reperire attività lavorativa, perlomeno nei momenti in cui il figlio era impegnato Parte_1 nell'attività scolastica, e di rendersi in tale modo almeno parzialmente autonoma.
Ella vive nella casa coniugale, gravata da mutuo di euro 850 mensili per la sua quota;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) ha un fabbisogno mensile per soddisfare i bisogni essenziali di euro 1350.
Allega di avere un patrimonio mobiliare di circa 95.000 euro, in parte utilizzato per il mantenimento proprio e del figlio nei mesi successivi alla separazione di fatto.
Il resistente è ingegnere meccanico e allega di aver rapporto di collaborazione da febbraio 2024 sino a luglio 2025, con compenso previsto di euro 90.000 circa;
alla udienza del 17.9.2024 ha dichiarato di percepire reddito netto di euro 3800.
Vive ospite di terzi soggetti, senza oneri abitativi allegati.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze e le metà della rata del mutuo, la sua disponibilità mensile residua è di euro 2450.
Ha ereditato 15.000 euro di polizza, un immobile venduto (quota di Renda di euro 83.000) ed altro immobile di valore di circa 1.000.000 (quota di Renda 1/3 e dunque circa euro 300.000) e dunque beni per circa 400.000 euro.
Anche la sua consistenza patrimoniale appare ben superiore a quella della moglie.
Alla luce di quanto precede, sebbene la donna dovrà certamente attivarsi per reperire un'occupazione che le consenta di divenire economicamente autonoma, è evidente che attualmente non possiede i Parte_1 mezzi sufficienti per il mantenimento del medesimo tenore di vita assicuratole in costanza di matrimonio, né appare nell'immediato in grado di procurarseli.
Deve dunque essere determinato come in dispositivo quanto il resistente le verserà a titolo di contributo al mantenimento.
Nel resto, visiti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. , ivi comprese le esigenze del figlio ed i suoi tempi di permanenza presso i genitori (è incontroverso che attualmente non ha rapporti con il padre), Per_1 atteso che mediante l'assegnazione della casa coniugale vengono soddisfatte le esigenze abitative di moglie e figlio, deve determinarsi come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate. pagina 12 di 14 I contributi decorreranno dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore.
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna di a rifondere all'Erario due terzi delle spese di CP_1 lite, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di valore indeterminato – individuato in euro
26.000 – ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, di trattazione) in cui si è articolato il procedimento, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1381 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] Parte_1
(AN) il 23/07/1973 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 30.3.2000 ad Ancona, con addebito al resistente,
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona per le annotazioni di legge (atto n. 31 parte I);
3.Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
4. Pone a carico del resistente con decorrenza febbraio 2024 l'importo di euro 1.000,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, di cui euro 600 a titolo di contributo al suo mantenimento e 400 a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2025 e con riferimento al mese di febbraio 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 70% delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di pagina 13 di 14 istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
5.Condanna il resistente a rifondere all'Erario due terzi delle spese di lite, che in detta misura si liquidano in euro 2.250,67 per competenze, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese genarli, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 31.10.2024
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1381 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Lorella Bovone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Corso Milano n. 37;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Elena Baio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Boito 130 Monza;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale di Monza,
1) Accertare la inammissibilità della costituzione del sig. per totale assenza nell'atto costitutivo CP_1 dei requisiti richiesti dagli art. 473 bis.16, 473 bis.12 e 167 cpc e comunque la tardiva costituzione del resistente con le conseguenti decadenze e lege previste con grave compressione del diritto di difesa della ricorrente.
2) In via estremamente subordinata rigettare le domande di parte resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto
In ogni caso:
3) pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. alle CP_1 seguenti
CONDIZIONI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
Disporre:
1) Casa familiare, sita in Villasanta, Via Via Molino Sesto Giovane,16, identificata catastalmente al Foglio1
Particella 271, Foglio 1 Particella 288 sub. 29, Foglio 1 Particella 288 sub.30, Foglio 1 Particella 288 sub.31, con tutto quanto l'arreda assegnata alla sig.ra che ivi vivrà con il figlio sino alla sua Parte_1 Per_1 indipendenza economica.
2) Assegno di contributo al mantenimento a favore del figlio maggiorenne, studente ed Per_1 economicamente non indipendente, a carico del sig. pari ad €. 1.800,00 mensili, da versarsi, dal CP_1 giorno della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra e da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo variazione degli Indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza, da intendersi qui per integralmente ritrascritto, con imposizione di prestare idonea garanzia personale o reale ex art. 473 bis.36 c.p.c., attesa la documentata volontà del sig. di sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico. CP_1
3) Assegno di mantenimento a favore della ricorrente, sig.ra ed a carico del sig. pari ad Parte_1 CP_1
€.2.200,00 da corrispondersi, dal giorno della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo variazione degli indici Istat con imposizione di prestare idonea garanzia personale o reale ex art. 473 bis.36 c.p.c., attesa la documentata volontà del sig. di sottrarsi all'adempimento degli CP_1 obblighi di contributo economico.
4) Con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 14 IN VIA ISTRUTTORIA: Dichiarato decaduto il resistente anche da qualsiasi istanza, deduzione o produzione istruttoria, si chiede che il Giudice Ill.mo ordini ogni opportuna indagine, anche attraverso
Polizia Tributaria, al fine di a) accertare l'effettivo tenore di vita del sig. anche attraverso acquisti, spese ed entrate riferite o CP_1 riferibili al predetto;
b) accertare la consistenza del patrimonio immobiliare, anche attraverso la ricostruzione dei cespiti riferibili a suoi parenti\affini c) acquisire informazioni specifiche, anche attraverso l'interrogazione della banca dati in merito a rapporti bancari,postali,assicurativi e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal resistente, sia personalmente che quale cointestatario, semplice delegato, legale rappresentante,ecc d) acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza ed agli estratti conto dei rapporti bancari,postali di cui al precedente punto nel quinquiennio antecedente il presente giudizio, con produzione dei relativi estratti conto e) Verificare l'eventuale titolarità o disponibilità materiale di carte di credito\debito\ prepagate eventualmente collegate con conti correnti intestati a soggetti terzi.
Si chiede sin d'ora l'ammissione per testi ed interpello del sig. delle seguenti circostanze: “E' vero CP_1 che”:
1. La coppia ha convissuto, prima del matrimonio per circa 2 anni, durante i quali la sig.ra Parte_1 originaria di Jesi e studentessa universitaria (doc.6), ha seguito il compagno, futuro marito, nei suoi spostamenti per l'Italia, seguendo gli importanti incarichi di lavoro allo stesso assegnati;
2. La coppia ha dapprima vissuto ad Udine, dove è nato anche il figlio e dove è rimasta sino al Per_1
2001, pur lavorando il sig. a Roma, per poi trasferirsi a Tivoli, nel 2004, a Biassono nel 2010,essendo CP_1 il sig. occupato per lavoro a Paderno Dugnano dove nel frattempo e da circa un anno prima aveva CP_1 nuovamente trasferito la sua sede lavorativa, per trovare infine stabile dimora nell'attuale residenza in
Villasanta (doc.5).
