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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 8051 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 8051/2022
TRA
, rapp.to e difeso come da procura in atti dall'avv. PAOLO PASSARELLI Parte_1
e avv. LETTERA RAFFAELE
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in Controparte_2
atti
Resistente
Oggetto: impugnazione di intimazione di pagamento n. 02820229002006829000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.6.2022 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale impugnando l'atto di intimazione di pagamento n. 02820229002006829000, notificatagli in data 25.05.2022, e avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 32820120001598317000, n. 32820120005546567000, n.
32820130001154930000 e n. 32820130004090692000, relativi all'asserito omesso pagamento di contributi IVS relativi agli anni 2011-2012, assumendo la mancata notifica degli stessi, nonché la prescrizione delle pretese creditorie, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
CP_ Si costituivano l' e l resistendo alla domanda come da Controparte_2
rispettive memorie in atti.
Rinviata la causa per la decisione, in data odierna è pronunciata la presente sentenza, all'esito della camera di consiglio, viste le conclusioni delle parti.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, come dedotto dalle parti e come risultante dall'esame degli atti, e in particolare dall'estratto ruolo aggiornato depositato in atti, le pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito n.ri 1) 32820120001598317000, 2) 32820120005546567000, 3) 32820130001154930000
4) 32820130004090692000 sono state nelle more del giudizio oggetto di sgravio totale. Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Con riferimento alle spese di lite, va osservato che dalla documentazione in atti, nonché tenuto conto del comportamento processuale delle parti, dispone la compensazione integrale fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 10/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 8051/2022
TRA
, rapp.to e difeso come da procura in atti dall'avv. PAOLO PASSARELLI Parte_1
e avv. LETTERA RAFFAELE
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in Controparte_2
atti
Resistente
Oggetto: impugnazione di intimazione di pagamento n. 02820229002006829000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.6.2022 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale impugnando l'atto di intimazione di pagamento n. 02820229002006829000, notificatagli in data 25.05.2022, e avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 32820120001598317000, n. 32820120005546567000, n.
32820130001154930000 e n. 32820130004090692000, relativi all'asserito omesso pagamento di contributi IVS relativi agli anni 2011-2012, assumendo la mancata notifica degli stessi, nonché la prescrizione delle pretese creditorie, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
CP_ Si costituivano l' e l resistendo alla domanda come da Controparte_2
rispettive memorie in atti.
Rinviata la causa per la decisione, in data odierna è pronunciata la presente sentenza, all'esito della camera di consiglio, viste le conclusioni delle parti.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, come dedotto dalle parti e come risultante dall'esame degli atti, e in particolare dall'estratto ruolo aggiornato depositato in atti, le pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito n.ri 1) 32820120001598317000, 2) 32820120005546567000, 3) 32820130001154930000
4) 32820130004090692000 sono state nelle more del giudizio oggetto di sgravio totale. Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Con riferimento alle spese di lite, va osservato che dalla documentazione in atti, nonché tenuto conto del comportamento processuale delle parti, dispone la compensazione integrale fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 10/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo