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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/07/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3554/2025 promossa da: nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA MARIA Parte_1
PETRACCA;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
FABIO LONGHI;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione
Per_ CONCLUSIONI: dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “- la minore resterà affidata a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui va assegnata Pt_1
l'abitazione familiare;
- il sig. nell'attesa di reperire una nuova soluzione abitativa, si trasferirà presso il locale di 45 mq circa CP_1 attualmente pertinenza dell'abitazione familiare;
- il sig. potrà tenere con sé la minore a settimane alterne il week end dal venerdì all'uscita della scuola ove si CP_1 recherà a prenderla (ovvero, nel periodo estivo non scolastico, dalle ore 17:00, quando l'andrà a prendere direttamente al
1 Centro Estivo o presso l'abitazione materna) fino alla domenica sera alle ore 20.00 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico fino alle ore 21.30) quando la riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 ovvero alle ore 21:30 nel periodo estivo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui la minore non trascorrerà il giorno di Natale (25 dicembre);
- Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 350,00 a titolo di concorso CP_1 Pt_1 al mantenimento della minore;
tale importo sarà ridotto a € 200,00 mensili nel momento in cui il sig. reperirà CP_1 una diversa soluzione abitativa e inizierà a sostenere spese di locazione;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per ottenere Parte_1 la separazione dal coniuge sig. , con il quale ha contratto matrimonio ad Ancona in Controparte_1 data 15.05.2016, con richiesta di emissione di provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Con decreto del 09.07.2025, il giudice relatore, ritenute le circostanze allegate dalla ricorrente astrattamente idonee all'adozione di provvedimenti nelle more della prima udienza di comparizione, ha fissato l'udienza del 22.07.2025 per la comparizione personale dei coniugi.
Con memoria depositata il 21.07.2025, si è costituito in giudizio il sig. . CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Nel corso dell'udienza del 22.07.2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata Per_ dal giudice istruttore: “- la minore resterà affidata a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui va assegnata l'abitazione familiare;
Pt_1
- il sig. nell'attesa di reperire una nuova soluzione abitativa, si trasferirà presso il locale di 45 mq circa CP_1 attualmente pertinenza dell'abitazione familiare;
- il sig. potrà tenere con sé la minore a settimane alterne il week end dal venerdì all'uscita della scuola ove si CP_1 recherà a prenderla (ovvero, nel periodo estivo non scolastico, dalle ore 17:00, quando l'andrà a prendere direttamente al
Centro Estivo o presso l'abitazione materna) fino alla domenica sera alle ore 20.00 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico
2 fino alle ore 21.30) quando la riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 ovvero alle ore 21:30 nel periodo estivo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui la minore non trascorrerà il giorno di Natale (25 dicembre);
- Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 350,00 a titolo di concorso CP_1 Pt_1 al mantenimento della minore;
tale importo sarà ridotto a € 200,00 mensili nel momento in cui il sig. reperirà CP_1 una diversa soluzione abitativa e inizierà a sostenere spese di locazione;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- spese di lite compensate”.
A quel punto, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla proposta conciliativa, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le Per_ condizioni concordate sono conformi agli interessi morali e materiali della figlia minore , nata il
03.12.2017, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 ad Ancona in data 15.05.2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ancona al n. 17 parte
2 serie A dell'anno 2016;
3 omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3554/2025 promossa da: nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA MARIA Parte_1
PETRACCA;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
FABIO LONGHI;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione
Per_ CONCLUSIONI: dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “- la minore resterà affidata a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui va assegnata Pt_1
l'abitazione familiare;
- il sig. nell'attesa di reperire una nuova soluzione abitativa, si trasferirà presso il locale di 45 mq circa CP_1 attualmente pertinenza dell'abitazione familiare;
- il sig. potrà tenere con sé la minore a settimane alterne il week end dal venerdì all'uscita della scuola ove si CP_1 recherà a prenderla (ovvero, nel periodo estivo non scolastico, dalle ore 17:00, quando l'andrà a prendere direttamente al
1 Centro Estivo o presso l'abitazione materna) fino alla domenica sera alle ore 20.00 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico fino alle ore 21.30) quando la riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 ovvero alle ore 21:30 nel periodo estivo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui la minore non trascorrerà il giorno di Natale (25 dicembre);
- Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 350,00 a titolo di concorso CP_1 Pt_1 al mantenimento della minore;
tale importo sarà ridotto a € 200,00 mensili nel momento in cui il sig. reperirà CP_1 una diversa soluzione abitativa e inizierà a sostenere spese di locazione;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per ottenere Parte_1 la separazione dal coniuge sig. , con il quale ha contratto matrimonio ad Ancona in Controparte_1 data 15.05.2016, con richiesta di emissione di provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Con decreto del 09.07.2025, il giudice relatore, ritenute le circostanze allegate dalla ricorrente astrattamente idonee all'adozione di provvedimenti nelle more della prima udienza di comparizione, ha fissato l'udienza del 22.07.2025 per la comparizione personale dei coniugi.
Con memoria depositata il 21.07.2025, si è costituito in giudizio il sig. . CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Nel corso dell'udienza del 22.07.2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata Per_ dal giudice istruttore: “- la minore resterà affidata a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui va assegnata l'abitazione familiare;
Pt_1
- il sig. nell'attesa di reperire una nuova soluzione abitativa, si trasferirà presso il locale di 45 mq circa CP_1 attualmente pertinenza dell'abitazione familiare;
- il sig. potrà tenere con sé la minore a settimane alterne il week end dal venerdì all'uscita della scuola ove si CP_1 recherà a prenderla (ovvero, nel periodo estivo non scolastico, dalle ore 17:00, quando l'andrà a prendere direttamente al
Centro Estivo o presso l'abitazione materna) fino alla domenica sera alle ore 20.00 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico
2 fino alle ore 21.30) quando la riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 ovvero alle ore 21:30 nel periodo estivo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui la minore non trascorrerà il giorno di Natale (25 dicembre);
- Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 350,00 a titolo di concorso CP_1 Pt_1 al mantenimento della minore;
tale importo sarà ridotto a € 200,00 mensili nel momento in cui il sig. reperirà CP_1 una diversa soluzione abitativa e inizierà a sostenere spese di locazione;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- spese di lite compensate”.
A quel punto, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla proposta conciliativa, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le Per_ condizioni concordate sono conformi agli interessi morali e materiali della figlia minore , nata il
03.12.2017, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 ad Ancona in data 15.05.2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ancona al n. 17 parte
2 serie A dell'anno 2016;
3 omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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