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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/10/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 737/2024 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
****
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Michele D'Amato Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Vito Volpe Controparte_1
- Appellato -
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 I° comma c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 14.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza n. 720/2018, pubblicata il 19.4.2018, la Corte di Appello di Bari,
pronunciando quale giudice del rinvio, ha – fra l'altro – accolto l'appello principale proposto da ed (in qualità di erede di , entrambi Parte_2 Controparte_1 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Vito Volpe, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, al capo 2) del dispositivo, ha condannato a rifondere ai due predetti attori Parte_1
in riassunzione le spese processuali, “liquidate in € 3.522 per la fase dinanzi alla Corte di
Cassazione e in € 4.532 per la presente fase, oltre spese forfettarie al 15% e iva e accessori di
legge”.
2. – In virtù di tale titolo di formazione giudiziale, munito di formula esecutiva il 10.5.2018 e notificato in data 16.5.2018, , a mezzo del suo difensore avv. Vito Volpe, il Controparte_1
1°.
7.2020 ha notificato atto di precetto a intimandole il pagamento dell'importo Parte_1
complessivo di € 12.342,69 (pari all'intero compenso liquidato con la sentenza della Corte di
Appello).
3. – Avverso l'atto di precetto l'intimata ha proposto opposizione ex art. 615 co. 1 cpc davanti al Tribunale di Bari, eccependo la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1175 cod. civ., per condotte ostative all'estinzione del debito;
l'illegittima richiesta di pagamento dell'intera somma liquidata in sentenza, in assenza di un'espressa statuizione del giudice circa la solidarietà del credito tra più parti vittoriose;
in subordine, in caso di ritenuta sussistenza della solidarietà attiva, l'omessa detrazione per compensazione, ai sensi dell'art. 1302
co. 2 cod. civ., dell'importo di € 1.805,59 vantato da nei confronti dell'altro Parte_1
creditore avv. Parte_2
4. – L'opposizione al precetto è stata contrastata da , che ne ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per la sua reiezione.
2 5. – Con sentenza n. 2059/2024, pubblicata il 30.4.2024, il giudice del Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc, dichiarando la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto, ed ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
5.1. – In particolare, il primo giudice ha rilevato, innanzitutto, che il pagamento intervenuto dopo la notifica dell'opposizione a precetto da parte dell'intimata non determina la cessazione della materia del contendere, persistendo l'interesse sostanziale dell'opponente alla declaratoria di invalidità o di inefficacia parziale del precetto per il recupero del 50% di quanto pagato o per la dichiarazione di compensazione con il controcredito asseritamente vantato nei confronti dell'avv.
Nel merito, ha osservato, quanto alla dedotta parziarietà dell'obbligazione derivante dalla Pt_2
sentenza di condanna, che, alla stregua della regola racchiusa nell'art. 4 co. 2 Dm n. 55/2014, il compenso dell'avvocato che assiste più soggetti in un giudizio deve ritenersi unico, di talché
sussiste il vincolo di solidarietà attiva fra ciascuno dei soggetti costituenti un'unitaria parte processuale, quindi con il diritto del singolo di richiedere l'adempimento dell'intera prestazione e la liberazione del debitore verso tutti i creditori. Nella specie, secondo il giudice monocratico,
dovendo trovare applicazione il principio secondo cui le spese processuali vanno “liquidate
unitariamente in favore delle parti processuali con vincolo di solidarietà attiva, perché
costituiscono una parte plurisoggettiva”, ne deriva che con la sentenza n. 720/2018 la Corte di
Appello di Bari ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e in solido fra loro, poiché gli stessi erano muniti di un unico difensore, senza CP_1 Pt_2
che vengano in rilievo una distinta attività professionale del patrocinatore ed una differente posizione giuridica dei clienti. Infine, con riferimento all'eccezione di compensazione del controcredito vantato da nei confronti dell'avv. il giudice monocratico l'ha Pt_1 Pt_2
ritenuta destituita di fondamento giacché difettano i presupposti della liquidità ed esigibilità per poter operare la compensazione legale o giudiziale ex art. 1243 cod. civ. in quanto il credito rivendicato dall'attrice in virtù delle sentenze n. 3272/2014 e n. 2438/2014, peraltro rese nei
3 confronti del e non dell'avv. è stato contestato nel giudizio d'impugnazione CP_2 Pt_2
della delibera assembleare e potrà perciò essere liquidato soltanto in quello stesso giudizio.
