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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4462/2023
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 23.01.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine di r.g. 4462/2023, pendente tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Parte_1 Parte_2
RIZZELLO;
RICORRENTI
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ettore BRUNO;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 21.06.2023, Parte_1
e hanno convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_2 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “condannare il convenuto a
[...] rilasciare e consegnare l'immobile di cui all'atto di compravendita per Notar Persona_1 recante Repertorio n. 36.070 e Raccolta n. 20.911 costituito da civile abitazione sita in Nardò, alla Via G.B. Tafuri nn. 69 e 71, “…..composta di quattro vani ed accessori, al piano terra, di un ripostiglio al piano ammezzato, con la proprietà della sovrastante area solare, esclusa quella sovrastante il vano letto….”, censita nel catasto Fabbricati di Nardò, ed è regolarmente censito al Foglio 130, particella 957 subalterno 10 e particelle 961 subalterno 1, con ordine a detta convenuta di rilasciare l'immobile sgombero e franco da cose e persone CP_1
e di astenersi dall'apporre ogni impedimento all'accesso nel detto immobile da parte degli odierni ricorrenti, quali suoi unici e legittimi proprietari;
condannare la convenuta resistente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, implementata ex Dlgs 28/2010 per la ingiustificata mancata comparizione innanzi all'organismo di mediazione, munendo la decisione, ove occorra, della clausola della provvisoria esecutività. Con riserva di autonoma azione giudiziaria per il risarcimento di ogni danno cagionato agli odierni ricorrenti per il forzato inutilizzo dell'immobile, dal lontano 2020 alla data del rilascio.” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.].
Hanno dedotto in fatto: che, in data 28 giugno 2019, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.307/17 RGE Immobiliari del Tribunale di Lecce, presso lo Studio del
Notaio , in Lecce, con atto recante Repertorio n. 36.070 e Raccolta n. 20.911, Persona_1 avevano acquistato dalla sig.ra la casa per abitazione sita in Nardò, alla Via G.B. CP_1
Tafuri nn. 69 e 71, “… composta di quattro vani ed accessori, al piano terra, di un ripostiglio al piano ammezzato, con la proprietà della sovrastante area solare, esclusa quella sovrastante
1 il vano letto...”; che, con la anzidetta compravendita, avevano assunto l'obbligo di sanare il debito contratto dalla con l'istituto di credito “UNICREDIT” (che, a tal fine aveva CP_1 iscritto ipoteca sull'immobile) e con l'Agenzia delle Entrate, pari, complessivamente, a circa €
37.000,00, per cui si erano obbligati al pagamento di ratei da € 465,07 mensili, con scadenza nel 2025; che, effettuata la compravendita, la sig.ra in virtù di sole ragioni di umana CP_1 comprensione aveva chiesto ed ottenuto la possibilità di rimanere ancora nell'abitazione staggita si da poter reperire, nell'attesa che gli acquirenti fratelli fossero pronti Parte_1
a trasferirsi nell'immobile acquistato, altro alloggio che meglio si confacesse a lei ed al di lei coniuge;
che, tuttavia, trascorsi alcuni mesi, ricevuto il sollecito per il rilascio dell'abitazione di Via G.B. Tafuri, la sig.ra ed il di lei consorte, avevano rinviato il loro
CP_1 trasferimento adducendo l'imminente concretizzarsi dell'acquisto di altro immobile, cui erano seguite ulteriori richieste di differimento del rilascio;
che, preso atto delle ripetute promesse di abbandono dell'abitazione da parte della e, pur di non disattendere le già esplicitate
CP_1 umane comprensioni, avevano rinviato ripetutamente ed ingenuamente l'accesso nella loro proprietà; che, preso atto della mancanza di volontà di liberare l'immobile, stanchi ed esasperati dal comportamento dilatorio della sig.ra avevano deciso di rivolgersi ad un legale
CP_1 il quale con nota racc. del 14.04.2022 e, successivamente, con ulteriore racc. del 05.08.2022, vanamente, aveva sollecitato la sig.ra all'immediato rilascio dell'abitazione nella
CP_1 disponibilità dei fratelli che nell'agosto del 2022, al fine di scongiurare l'inutile Parte_1 decorrenza del termine concesso dalla legge, avevano comunque proceduto, con ulteriori esborsi, al rifacimento della facciata esterna dell'immobile di loro proprietà.