3. Il sig. ha volontariamente cercato e accettato nuovi incarichi manageriali anche a distanza dalla CP_1 casa familiare (Salerno, Estero);
4. Il sig. ha sempre pensato in via esclusiva al mantenimento di moglie e figlio, garantendo ad CP_1 entrambi gli standard di vita documentati e provvedendo ad ogni loro necessità economica;
5. Sino al 2010 la famiglia ha seguito i continui spostamenti necessitati dal lavoro del Persona_2 resistente che lasciava spesso moglie e figlio nella nuova residenza individuata da soli, accettando nel frattempo nuovi incarichi in altre sedi lavorative, sino a quando, appunto nel 2010, sia per l'età del figlio che necessitava costanza nei rapporti interpersonali e nelle frequentazioni degli istituti scolastici, sia per la scelta del sig. di accettare lavori che comportavano trasferte costanti (doc.23,23A,23B,23C), venne CP_1 pagina 3 di 14 deciso di permanere in Villasanta, con acquisto di immobile, cointestato tra i coniugi (doc.8), gravato da mutuo ipotecario intestato al sig. , scadenza aprile 2040, (ora 2041, a seguito della sospensione CP_1 richiesta per 1 anno)con rate mensili di rientro iniziale di €.1.400,00 (doc.9).
6. La ricorrente e il figlio della coppia dal 2010 in avanti sono rimasti nella dimora definitivamente individuata come sede di residenza familiare in Villasanta mentre il sig. ha compiuto diverse scelte CP_1 lavorative che lo hanno portato a lavorare in altre città italiane (Salerno), per poi licenziarsi senza condivisione della scelta con la moglie ed accettare una collaborazione con Emergency, nel 2016, con sede lavorativa in Africa (Uganda).
7. Dal 2018 e sino all'eestate del 2023 il sig. tornava a casa da moglie e figlio una media di 2 volte CP_1 all'anno, con permanenza di circa un mese alla volta, continuando ad occuparsi di ogni esigenza economica della famiglia, fornendo la liquidità per affrontare ogni spesa corrente e straordinaria attraverso l'utilizzo di uno dei suoi conti personali,mediante carta bancomat e paypal lasciate in utilizzo a moglie e figlio, versando integralmente le rate di mutuo gravante sulla casa familiare.
8. Il sig. ha fornito alla famiglia ogni provvista economica necessaria, gestendo in via esclusiva e CP_1 telematica i propri conti correnti.
9. La sig.ra ha mantenuto a proprio carico tutto il peso della gestione familiare e della crescita di Parte_1
occupandosi in via esclusiva del figlio, della casa, degli animali domestici, del giardino, con Per_1 impegno quotidiano che comporta lavoro domestico, amministrativo, manuale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, del giardino e di cura della salute, educazione e crescita di
Per_1
10. Nel giugno 2023 il sig. rientrato dall'Uganda per trascorrere un periodo con la famiglia, ha CP_1 comunicato alla moglie di essere stanco della relazione e, pur vivendo nella casa familiare, ha posto in essere gite di più giorni, senza coinvolgere la moglie, per poi assentarsi sempre anche di notte.
11. Da metà luglio 2023, il sig. ha abbandonato la casa familiare, dichiarando a moglie e figlio di CP_1 essere ripartito all'estero per lavoro.
12. Da tale periodo la sig.ra non ha più rivisto il marito. Parte_1
13. Il sig. ha ammesso al figlio di essersi trasferito in Milano in via Corti presso la CP_1 Per_1 residenza della sig.ra con la quale ha espressamente dichiarato avere una relazione CP_2 sentimentale.
14. Il sig. ha dichiarato al figlio, nel corso di una telefonata a fine giugno 2023, di avere una relazione CP_1 sentimentale con altra persona, a fronte di domanda diretta di che sentiva in sottofondo voce Per_1 femminile che amorevolmente offriva da bere al sig. CP_1
15. La sig.ra ha controllato tutti i movimenti dell'unico conto corrente del marito (presso Parte_1
Unicredit) a cui aveva accesso solo attraverso le interrogazioni con la carta bancomat e con cui effettuava pagina 4 di 14 ogni spesa per sé, la famiglia ed il figlio, venendo così a scoprire che il marito, nell'ultima parte dell'anno
2023, faceva versare ed immediatamente prelevava importi provenienti da Emergency, facenti PARTE dei suoi ben maggiori emolumenti (doc.11), sino a prelevare tutto l'attivo del conto familiare, lasciando moglie e figlio con €.26,00 a loro disposizione (doc.12).
