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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in persona del giudice Dr.ssa Ilaria Benincasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6249 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Emilio Serena in virtù di procura in atti
Parte ricorrente e
codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Elena Sancassani in virtù di procura in atti
Parte convenuta nonché
, rappresentato e difeso Controparte_2 dagli avvocati Silvano Imbriaci e Antonello Zaffina in virtù di procura in atti
Parte convenuta
Oggetto: attribuzione di quota di pensione
Conclusioni (v. udienza del 25/11/2025):
La ricorrente e la resistente hanno concluso chiedendo di: Controparte_1
“- disporre che l'importo della pensione di reversibilità relativa a C.F.: Parte_2
, sia corrisposto, con effetto a decorrere dall'1/2/2025, per il CodiceFiscale_3
1 70% in favore di C.F.: , e per il restante Parte_1 CodiceFiscale_4
30% in favore di , c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_5
- ordinare ad , quale ente erogatore obbligato, di versare le somme nelle quote CP_3 individuate;
- compensazione tra le parti delle spese di lite”; il resistente si è rimesso alla decisione del Tribunale e ha richiamato le CP_3 conclusioni della propria memoria di costituzione”:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale riconoscere il diritto fatto valere da parte ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti previsti dall'art. 9 L 898/70, co. 3, determinando le CP_ quote di rispettiva spettanza;
disporre, per quanto attiene ad con provvedimento CP_ avente efficacia costitutiva e, in ogni caso, con salvezza del diritto dell' al recupero delle maggiori somme corrisposte al coniuge superstite;
rigettare ogni altra diversa ed ulteriore domanda di parte ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/05/2025, ha chiesto l'attribuzione di una Parte_1 quota della pensione di reversibilità spettante ad quale coniuge Controparte_1 superstite di deceduto in data 12/01/2025, chiedendo, altresì, che tali Parte_2
CP_ somme le fossero corrisposte direttamente dall' quale ente previdenziale del defunto.
A fondamento del ricorso, ha dedotto di essere stata sposata con Parte_1 [...] dal 15/09/1977 al 19/12/2017, allorché i coniugi, comparsi dinanzi al Tribunale Pt_2 di Firenze, avevano concordato di procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo da parte del di versare a favore Pt_2 della la somma mensile di € 2.660,00 a titolo di assegno divorzile;
di non Pt_1 essersi risposata;
che il aveva successivamente contratto matrimonio con Pt_2 in data 24/03/2023; che era deceduto in data Controparte_1 Parte_2
12/01/2025; che lo stesso, alla data del decesso, percepiva una pensione da parte CP_ dell' di avere diritto a percepire una quota di tale pensione, stante la durata del
2 rapporto coniugale tra la medesima ricorrente e l'ex coniuge deceduto, e l'entità dell'assegno divorzile pattuito in sede di divorzio.
Si è costituita la quale, dopo avere dedotto di avere convissuto a Controparte_1 lungo con il defunto prima del matrimonio, ha chiesto di attribuire una quota della pensione di reversibilità del all'ex coniuge nella misura risultante Pt_2 dall'istruttoria.
Si è costituito , il quale, nulla opponendo in ordine alla ripartizione delle quote, ha CP_3 concluso come sopra precisato.
2. Il presente giudizio può essere definito accogliendo le concordi conclusioni delle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e sono in armonia con la principale finalità solidaristica dell'istituto.
3. In considerazione dell'accordo raggiunto, e considerata la natura necessaria del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
- dispone che , , corrisponda la pensione CP_3 Controparte_4 relativa al defunto nella misura del 70% a Cod. Parte_2 Parte_1
Fisc. , e del restante 30% ad Cod. Fisc. C.F._1 Controparte_1
con decorrenza dall'01/02/2025 compreso;
C.F._2
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, in data 28 novembre 2025.
Il giudice
Dr.ssa Ilaria Benincasa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in persona del giudice Dr.ssa Ilaria Benincasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6249 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Emilio Serena in virtù di procura in atti
Parte ricorrente e
codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Elena Sancassani in virtù di procura in atti
Parte convenuta nonché
, rappresentato e difeso Controparte_2 dagli avvocati Silvano Imbriaci e Antonello Zaffina in virtù di procura in atti
Parte convenuta
Oggetto: attribuzione di quota di pensione
Conclusioni (v. udienza del 25/11/2025):
La ricorrente e la resistente hanno concluso chiedendo di: Controparte_1
“- disporre che l'importo della pensione di reversibilità relativa a C.F.: Parte_2
, sia corrisposto, con effetto a decorrere dall'1/2/2025, per il CodiceFiscale_3
1 70% in favore di C.F.: , e per il restante Parte_1 CodiceFiscale_4
30% in favore di , c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_5
- ordinare ad , quale ente erogatore obbligato, di versare le somme nelle quote CP_3 individuate;
- compensazione tra le parti delle spese di lite”; il resistente si è rimesso alla decisione del Tribunale e ha richiamato le CP_3 conclusioni della propria memoria di costituzione”:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale riconoscere il diritto fatto valere da parte ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti previsti dall'art. 9 L 898/70, co. 3, determinando le CP_ quote di rispettiva spettanza;
disporre, per quanto attiene ad con provvedimento CP_ avente efficacia costitutiva e, in ogni caso, con salvezza del diritto dell' al recupero delle maggiori somme corrisposte al coniuge superstite;
rigettare ogni altra diversa ed ulteriore domanda di parte ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/05/2025, ha chiesto l'attribuzione di una Parte_1 quota della pensione di reversibilità spettante ad quale coniuge Controparte_1 superstite di deceduto in data 12/01/2025, chiedendo, altresì, che tali Parte_2
CP_ somme le fossero corrisposte direttamente dall' quale ente previdenziale del defunto.
A fondamento del ricorso, ha dedotto di essere stata sposata con Parte_1 [...] dal 15/09/1977 al 19/12/2017, allorché i coniugi, comparsi dinanzi al Tribunale Pt_2 di Firenze, avevano concordato di procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo da parte del di versare a favore Pt_2 della la somma mensile di € 2.660,00 a titolo di assegno divorzile;
di non Pt_1 essersi risposata;
che il aveva successivamente contratto matrimonio con Pt_2 in data 24/03/2023; che era deceduto in data Controparte_1 Parte_2
12/01/2025; che lo stesso, alla data del decesso, percepiva una pensione da parte CP_ dell' di avere diritto a percepire una quota di tale pensione, stante la durata del
2 rapporto coniugale tra la medesima ricorrente e l'ex coniuge deceduto, e l'entità dell'assegno divorzile pattuito in sede di divorzio.
Si è costituita la quale, dopo avere dedotto di avere convissuto a Controparte_1 lungo con il defunto prima del matrimonio, ha chiesto di attribuire una quota della pensione di reversibilità del all'ex coniuge nella misura risultante Pt_2 dall'istruttoria.
Si è costituito , il quale, nulla opponendo in ordine alla ripartizione delle quote, ha CP_3 concluso come sopra precisato.
2. Il presente giudizio può essere definito accogliendo le concordi conclusioni delle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e sono in armonia con la principale finalità solidaristica dell'istituto.
3. In considerazione dell'accordo raggiunto, e considerata la natura necessaria del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
- dispone che , , corrisponda la pensione CP_3 Controparte_4 relativa al defunto nella misura del 70% a Cod. Parte_2 Parte_1
Fisc. , e del restante 30% ad Cod. Fisc. C.F._1 Controparte_1
con decorrenza dall'01/02/2025 compreso;
C.F._2
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, in data 28 novembre 2025.
Il giudice
Dr.ssa Ilaria Benincasa
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