TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 6339/2022
TRA
nata il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1
Caturano presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Roma n. 26
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Davide Catalano con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.10.2022 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 24.02.2021 domanda di riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/1995, che la richiesta era stata rigettata, che la sua situazione reddituale familiare le dava invece diritto alla prestazione richiesta, chiedeva che il Giudice adito dichiarasse l' tenuto alla liquidazione CP_1 dell'assegno sociale a decorrere dalla domanda con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali. Vinte le spese, con distrazione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è procedibile essendosi concluso il procedimento amministrativo.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti. In punto di diritto va evidenziato che l'assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in attuazione della previsione dell'art. 38 Cost secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” .
Il citato art 3, comma 6, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Prescindendo, quindi, da qualsiasi requisito contributivo, essendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, è chiaro che si configura come una prestazione a carattere sussidiario che presuppone il possesso di altri requisiti come l'età del soggetto che deve essere ultra-sessantasettenne, la condizioni di bisogno dello stesso, l'effettiva insussistenza di altri redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
Al riguardo, va chiarito che lo stato di bisogno si sostanzia nella impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari e va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavati dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini dell'assegno sociale, del reddito della casa di abitazione.
Pertanto, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo alla situazione patrimoniale nell'anno precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio. E costituisce principio altresì consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, è pacifico in giurisprudenza che, l'onere della prova va ripartito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 23477/2010).
CP_ Tanto premesso, e venendo al caso di specie, l' ha denegato la prestazione in favore della ricorrente sulla base della seguente motivazione: “dalla consultazione dell'Agenzia delle Entrate risulta che la S.V. ha venduto un fabbricato che le garantiva una rendita di € 5040 annui. La volontarietà con cui ha rinunciato a tale forma di reddito preclude la possibilità di richiedere
l'assegno sociale in quanto trattasi di prestazione di natura strettamente sussidiaria” (cfr. provvedimento di rigetto del 19.03.2021, motivazione reiterata nella delibera n. 219441 del
30.06.2021 con la quale veniva respinto il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente).
L'ente convenuto, costituendosi in giudizio, ha ribadito le motivazioni già esplicitate in via amministrativa affermando che la prestazione richiesta dalla ricorrente non poteva essere erogata in quanto la stessa aveva alienato, nell'anno di presentazione della domanda di assegno sociale, un immobile certamente produttivo di reddito ponendosi volontariamente in uno stato di bisogno.
Il Tribunale osserva.
In tema di requisito reddituale rilevante ai fini della prestazione dell'assegno sociale, la Suprema
Corte di Cassazione ha escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa (nella specie si trattava dell'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione) perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: l'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito solo potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato, dovendo, piuttosto, dare esclusivo rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge
(ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo) (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 9 luglio 2020, n. 14513). Secondo la Suprema Corte, quindi, è erroneo, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ritenere che la mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica e, in via ulteriore, è, parimenti erroneo, presumere la esistenza di un reddito di cui nella legge non vi è traccia.
In tempi più recenti, la Cassazione ha ritenuto sul punto che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (così, Cass., sez. lav., 15 settembre 2021,
n. 24954).
Tale conclusione si impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi. Né ciò è di ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito
(in tal senso, cfr. Cass., sez. lav., 20 luglio 2023, n. 21573; Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, n.
24955).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la alienazione di un immobile che, astrattamente, avrebbe potuto essere fonte di reddito.
Ritiene, infatti, questo giudicante che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ipotesi della mancata richiesta di mantenimento da parte del coniuge separato possono, senz'altro, trovare applicazione anche per tutte le ipotesi in cui il diniego del beneficio si fonda sulla astratta possibilità di conseguire un reddito che il richiedente la prestazione non ha azionato o, anzi, addirittura, sulla volontaria privazione di quel bene che avrebbe potuto essere fonte di reddito.
Nel caso in esame, l'ente previdenziale ha contestato fin dalla fase amministrativa la sussistenza del requisito reddituale, sul presupposto che l'istante, nell'anno di presentazione della domanda, avesse alienato un immobile fonte di potenziale rendita annua, depauperando così volontariamente il proprio patrimonio, e, dunque, creando volontariamente lo stato di bisogno.