, costituitasi, ha contestato quanto ex adverso dedotto instando per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. Accertato l'accadimento fattuale che occupa e sulla scorta delle argomentazioni giuridiche che, nel caso di specie, fanno protendere per la sussistenza inter partes di un contratto di comodato d'uso oneroso, rigettare la domanda giudiziale avanzata da e . II. Acclarata l'evenienza fattuale e Pt_1 Parte_2 giuridica, respingere la domanda di condanna ex D.Lgs. n. 28/10 così come proposta dai ricorrenti. III. Condannare i ricorrenti al pagamento di spese e compensi professionali
(maggiorati di spese generali ed accessori di legge) del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
La resistente ha dedotto: di aver avuto contatti e preso accordi negoziali unicamente con padre degli odierni ricorrenti;
che, difatti, le trattative relativamente Persona_2 alla vendita dell'immobile sito in Nardò (Le), nella via G.B. Tafuri nn. 69 e 71, erano intercorse esclusivamente tra i coniugi ed il sig. , così Persona_3 Persona_2 come il contratto preliminare di compravendita immobiliare (di obbligo, rispettivamente, a vendere ed acquistare l'appartamento de quo) era stato sottoscritto dal sig. che Parte_1 solo in occasione della stipula del rogito notarile di compravendita, perfezionata il 28.06.2019, dinanzi al notaio , erano comparsi gli odierni ricorrenti;
che col sig. Persona_1 Per_2
in sede di trattative per la vendita dello stabile, era stata raggiunta un'intesa di
[...] massima circa la sua permanenza all'interno dell'appartamento dopo la formalizzazione dell'acquisto del bene immobile;
di aver raggiunto, successivamente all'acquisizione in proprietà in capo ai germani e , col sig. , Pt_1 Parte_2 Persona_2 che agiva sempre previa spendita del nome dei figli e in dichiarata rappresentanza degli stessi,
2 un accordo verbale per cui, a fronte del versamento della somma di € 350,00 mensili, avrebbe potuto detenere l'appartamento di via G.B. Tafuri sino al momento dell'acquisizione di altra idonea situazione alloggiativa;
che, in ossequio alle intese inter partes, il sig. CP_2
aveva versato mensilmente l'importo pattuito nelle mani del sig.
[...] Per_2
che, più precipuamente, la consegna del danaro contante era avvenuta
[...] solitamente in Nardò nei locali del negozio (ove il esplicava attività Pt_3 Parte_1 lavorativa), ovvero, in altre occasioni, nei pressi del “Bar 77” o nelle adiacenze della Piazza di Corso Galliano;
di detenere legittimamente, in virtù di detti accordi, l'appartamento in questione avendo versato mensilmente al sig. la somma di € 350,00 e Persona_2 avendo alacremente cercato una situazione abitativa consona;
di aver incaricato alcune agenzie immobiliari di reperire un alloggio da potere prendere in locazione.
La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, all'udienza del 23.01.2025 è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
In ordine alla qualificazione dell'azione proposta, ritiene questo interprete che la domanda dei ricorrenti di condanna della resistente al rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo, tenuto conto delle difese della resistente, dev'essere qualificata come azione personale di restituzione, né porta a conclusioni diverse la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite Civili del 28.03.2014 n. 7305.
Ed invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili nella menzionata sentenza n.
7305/2014, nel segnare il discrimine tra azione reale di rivendicazione ed azione personale di rilascio di immobile, ha stabilito che “l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Nel caso di specie, la resistente ha dedotto che occupava l'immobile in questione in forza di un contratto di comodato d'uso oneroso concluso in forma verbale. I ricorrenti hanno affermato che solo per “ragioni di umana comprensione per la esecuzione subita” avevano consentito alla di permanere nell'abitazione staggita al solo fine di CP_1 reperire, nell'attesa che gli stessi fossero pronti a trasferirsi nell'immobile acquistato, altro alloggio che meglio si confacesse a lei e al di lei coniuge.
Tale circostanza è stata altresì confermata dal teste Persona_2
Ritiene dunque il Tribunale che tra le parti sia intercorso un contratto di comodato il cui termine sarebbe scaduto non appena i ricorrenti fossero divenuti pronti a trasferirsi nell'immobile acquistato.
E proprio la sussistenza di un titolo, (contratto verbale di comodato), in forza del quale la resistente è stata immessa nella disponibilità dell'immobile, di cui i ricorrenti chiedono ora il
3 rilascio, consente di qualificare la domanda degli stessi come domanda personale di restituzione.