6. – Avverso la pronunzia ha proposto appello, affidato a cinque motivi, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con la conseguente condanna della controparte alla restituzione della differenza indebitamente incassata, comprensiva delle spese di precetto,
maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. 4 cod. civ. e della rivalutazione monetaria, in ragione del suo comportamento contrario a buona fede e correttezza, per avere ostacolato/impedito l'estinzione del debito per le vie brevi e per aver violato l'art. 97 co. 2 cpc, richiedendo il pagamento dell'intero credito anziché della sola quota di spettanza del 50%. In subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'appellato poiché, stante l'ipotizzata solidarietà attiva tra i due creditori ai sensi dell'art. 1302
co. 2 cod. civ., la somma pretesa doveva essere decurtata dell'importo di € 1.805,59 a lei dovuto dall'avv. “e che per l'effetto, nulla è dovuto per ulteriori spese anche di precetto, Parte_2
dichiarando la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento del credito,
regolando la pronuncia ai fini del rimborso delle spese di Precetto maggiorata degli interessi ex
art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria, con riconoscimento delle spese del giudizio in
ragione della soccombenza virtuale”; inoltre, di accertare e dichiarare che la parte avversaria ha agito in violazione dell'art. 88 cpc, con ogni conseguenza di legge ai sensi dell'art. 92 co. 1 cpc;
di condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 o 2 o 3 cpc, per aver Controparte_1
promosso lite temeraria volontaria ed esercitato l'azione esecutiva senza averne diritto;
infine, di condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio e alla restituzione di quelle corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
7. – Il gravame è stato contrastato da , il quale ha dedotto la correttezza in Controparte_1
fatto ed in diritto della decisione impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma. In particolare,
in ordine all'eccepita compensazione dei crediti, ha sostenuto l'inesistenza di quello di € 1.805,59
asseritamente vantato da nei confronti dell'avv. trattandosi di Parte_1 Parte_2
4 credito riferibile ad altro soggetto, ossia il Condominio sito a Bari in via Principe Amedeo n. 198,
che, peraltro, risulta integralmente soddisfatto, in favore della stessa eccipiente, mediante pagamento diretto.
8. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 14.10.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di appello ha lamentato l'omessa pronuncia da Parte_1
parte del Tribunale di Bari sulla dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., per avere la controparte tenuto comportamenti contrari a detti principi, ostativi dell'estinzione del debito e culminati nell'attivazione del procedimento esecutivo,
nonostante l'assenza dei presupposti per potervi procedere. Più in dettaglio, si è doluta dell'ingiustificato avvio della procedura esecutiva in quanto la richiesta di pagamento delle somme
è stata reiteratamente avanzata dal difensore, pur non essendo stato dichiarato antistatario e sebbene non avesse fornito prova scritta dell'autorizzazione a riscuotere il credito per conto della parte assistita;
ciò, peraltro, nonostante le continue richieste dell'appellante di indicazione delle corrette coordinate bancarie al fine di provvedere al pagamento della somma liquidata in sentenza.