Ebbene, secondo il già ricordato insegnamento della Suprema Corte, l'art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 non richiede che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Tanto basta a confutare la correttezza della prospettazione dell' , essendo irrilevante la CP_1 circostanza che lo stato di bisogno sia dovuto a scelta volontaria dell'istante ovvero che vi siano, in base ai principi civilistici, altri soggetti tenuti (come in caso di donazione) a prestare assistenza di natura economica.
Tale prospettazione, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario (né dedotto né provato) volto a dimostrare che la condotta dell'odierna ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti - che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno – assume i connotati di una mera ipotesi, posto che l'istituto resistente non ha fornito alcun indizio utile all'eventuale accertamento di condotte fraudolente.
Non appare, infatti, ad avviso di chi scrive, corretta l'equiparazione implicitamente formulata CP_ dall' tra la compravendita di un immobile (peraltro neppure specificamente identificato), intesa come indice di autosufficienza economica, e la asserita volontà della ricorrente, che si sottintende fraudolenta, di precostituirsi lo stato di bisogno.
Sarebbe stato necessario infatti dimostrare, per provare l'assunto, che l'immobile sul mercato, se mantenuto, avrebbe potuto garantire una rendita per gli anni futuri rientrante nel concetto di reddito effettivamente percepito.
Alla stregua dei principi sopra espressi, non appare pertanto corretto il criterio virtuale adottato CP_ dall' che ha tenuto conto della sola possibilità della ricorrente di percepire un reddito dall'immobile alienato, in assenza di comprovati elementi volti a far emergere comportamenti della parte dolosamente preordinati a costituire artatamente una situazione di bisogno onde fruire della provvidenza oggetto della domanda de qua.
Pertanto, in presenza del requisito reddituale, come certificato dalla Agenzia delle Entrate (doc. in atti prod.ne parte ricorrente) ed in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge - tutti puntualmente allegati dalla difesa attorea e non specificamente contestati dall'Ente convenuto - va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale ex L.335/1995 a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e pertanto dal 01.03.2021 e, per CP_ l'effetto, condannato l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, aumentati dei soli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successivi ratei mensili al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale ex L.335/1995 a far data dal 01.03.2021, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei CP_1 ratei dell'assegno sociale maturati e non riscossi a partire dalla predetta data, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successi ratei mensili al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 6339/2022
TRA
nata il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1
Caturano presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Roma n. 26
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Davide Catalano con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.10.2022 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 24.02.2021 domanda di riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/1995, che la richiesta era stata rigettata, che la sua situazione reddituale familiare le dava invece diritto alla prestazione richiesta, chiedeva che il Giudice adito dichiarasse l' tenuto alla liquidazione CP_1 dell'assegno sociale a decorrere dalla domanda con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali. Vinte le spese, con distrazione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è procedibile essendosi concluso il procedimento amministrativo.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti. In punto di diritto va evidenziato che l'assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in attuazione della previsione dell'art. 38 Cost secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” .
Il citato art 3, comma 6, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Prescindendo, quindi, da qualsiasi requisito contributivo, essendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, è chiaro che si configura come una prestazione a carattere sussidiario che presuppone il possesso di altri requisiti come l'età del soggetto che deve essere ultra-sessantasettenne, la condizioni di bisogno dello stesso, l'effettiva insussistenza di altri redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
Al riguardo, va chiarito che lo stato di bisogno si sostanzia nella impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari e va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavati dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini dell'assegno sociale, del reddito della casa di abitazione.
Pertanto, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo alla situazione patrimoniale nell'anno precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio. E costituisce principio altresì consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, è pacifico in giurisprudenza che, l'onere della prova va ripartito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 23477/2010).
CP_ Tanto premesso, e venendo al caso di specie, l' ha denegato la prestazione in favore della ricorrente sulla base della seguente motivazione: “dalla consultazione dell'Agenzia delle Entrate risulta che la S.V. ha venduto un fabbricato che le garantiva una rendita di € 5040 annui. La volontarietà con cui ha rinunciato a tale forma di reddito preclude la possibilità di richiedere
l'assegno sociale in quanto trattasi di prestazione di natura strettamente sussidiaria” (cfr. provvedimento di rigetto del 19.03.2021, motivazione reiterata nella delibera n. 219441 del
30.06.2021 con la quale veniva respinto il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente).