16. Dall'esame dei movimenti del conto corrente (movimenti cui può accedere solo attraverso interrogazione allo sportello bancomat), la ricorrente si rese conto che la carta a disposizione del marito
(numero finale 8288) effettuava operazioni di pagamento attraverso POS della zona di Milano, con ciò comprovando che il resistente si trovava a vivere in Milano e non era per nulla in Africa per lavoro;
17. Il sig. ha dapprima dichiarato di aver risolto consensualmente il proprio contratto di lavoro con CP_1
Emergency per poi ammettere al figlio di aver reperito nuovo impiego, senza meglio precisare il nome del datore di lavoro.
18. Ad oggi e da dicembre 2023 il sig. non si occupa più del mantenimento di moglie e figlio, di CP_1 fatto abbandonati sia moralmente sia materialmente dal resistente.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
- pronunciare sullo status, la separazione personale dei coniugi;
- porre a carico del sig. la somma di euro 300,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio maggiorenne sino alla conclusione degli studi, da corrispondere direttamente sul conto Per_1 corrente al medesimo intestato, oltre a prevedere la ripartizione delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale, al 50% a carico di ciascun coniuge;
- rigettare la domanda relativa alla richiesta di assegnare un contributo di mantenimento a favore della ricorrente, per i motivi addotti nel ricorso;
- pronunciarsi sulla vendita della casa coniugale in Villasanta, in quanto chiaramente insostenibile.
- IN VIA ISTRUTTORIA: chiede di prevedere la voltura delle bollette di fornitura di energia elettrica e gas a capo del conduttore dell'immobile.
Chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa precedute dalla locuzione vero che oltre a quelle seguenti, riservando sin da ora ogni e qualsiasi possibilità di produrre documenti e dedurre mezzi istruttori, modificare nuove conclusioni anche aggiunte, sia di merito che istruttorie anche in base alle avverse Difese.
pagina 5 di 14 1) Il Sig. in costanza di matrimonio, collaborava con la mamma nelle attività domestiche, quali CP_1 spesa e sistemazione casa, durante il week end o quando in ferie?
2) Il Sig. si occupava di organizzare le vacanze in famiglia durante i suoi rientri a casa? CP_1
3) Il Sig. giocava o eseguiva attività con il figlio ogni qualvolta possibile? CP_1
4) Il Sig. portava dal veterinario gli animali quando gli era possibile? CP_1
5) Il Sig. si occupava della manutenzione della casa e andava a fare la spesa nel week end quando a CP_1 casa o in ferie?
6) Il Sig. si è sempre reso disponibile per aiutarti e per essere presente nella vita famigliare, per CP_1 quanto gli fosse possibile?
pagina 6 di 14 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. ha esposto di aver contratto matrimonio in data Parte_1
30.3.2000 con che dalla unione nasceva (23.08.2000), studente;
che la casa CP_1 Per_1 coniugale era in Villasanta, in immobile di proprietà di entrambi i coniugi, gravato da mutuo mensile di euro 1700; che la coppia prima di stabilire la residenza in Villasanta aveva viaggiato molto per seguire nei propri spostamenti per lavoro;
che il resistente continuava a viaggiare anche dopo il CP_1 trasferimento a Villasanta;
che dal 2016 egli collaborava in Uganda con Emergency;
che egli faceva rientro in Italia due volte l'anno e provvedeva al mantenimento integrale del ménage; che egli nel 2023 comunicava alla moglie la volontà di separarsi;
che egli aveva intrapreso in realtà nuova relazione sentimentale con soggetto che vive a Milano e cessava di contribuire al ménage familiare, lasciando moglie e figlio senza mezzi di sostentamento;
che egli comunicava di aver interrotto la collaborazione con Emergency e di averne intrapreso una con società del piacentino;
che era studente presso la facoltà di Per_1 giurisprudenza;
esponeva di non aver potuto sviluppare le proprie capacità lavorative per aver seguito il coniuge nei propri spostamenti di lavoro;
di essere titolare di un terzo di immobile in Ancona, abitato dalla di lei madre;
che il marito era Ingegnere meccanico ed aveva sempre goduto di reddito non inferiore ad euro 6000 mensili, con il quale aveva sempre mantenuto moglie e figlio;
che egli aveva ereditato i beni provenienti dalla eredità della madre;
domandava la separazione, con addebito al resistente e riserva di agire per il risarcimento dei danni, l'assegnazione della casa coniugale e che fosse posto in capo al resistente un contributo al mantenimento del figlio nelle misura mensile di euro 1800, oltre al 100% delle spese straordinarie, e proprio nelle misura mensile di euro 2200.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva che i trasferimenti effettuati erano stati imposti da ragioni lavorative connesse a crisi aziendali dei vari datori di lavoro;
che la coppia acquistava immobile in Villasanta nel 2010; di essere stato disoccupato e di aver accettato incarico di co.co.co. con Emergency per la costruzione di Ospedale in Uganda nel 2016; che tale collaborazione si concludeva nel 2023 ed egli nel
2024 veniva assunto da;
di aver sempre provveduto al mantenimento della famiglia;
Controparte_3 che al contrario la moglie non lo aveva mai supportato, non lo aveva seguito nelle trasferte lavorative, e non lo aveva accompagnato nemmeno nel 2022 ai funerali della di lui madre, ove era presente il solo che negli ultimi anni egli era rimasto poco tempo in Italia e la coppia non aveva più condiviso Per_1 nulla;
eccepiva di non aver mai guadagnato 6000 euro al mese, di aver sempre messo a disposizione tutti i propri redditi alla moglie ed al figlio;
di vivere attualmente presso il fratello o in strutture;
di non poter più rimborsare il mutuo;
che la casa coniugale aveva dei costi non più sostenibili;
domandava la separazione, senza addebito, e di versare euro 300 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rigetto della domanda di determinazione di contributo al mantenimento della moglie. pagina 7 di 14 Alla udienza del 17.9.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: dichiara: io vivo a Villasanta, nella casa coniugale, di entrambi, c'è un mutuo di 1700 Parte_1 mensili, che paga mio marito. Vivo con che studia giurisprudenza, al quarto anno. sta facendo il servizio civile Per_1 nazionale a Cinisello Balsamo, prende 500 euro al mese, esentasse. Io non lavoro, non ho mai lavorato, ho il diploma di liceo classico, non sto cercando ancora un lavoro perché sono in una situazione molto precaria, non sto facendo progetti, ho visto dei corsi, ma sono tutti a pagamento, vivo con del denaro che mia mamma mi ha dato quando è morto mio padre, ho svincolato una parte dei fondi, avevo circa 95.000 euro. Quando mio marito è andato a vivere in Uganda tornava in Italia due volte
l'anno, ogni sei mesi, e stava in casa. Nel 2021 siamo stati 2 giorni a Lucerna e 5 giorni a Praga nel 2022. In precedenza, non abbiamo fatto vacanze, ma io ho avuto anche una depressione e facevo fatica a muovermi da casa. Mi sono iscritta a
Lettere e ho completato gli esami anni fa, mi manca solo la tesi.
dichiara: vivo tra Padova, dove ho trovato lavoro come partita IVA in uno studio di progettazione, e CP_1
Milano o Bologna, dove faccio assistenza a mio fratello che ha una diagnosi bipolare dagli anni '90. La residenza è ancora a
Villasanta. Il mio reddito da questa nuova attività è di circa 3800 euro mensili netti, in media. Ho incassato 15.000 euro di assicurazione sulla vita di mia madre, e due immobili in comproprietà con i miei due fratelli, uno è stato venduto a fine luglio e ho preso 83.0000 euro l'altro è ancora in vendita a circa 1.000.000 di euro, ma non abbiamo per ora acquirenti. La mia parte in teoria è di 1/3. Ho pagato bollette e rate di mutuo scadute perché a inizio anno ero senza lavoro. Confermo quello che ha detto mia moglie sui rientri e le vacanze, ho invitato sia mio figlio che mia moglie a venire in Uganda, ma non sono mai venuti, lo stesso a dirsi per i 7 anni precedenti a Salerno, sono venuti una volta sola in 7 anni. Mio figlio mi imputa
l'abbandono della famiglia e quindi ha chiuso quasi completamente ogni rapporto.
Le parti hanno chiesto breve rinvio per trovare una soluzione conciliativa, che prevedesse incarico ad agenzia immobiliare con possibilità per l'agente immobiliare di visionare la casa coniugale;
nelle more del rinvio si impegna a versare euro 300 mensili per e 700 per la signora per il mese di ottobre, oltre a ed CP_1 Per_1 Pt_2 utenze a sé intestate, il tutto impregiudicati i diritti di prima udienza.
Alla udienza del 29.10.2024 le parti hanno esposto, quanto alla ricorrente che il contributo al mantenimento è stato versato solo per settembre;
è stata fatta una valutazione dell'immobile di euro 450.000, ma siamo in attesa di un'altra per mercoledì. Ci sono ancora 250.000 euro di mutuo residuo, la ricorrente propone di vendere la casa e dividere al 50% il ricavato, oltre ad altri 25.000 a per contribuire ad estinguere il mutuo che grava su di lui, ma la condizione è avere un CP_1 contributo per sé. La signora vuole fare un corso per insegnare ippoterapia. La signora vuole diventare economicamente autosufficiente. sta studiando e deve essere aiutato. Per_1
Quanto al resistente che il contributo al mantenimento in sede di udienza era stato previsto una tantum;
espone che la forbice di valore della casa è di euro 390.000 e 450.000, ma la signora ha subordinato la vendita della casa a un mantenimento. Se il mutuo residuo è 250.000 e la casa viene venduta a 450.000 il resistente lascia il residuo tutto alla moglie, senza versare nulla a titolo di contributo al suo mantenimento. Con versamento di euro 300 per Il denaro Per_1
pagina 8 di 14 derivante dalla vendita della casa ereditata basterà per poco, anche perché la rata di mutuo a breve tornerà ad euro 1700 mensili.
Atteso il fallimento di ogni ipotesi conciliativa, i legali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
*******
Ritenuto preliminarmente che:
-la tardiva costituzione del resistente (avvenuta in data 23.7.2024 e dunque oltre i 30 giorni precedenti la data di udienza del 17.9.2024, dovendosi computare la sospensione feriale dei termini) non incide sulla possibilità da parte sua di formulare eccezioni alle avverse deduzioni.
Ritenuto che:
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
-merita accoglimento la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
La dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
Nel caso di specie, allega che del tutto inopinatamente, le avrebbe comunicato nel 2023 Parte_1 CP_1 la decisione separativa - verosimilmente in quanto impegnato in relazione con altro soggetto -, si sarebbe allontanato dalla casa familiare e avrebbe omesso qualunque forma di contribuzione al mantenimento di moglie e figlio.
Renda eccepisce che il rapporto di coppia era in crisi da anni, che egli aveva vissuto all'Estero per lungo periodo senza avere contatti con la moglie, la quale non lo avrebbe nemmeno accompagnato ai funerali della di lui madre.
Non contesta di non aver versato alcunchè a titolo di contributo al mantenimento di moglie e figlio, ma allega di aver pagato le utenze e le rate scadute del mutuo sulla casa coniugale. pagina 9 di 14 Ora, le istanze istruttorie articolate dalla ricorrente in punto di addebito non sono ammissibili, in quanto afferenti circostanze non contestate (capitoli da 1 a 9), documentali o da provare documentalmente (15 e
16) ovvero generiche (prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili e testi (i restanti capitoli).
Sono del pari inammissibili le istanze istruttorie articolate dal resistente, in quanto l'irrituale capitolazione è contraria al disposto di cui all'articolo 244 c.p.c.
In ogni caso, alla udienza del 17.9.2024 la ricorrente ha affermato che Quando mio marito è andato a vivere in
Uganda tornava in Italia due volte l'anno, ogni sei mesi, e stava in casa. Nel 2021 siamo stati 2 giorni a Lucerna e 5 giorni
a Praga nel 2022. In precedenza, non abbiamo fatto vacanze.
Il resistente, con affermazioni non smentite dalla controparte, ha dichiarato: Il mio reddito da questa nuova attività è di circa 3800 euro mensili netti, in media. Ho incassato 15.000 euro di assicurazione sulla vita di mia madre, e due immobili in comproprietà con i miei due fratelli, uno è stato venduto a fine luglio e ho preso 83.0000 euro l'altro è ancora in vendita a circa 1.000.000 di euro, ma non abbiamo per ora acquirenti. La mia parte in teoria è di 1/3. Ho pagato bollette e rate di mutuo scadute perché a inizio anno ero senza lavoro. Confermo quello che ha detto mia moglie sui rientri e le vacanze, ho invitato sia mio figlio che mia moglie a venire in Uganda, ma non sono mai venuti, lo stesso a dirsi per i 7 anni precedenti a Salerno, sono venuti una volta sola in 7 anni.
E dunque, il resistente dal 2009 lavora lontano da casa;
egli ha esposto – con affermazione che non è stata smentita - che moglie e figlio non si sono mai recati a trovarlo né nei 7 anni a Salerno, né nei 7 successivi in
Uganda; con riferimento a tale periodo, egli faceva rientro solo 2 volte l'anno e le parti hanno condiviso brevi vacanze (in tutto 7 giorni in 2 anni) tra il 2021 ed il 2022.
L'allontanamento dalla casa coniugale non appare dunque determinazione improvvisa, ma semmai conseguenza del progressivo allontanamento dei coniugi, che da anni ormai condividevano solo brevi scampoli di esistenza.
È tuttavia incontroverso che – pur essendo da sempre unico percettore di reddito nel nucleo – dopo CP_1 aver comunicato alla moglie la volontà separativa non si sia minimamente preoccupato di versare alcunché per il mantenimento di moglie e figlio, disinteressandosi del tutto delle modalità con le quali la moglie inoccupata e il figlio studente avrebbero potuto provvedere al ménage familiare.
Renda sul punto si è giustificato con la perdita del precedente lavoro ed ha esposto di aver comunque pagato utenze e rate scadute del mutuo: tali circostanze non costituiscono all'evidenza una scusante, poiché
a) l'inadempimento agli obblighi contributivi è continuato anche dopo il reperimento della nuova occupazione nei primi mesi del 2024; b) il pagamento di utenze e mutuo appare connesso agli obblighi di versamento nei confronti dei terzi (fornitori delle utenze e banca), e comunque non sufficiente a soddisfare tutte le altre necessità di moglie e figlio (spesa alimentare, costi di studio, trasporti, ecc…); c) il resistente ha ereditato nel 2022 dalla madre ampio patrimonio (quota di immobile del valore di euro 1.000.000, pari pagina 10 di 14 dunque ad euro 300.000 per la sua parte, assicurazione di euro 15.000 e altra quota di immobile, venduta per l'importo di euro 83.000 per la sua parte, per un totale di circa 400.000 euro), che ben avrebbe potuto mettere almeno in parte a disposizione dei membri del nucleo familiare.
Deve dunque accertarsi che ha gravemente inadempiuto ai doveri di assistenza materiale che il CP_1 matrimonio comporta, ex articolo 143 c.c.; ne consegue l'accoglimento della domanda di addebito.