2. – Con il secondo motivo ha censurato la decisione per avere il giudicante errato nel non disporre la restituzione del 50% delle spese processuali liquidate con la sentenza della Corte
d'Appello di Bari n. 720/2018. In particolare, l'appellante ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina della solidarietà attiva, non avendo la predetta sentenza disposto alcuna condanna solidale al pagamento delle spese di lite in favore dei creditori ed Controparte_1 Pt_2
Secondo la prospettazione dell'impugnante, in assenza di una espressa statuizione sulla
[...]
solidarietà del credito, trova applicazione l'art. 97 co. 2 cpc, in base al quale “Se la sentenza non
statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”. Inoltre, ha dedotto l'inconferenza della normativa e della giurisprudenza richiamate dal giudice di primo grado in quanto l'art. 4 co. 2 Dm n. 55/2014 disciplina unicamente i criteri di liquidazione del
5 compenso in caso di difesa di più parti con posizione identica, senza attribuire natura solidale al credito per le conseguenti spese liquidate. Pertanto, il GU avrebbe confuso la liquidazione cumulativa del compenso con la solidarietà attiva del credito, omettendo di applicare correttamente la disciplina di cui agli artt. 97 cpc e 1314 cod. civ.
3. – Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per avere il giudice unipersonale, dopo aver riconosciuto la sussistenza della solidarietà attiva tra i creditori in ordine alle spese processuali,
omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento all'eccezione di compensazione sollevata nel corso del giudizio. In particolare, l'appellante ha dedotto che, nelle more del procedimento, è intervenuto il riconoscimento del credito di € 1.805,59 da lei vantato nei confronti del concreditore avv. circostanza che avrebbe dovuto comportare, ai sensi Pt_2
dell'art. 1302 co. 2 cod. civ., la compensazione parziale tra i rispettivi crediti e, conseguentemente,
la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale importo, con la liquidazione delle spese di lite in base al principio della cd. “soccombenza virtuale”.
4. – Con il quarto motivo ha eccepito la violazione dell'art. 88 cpc, lamentando l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla condotta processuale della controparte, ritenuta contraria ai principi di lealtà e probità. In particolare, ha rappresentato che la controparte ha aggravato ingiustificatamente la posizione debitoria dell'appellante, promuovendo l'esecuzione senza preventiva informazione e in violazione dei principi dettati dal Codice Deontologico Forense.
5. – Con il quinto ed ultimo motivo l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 96 cpc,
sostenendo la ricorrenza della responsabilità aggravata del contraddittore per lite temeraria. Ha
dedotto che ha agito in mala fede, aggravando ingiustificatamente la posizione Controparte_1
debitoria dell'appellante mediante l'avvio dell'esecuzione forzata, pur in assenza dei relativi presupposti. Inoltre, ha lamentato la mancata collaborazione della controparte, consistita nel non aver consentito l'utilizzo di un legittimo mezzo di pagamento, né chiarito la pretesa distrazione delle spese;
da qui le ragioni della proposizione dell'istanza di condanna risarcitoria ai sensi dell'anzidetta disposizione codicistica.
6 6. – Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6.1. – E' innegabile che l'omessa pronuncia integri un vizio di nullità della sentenza,
convertibile in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161 cpc;
tuttavia, nella fattispecie in esame,
essa si riconnette ad un profilo che è avulso dall'oggetto del giudizio di opposizione a precetto, in cui non sussiste un rapporto negoziale da eseguire secondo correttezza e buona fede. Infatti, quello di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del “petitum”,
consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della “causa petendi”, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento dell'assunta inesistenza del diritto di procedere “in executivis”. Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, ossia l'esecutato od il precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e su di lui incombe l'onere di contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, mediante la prova dei fatti allegati (che di norma sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione ovvero fatti comportanti l'inidoneità del titolo posto a base del precetto a legittimare l'esecuzione nei confronti del debitore) e degli elementi di diritto costituenti i motivi dell'opposizione (così, pressoché
testualmente, Cass. 20.3.2012 n. 4380, pagg. 8 e 9).
6.2. – Invece, i principi di correttezza (art 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.) –
peraltro, nella specie, ricollegati alla condotta tenuta non da una ipotetica parte contraente, bensì
dal patrocinatore successivamente alla formazione del titolo esecutivo – costituiscono, per consolidata giurisprudenza di legittimità, clausole generali di comportamento che integrano e specificano il contenuto degli obblighi derivanti da un rapporto contrattuale (cfr. Cass. 18.10.2004
n. 20399 e Cass.
