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Articolo 1 della Legge 29 marzo 1957, n. 225
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Legge 29 marzo 1957, n. 225
Articolo 1 della Legge 29 marzo 1957, n. 225
Versione
11 maggio 1957
Art. 1. Articolo unico.
Nell' art. 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748 , sono soppresse le parole: "186, n. 1".
Entrata in vigore il 11 maggio 1957
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