Ritiene questo giudice, quindi, che sia nel caso in cui si verta in ipotesi di comodato a termine che anche ammettendo la sussistenza di un comodato precario, non sussista alcuna causa che giustifichi la detenzione dell'immobile da parte della resistente, che, pertanto, dev'essere condannata a rilasciare il predetto immobile in favore dei ricorrenti libero da persone e cose
Ne deriva la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
1) Accerta l'occupazione sine titulo da parte della resistente dell'immobile sito in Nardò, alla Via
G.B. Tafuri nn. 69 e 71;
2) Condanna la resistente al rilascio dell'immobile in Nardò, alla Via G.B. Tafuri nn. 69 e 71, in favore dei ricorrenti, libero da persone e cose, entro il 28.02.2025;
3) condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Lecce, 23 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
4
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 23.01.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine di r.g. 4462/2023, pendente tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Parte_1 Parte_2
RIZZELLO;
RICORRENTI
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ettore BRUNO;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 21.06.2023, Parte_1
e hanno convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_2 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “condannare il convenuto a
[...] rilasciare e consegnare l'immobile di cui all'atto di compravendita per Notar Persona_1 recante Repertorio n. 36.070 e Raccolta n. 20.911 costituito da civile abitazione sita in Nardò, alla Via G.B. Tafuri nn. 69 e 71, “…..composta di quattro vani ed accessori, al piano terra, di un ripostiglio al piano ammezzato, con la proprietà della sovrastante area solare, esclusa quella sovrastante il vano letto….”, censita nel catasto Fabbricati di Nardò, ed è regolarmente censito al Foglio 130, particella 957 subalterno 10 e particelle 961 subalterno 1, con ordine a detta convenuta di rilasciare l'immobile sgombero e franco da cose e persone CP_1
e di astenersi dall'apporre ogni impedimento all'accesso nel detto immobile da parte degli odierni ricorrenti, quali suoi unici e legittimi proprietari;
condannare la convenuta resistente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, implementata ex Dlgs 28/2010 per la ingiustificata mancata comparizione innanzi all'organismo di mediazione, munendo la decisione, ove occorra, della clausola della provvisoria esecutività. Con riserva di autonoma azione giudiziaria per il risarcimento di ogni danno cagionato agli odierni ricorrenti per il forzato inutilizzo dell'immobile, dal lontano 2020 alla data del rilascio.” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.].
Hanno dedotto in fatto: che, in data 28 giugno 2019, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.307/17 RGE Immobiliari del Tribunale di Lecce, presso lo Studio del
Notaio , in Lecce, con atto recante Repertorio n. 36.070 e Raccolta n. 20.911, Persona_1 avevano acquistato dalla sig.ra la casa per abitazione sita in Nardò, alla Via G.B. CP_1
Tafuri nn. 69 e 71, “… composta di quattro vani ed accessori, al piano terra, di un ripostiglio al piano ammezzato, con la proprietà della sovrastante area solare, esclusa quella sovrastante
1 il vano letto...”; che, con la anzidetta compravendita, avevano assunto l'obbligo di sanare il debito contratto dalla con l'istituto di credito “UNICREDIT” (che, a tal fine aveva CP_1 iscritto ipoteca sull'immobile) e con l'Agenzia delle Entrate, pari, complessivamente, a circa €
37.000,00, per cui si erano obbligati al pagamento di ratei da € 465,07 mensili, con scadenza nel 2025; che, effettuata la compravendita, la sig.ra in virtù di sole ragioni di umana CP_1 comprensione aveva chiesto ed ottenuto la possibilità di rimanere ancora nell'abitazione staggita si da poter reperire, nell'attesa che gli acquirenti fratelli fossero pronti Parte_1
a trasferirsi nell'immobile acquistato, altro alloggio che meglio si confacesse a lei ed al di lei coniuge;
che, tuttavia, trascorsi alcuni mesi, ricevuto il sollecito per il rilascio dell'abitazione di Via G.B. Tafuri, la sig.ra ed il di lei consorte, avevano rinviato il loro
CP_1 trasferimento adducendo l'imminente concretizzarsi dell'acquisto di altro immobile, cui erano seguite ulteriori richieste di differimento del rilascio;
che, preso atto delle ripetute promesse di abbandono dell'abitazione da parte della e, pur di non disattendere le già esplicitate
CP_1 umane comprensioni, avevano rinviato ripetutamente ed ingenuamente l'accesso nella loro proprietà; che, preso atto della mancanza di volontà di liberare l'immobile, stanchi ed esasperati dal comportamento dilatorio della sig.ra avevano deciso di rivolgersi ad un legale
CP_1 il quale con nota racc. del 14.04.2022 e, successivamente, con ulteriore racc. del 05.08.2022, vanamente, aveva sollecitato la sig.ra all'immediato rilascio dell'abitazione nella
CP_1 disponibilità dei fratelli che nell'agosto del 2022, al fine di scongiurare l'inutile Parte_1 decorrenza del termine concesso dalla legge, avevano comunque proceduto, con ulteriori esborsi, al rifacimento della facciata esterna dell'immobile di loro proprietà.
