Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/02/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Ambrosio e Francesca Lisa Ferraro, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, Via E. Gianturco n. 92, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via Diaz 11;
avverso e per l'annullamento
1) del decreto n. Cat.-OMISSIS-/1^Sez/-OMISSIS-, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso in data 01.09.2020, e notificato a mezzo pec, in data 30.12.2020;
nonché
2) di tutti gli altri eventuali atti allo stesso presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 21 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2021 e depositato in data 8 marzo 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità bengalese regolarmente in Italia dal 2007, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Napoli con validità fino al 19 settembre 2014, alla scadenza del predetto titolo, in data 6 luglio 2016, ha inoltrato kit per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In data 12 giugno 2017, a seguito di convocazione, l’interessato si è presentato presso gli uffici della Questura per sottoporsi a rilievi foto-dattiloscopici e per la consegna della documentazione necessaria per il rinnovo del titolo; la pratica è stata regolarmente acquisita e nulla è stato eccepito.
Decorsi i termini di legge di cui all’art. 5, comma 9, del D.Lgs 286/98, l’interessato, non avendo avuto conoscenza dell’esito del procedimento amministrativo de quo , tramite il difensore ha inoltrato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli richiesta di accesso procedimentale, documentale e di accesso civico generalizzato con estrazione di copia.
Non essendo stata riscontrata l’istanza di accesso (con conseguente formazione del silenzio rigetto), e nonostante il formale sollecito a provvedere del 17 luglio 2020, in data 28 luglio 2020 è stato proposto ricorso (iscritto al n. r.g. -OMISSIS-) per la tutela del diritto di accesso.
Nelle more del giudizio, in data 29 luglio 2020, la Questura di Napoli ha inoltrato il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull’esistenza di una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Napoli - -OMISSIS-, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, per fatti commessi nell’anno 2014.
Il difensore del deducente, in risposta al predetto preavviso di rigetto, in data 19 ottobre 2020 ha inoltrato una memoria.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciandosi sul ricorso per la tutela del diritto di accesso del ricorrente, lo ha accolto e, con sentenza n.-OMISSIS- ha condannato la Questura di Napoli all’esibizione della documentazione richiesta, incluso il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.
Solo a seguito di atto stragiudiziale di diffida del 29 dicembre 2020, in data 30 dicembre 2020, la P.A. resistente ha trasmesso al difensore del deducente il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, fondato essenzialmente sulla citata sentenza di condanna emessa in data 18 giugno 2019 dalla Corte d’Appello di Napoli - -OMISSIS-.
Con l’atto introduttivo del giudizio il deducente ha dunque proposto la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Interno, Questura di Napoli.
1.2. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 21 gennaio 2025 nessuno è comparso; dunque, valutati gli atti depositati, è stato disposto il passaggio in decisione della causa.
DIRITTO
1. Preliminarmente, devono ritenersi inutilizzabili i documenti depositati dalla parte ricorrente in data 17 gennaio 2025, tardivamente rispetto all’udienza del giorno 21 gennaio 2025.
A tale conclusione il Collegio perviene in applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i termini fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., per il deposito di memorie difensive e documenti, hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 9613; Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2024, n. 4432; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 10 gennaio 2025, n. 47).
Parimenti inutilizzabili sono le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, sempre in data 17 gennaio 2025: ed invero, l’art. 13- quater del titolo IV dell’allegato 2 cod. proc. amm. prevede - in relazione alle udienze per le quali è prevista la trattazione da remoto - che in alternativa alla partecipazione alla discussione il difensore può chiedere il “ passaggio della causa in decisione ”; la norma processuale in esame ha contenuto diverso rispetto al previgente art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70, che prevedeva in alternativa alla discussione il deposito di note di udienza o di richiesta di passaggio in decisione. Orbene, nella vigenza del cit. art. 4, per esigenze emergenziali connesse alla pandemia, le note di udienza si ponevano in alternativa alla discussione (sostituendola), mentre ciò non è consentito dalla vigente norma processuale (cit. art. 13- quater ) per le udienze da remoto, potendo il difensore, in alternativa alla discussione, chiedere il solo passaggio in decisione, senza introduzione di elementi nuovi, non consentendo la norma una difesa cartolare tramite le note di udienza in sostituzione della discussione orale e, quindi, l’introduzione di elementi di novità al di fuori degli ordinari canali processuali (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3 novembre 2022, n. 2860).
2. Con unico articolato motivo di ricorso sono stati dedotti vizi di Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 27, 32,97 Cost..Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2016/343 UE del 9 marzo 2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs 286/98;Violazioe e/o falsa applicazione art.10 bis L.241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 CEDU. Violazione e/o falsa applicazione del diritto all’unità familiare. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e per carenza dei presupposti, difetto di motivazione. Violazione del principio dell’affidamento, illogicità, mancata comparazione di interessi rilevanti.
In sintesi, per la parte ricorrente, in primo luogo, l’avversato provvedimento di diniego è fondato solo su una sentenza di condanna senza che sia stata riconosciuta al deducente la garanzia costituzionale della presunzione di innocenza, sancita e proclamata anche dalla Direttiva 2016/343 UE del 9 marzo 2016 (il deducente rappresenta, in particolare, che contro la citata sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, depositato in data 2 ottobre 2019).
Dal ricorso depositato, argomenta la parte ricorrente, è facile evincere che la condanna de qua è essenzialmente legata ad un’errata interpretazione dei fatti, e che la partecipazione dell’interessato alla vicenda delittuosa in questione è inesistente; inoltre la citata sentenza non può essere idonea, come sostiene la Questura, a “ delineare una spiccata biografia criminale ” del ricorrente, in quanto unica condanna penale emessa nei suoi confronti e non definitiva.
In secondo luogo, per l’esponente il provvedimento impugnato è frutto di un’istruttoria carente e lacunosa in quanto privo di qualsivoglia riferimento e valutazione relativamente al nucleo familiare del ricorrente, nonché al suo inserimento sociale e lavorativo: infatti, nessun elemento oggettivo, oltre alla condanna, è stato prospettato nel provvedimento di diniego impugnato, che è manchevole della valutazione comparativa richiesta dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998, ma soprattutto lede il diritto all’unità familiare del deducente, tutelato dalla normativa costituzionale, internazionale e comunitaria (all’uopo l’esponente ha richiamato l’art 8 CEDU e l’art. 5, comma 5, del T.U. Immigrazione, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 5/2007, e – quanto a quest’ultima previsione - il relativo corredo giurisprudenziale).
L’esponente ha inoltre evidenziato che la Questura di Napoli ha emesso il provvedimento di diniego senza considerare che sul territorio nazionale, unitamente al deducente, è presente il figlio giovanissimo con il quale convive; il figlio, ben integrato e radicato sul territorio, regolarmente soggiornante, assunto con regolare contratto di lavoro presso una ditta fino al 2020 e che da poco ha avviato un’attività lavorativa in proprio, non ha più rapporti con la madre rimasta in Bangladesh, di talché il ricorrente resta l’unica figura genitoriale presente nella sua vita.
Dunque, osserva il deducente, in presenza di un nucleo familiare e legami familiari effettivi e dimostrati, la Questura di Napoli, nel bilanciamento degli interessi che è chiamata ad effettuare, avrebbe dovuto valutare come preminente la tutela dell’unità familiare.
Inoltre, l’esponente ha evidenziato di essere arrivato in Italia da oltre 10 anni, di essere sempre rimasto regolare sul territorio nazionale, ottenendo sempre il rinnovo del permesso di soggiorno e, nel lungo soggiorno in Italia, non ha mai destato allarme sociale, né costituito pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza dello Stato, eccetto per la vicenda sopra richiamata; ed ancora, dai fatti contestati sono intercorsi ben sei anni, durante i quali l’interessato ha avuto una buona condotta, non ha commesso alcun reato né destato allarme sociale con il suo comportamento, ma si è dedicato al suo lavoro di operaio e alla cura e crescita del figlio.
Dunque, il ricorrente evidenzia di aver sempre svolto attività lavorativa integrandosi positivamente nella società; di non avere più rapporti familiari e/o sociali con il paese d’origine; di continuare a vivere stabilmente in Casandrino con il figlio regolarmente soggiornate, offrendogli tutto il supporto e l’amore che l’unico genitore presente nella sua vita possa dargli.
Infine, per l’esponente la Questura di Napoli non ha vagliato tutte le situazioni e circostanze da tenere in debita considerazione nell’emanare il provvedimento di diniego, ed in particolare: della pendenza del ricorso per Cassazione per l’impugnativa dell’unica sentenza esistente in danno del ricorrente; del lungo periodo di permanenza in Italia dell’interessato, che risale al lontano 2007; dell’integrazione sociale del deducente e della sua pregressa posizione lavorativa quale titolare di rapporto di lavoro subordinato e tempo indeterminato; infine, della presenza in Italia di un nucleo familiare ossia della presenza del figlio giovanissimo dell’interessato.
Per l’esponente, infine, deve aggiungersi che l’Amministrazione resistente, con memoria ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inoltrata in data 19 ottobre 2020, è stata messa a conoscenza della posizione dello stesso deducente ma alla stessa memoria non è seguita alcuna risposta, né nel provvedimento di diniego avversato sono state illustrate le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni rassegnate.
3. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi in appresso specificati.
3.1. Il deducente ha richiamato la circostanza di vivere in Italia da molti anni e di aver ivi creato anche solidi rapporti affettivi (all’uopo la parte ricorrente ha versato nel fascicolo del giudizio certificazione riguardante la residenza e lo stato di famiglia nonché ulteriore documentazione).
Orbene, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”.
