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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 850/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 18/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. TAVANI PAOLA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. CESCATO LUCIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande formulate dal ricorrente, delle difese e richieste avanzate dalla
1 convenuta;
che all'udienza del 17.06.2025 le parti dichiaravano di volersi divorziare alle seguenti conclusioni congiunte, che di seguito si riportano:
“1) dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento da parte del IG nei Parte_1
confronti della IG.ra a decorrere dal mese di giugno 2025; Controparte_1
2) nel contesto di una definizione integrale di ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale intercorso tra i ricorrenti, connesso al matrimonio e non, ed al fine di regolamentare le questioni patrimoniali, il signor si impegna a cedere alla Parte_1
signora , che si impegna ad accettare, per la somma di € 97.970,00 la Controparte_1
quota di ½ indivisa della piena proprietà dell'unità immobiliare (casa familiare) facente parte del Condominio denominato “ ” sito in Comune di Carbonera Via Controparte_2
Mario del Monaco – 8 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Carbonera,
Sezione D, Foglio 3 Mappale 1482 sub. 3 Cat- A/2, classe2, vani 7, P, S1 T 1 Rc Euro
668,81 e Mappale 1482 sub 17 Categ c/6 Classe 4, mq 35, P.s1, RC euro 90,38, oltre alle parti comuni ex art. 1117 cc
Il IG. si obbliga a consegnare l'originale dell' all'atto definitivo di cessione Pt_1 CP_3
da stipularsi a mezzo rogito notarile, avanti un Notaio scelto dalla IG.ra entro CP_1
e non oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza di divorzio. Atto notarile le cui spese saranno a carico della IG.ra e che dovrà recepire le condizioni di divorzio CP_1
concordate tra le parti ed essendo il trasferimento degli immobili funzionalmente collegato al procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio dovrà contenere l'esplicito riferimento alla emananda sentenza di divorzio, con la conseguente esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e tributo (bollo , registro ipotecaria, catastali, diritti ipotecari ecc) ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni,
della sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile – 10 maggio 1999 n. 154 e della
2 sentenza, da ultimo, della Cass Civ 17.2.2016 n. 3110.
3) Nel contesto di una definizione transattiva e tombale di tutti i rapporti economico-
patrimoniali tra le parti, la IGra verserà, in sede di rogito notarile che Controparte_1
verrà fissato nel termine di cui al punto 2 che precede, in favore del IG. l'ulteriore Pt_1
somma di € 12.030,00 (e quindi complessivamente €110.000,00) a mezzo assegno circolare e ciò a tacitazione di qualsivoglia pretesa del IG. in riferimento ai lavori Pt_1
di ristrutturazione della casa familiare descritta al punto 2) che precede e al mobilio di casa che resta, pertanto, di proprietà esclusiva della IG.ra , IMU sino a CP_1
dicembre 2024; mentre per l'anno 2025 l'importo sarà a carico, per i primi 6 mesi, di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
4) I IGg.ri e sempre nel contesto di una definizione transattiva e Pt_1 CP_1
tombale di tutti i rapporti economici e patrimoniali, dichiarano di voler sciogliere definitivamente, così come sciolgono, l'impresa familiare costituita in data 19.12.2013 dal titolare dell'impresa individuale IG. con il familiare collaboratore IG.ra RT
, che di fatto già da tre anni non collabora più nella precitata impresa. Controparte_1
La IG.ra dichiara, quale familiare collaboratore, di rinunciare a qualsiasi CP_1
buonauscita e dichiara altresì, per quanto necessiti, che tutti i beni utilizzati durante l'attività di collaborazione sono e restano di proprietà dell'imprenditore . La RT
IG.ra si dichiara fin d'ora disponibile a sottoscrivere eventuali ulteriori CP_1
documenti, anche fiscali, si rendessero necessari a seguito dello scioglimento dell'impresa familiare, le cui spese, se dovute, verranno suddivise al 50% tra le parti.
5) Con l'assetto di interessi come sopra determinato e con l'esatto adempimento di quanto previsto nei punti che precedono, le parti dichiarano di aver così definito qualsivoglia questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente e che non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo
3 nascente dal matrimonio o comunque da ogni altro rapporto economico o patrimoniale tra loro intercorrente o preteso, con espressa rinuncia ad ogni eventuale diritto e/o pretesa anche a titolo di liquidazione una tantum ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970.
6) spese del presente giudizio compensate”.