- A quale genitore convivente con maggiorenne, ma pacificamente non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, viene assegnato il domicilio coniugale.
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie deve pertanto essere garantita ad (maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto studente e percettore soltanto di borsa per il servizio civile di 500 euro mensili per un anno) la conservazione dell'ambiente ove ha prevalentemente vissuto in questi anni.
-Quanto agli aspetti economici, l'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
- il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicché a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui e addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel pagina 11 di 14 loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Nel caso di specie, la ricorrente (di anni 51) si sta laureando in lettere ed allega di non aver lavorato per seguire il marito nei propri spostamenti di lavoro;
è tuttavia pacifico che la famiglia si sia stabilita definitivamente a Villasanta nel 2010, quando il figlio aveva 10 anni;
tale circostanza ben avrebbe consentito a di reperire attività lavorativa, perlomeno nei momenti in cui il figlio era impegnato Parte_1 nell'attività scolastica, e di rendersi in tale modo almeno parzialmente autonoma.
Ella vive nella casa coniugale, gravata da mutuo di euro 850 mensili per la sua quota;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) ha un fabbisogno mensile per soddisfare i bisogni essenziali di euro 1350.
Allega di avere un patrimonio mobiliare di circa 95.000 euro, in parte utilizzato per il mantenimento proprio e del figlio nei mesi successivi alla separazione di fatto.
Il resistente è ingegnere meccanico e allega di aver rapporto di collaborazione da febbraio 2024 sino a luglio 2025, con compenso previsto di euro 90.000 circa;
alla udienza del 17.9.2024 ha dichiarato di percepire reddito netto di euro 3800.
Vive ospite di terzi soggetti, senza oneri abitativi allegati.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze e le metà della rata del mutuo, la sua disponibilità mensile residua è di euro 2450.
Ha ereditato 15.000 euro di polizza, un immobile venduto (quota di Renda di euro 83.000) ed altro immobile di valore di circa 1.000.000 (quota di Renda 1/3 e dunque circa euro 300.000) e dunque beni per circa 400.000 euro.
Anche la sua consistenza patrimoniale appare ben superiore a quella della moglie.
Alla luce di quanto precede, sebbene la donna dovrà certamente attivarsi per reperire un'occupazione che le consenta di divenire economicamente autonoma, è evidente che attualmente non possiede i Parte_1 mezzi sufficienti per il mantenimento del medesimo tenore di vita assicuratole in costanza di matrimonio, né appare nell'immediato in grado di procurarseli.
Deve dunque essere determinato come in dispositivo quanto il resistente le verserà a titolo di contributo al mantenimento.
Nel resto, visiti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. , ivi comprese le esigenze del figlio ed i suoi tempi di permanenza presso i genitori (è incontroverso che attualmente non ha rapporti con il padre), Per_1 atteso che mediante l'assegnazione della casa coniugale vengono soddisfatte le esigenze abitative di moglie e figlio, deve determinarsi come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate. pagina 12 di 14 I contributi decorreranno dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore.
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna di a rifondere all'Erario due terzi delle spese di CP_1 lite, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di valore indeterminato – individuato in euro
26.000 – ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, di trattazione) in cui si è articolato il procedimento, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1381 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] Parte_1
(AN) il 23/07/1973 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 30.3.2000 ad Ancona, con addebito al resistente,
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona per le annotazioni di legge (atto n. 31 parte I);
3.Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
4. Pone a carico del resistente con decorrenza febbraio 2024 l'importo di euro 1.000,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, di cui euro 600 a titolo di contributo al suo mantenimento e 400 a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2025 e con riferimento al mese di febbraio 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 70% delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di pagina 13 di 14 istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
5.Condanna il resistente a rifondere all'Erario due terzi delle spese di lite, che in detta misura si liquidano in euro 2.250,67 per competenze, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese genarli, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 31.10.2024
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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