, costituitasi, ha contestato quanto ex adverso dedotto instando per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. Accertato l'accadimento fattuale che occupa e sulla scorta delle argomentazioni giuridiche che, nel caso di specie, fanno protendere per la sussistenza inter partes di un contratto di comodato d'uso oneroso, rigettare la domanda giudiziale avanzata da e . II. Acclarata l'evenienza fattuale e Pt_1 Parte_2 giuridica, respingere la domanda di condanna ex D.Lgs. n. 28/10 così come proposta dai ricorrenti. III. Condannare i ricorrenti al pagamento di spese e compensi professionali
(maggiorati di spese generali ed accessori di legge) del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
La resistente ha dedotto: di aver avuto contatti e preso accordi negoziali unicamente con padre degli odierni ricorrenti;
che, difatti, le trattative relativamente Persona_2 alla vendita dell'immobile sito in Nardò (Le), nella via G.B. Tafuri nn. 69 e 71, erano intercorse esclusivamente tra i coniugi ed il sig. , così Persona_3 Persona_2 come il contratto preliminare di compravendita immobiliare (di obbligo, rispettivamente, a vendere ed acquistare l'appartamento de quo) era stato sottoscritto dal sig. che Parte_1 solo in occasione della stipula del rogito notarile di compravendita, perfezionata il 28.06.2019, dinanzi al notaio , erano comparsi gli odierni ricorrenti;
che col sig. Persona_1 Per_2
in sede di trattative per la vendita dello stabile, era stata raggiunta un'intesa di
[...] massima circa la sua permanenza all'interno dell'appartamento dopo la formalizzazione dell'acquisto del bene immobile;
di aver raggiunto, successivamente all'acquisizione in proprietà in capo ai germani e , col sig. , Pt_1 Parte_2 Persona_2 che agiva sempre previa spendita del nome dei figli e in dichiarata rappresentanza degli stessi,
2 un accordo verbale per cui, a fronte del versamento della somma di € 350,00 mensili, avrebbe potuto detenere l'appartamento di via G.B. Tafuri sino al momento dell'acquisizione di altra idonea situazione alloggiativa;
che, in ossequio alle intese inter partes, il sig. CP_2
aveva versato mensilmente l'importo pattuito nelle mani del sig.
[...] Per_2
che, più precipuamente, la consegna del danaro contante era avvenuta
[...] solitamente in Nardò nei locali del negozio (ove il esplicava attività Pt_3 Parte_1 lavorativa), ovvero, in altre occasioni, nei pressi del “Bar 77” o nelle adiacenze della Piazza di Corso Galliano;
di detenere legittimamente, in virtù di detti accordi, l'appartamento in questione avendo versato mensilmente al sig. la somma di € 350,00 e Persona_2 avendo alacremente cercato una situazione abitativa consona;
di aver incaricato alcune agenzie immobiliari di reperire un alloggio da potere prendere in locazione.
La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, all'udienza del 23.01.2025 è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
In ordine alla qualificazione dell'azione proposta, ritiene questo interprete che la domanda dei ricorrenti di condanna della resistente al rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo, tenuto conto delle difese della resistente, dev'essere qualificata come azione personale di restituzione, né porta a conclusioni diverse la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite Civili del 28.03.2014 n. 7305.
Ed invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili nella menzionata sentenza n.
7305/2014, nel segnare il discrimine tra azione reale di rivendicazione ed azione personale di rilascio di immobile, ha stabilito che “l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Nel caso di specie, la resistente ha dedotto che occupava l'immobile in questione in forza di un contratto di comodato d'uso oneroso concluso in forma verbale. I ricorrenti hanno affermato che solo per “ragioni di umana comprensione per la esecuzione subita” avevano consentito alla di permanere nell'abitazione staggita al solo fine di CP_1 reperire, nell'attesa che gli stessi fossero pronti a trasferirsi nell'immobile acquistato, altro alloggio che meglio si confacesse a lei e al di lei coniuge.
Tale circostanza è stata altresì confermata dal teste Persona_2
Ritiene dunque il Tribunale che tra le parti sia intercorso un contratto di comodato il cui termine sarebbe scaduto non appena i ricorrenti fossero divenuti pronti a trasferirsi nell'immobile acquistato.
E proprio la sussistenza di un titolo, (contratto verbale di comodato), in forza del quale la resistente è stata immessa nella disponibilità dell'immobile, di cui i ricorrenti chiedono ora il
3 rilascio, consente di qualificare la domanda degli stessi come domanda personale di restituzione.
Ritiene questo giudice, quindi, che sia nel caso in cui si verta in ipotesi di comodato a termine che anche ammettendo la sussistenza di un comodato precario, non sussista alcuna causa che giustifichi la detenzione dell'immobile da parte della resistente, che, pertanto, dev'essere condannata a rilasciare il predetto immobile in favore dei ricorrenti libero da persone e cose
Ne deriva la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
1) Accerta l'occupazione sine titulo da parte della resistente dell'immobile sito in Nardò, alla Via
G.B. Tafuri nn. 69 e 71;
2) Condanna la resistente al rilascio dell'immobile in Nardò, alla Via G.B. Tafuri nn. 69 e 71, in favore dei ricorrenti, libero da persone e cose, entro il 28.02.2025;
3) condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Lecce, 23 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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