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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 25-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 25-1/2025 promosso
[...]
, in persona Parte_1 del Commissario liquidatore Dott. con l'Avv. Giuseppe Ferrante;
Parte_2
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede in VIA DIRETTISSIMA DEL CP_2
CONERO 47 CAMERANO n.REA: AN - 268651 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: dall'ultimo bilancio depositato dalla società risalente all'anno 2022 emerge il superamento dei limiti dimensionali, e sotto diverso profilo, la resistente pur ritualmente evocata ha omesso di costituirsi e dunque di difendersi specificamente in punto di eventuale mancato superamento dei limiti dimensionali.
Pagina 1 Quanto alla natura dell'attività esercitata, seppure essa sia astrattamente idonea ad attrarre la società debitrice nel novero delle “imprese agricole”, l'ammontare della complessiva esposizione debitoria riportata nel bilancio (pari ad € 2.702.029,38 e, per l'effetto, ben superiore al requisito di cui all'art. 2, lett. d, n. 3), unitamente alla natura commerciale dell'attività effettivamente, esercitata in modo prevalente su quella agricola (come si desume dalla documentazione contabile versata in atti), consentono di ritenere la società debitrice assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per € 722.959,37, di cui € 250.965,13 per anticipazioni di pagamento, € 48.976,91 per finanziamenti, € 423.017,33 per rapporti commerciali derivanti da fatture di vendita.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII nei confronti della debitrice risultano emessi dall'intestato Tribunale plurimi provvedimenti monitori.
Risultano altresì pendenti procedure esecutive mobiliari e immobiliari nonché una consistente esposizione debitoria nei confronti di CP_3
La medesima debitrice risulta peraltro interamente controllata dalla ricorrente
[...]
, da cui dipende integralmente sia in termini economico – finanziari Parte_3 che per l'operatività aziendale. L'assoggettamento della controllante a procedura di liquidazione coatta amministrativa con D.M. delle Imprese e del Made in Italy n. 151/2024 del 25 ottobre 2024, conferma ulteriormente l'irreversibile stato di insolvenza in cui versa la società . Controparte_1
Le verifiche sui requisiti dimensionali di cui si è già dato atto consentono altresì di ritenere abbondantemente superata la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Rritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 con sede in VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO 47 CAMERANO n.REA: AN - CP_2
268651
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Mantovani Maria Letizia
Pagina 2 NOMINA curatore il Dott il cui nominativo è stato individuato Persona_1 attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 15/07/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico
Pagina 3 presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 25-1/2025 promosso
[...]
, in persona Parte_1 del Commissario liquidatore Dott. con l'Avv. Giuseppe Ferrante;
Parte_2
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede in VIA DIRETTISSIMA DEL CP_2
CONERO 47 CAMERANO n.REA: AN - 268651 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: dall'ultimo bilancio depositato dalla società risalente all'anno 2022 emerge il superamento dei limiti dimensionali, e sotto diverso profilo, la resistente pur ritualmente evocata ha omesso di costituirsi e dunque di difendersi specificamente in punto di eventuale mancato superamento dei limiti dimensionali.
Pagina 1 Quanto alla natura dell'attività esercitata, seppure essa sia astrattamente idonea ad attrarre la società debitrice nel novero delle “imprese agricole”, l'ammontare della complessiva esposizione debitoria riportata nel bilancio (pari ad € 2.702.029,38 e, per l'effetto, ben superiore al requisito di cui all'art. 2, lett. d, n. 3), unitamente alla natura commerciale dell'attività effettivamente, esercitata in modo prevalente su quella agricola (come si desume dalla documentazione contabile versata in atti), consentono di ritenere la società debitrice assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per € 722.959,37, di cui € 250.965,13 per anticipazioni di pagamento, € 48.976,91 per finanziamenti, € 423.017,33 per rapporti commerciali derivanti da fatture di vendita.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII nei confronti della debitrice risultano emessi dall'intestato Tribunale plurimi provvedimenti monitori.
Risultano altresì pendenti procedure esecutive mobiliari e immobiliari nonché una consistente esposizione debitoria nei confronti di CP_3
La medesima debitrice risulta peraltro interamente controllata dalla ricorrente
[...]
, da cui dipende integralmente sia in termini economico – finanziari Parte_3 che per l'operatività aziendale. L'assoggettamento della controllante a procedura di liquidazione coatta amministrativa con D.M. delle Imprese e del Made in Italy n. 151/2024 del 25 ottobre 2024, conferma ulteriormente l'irreversibile stato di insolvenza in cui versa la società . Controparte_1
Le verifiche sui requisiti dimensionali di cui si è già dato atto consentono altresì di ritenere abbondantemente superata la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Rritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 con sede in VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO 47 CAMERANO n.REA: AN - CP_2
268651
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Mantovani Maria Letizia
Pagina 2 NOMINA curatore il Dott il cui nominativo è stato individuato Persona_1 attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 15/07/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico
Pagina 3 presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4