L'ente convenuto, costituendosi in giudizio, ha ribadito le motivazioni già esplicitate in via amministrativa affermando che la prestazione richiesta dalla ricorrente non poteva essere erogata in quanto la stessa aveva alienato, nell'anno di presentazione della domanda di assegno sociale, un immobile certamente produttivo di reddito ponendosi volontariamente in uno stato di bisogno.
Il Tribunale osserva.
In tema di requisito reddituale rilevante ai fini della prestazione dell'assegno sociale, la Suprema
Corte di Cassazione ha escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa (nella specie si trattava dell'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione) perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: l'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito solo potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato, dovendo, piuttosto, dare esclusivo rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge
(ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo) (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 9 luglio 2020, n. 14513). Secondo la Suprema Corte, quindi, è erroneo, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ritenere che la mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica e, in via ulteriore, è, parimenti erroneo, presumere la esistenza di un reddito di cui nella legge non vi è traccia.
In tempi più recenti, la Cassazione ha ritenuto sul punto che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (così, Cass., sez. lav., 15 settembre 2021,
n. 24954).
Tale conclusione si impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi. Né ciò è di ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito
(in tal senso, cfr. Cass., sez. lav., 20 luglio 2023, n. 21573; Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, n.
24955).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la alienazione di un immobile che, astrattamente, avrebbe potuto essere fonte di reddito.
Ritiene, infatti, questo giudicante che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ipotesi della mancata richiesta di mantenimento da parte del coniuge separato possono, senz'altro, trovare applicazione anche per tutte le ipotesi in cui il diniego del beneficio si fonda sulla astratta possibilità di conseguire un reddito che il richiedente la prestazione non ha azionato o, anzi, addirittura, sulla volontaria privazione di quel bene che avrebbe potuto essere fonte di reddito.
Nel caso in esame, l'ente previdenziale ha contestato fin dalla fase amministrativa la sussistenza del requisito reddituale, sul presupposto che l'istante, nell'anno di presentazione della domanda, avesse alienato un immobile fonte di potenziale rendita annua, depauperando così volontariamente il proprio patrimonio, e, dunque, creando volontariamente lo stato di bisogno.
Ebbene, secondo il già ricordato insegnamento della Suprema Corte, l'art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 non richiede che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Tanto basta a confutare la correttezza della prospettazione dell' , essendo irrilevante la CP_1 circostanza che lo stato di bisogno sia dovuto a scelta volontaria dell'istante ovvero che vi siano, in base ai principi civilistici, altri soggetti tenuti (come in caso di donazione) a prestare assistenza di natura economica.
Tale prospettazione, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario (né dedotto né provato) volto a dimostrare che la condotta dell'odierna ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti - che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno – assume i connotati di una mera ipotesi, posto che l'istituto resistente non ha fornito alcun indizio utile all'eventuale accertamento di condotte fraudolente.
Non appare, infatti, ad avviso di chi scrive, corretta l'equiparazione implicitamente formulata CP_ dall' tra la compravendita di un immobile (peraltro neppure specificamente identificato), intesa come indice di autosufficienza economica, e la asserita volontà della ricorrente, che si sottintende fraudolenta, di precostituirsi lo stato di bisogno.
Sarebbe stato necessario infatti dimostrare, per provare l'assunto, che l'immobile sul mercato, se mantenuto, avrebbe potuto garantire una rendita per gli anni futuri rientrante nel concetto di reddito effettivamente percepito.
Alla stregua dei principi sopra espressi, non appare pertanto corretto il criterio virtuale adottato CP_ dall' che ha tenuto conto della sola possibilità della ricorrente di percepire un reddito dall'immobile alienato, in assenza di comprovati elementi volti a far emergere comportamenti della parte dolosamente preordinati a costituire artatamente una situazione di bisogno onde fruire della provvidenza oggetto della domanda de qua.
Pertanto, in presenza del requisito reddituale, come certificato dalla Agenzia delle Entrate (doc. in atti prod.ne parte ricorrente) ed in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge - tutti puntualmente allegati dalla difesa attorea e non specificamente contestati dall'Ente convenuto - va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale ex L.335/1995 a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e pertanto dal 01.03.2021 e, per CP_ l'effetto, condannato l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, aumentati dei soli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successivi ratei mensili al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale ex L.335/1995 a far data dal 01.03.2021, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei CP_1 ratei dell'assegno sociale maturati e non riscossi a partire dalla predetta data, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successi ratei mensili al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni