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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 401/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2237/2024 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
, (in proprio nonché quale erede di;
Parte_1 Parte_2 Per_1 CP_1 nonché e (quali eredi di , rappresentati e difesi CP_2 CP_3 Per_1 dall'avv. Giacomo Conserva;
- appellanti -
e quale impresa territorialmente designata per la gestione e liquidazione dei CP_4 sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dallo avv. Gaddo Cecovini;
- appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.04.2019 e (genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
), (sorella di ) e (nonno di ) Pt_3 CP_1 Parte_3 Per_1 Parte_3 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto l quale impresa CP_4 designata (per la Puglia) dall'IVASS a norma dell'art. 286, comma 1, D.lgs. n.209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del , al fine di ottenere Parte_4 dalla convenuta il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditatis, conseguenti ad un sinistro stradale nel quale il loro congiunto avrebbe Parte_3 perso la vita a causa della condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto ignoto incontrato durante il proprio tragitto, come si dirà a breve.
Formulavano a tal fine le seguenti conclusioni:
1 “1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, nella causazione del sinistro avvenuto il giorno 24.11.2015, in territorio di TI NC (Ta), al Km 44,800 della SS172 e, nel quale, il sig. Parte_3 perdeva la vita;
2) accertare e dichiarare che gli attori tutti, a causa dell'illecita condotta tenuta dal conducente del veicolo rimasto non identificato, hanno patito, iure proprio, un danno di natura non patrimoniale, a seguito dei pregiudizi morali ed esistenziali causati dalla morte del loro stretto congiunto;
3) per l'effetto condannare la società convenuta, quale impresa designata a norma dell'art. 286, comma 1, D.legs. n.209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Vittime della Strada, al pagamento delle seguenti somme, per il danno iure proprio da perdita parentale, patito da ciascuno dei parenti: € 350.000,00 per il padre del de cuius sig. , € 350.000,00 per la madre del de cuius sig.ra , €. Parte_3 Parte_2
200.000,00 per la sorella del de cuius sig.ra , €. 80.000,00 per il nonno del de cuius CP_1 sig. o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi Per_1
e rivalutazione dal dì dell'evento e sino all'integrale soddisfo. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
In fatto, le parti assumevano che in data 23.11.2015, alle ore 23.40 circa, in territorio di
TI NC, conduceva il veicolo PE RS targato CE 525 FN (di proprietà Parte_3 della madre percorrendo la strada statale 172 che collega CO a TI Parte_2
NC e diretto a TI NC. Giunto in prossimità del km 44.800 lungo un tratto rettilineo,
avrebbe perso il controllo della propria autovettura andando a collidere con un Parte_3 muretto a secco posto sulla destra del proprio senso di marcia e poi, continuata la traiettoria nella corsia opposta, avrebbe finito per collidere contro un altro muretto a secco sito sull'altro lato della strada, trovando la posizione di quiete lungo il lato sinistro dell'originario senso di marcia impegnato, con la parte anteriore del mezzo rivolta in senso opposto a quello percorso durante la guida (e cioè in direzione CO).
Ad avviso degli attori, il sinistro sarebbe da ascrivere alla condotta di guida di un veicolo Part antagonista rimasto ignoto. Questi, percorrendo la stessa strada in senso opposto al avrebbe Part invaso la corsia di marcia impegnata dal costringendolo a una manovra di emergenza
(spostamento a destra) per evitare la collisione frontale, inducendolo ad impattare prima su un muretto posto a destra del suo senso di marcia e poi, proseguita la traiettoria in senso trasversale, ad impattare sul muretto sito sul lato opposto della strada.
Tale dinamica è stata avversata dalla convenuta compagnia assicurativa che ne ha contestato la veridicità, asserendo come il sinistro fosse da ascrivere unicamente alla condotta
2 di guida di . Secondo la compagnia, a causa della velocità eccessiva, la vettura Parte_3
Part Part del sarebbe sbandata verso destra nel tentativo del di correggere la traiettoria della auto
(che andava verso sinistra per la forza centrifuga della curva a destra), urtando prima un muretto a destra e poi, spostatasi trasversalmente verso sinistra, urtando altro muretto sito sul lato opposto di marcia, senza che alcuna vettura abbia invaso la sua corsia di marcia. La convenuta contestava le prove orali fornite dagli attori e segnatamente la versione resa dallo unico testimone oculare escusso in atti, tale . Testimone_1
Il tribunale rigettava la domanda rilevando che gli attori non avessero fornito la prova della fondatezza delle rispettive pretese. Osservava come, nelle ipotesi di azione promossa nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la prova della domanda debba apprezzarsi in modo particolarmente rigoroso, e con riferimento a molteplici fattori: effettiva ricorrenza del fatto illecito;
dimostrazione della piena responsabilità del soggetto rimasto non identificato nella causazione del fatto;
impossibilità della identificazione del responsabile per cause non imputabili a negligenza della vittima;
nesso causale tra l'illecito e i danni riportati
(così, Cass. civ. 18308/2015). Riteneva quindi che l'istruttoria di causa non avrebbe consentito di ritenere raggiunta una siffatta prova, dal momento che la testimonianza resa dall'unico soggetto che avrebbe assistito direttamente ai fatti “presenterebbe una serie di incongruenze e di contraddizioni che inducono a ritenere inverosimili le circostanze poste a fondamento della domanda attorea e l'inattendibilità del medesimo teste”.
Nel dettaglio, gli elementi di contraddittorietà e di incongruenza della testimonianza del investirebbero (a) il racconto della dinamica dell'incidente e (b) il comportamento ES tenuto dopo il sinistro.
Quanto al primo aspetto, il Tribunale ha rilevato delle contraddizioni tra quanto riferito dal teste alla Polizia Giudiziaria il giorno seguente all'accaduto e quanto ES successivamente riferito nel corso del processo.
Ed infatti, il giorno seguente al fatto ha affermato: “mi sono accorto che l'auto che mi procedeva, nonostante la velocità moderata, ha iniziato a sbandare fino ad invadere la corsia del senso contrario di marcia, operazione che avveniva più volte fino a quando, giunti in prossimità della curva pericolosa a sinistra l'auto ha invaso la corsia opposta nel momento in cui sopraggiungeva un'altra autovettura. Il conducente dell'auto che viaggiava in direzione
TI NC ho visto che effettuava una manovra repentina al fine di evitare l'impatto spostandosi sulla destra della sua corsia di marcia iniziando a ruotare su sé stessa” (cfr.
3 verbale delle s.i.t., rese nel corso delle indagini del proc. pen. n. RGNR 4393/2025, acquisito al fascicolo processuale).
Diversamente, nell'esame testimoniale ha riferito: “ho visto sopraggiungere dal senso opposto di marcia un veicolo PE RS che dopo aver superato una curva a destra percorreva il rettilineo per circa 40-50 m dalla detta curva e, a quel punto ho visto il veicolo PE Sw che mi precedeva invadere la semicarreggiata di percorrenza del veicolo PE RS. L'PE RS ho visto che ha deviato verso destra al fine di evitare l'impatto, urtano contro il muretto a secco, dopodiché, a seguito dell'urto, trasversalmente, ho visto dirigersi verso di me”, “ribadisco che
i due veicoli si sono incrociati su un tratto rettilineo” (cfr. verbale d'udienza del 27.10.2020).
In sostanza, secondo le s.i.t. rese alla Polizia, il veicolo non identificato avrebbe invaso Part la corsia di pertinenza dell'auto del “in prossimità della curva pericolosa a sinistra” (per il veicolo ignoto). In sede testimoniale, nella seconda versione, la vettura non identificata Part avrebbe invaso la corsia opposta quando la vettura del aveva superato la curva ed era su un rettilineo (”dopo aver superato la curva” e “percorreva il rettilineo”). Inoltre, il supposto veicolo antagonista, secondo quanto detto nelle s.i.t. avrebbe iniziato a “sbandare” più volte
(“operazione che avveniva più volte”) invadendo l'altrui corsia, mentre, secondo quanto riferito in sede testimoniale, non vi sarebbe stato un reiterato sbandamento ma esclusivamente un'unica invasione di corsia una volta superata la curva e giunti sul rettilineo.
È risultato al tribunale altresì inverosimile il fatto che il teste, pur asserendo di procedere a poca distanza dal veicolo responsabile (“mi precedeva a circa 40-50 metri”) abbia visto con nettezza invadere la carreggiata, mentre non sia stato in grado di ricordare se tra i veicoli vi fu un urto (“non ricordo se tra i due veicoli ci sia stato contatto ma suppongo di no”).
Del tutto inverosimile è stato ritenuto, poi, anche comportamento tenuto dal testimone nell'occasione dei fatti, per come emerso dal suo stesso racconto. Ed infatti, questi, dopo il Part posizionamento in quiete del veicolo del vi si sarebbe accostato, avrebbe interloquito con il conducente del veicolo pirata, e poi, al sopraggiungere di alcuni ragazzi sarebbe andato via.
Non è chiaro perché non abbia provveduto a chiamare i soccorsi, né perché abbia ritenuto di allontanarsi repentinamente dal luogo dei fatti pur essendo l'unico testimone oculare.
Ulteriormente anomalo è il fatto che il abbia riferito di aver dapprima constatato che ES il conducente responsabile del sinistro si era allontanato, e poi, dopo aver rilevato il sopraggiungere di alcuni ragazzi sul posto se ne sarebbe a sua volta andato senza riferire a nessuno della dinamica del sinistro, né dell'improvvisa fuga del conducente responsabile (in effetti, all'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, costoro non hanno rinvenuto nessuno).
4 Anche i rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di TI
NC contrasterebbero con la versione dei fatti resa dagli attori. Ed infatti, nel verbale degli
“accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose”, redatto ex art. 354 cpp dagli uomini del Commissariato di TI NC e prodotto in giudizio, si evince innanzitutto l'inesistenza di indizi in merito alla presenza di ulteriori veicoli (“senza riscontrare … tracce riconducibili alla presenza di altri veicoli convolti”); e, soprattutto, si qualifica il sinistro descrivendolo come un incidente stradale “autonomo” con esito mortale. E cioè un sinistro causato dalla perdita di Part controllo del veicolo da parte del conducente dovuta “presumibilmente” alla velocità del mezzo nell'atto di impegnare una curva pericolosa, all'assenza di illuminazione pubblica e al manto stradale reso viscido dalla pioggia. Peraltro, i rilievi degli agenti individuavano il punto Part ove avvenne il primo impatto del con il muretto all'interno della curva e non sul rettilineo.
Sotto un ultimo profilo, di nessuna utilità si è rivelata la testimonianza di un ulteriore soggetto che avrebbe affermato di essere sopraggiunto nell'immediatezza dei fatti, cioè Tes_2
non avendo costui fornito elementi per la ricostruzione del sinistro.
[...]
Per tali motivi la domanda veniva rigettata.
Notificata la sentenza in data 17.09.2024 su istanza della convenuta , con atto di CP_4 citazione notificato il 16.10.2024 i familiari di hanno proposto appello. Parte_3
L'appello è fondato su un unico lungo motivo di impugnazione con il quale allegano il
“malgoverno delle risultanze istruttorie”, la “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2700 c.c., per contrasto con i principi in tema di allegazione
e valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali”.
Gli appellanti censurano nello specifico la sentenza (1) nella parte in cui il tribunale ha ritenuto inattendibile il teste per le contraddizioni delle sue dichiarazioni (tra Testimone_1 quelle rese nelle s.i.t. e quelle rese in sede testimoniale), sostenendo che, considerato il tempo trascorso tra le s.i.t. e la testimonianza, non emergerebbe alcuna contraddizione in ordine alla ricostruzione del sinistro, (2) nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il teste per il ES contrasto della sua deposizione con la ricostruzione del sinistro effettuata dalla Polizia, sostenendo gli appellanti che la ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti della Polizia
(recepita dal tribunale), sarebbe errata e frutto di una “arbitraria deduzione”, (3) nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il teste per aver riferito circostanze inverosimili, cioè che si sarebbe
5 allontanato dal luogo del sinistro prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e senza chiamare i soccorsi, sostenendo gli appellanti che l'allontanamento era stato giustificato dallo stesso con la sua condizione di spavento seguita all'accaduto, che gli agenti di Polizia sono ES giunti dopo oltre mezz'ora e che altri soggetti (indicati come i “due ragazzi”) avevano già provveduto ad allertare i soccorsi.
Gli appellanti concludono quindi per la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e della morte di . Parte_3
La convenuta , quale impresa territorialmente designata per la gestione e CP_4 liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, costituitasi con comparsa depositata il 18.11.2024, contesta punto per punto le asserzioni degli appellanti, tanto in merito all'attendibilità del , quanto alla ricostruzione dei verbalizzanti, quanto ES infine alla sussistenza di un elemento colposo nella condotta di guida tenuta dalla vittima.
Ciò premesso, ribadito che nell'azione nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada è onere degli attori provare con particolare rigore la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'insorgere della obbligazione risarcitoria, cioè l'effettiva ricorrenza del fatto illecito, la piena responsabilità del soggetto rimasto non identificato nella causazione del fatto,
l'impossibilità della identificazione del responsabile per cause non imputabili a negligenza della vittima e il nesso causale tra l'illecito e i danni riportati, si ritiene che i familiari di
[...]
, come ritenuto dal tribunale, non abbiano assolto tale onere in quanto le prove addotte, Pt_3 da valutare secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), non hanno fornito la dimostrazione degli elementi suddetti.
Innanzitutto, al contrario di quanto affermato dagli appellanti, il , unico teste ES oculare dell'incidente, ha fornito due versioni dei fatti (una nella s.i.t. del 25.11.2015 e l'altra nella deposizione testimoniale del 27.10.2020) assolutamente inconciliabili sotto diversi profili.
Tali discordanze possono apprezzarsi sotto almeno tre aspetti: (1) la localizzazione della Part presunta invasione di corsia;
(2) la sussistenza di uno o più impatti del veicolo del contro i Part muretti a secco posti su entrambi i lati della strada;
(3) l'effettiva distanza tra il veicolo del e quello rimasto non identificato.
6 Procedendo con ordine, quanto al primo aspetto, sussiste un'ineludibile contraddizione tra l'affermazione secondo cui l'asserita invasione di corsia da parte del veicolo pirata sarebbe avvenuta “giunti in prossimità di una curva” come indicato nelle SIT del 24.11.2015 e la Part affermazione secondo l'invasione della corsia di pertinenza del da parte della vettura non Part identificata sarebbe avvenuta quando il veicolo condotto dal “dopo aver superato una curva a destra, percorreva il rettilineo per circa 40 - 50 m dalla detta curva”, come riferito nella testimonianza del 27.11.2020 per ben due volte.
La “correzione di tiro” operata dal teste durante il giudizio, riferendo dell'impatto avvenuto lungo il rettilineo a circa 40-50 metri dalla curva (e non più in prossimità della curva), pare essere giustificata dalla necessità di evitare che la collocazione dell'incrocio tra i due veicoli lungo la curva potesse ingenerare il dubbio che tale incrocio fosse avvenuto in un punto sito al di fuori della visuale del teste . UB che, alla luce dei rilievi eseguiti, Testimone_1 appare più che fondato.
Quello del punto di incrocio tra i due veicoli e di invasione della corsia opposta da parte del veicolo non identificato costituisce la principale contraddizione tra le due versioni, e non il fatto che l'invasione sarebbe avvenuta più volte, fatto, quest'ultimo, ribadito in entrambe le circostanze dal , ad onta di quanto indicato nella sentenza impugnata, sia nelle s.i.t. ES del 25.11.2015 (ove si legge che la vettura non identificata ha “iniziato a sbandare e ad invadere la corsia del senso contrario, operazione che avveniva più volte”), che nella deposizione del
27.10.2020 (ove si legge che la vettura non identificata “in più di una circostanza aveva invaso il centro strada”).
Anche le stesse caratteristiche con cui sarebbe avvenuta tale “invasione” di corsia non sembrano univoche. Mentre nelle SIT il veicolo pirata avrebbe “invaso la corsia opposta”, nella testimonianza processuale, a distanza di circa cinque anni, si afferma più in dettaglio che “in relazione all'invasione della semicarreggiata preciso che il veicolo che mi precedeva andava a centro strada”. Anche questa differenza appare significativa: un conto è invadere integralmente la corsia opposta, in tal caso sarebbe comprensibile una manovra di allargamento repentina
(come quella eseguita dalla vittima) da cui sarebbe derivato lo sbandamento. Altro è invadere il centro della carreggiata, ciò che renderebbe molto più agevole il ripiegamento all'esterno laddove, come riferito, tutti i veicoli viaggino a velocità moderata. Part Altra contraddizione è quella relativa al numero degli impatti del veicolo del con il muretto a secco posto sulla sua destra. Nella testimonianza si riferisce di due successivi impatti Part Part riportati dall'PE RS del In particolare, l'auto del “collideva contro il muretto a
7 secco posto alla destra rispetto al proprio senso di marcia;
dopo, girandosi trasversalmente lato passeggero, finiva la sua corsa sul muretto a secco di una proprietà privata”. Nelle SIT, il Part
, invece, parla di un solo impatto affermando di aver visto il “che effettuava una ES manovra repentina al fine di evitare l'impatto spostandosi sulla destra della sua corsia di marcia, iniziando a ruotare su se stessa…subito dopo ho udito un forte botto…ho notato che il veicolo aveva impattato contro un muro in pietra posto sul lato destro del mio senso di marcia” Part (cioè, il lato sinistro del .
Se fosse stato presente al momento del sinistro, il avrebbe potuto rendersi ES
Part conto che gli impatti della vettura condotta dal sui muretti erano stati due e riferirlo il giorno dopo alla Polizia, in sede di s.i.t., invece che riferirlo cinque anni dopo al tribunale.
Parimenti controversa è la distanza alla quale avrebbe viaggiato il rispetto al ES veicolo ignoto che lo precedeva. Nelle SIT riferisce che si trovava a 20/30 metri (“mi trovavo
a 20/30 metri, distanza che indicativamente ho mantenuto fino a quando si è verificato lo impatto”). In sede testimoniale ha invece riferito di una distanza di 40 - 50 metri (“detto veicolo mi precedeva a circa 40-50 metri ed io percorrevo la detta ss a velocità moderata”).
A parte le contraddizioni tra le dichiarazioni rese nelle s.i.t. e quelle rese nella deposizione testimoniale, un ulteriore e grave elemento di inattendibilità della testimonianza è Part dato dal primo punto di impatto del veicolo del rispetto al muretto a secco posto alla sua Part destra, individuato dalla Polizia subito in uscita della vettura del dalla curva a destra (v. rappresentazione grafica della Polizia). Se infatti l'incrocio tra i due mezzi e l'invasione di corsia da parte di quello non identificato fossero avvenuti sul rettilineo, a 40 - 50 metri dalla Part Part curva a destra per il e dopo che il aveva superato detta curva a destra, come riferito nella sua deposizione dal , non si comprenderebbe perché il primo punto di impatto è ES stato individuato dalla Polizia subito dopo l'uscita dalla curva, in prossimità dalla curva, e non a più di 40 - 50 metri dalla stessa.
In definitiva, valutati gli elementi di contraddizione tra le versioni rese dal e ES il contrasto (sul primo punto di impatto) appare ragionevole supporre che il non abbia ES reso una deposizione veritiera sulla dinamica del sinistro.
Peraltro, non paiono di scorgersi elementi di opinabilità nell'operato dei verbalizzanti, né le fotografie accluse nell'atto di appello sembrano idonee a confutare alcunché in quanto,
8 ritraendo solo un dettaglio della strada, non consentono di chiarire se il muretto danneggiato ivi ritratto si trovi o meno subito dopo la curva, in prossimità della stessa. Di tal che la attestazione eseguita dai verbalizzanti alla luce della riproduzione grafica della planimetria dei luoghi è da ritenersi assolutamente attendibile.
Vi sono infine anche ulteriori elementi che depongono per l'inverosimiglianza complessiva del racconto del teste oculare predetto, in particolare il comportamento da lui tenuto subito dopo aver asseritamente assistito all'incidente.
Appare infatti decisamente anomalo che dopo aver constatato l'accaduto e aver anche riconosciuto la vittima come un proprio conoscente, abbia preferito allontanarsi dai luoghi, pur essendo a suo dire l'unico teste oculare (oltre il conducente della fantomatica vettura ignota),
l'unica persona che poteva riferire la dinamica del sinistro alla Polizia, così come appare anomalo che pur essendo il “primo arrivato” sul luogo del sinistro (oltre al conducente del fantomatico veicolo ignoto) non si sia subito premurato di chiamare le forze dell'ordine e i soccorsi.
Strano appare anche che dopo aver individuato la responsabilità del conducente della fantomatica vettura ignota non si sia premurato di individuare esattamente detta vettura, tanto da non essere in grado di indicarne il modello e la targa.
La circostanza che potesse essere turbato per l'accaduto non esclude che fosse comunque in grado di attivarsi per chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine e per individuare la fantomatica auto che avrebbe causato il sinistro.
Neppure appare di ausilio agli attori quanto riferito dall'altro teste, non Tes_2 avendo costui assistito al sinistro.
Peraltro, appare singolare che il ha riferito di aver trovato in loco il , Tes_2 ES soggetto a lui noto, e di averci anche parlato (v. verbale d'udienza del 14.09.2021), mentre il mai ha fatto menzione dell'arrivo e della presenza del limitandosi a riferire ES Tes_2 dell'arrivo in auto di due ragazzi e di altri automobilisti.
I dubbi sull'attendibilità del teste , oltre al rigetto della domanda attorea, ES impongono la sua segnalazione alla Procura della Repubblica ex art. 331 cpp, per il reato di falsa testimonianza ipotizzabile a suo carico.
9 Resta assorbita ogni altra questione.
Gli appellanti vanno dunque condannati al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate secondo i parametri medi, oltre rimborso spese forfettarie (15%),
CAP e IVA come per legge, da incrementare ex art. 4 c. IV DM 10.03.2014 n. 55 essendosi la compagnia difesa nei confronti di cinque parti senza tuttavia affrontare questioni distinte e specifiche.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si deve dare qui atto, per il pagamento, a carico delle parti appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del DPR 30.5.2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n. 2237/2024 del Tribunale di Taranto proposto da , Parte_1
e nei confronti della Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 nella qualità in atti, con atto di citazione notificato il 16.10.2044, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti al rimborso in solido in favore dell' delle spese CP_4 di appello liquidate in € 21.982,06 (comprensivo dell'aumento ex art. 4 c. IV DM
10.03.2014 n.55), oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP e IVA come per legge.
Ai sensi del DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Visto l'art. 331 c.p.p., segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il sig. , nato a [...] il [...], per il reato di falsa testimonianza Testimone_1 ipotizzabile a suo carico.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 401/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2237/2024 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
, (in proprio nonché quale erede di;
Parte_1 Parte_2 Per_1 CP_1 nonché e (quali eredi di , rappresentati e difesi CP_2 CP_3 Per_1 dall'avv. Giacomo Conserva;
- appellanti -
e quale impresa territorialmente designata per la gestione e liquidazione dei CP_4 sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dallo avv. Gaddo Cecovini;
- appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.04.2019 e (genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
), (sorella di ) e (nonno di ) Pt_3 CP_1 Parte_3 Per_1 Parte_3 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto l quale impresa CP_4 designata (per la Puglia) dall'IVASS a norma dell'art. 286, comma 1, D.lgs. n.209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del , al fine di ottenere Parte_4 dalla convenuta il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditatis, conseguenti ad un sinistro stradale nel quale il loro congiunto avrebbe Parte_3 perso la vita a causa della condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto ignoto incontrato durante il proprio tragitto, come si dirà a breve.
Formulavano a tal fine le seguenti conclusioni:
1 “1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, nella causazione del sinistro avvenuto il giorno 24.11.2015, in territorio di TI NC (Ta), al Km 44,800 della SS172 e, nel quale, il sig. Parte_3 perdeva la vita;
2) accertare e dichiarare che gli attori tutti, a causa dell'illecita condotta tenuta dal conducente del veicolo rimasto non identificato, hanno patito, iure proprio, un danno di natura non patrimoniale, a seguito dei pregiudizi morali ed esistenziali causati dalla morte del loro stretto congiunto;
3) per l'effetto condannare la società convenuta, quale impresa designata a norma dell'art. 286, comma 1, D.legs. n.209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Vittime della Strada, al pagamento delle seguenti somme, per il danno iure proprio da perdita parentale, patito da ciascuno dei parenti: € 350.000,00 per il padre del de cuius sig. , € 350.000,00 per la madre del de cuius sig.ra , €. Parte_3 Parte_2
200.000,00 per la sorella del de cuius sig.ra , €. 80.000,00 per il nonno del de cuius CP_1 sig. o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi Per_1
e rivalutazione dal dì dell'evento e sino all'integrale soddisfo. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
In fatto, le parti assumevano che in data 23.11.2015, alle ore 23.40 circa, in territorio di
TI NC, conduceva il veicolo PE RS targato CE 525 FN (di proprietà Parte_3 della madre percorrendo la strada statale 172 che collega CO a TI Parte_2
NC e diretto a TI NC. Giunto in prossimità del km 44.800 lungo un tratto rettilineo,
avrebbe perso il controllo della propria autovettura andando a collidere con un Parte_3 muretto a secco posto sulla destra del proprio senso di marcia e poi, continuata la traiettoria nella corsia opposta, avrebbe finito per collidere contro un altro muretto a secco sito sull'altro lato della strada, trovando la posizione di quiete lungo il lato sinistro dell'originario senso di marcia impegnato, con la parte anteriore del mezzo rivolta in senso opposto a quello percorso durante la guida (e cioè in direzione CO).
Ad avviso degli attori, il sinistro sarebbe da ascrivere alla condotta di guida di un veicolo Part antagonista rimasto ignoto. Questi, percorrendo la stessa strada in senso opposto al avrebbe Part invaso la corsia di marcia impegnata dal costringendolo a una manovra di emergenza
(spostamento a destra) per evitare la collisione frontale, inducendolo ad impattare prima su un muretto posto a destra del suo senso di marcia e poi, proseguita la traiettoria in senso trasversale, ad impattare sul muretto sito sul lato opposto della strada.
Tale dinamica è stata avversata dalla convenuta compagnia assicurativa che ne ha contestato la veridicità, asserendo come il sinistro fosse da ascrivere unicamente alla condotta
2 di guida di . Secondo la compagnia, a causa della velocità eccessiva, la vettura Parte_3
Part Part del sarebbe sbandata verso destra nel tentativo del di correggere la traiettoria della auto
(che andava verso sinistra per la forza centrifuga della curva a destra), urtando prima un muretto a destra e poi, spostatasi trasversalmente verso sinistra, urtando altro muretto sito sul lato opposto di marcia, senza che alcuna vettura abbia invaso la sua corsia di marcia. La convenuta contestava le prove orali fornite dagli attori e segnatamente la versione resa dallo unico testimone oculare escusso in atti, tale . Testimone_1
Il tribunale rigettava la domanda rilevando che gli attori non avessero fornito la prova della fondatezza delle rispettive pretese. Osservava come, nelle ipotesi di azione promossa nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la prova della domanda debba apprezzarsi in modo particolarmente rigoroso, e con riferimento a molteplici fattori: effettiva ricorrenza del fatto illecito;
dimostrazione della piena responsabilità del soggetto rimasto non identificato nella causazione del fatto;
impossibilità della identificazione del responsabile per cause non imputabili a negligenza della vittima;
nesso causale tra l'illecito e i danni riportati
(così, Cass. civ. 18308/2015). Riteneva quindi che l'istruttoria di causa non avrebbe consentito di ritenere raggiunta una siffatta prova, dal momento che la testimonianza resa dall'unico soggetto che avrebbe assistito direttamente ai fatti “presenterebbe una serie di incongruenze e di contraddizioni che inducono a ritenere inverosimili le circostanze poste a fondamento della domanda attorea e l'inattendibilità del medesimo teste”.
Nel dettaglio, gli elementi di contraddittorietà e di incongruenza della testimonianza del investirebbero (a) il racconto della dinamica dell'incidente e (b) il comportamento ES tenuto dopo il sinistro.
Quanto al primo aspetto, il Tribunale ha rilevato delle contraddizioni tra quanto riferito dal teste alla Polizia Giudiziaria il giorno seguente all'accaduto e quanto ES successivamente riferito nel corso del processo.
Ed infatti, il giorno seguente al fatto ha affermato: “mi sono accorto che l'auto che mi procedeva, nonostante la velocità moderata, ha iniziato a sbandare fino ad invadere la corsia del senso contrario di marcia, operazione che avveniva più volte fino a quando, giunti in prossimità della curva pericolosa a sinistra l'auto ha invaso la corsia opposta nel momento in cui sopraggiungeva un'altra autovettura. Il conducente dell'auto che viaggiava in direzione
TI NC ho visto che effettuava una manovra repentina al fine di evitare l'impatto spostandosi sulla destra della sua corsia di marcia iniziando a ruotare su sé stessa” (cfr.
3 verbale delle s.i.t., rese nel corso delle indagini del proc. pen. n. RGNR 4393/2025, acquisito al fascicolo processuale).
Diversamente, nell'esame testimoniale ha riferito: “ho visto sopraggiungere dal senso opposto di marcia un veicolo PE RS che dopo aver superato una curva a destra percorreva il rettilineo per circa 40-50 m dalla detta curva e, a quel punto ho visto il veicolo PE Sw che mi precedeva invadere la semicarreggiata di percorrenza del veicolo PE RS. L'PE RS ho visto che ha deviato verso destra al fine di evitare l'impatto, urtano contro il muretto a secco, dopodiché, a seguito dell'urto, trasversalmente, ho visto dirigersi verso di me”, “ribadisco che
i due veicoli si sono incrociati su un tratto rettilineo” (cfr. verbale d'udienza del 27.10.2020).
In sostanza, secondo le s.i.t. rese alla Polizia, il veicolo non identificato avrebbe invaso Part la corsia di pertinenza dell'auto del “in prossimità della curva pericolosa a sinistra” (per il veicolo ignoto). In sede testimoniale, nella seconda versione, la vettura non identificata Part avrebbe invaso la corsia opposta quando la vettura del aveva superato la curva ed era su un rettilineo (”dopo aver superato la curva” e “percorreva il rettilineo”). Inoltre, il supposto veicolo antagonista, secondo quanto detto nelle s.i.t. avrebbe iniziato a “sbandare” più volte
(“operazione che avveniva più volte”) invadendo l'altrui corsia, mentre, secondo quanto riferito in sede testimoniale, non vi sarebbe stato un reiterato sbandamento ma esclusivamente un'unica invasione di corsia una volta superata la curva e giunti sul rettilineo.
È risultato al tribunale altresì inverosimile il fatto che il teste, pur asserendo di procedere a poca distanza dal veicolo responsabile (“mi precedeva a circa 40-50 metri”) abbia visto con nettezza invadere la carreggiata, mentre non sia stato in grado di ricordare se tra i veicoli vi fu un urto (“non ricordo se tra i due veicoli ci sia stato contatto ma suppongo di no”).
Del tutto inverosimile è stato ritenuto, poi, anche comportamento tenuto dal testimone nell'occasione dei fatti, per come emerso dal suo stesso racconto. Ed infatti, questi, dopo il Part posizionamento in quiete del veicolo del vi si sarebbe accostato, avrebbe interloquito con il conducente del veicolo pirata, e poi, al sopraggiungere di alcuni ragazzi sarebbe andato via.
Non è chiaro perché non abbia provveduto a chiamare i soccorsi, né perché abbia ritenuto di allontanarsi repentinamente dal luogo dei fatti pur essendo l'unico testimone oculare.
Ulteriormente anomalo è il fatto che il abbia riferito di aver dapprima constatato che ES il conducente responsabile del sinistro si era allontanato, e poi, dopo aver rilevato il sopraggiungere di alcuni ragazzi sul posto se ne sarebbe a sua volta andato senza riferire a nessuno della dinamica del sinistro, né dell'improvvisa fuga del conducente responsabile (in effetti, all'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, costoro non hanno rinvenuto nessuno).
4 Anche i rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di TI
NC contrasterebbero con la versione dei fatti resa dagli attori. Ed infatti, nel verbale degli
“accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose”, redatto ex art. 354 cpp dagli uomini del Commissariato di TI NC e prodotto in giudizio, si evince innanzitutto l'inesistenza di indizi in merito alla presenza di ulteriori veicoli (“senza riscontrare … tracce riconducibili alla presenza di altri veicoli convolti”); e, soprattutto, si qualifica il sinistro descrivendolo come un incidente stradale “autonomo” con esito mortale. E cioè un sinistro causato dalla perdita di Part controllo del veicolo da parte del conducente dovuta “presumibilmente” alla velocità del mezzo nell'atto di impegnare una curva pericolosa, all'assenza di illuminazione pubblica e al manto stradale reso viscido dalla pioggia. Peraltro, i rilievi degli agenti individuavano il punto Part ove avvenne il primo impatto del con il muretto all'interno della curva e non sul rettilineo.
Sotto un ultimo profilo, di nessuna utilità si è rivelata la testimonianza di un ulteriore soggetto che avrebbe affermato di essere sopraggiunto nell'immediatezza dei fatti, cioè Tes_2
non avendo costui fornito elementi per la ricostruzione del sinistro.
[...]
Per tali motivi la domanda veniva rigettata.
Notificata la sentenza in data 17.09.2024 su istanza della convenuta , con atto di CP_4 citazione notificato il 16.10.2024 i familiari di hanno proposto appello. Parte_3
L'appello è fondato su un unico lungo motivo di impugnazione con il quale allegano il
“malgoverno delle risultanze istruttorie”, la “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2700 c.c., per contrasto con i principi in tema di allegazione
e valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali”.