La citata disposizione ha costituito oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 202 del 18 luglio 2013, con la quale è stato tra l’altro affermato che “ la disposizione impugnata delimita l’ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l’automatismo solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso. Simile restrizione viola l’art. 3 Cost. e reca un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette previsioni costituzionali. In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. In questo senso, la disposizione di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari ”.
L’effetto innovativo, sul piano normativo, riconducibile alla citata pronuncia costituzionale consiste quindi nell’affrancamento dell’obbligo valutativo e motivazionale facente carico all’Amministrazione, in presenza di una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da uno straniero gravato da un carico penale per un reato astrattamente ascrivibile ad una tipologia criminosa di carattere ostativo, dalla condizione che sia stata presentata una istanza di ricongiungimento familiare, laddove siano radicati sul territorio nazionale legami familiari del richiedente meritevoli di protezione alla luce delle pertinenti disposizioni costituzionali e sovranazionali; né potrebbe sostenersi che la rilevata ”attenuazione” - e quindi l’esigenza di una valutazione in concreto di pericolosità - del vincolo decisorio posto all’Amministrazione da una condanna per un reato astrattamente ostativo presupponga comunque che, pur non essendo stata presentata la relativa domanda, sussistano comunque le condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare ex art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 posto che, sebbene dall’ incipit della citata sentenza costituzionale potrebbe effettivamente rinvenirsi tale limite alla applicazione del principio di tutela dell’unità familiare, esso è neutralizzato sia dalla restante parte della relativa motivazione, laddove si evidenzia che “ la disposizione di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari”, sia, soprattutto, dal suo dispositivo, formulato nel senso della declaratoria della “illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato ”, legami, quindi, che assumono rilievo indipendentemente dalla disciplina (e dai relativi presupposti applicativi di carattere formale e sostanziale) dell’istituto del ricongiungimento familiare (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2022, n. 5821).
Dunque, se per effetto del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), della legge 30 luglio 2002, n. 189) e 5, comma 5, dello stesso decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, talune condanne sono automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce “a monte” ai reati in questione, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, tale automatismo ostativo può essere mitigato solo dalla presenza di vincoli familiari, dovendo in tal caso il Questore operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza da un lato, e al rispetto della vita familiare del cittadino straniero dall’altro: ove cioè sussistano legami familiari, l'Amministrazione non può avvalersi degli automatismi ostativi connessi a pregresse condanne, dovendo procedere ad una più ampia valutazione che tenga conto anche della “natura” e della “effettività dei vincoli familiari”, nonché della “esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine” e della “durata del suo soggiorno nel territorio nazionale”, come espressamente richiesto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per gli stranieri che abbiano beneficiato del ricongiungimento familiare (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2024, n. 4573).
Nell’esercizio del potere, l’Amministrazione è, dunque, tenuta a valutare la condizione familiare dello straniero, in quanto l’interesse alla vita familiare dell’immigrato e dei suoi congiunti sono diritti fondamentali aventi copertura convenzionale, in particolar modo nell’art. 8 CEDU (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 22 settembre 2023, n. 8483), dovendo l’Amministrazione effettuare il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi e fornire un’adeguata motivazione sulla scelta operata (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2024, n. 4605).
3.2. In definitiva, la valutazione dell’Amministrazione resistente deve porsi in un’ottica comprensiva della complessiva situazione - personale e familiare - dell’interessato (dovendosi dunque procedere alla attualizzazione della valutazione della personalità del ricorrente e del suo inserimento sociale, alla luce dell’esigenza antagonista di preservare l’unità del nucleo familiare, ed alla conseguente necessità che la pericolosità sociale, oltre che valutata in astratto - in relazione alla riportata condanna - sussista realmente anche in concreto e nell’attualità: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 20 maggio 2024, n. 10090), con la conseguenza che il provvedimento avversato – che ha tralasciato l’analisi dei sopra richiamati aspetti - risulta affetto dai vizi, segnatamente di carenza di istruttoria e di difetto di motivazione, dedotti dalla parte ricorrente.
4. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto nei sensi precisati, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto n. Cat.-OMISSIS-/1^Sez/-OMISSIS- dell’1 settembre 2020.
Sono espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione - che dovranno tenere conto nella motivazione dei principi esposti – da adottarsi entro trenta (30) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
5. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate fra le parti, stante la natura interpretativa delle questioni esaminate, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico dell’Amministrazione resistente, a favore della parte ricorrente (posto che, nel processo amministrativo, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare: cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1531; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 maggio 2024, n. 3194), con distrazione a favore degli avvocati Francesca Ambrosio e Francesca Lisa Ferraro, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi precisati e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nei termini in motivazione.
Spese compensate, fatto salvo l’obbligo dell’Amministrazione resistente di refusione in favore della parte ricorrente delle somme effettivamente versate a titolo di contributo unificato, con distrazione a favore degli avvocati Francesca Ambrosio e Francesca Lisa Ferraro, antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.