All'udienza le parti hanno confermato di volersi divorziare alle condizioni concordate, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/09/1997 da e , trascritto al n. 22, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 Controparte_1
1997 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SILEA alle seguenti condizioni:
1) si dà atto che cessa l'obbligo di mantenimento da parte del IG nei Parte_1
confronti della IG.ra a decorrere dal mese di giugno 2025; Controparte_1
2) si dà atto che nel contesto di una definizione integrale di ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale intercorso tra i ricorrenti, connesso al matrimonio e non, ed al fine di regolamentare le questioni patrimoniali, il signor si impegna a cedere Parte_1
4 alla signora , che si impegna ad accettare, per la somma di € 97.970,00 Controparte_1
la quota di ½ indivisa della piena proprietà dell'unità immobiliare (casa familiare) facente parte del Condominio denominato “ ” sito in Comune di Carbonera Via Controparte_2
Mario del Monaco – 8 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Carbonera,
Sezione D, Foglio 3 Mappale 1482 sub. 3 Cat- A/2, classe2, vani 7, P, S1 T 1 Rc Euro
668,81 e Mappale 1482 sub 17 Categ c/6 Classe 4, mq 35, P.s1, RC euro 90,38, oltre alle parti comuni ex art. 1117 cc
Il IG. si obbliga a consegnare l'originale dell' all'atto definitivo di cessione Pt_1 CP_3
da stipularsi a mezzo rogito notarile, avanti un Notaio scelto dalla IG.ra entro CP_1
e non oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza di divorzio. Atto notarile le cui spese saranno a carico della IG.ra e che dovrà recepire le condizioni di divorzio CP_1
concordate tra le parti ed essendo il trasferimento degli immobili funzionalmente collegato al procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio dovrà contenere l'esplicito riferimento alla emananda sentenza di divorzio, con la conseguente esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e tributo (bollo , registro ipotecaria, catastali, diritti ipotecari ecc) ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni,
della sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile – 10 maggio 1999 n. 154 e della sentenza, da ultimo, della Cass Civ 17.2.2016 n. 3110.
3) Si dà atto che nel contesto di una definizione transattiva e tombale di tutti i rapporti economico-patrimoniali tra le parti, la IGra verserà, in sede di rogito Controparte_1
notarile che verrà fissato nel termine di cui al punto 2 che precede, in favore del IG.
l'ulteriore somma di € 12.030,00 (e quindi complessivamente €110.000,00) a Pt_1
mezzo assegno circolare e ciò a tacitazione di qualsivoglia pretesa del IG. in Pt_1
riferimento ai lavori di ristrutturazione della casa familiare descritta al punto 2) che precede e al mobilio di casa che resta, pertanto, di proprietà esclusiva della IG.ra
5 IMU sino a dicembre 2024; mentre per l'anno 2025 l'importo sarà a carico, per CP_1
i primi 6 mesi, di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
4) Si dà atto che i IGg.ri e sempre nel contesto di una definizione Pt_1 CP_1
transattiva e tombale di tutti i rapporti economici e patrimoniali, dichiarano di voler sciogliere definitivamente, così come sciolgono, l'impresa familiare costituita in data
19.12.2013 dal titolare dell'impresa individuale IG. con il familiare RT
collaboratore IG.ra , che di fatto già da tre anni non collabora più nella Controparte_1
precitata impresa. La IG.ra dichiara, quale familiare collaboratore, di CP_1
rinunciare a qualsiasi buonauscita e dichiara altresì, per quanto necessiti, che tutti i beni utilizzati durante l'attività di collaborazione sono e restano di proprietà dell'imprenditore
. La IG.ra si dichiara fin d'ora disponibile a sottoscrivere RT CP_1
eventuali ulteriori documenti, anche fiscali, si rendessero necessari a seguito dello scioglimento dell'impresa familiare, le cui spese, se dovute, verranno suddivise al 50%
tra le parti.
5) Si dà atto che con l'assetto di interessi come sopra determinato e con l'esatto adempimento di quanto previsto nei punti che precedono, le parti dichiarano di aver così
definito qualsivoglia questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente e che non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo nascente dal matrimonio o comunque da ogni altro rapporto economico o patrimoniale tra loro intercorrente o preteso, con espressa rinuncia ad ogni eventuale diritto e/o pretesa anche a titolo di liquidazione una tantum ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970.
6) spese del presente giudizio compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/06/2025.
6 Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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