Gli appellanti censurano nello specifico la sentenza (1) nella parte in cui il tribunale ha ritenuto inattendibile il teste per le contraddizioni delle sue dichiarazioni (tra Testimone_1 quelle rese nelle s.i.t. e quelle rese in sede testimoniale), sostenendo che, considerato il tempo trascorso tra le s.i.t. e la testimonianza, non emergerebbe alcuna contraddizione in ordine alla ricostruzione del sinistro, (2) nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il teste per il ES contrasto della sua deposizione con la ricostruzione del sinistro effettuata dalla Polizia, sostenendo gli appellanti che la ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti della Polizia
(recepita dal tribunale), sarebbe errata e frutto di una “arbitraria deduzione”, (3) nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il teste per aver riferito circostanze inverosimili, cioè che si sarebbe
5 allontanato dal luogo del sinistro prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e senza chiamare i soccorsi, sostenendo gli appellanti che l'allontanamento era stato giustificato dallo stesso con la sua condizione di spavento seguita all'accaduto, che gli agenti di Polizia sono ES giunti dopo oltre mezz'ora e che altri soggetti (indicati come i “due ragazzi”) avevano già provveduto ad allertare i soccorsi.
Gli appellanti concludono quindi per la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e della morte di . Parte_3
La convenuta , quale impresa territorialmente designata per la gestione e CP_4 liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, costituitasi con comparsa depositata il 18.11.2024, contesta punto per punto le asserzioni degli appellanti, tanto in merito all'attendibilità del , quanto alla ricostruzione dei verbalizzanti, quanto ES infine alla sussistenza di un elemento colposo nella condotta di guida tenuta dalla vittima.
Ciò premesso, ribadito che nell'azione nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada è onere degli attori provare con particolare rigore la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'insorgere della obbligazione risarcitoria, cioè l'effettiva ricorrenza del fatto illecito, la piena responsabilità del soggetto rimasto non identificato nella causazione del fatto,
l'impossibilità della identificazione del responsabile per cause non imputabili a negligenza della vittima e il nesso causale tra l'illecito e i danni riportati, si ritiene che i familiari di
[...]
, come ritenuto dal tribunale, non abbiano assolto tale onere in quanto le prove addotte, Pt_3 da valutare secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), non hanno fornito la dimostrazione degli elementi suddetti.
Innanzitutto, al contrario di quanto affermato dagli appellanti, il , unico teste ES oculare dell'incidente, ha fornito due versioni dei fatti (una nella s.i.t. del 25.11.2015 e l'altra nella deposizione testimoniale del 27.10.2020) assolutamente inconciliabili sotto diversi profili.
Tali discordanze possono apprezzarsi sotto almeno tre aspetti: (1) la localizzazione della Part presunta invasione di corsia;
(2) la sussistenza di uno o più impatti del veicolo del contro i Part muretti a secco posti su entrambi i lati della strada;
(3) l'effettiva distanza tra il veicolo del e quello rimasto non identificato.
6 Procedendo con ordine, quanto al primo aspetto, sussiste un'ineludibile contraddizione tra l'affermazione secondo cui l'asserita invasione di corsia da parte del veicolo pirata sarebbe avvenuta “giunti in prossimità di una curva” come indicato nelle SIT del 24.11.2015 e la Part affermazione secondo l'invasione della corsia di pertinenza del da parte della vettura non Part identificata sarebbe avvenuta quando il veicolo condotto dal “dopo aver superato una curva a destra, percorreva il rettilineo per circa 40 - 50 m dalla detta curva”, come riferito nella testimonianza del 27.11.2020 per ben due volte.
La “correzione di tiro” operata dal teste durante il giudizio, riferendo dell'impatto avvenuto lungo il rettilineo a circa 40-50 metri dalla curva (e non più in prossimità della curva), pare essere giustificata dalla necessità di evitare che la collocazione dell'incrocio tra i due veicoli lungo la curva potesse ingenerare il dubbio che tale incrocio fosse avvenuto in un punto sito al di fuori della visuale del teste . UB che, alla luce dei rilievi eseguiti, Testimone_1 appare più che fondato.
Quello del punto di incrocio tra i due veicoli e di invasione della corsia opposta da parte del veicolo non identificato costituisce la principale contraddizione tra le due versioni, e non il fatto che l'invasione sarebbe avvenuta più volte, fatto, quest'ultimo, ribadito in entrambe le circostanze dal , ad onta di quanto indicato nella sentenza impugnata, sia nelle s.i.t. ES del 25.11.2015 (ove si legge che la vettura non identificata ha “iniziato a sbandare e ad invadere la corsia del senso contrario, operazione che avveniva più volte”), che nella deposizione del
27.10.2020 (ove si legge che la vettura non identificata “in più di una circostanza aveva invaso il centro strada”).
Anche le stesse caratteristiche con cui sarebbe avvenuta tale “invasione” di corsia non sembrano univoche. Mentre nelle SIT il veicolo pirata avrebbe “invaso la corsia opposta”, nella testimonianza processuale, a distanza di circa cinque anni, si afferma più in dettaglio che “in relazione all'invasione della semicarreggiata preciso che il veicolo che mi precedeva andava a centro strada”. Anche questa differenza appare significativa: un conto è invadere integralmente la corsia opposta, in tal caso sarebbe comprensibile una manovra di allargamento repentina
(come quella eseguita dalla vittima) da cui sarebbe derivato lo sbandamento. Altro è invadere il centro della carreggiata, ciò che renderebbe molto più agevole il ripiegamento all'esterno laddove, come riferito, tutti i veicoli viaggino a velocità moderata. Part Altra contraddizione è quella relativa al numero degli impatti del veicolo del con il muretto a secco posto sulla sua destra. Nella testimonianza si riferisce di due successivi impatti Part Part riportati dall'PE RS del In particolare, l'auto del “collideva contro il muretto a
7 secco posto alla destra rispetto al proprio senso di marcia;
dopo, girandosi trasversalmente lato passeggero, finiva la sua corsa sul muretto a secco di una proprietà privata”. Nelle SIT, il Part
, invece, parla di un solo impatto affermando di aver visto il “che effettuava una ES manovra repentina al fine di evitare l'impatto spostandosi sulla destra della sua corsia di marcia, iniziando a ruotare su se stessa…subito dopo ho udito un forte botto…ho notato che il veicolo aveva impattato contro un muro in pietra posto sul lato destro del mio senso di marcia” Part (cioè, il lato sinistro del .
Se fosse stato presente al momento del sinistro, il avrebbe potuto rendersi ES
Part conto che gli impatti della vettura condotta dal sui muretti erano stati due e riferirlo il giorno dopo alla Polizia, in sede di s.i.t., invece che riferirlo cinque anni dopo al tribunale.
Parimenti controversa è la distanza alla quale avrebbe viaggiato il rispetto al ES veicolo ignoto che lo precedeva. Nelle SIT riferisce che si trovava a 20/30 metri (“mi trovavo
a 20/30 metri, distanza che indicativamente ho mantenuto fino a quando si è verificato lo impatto”). In sede testimoniale ha invece riferito di una distanza di 40 - 50 metri (“detto veicolo mi precedeva a circa 40-50 metri ed io percorrevo la detta ss a velocità moderata”).
A parte le contraddizioni tra le dichiarazioni rese nelle s.i.t. e quelle rese nella deposizione testimoniale, un ulteriore e grave elemento di inattendibilità della testimonianza è Part dato dal primo punto di impatto del veicolo del rispetto al muretto a secco posto alla sua Part destra, individuato dalla Polizia subito in uscita della vettura del dalla curva a destra (v. rappresentazione grafica della Polizia). Se infatti l'incrocio tra i due mezzi e l'invasione di corsia da parte di quello non identificato fossero avvenuti sul rettilineo, a 40 - 50 metri dalla Part Part curva a destra per il e dopo che il aveva superato detta curva a destra, come riferito nella sua deposizione dal , non si comprenderebbe perché il primo punto di impatto è ES stato individuato dalla Polizia subito dopo l'uscita dalla curva, in prossimità dalla curva, e non a più di 40 - 50 metri dalla stessa.
In definitiva, valutati gli elementi di contraddizione tra le versioni rese dal e ES il contrasto (sul primo punto di impatto) appare ragionevole supporre che il non abbia ES reso una deposizione veritiera sulla dinamica del sinistro.
Peraltro, non paiono di scorgersi elementi di opinabilità nell'operato dei verbalizzanti, né le fotografie accluse nell'atto di appello sembrano idonee a confutare alcunché in quanto,
8 ritraendo solo un dettaglio della strada, non consentono di chiarire se il muretto danneggiato ivi ritratto si trovi o meno subito dopo la curva, in prossimità della stessa. Di tal che la attestazione eseguita dai verbalizzanti alla luce della riproduzione grafica della planimetria dei luoghi è da ritenersi assolutamente attendibile.
Vi sono infine anche ulteriori elementi che depongono per l'inverosimiglianza complessiva del racconto del teste oculare predetto, in particolare il comportamento da lui tenuto subito dopo aver asseritamente assistito all'incidente.
Appare infatti decisamente anomalo che dopo aver constatato l'accaduto e aver anche riconosciuto la vittima come un proprio conoscente, abbia preferito allontanarsi dai luoghi, pur essendo a suo dire l'unico teste oculare (oltre il conducente della fantomatica vettura ignota),
l'unica persona che poteva riferire la dinamica del sinistro alla Polizia, così come appare anomalo che pur essendo il “primo arrivato” sul luogo del sinistro (oltre al conducente del fantomatico veicolo ignoto) non si sia subito premurato di chiamare le forze dell'ordine e i soccorsi.
Strano appare anche che dopo aver individuato la responsabilità del conducente della fantomatica vettura ignota non si sia premurato di individuare esattamente detta vettura, tanto da non essere in grado di indicarne il modello e la targa.
La circostanza che potesse essere turbato per l'accaduto non esclude che fosse comunque in grado di attivarsi per chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine e per individuare la fantomatica auto che avrebbe causato il sinistro.
Neppure appare di ausilio agli attori quanto riferito dall'altro teste, non Tes_2 avendo costui assistito al sinistro.
Peraltro, appare singolare che il ha riferito di aver trovato in loco il , Tes_2 ES soggetto a lui noto, e di averci anche parlato (v. verbale d'udienza del 14.09.2021), mentre il mai ha fatto menzione dell'arrivo e della presenza del limitandosi a riferire ES Tes_2 dell'arrivo in auto di due ragazzi e di altri automobilisti.
I dubbi sull'attendibilità del teste , oltre al rigetto della domanda attorea, ES impongono la sua segnalazione alla Procura della Repubblica ex art. 331 cpp, per il reato di falsa testimonianza ipotizzabile a suo carico.
9 Resta assorbita ogni altra questione.
Gli appellanti vanno dunque condannati al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate secondo i parametri medi, oltre rimborso spese forfettarie (15%),
CAP e IVA come per legge, da incrementare ex art. 4 c. IV DM 10.03.2014 n. 55 essendosi la compagnia difesa nei confronti di cinque parti senza tuttavia affrontare questioni distinte e specifiche.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si deve dare qui atto, per il pagamento, a carico delle parti appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del DPR 30.5.2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n. 2237/2024 del Tribunale di Taranto proposto da , Parte_1
e nei confronti della Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 nella qualità in atti, con atto di citazione notificato il 16.10.2044, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti al rimborso in solido in favore dell' delle spese CP_4 di appello liquidate in € 21.982,06 (comprensivo dell'aumento ex art. 4 c. IV DM
10.03.2014 n.55), oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP e IVA come per legge.
Ai sensi del DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Visto l'art. 331 c.p.p., segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il sig. , nato a [...] il [...], per il reato di falsa testimonianza Testimone_1 ipotizzabile a suo carico.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
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