7.6.2006 n. 13345). Tali principi impongono alle parti di cooperare nell'esecuzione del contratto secondo lealtà e reciproco rispetto degli interessi, fungendo da criteri di interpretazione e valutazione della condotta negoziale. Ne consegue che la loro violazione è
7 configurabile solo in presenza di un vincolo contrattuale o, comunque, di un rapporto obbligatorio sinallagmatico, in cui entrambe le parti siano tenute a comportamenti di lealtà e collaborazione funzionali al corretto adempimento delle reciproche prestazioni.
6.3. – Nel caso in esame, la fattispecie sottoposta al vaglio giudiziale non rientra nell'ambito contrattuale, bensì in quello esecutivo e satisfattorio, derivante da un titolo giudiziale di condanna al pagamento delle spese processuali. Come detto, la pretesa azionata con il precetto trae origine da un titolo giudiziale e non da un contratto;
pertanto, la condotta del creditore nell'esercizio del diritto riconosciuto in sentenza non può essere scrutinata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, bensì, eventualmente, sotto il diverso profilo dell'abuso del processo o della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
7. – Dunque, ragioni di consequenzialità logico-giuridica rendono opportuno, a tal punto,
l'esame unitario del quarto e del quinto motivo di appello, i quali, avvinti da una relazione di connessione, sono privi di fondamento.
7.1. – La giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. 30.6.2010 n. 15629) ritiene che la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità ex art. 88 cpc, cui ciascuna parte è tenuta, non può
derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice,
occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi;
in sostanza la violazione del dovere di lealtà e probità presuppone una condotta processuale oggettivamente scorretta e soggettivamente colpevole, idonea a incidere negativamente sul corretto svolgimento del giudizio o a determinare un pregiudizio per la controparte.
7.2. – Dunque, non ogni comportamento processuale contestato o non condiviso può essere ricondotto nell'alveo dell'art. 88 cpc. Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto una violazione dei doveri di correttezza processuale da parte di , per avere quest'ultimo assunto un Controparte_1
8 comportamento ostativo all'estinzione del debito. Al riguardo, l'appellato ha controdedotto che l'atto di precetto è stato notificato (il 1°.7.2020) a distanza di oltre due anni dalla notifica
(avvenuta il 16.5.2018) della sentenza della Corte di Appello costituente il titolo esecutivo azionato;
che lui ed il concreditore avv. avevano autorizzato il loro difensore ad incassare Pt_2
la somma dovuta e a rilasciare la quietanza liberatoria a che il 21.7.2020, alla Parte_1
presenza dell'ufficiale giudiziario, le parti hanno raggiunto l'accordo in virtù del quale costei si sarebbe impegnata ad effettuare il bonifico bancario in favore dell'intimante a copertura dell'importo precettato e (tramite il suo patrocinatore) avrebbe rinunciato all'esecuzione CP_1
ed avrebbe richiesto la restituzione degli atti, senza alcun aggravio di spese;
che il 22.7.2020
dando séguito ai precorsi accordi, ha eseguito il pagamento dell'importo Parte_1
precettato tramite bonifico bancario in favore di . Dimodoché, potendo la violazione CP_1
dell'art. 88 cpc configurarsi soltanto in presenza di comportamenti che incidano sul corretto svolgimento del contraddittorio o sull'ordinato andamento del processo, restando irrilevanti condotte extraprocessuali o mere irregolarità formali prive di incidenza sull'attività processuale e avendo l'odierno appellato legittimamente proceduto all'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, quale la legittima tutela esecutiva del proprio credito, non può ravvisarsi in tale contegno un comportamento doloso o gravemente colposo;
così come non risulta fornita la prova che tale condotta abbia alterato il corretto svolgimento del processo o prodotto un concreto pregiudizio all'altra parte.
7.3. – Difatti, la violazione dei doveri di lealtà e probità deve essere valutata esclusivamente nel contesto processuale, restando irrilevanti comportamenti che, pur se moralmente censurabili, si siano esauriti in ambito extraprocessuale. Analogamente, le doglianze formulate dall'appellante in ordine alla pretesa violazione delle norme del Codice Deontologico Forense da parte del difensore della controparte esulano da quanto dev'essere strettamente oggetto di valutazione nell'ambito del presente giudizio.
9 7.4. – Anche la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, per come formulata dall'appellante,
tradisce la sua genericità e si rivela indimostrata poiché non risulta fornita l'allegazione specifica e la prova del pregiudizio che la parte assume di aver sofferto a causa dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'avversario. In proposito, è utile rammentare che “la facoltà di liquidare d'ufficio il
danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod.
civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne
l'effettività” (Cass. 30.07.2010 n. 17902). Nella specie, l'appellante si è limitata ad invocare genericamente il risarcimento del danno, senza alcuna dimostrazione del pregiudizio, asserendo unicamente che “il danno si configura nel patema d'animo e stato d'ansia patito”. Né può ritenersi integrata l'ipotesi di abuso del processo di cui al comma 3 dell'art. 96 cpc in quanto la proposizione di un'azione giudiziaria, anche se infondata, non è di per sé sufficiente a configurare un abuso, occorrendo la prova che la parte abbia agito con finalità meramente vessatorie o dilatorie. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 96,
comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa
grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé
condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura
carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché
una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale
verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cass. 12.07.2023 n. 19948).
7.5. – In definitiva, il primo, il quarto ed il quinto motivo dell'appello sono respinti.
8. – Invece, il secondo motivo del gravame è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
8.1. – Come sopra accennato, la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 720/2018 ha statuito la condanna di alla refusione delle spese processuali della fase di Parte_1
legittimità e di quella di rinvio “agli stessi sostenute”, per tali intendendosi le due parti vittoriose e Orbene, la locuzione testé riprodotta in corsivo denota semanticamente CP_1 Pt_2
10 l'avvenuta liquidazione unitaria dei compensi legali in favore di entrambi, ma non implica, né
testualmente e né logicamente, l'esistenza di un vincolo di solidarietà attiva fra gli stessi.
8.2. – Infatti, quest'ultima, a differenza della solidarietà passiva, che è presunta dalla legge se non risulta diversamente dal titolo (art. 1294 cod. civ.), non si presume e deve essere espressamente prevista. La Corte Suprema di Cassazione è chiara nell'affermare che “La
solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione
dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla
richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa
delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi")…” (cfr. Cass.
7.2.2014 n. 2822; Cass. 28/01/2019 n. 2267). Anche la giurisprudenza di merito che si è occupata di recente della suddetta tematica giuridica è giunta a conformi approdi interpretativi;
in particolare, il Tribunale di Potenza (con la pronunzia 2.5.2024 n. 752) ha recentemente ritenuto che “…relativamente al lato attivo, l'obbligazione costituita in favore delle parti rappresentate dal
medesimo avvocato deve ritenersi parziaria in assenza di espressa previsione della solidarietà,
con la conseguenza che ciascun creditore può esigere solo per la quota di sua spettanza…”.
8.3. – Deve, altresì, osservarsi che il primo giudice risulta aver confuso la liquidazione unitaria del compenso all'avvocato in sede giudiziale con la solidarietà attiva del credito,
desumendo indebitamente dalla prima l'esistenza della seconda. Inoltre, nell'interpretare diversamente la portata statuitiva della sentenza della Corte di Appello, il Tribunale di Bari ha richiamato giurisprudenza di legittimità non conferente in quanto riferita ai criteri di determinazione del compenso spettante al difensore, mentre, nel caso di specie, la questione controversa concerne non già il diritto del professionista legale al compenso, bensì la natura del credito per spese processuali riconosciuto alle parti vittoriose, che rimane parziario in assenza di un'espressa previsione di solidarietà dal lato attivo.
8.4. – Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono deve ritenersi che il creditore sia titolare del diritto a percepire e a riscuotere coattivamente soltanto Controparte_1
11 la propria quota delle spese processuali liquidate nel titolo esecutivo, pari al 50% dell'importo complessivo. Da ciò deriva la non debenza di una parte soltanto della somma portata dal precetto,
il quale, lungi dall'essere interamente travolto, subisce unicamente l'annullamento parziale,
conservando validità l'intimazione di pagamento per la restante parte dovuta dalla debitrice (ossia la metà dell'importo complessivo di € 12.342,69).
8.5. – La circostanza che la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza depositata il
10.10.2025, accogliendo il ricorso proposto da abbia annullato con rinvio la Parte_1
sentenza n. 720/2025 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari, disponendo un nuovo esame in ordine alle sue originarie pretese risarcitorie/indennitarie, non può avere, allo stato, alcuna influenza determinante sull'odierno “decisum”, giacché la eventualmente nuova regolamentazione delle spese del processo nell'ambito del quale si è formato il titolo esecutivo dipenderà dal non pronosticabile esito della pronuncia che sarà adottata a conclusione della fase di riassunzione.
8.6. – Il tenore testuale delle conclusioni rassegnate al punto B) dell'atto di appello
(“…dichiarando dovuto solo il 50% della sorte capitale, e condannando controparte alla
restituzione della differenza incassata, comprese le spese di Precetto, maggiorata degli interessi
ex art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria”) e l'esistenza in atti della prova dell'avvenuto pagamento ad da parte di dell'intero importo precettato Controparte_1 Parte_1
mediante la produzione di copia del bonifico di € 10.000,00 del 21.7.2020 e del bonifico di €
2.342,69 del 22.7.2020, inducono il Collegio a ritenere che l'appellante abbia espressamente formulato domanda recuperatoria di quanto indebitamente versato, quantunque non in diretta esecuzione della sentenza impugnata, tanto consentendo, dunque, l'emissione di una pronunzia sulla predetta istanza, che può essere accolta nei limiti della metà della somma corrisposta,
maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento fino al saldo, non trattandosi di debito di valore.
9. – L'accoglimento dell'appello con riferimento al secondo motivo determina l'assorbimento del terzo motivo, relativo all'eccepita compensazione parziale del credito di €
12 1.805,59 vantato da nei confronti del concreditore avv. stante il difetto Parte_1 Pt_2
del presupposto applicativo della norma di cui all'art. 1302 co. 2 cod. civ., rappresentato dalla sussistenza di un vincolo di solidarietà attiva tra i creditori, che, come sopra evidenziato, non può
presumersi poiché non risulta essere stato espressamente previsto né dalla legge e né dal titolo. La
ricorrenza del suddetto fenomeno dell'assorbimento è direttamente confermata dalla circostanza che il terzo motivo di gravame mira(va) all'adozione di una statuizione invocata dall'appellante soltanto in via gradata (cfr. lett. C delle conclusioni dell'atto di gravame).
10. – Il parziale accoglimento dell'appello, implicando l'accoglimento parziale dell'originaria opposizione al precetto, giustifica la statuizione d'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado del giudizio (cfr., in tema, Cass. SU 31.10.2022 n. 32061).
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2059/2024, pubblicata il 30.4.2024, con CP_1
atto di citazione del 31.5.2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione l'originaria opposizione ex art. 615 cpc e, per l'effetto,
dichiara l'efficacia del precetto notificato il 1°.
7.2020 nei limiti della somma dovuta dalla debitrice pari ad € 6.171,34, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del precetto al saldo, e lo dichiara inefficace per l'importo residuo;
2) accoglie l'istanza formulata al capo B) delle conclusioni dell'atto di appello e, per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di € 6.171,34 in favore di Controparte_1
, oltre interessi al tasso legale dal luglio 2020 al saldo;
Parte_1
3) rigetta nel resto l'appello;
4) compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
13 Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Michele D'Amato Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Vito Volpe Controparte_1
- Appellato -
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 I° comma c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 14.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza n. 720/2018, pubblicata il 19.4.2018, la Corte di Appello di Bari,
pronunciando quale giudice del rinvio, ha – fra l'altro – accolto l'appello principale proposto da ed (in qualità di erede di , entrambi Parte_2 Controparte_1 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Vito Volpe, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, al capo 2) del dispositivo, ha condannato a rifondere ai due predetti attori Parte_1
in riassunzione le spese processuali, “liquidate in € 3.522 per la fase dinanzi alla Corte di
Cassazione e in € 4.532 per la presente fase, oltre spese forfettarie al 15% e iva e accessori di
legge”.
2. – In virtù di tale titolo di formazione giudiziale, munito di formula esecutiva il 10.5.2018 e notificato in data 16.5.2018, , a mezzo del suo difensore avv. Vito Volpe, il Controparte_1
1°.
7.2020 ha notificato atto di precetto a intimandole il pagamento dell'importo Parte_1
complessivo di € 12.342,69 (pari all'intero compenso liquidato con la sentenza della Corte di
Appello).
3. – Avverso l'atto di precetto l'intimata ha proposto opposizione ex art. 615 co. 1 cpc davanti al Tribunale di Bari, eccependo la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1175 cod. civ., per condotte ostative all'estinzione del debito;
l'illegittima richiesta di pagamento dell'intera somma liquidata in sentenza, in assenza di un'espressa statuizione del giudice circa la solidarietà del credito tra più parti vittoriose;
in subordine, in caso di ritenuta sussistenza della solidarietà attiva, l'omessa detrazione per compensazione, ai sensi dell'art. 1302
co. 2 cod. civ., dell'importo di € 1.805,59 vantato da nei confronti dell'altro Parte_1
creditore avv. Parte_2
4. – L'opposizione al precetto è stata contrastata da , che ne ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per la sua reiezione.
2 5. – Con sentenza n. 2059/2024, pubblicata il 30.4.2024, il giudice del Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc, dichiarando la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto, ed ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
5.1. – In particolare, il primo giudice ha rilevato, innanzitutto, che il pagamento intervenuto dopo la notifica dell'opposizione a precetto da parte dell'intimata non determina la cessazione della materia del contendere, persistendo l'interesse sostanziale dell'opponente alla declaratoria di invalidità o di inefficacia parziale del precetto per il recupero del 50% di quanto pagato o per la dichiarazione di compensazione con il controcredito asseritamente vantato nei confronti dell'avv.
Nel merito, ha osservato, quanto alla dedotta parziarietà dell'obbligazione derivante dalla Pt_2
sentenza di condanna, che, alla stregua della regola racchiusa nell'art. 4 co. 2 Dm n. 55/2014, il compenso dell'avvocato che assiste più soggetti in un giudizio deve ritenersi unico, di talché
sussiste il vincolo di solidarietà attiva fra ciascuno dei soggetti costituenti un'unitaria parte processuale, quindi con il diritto del singolo di richiedere l'adempimento dell'intera prestazione e la liberazione del debitore verso tutti i creditori. Nella specie, secondo il giudice monocratico,
dovendo trovare applicazione il principio secondo cui le spese processuali vanno “liquidate
unitariamente in favore delle parti processuali con vincolo di solidarietà attiva, perché
costituiscono una parte plurisoggettiva”, ne deriva che con la sentenza n. 720/2018 la Corte di
Appello di Bari ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e in solido fra loro, poiché gli stessi erano muniti di un unico difensore, senza CP_1 Pt_2
che vengano in rilievo una distinta attività professionale del patrocinatore ed una differente posizione giuridica dei clienti. Infine, con riferimento all'eccezione di compensazione del controcredito vantato da nei confronti dell'avv. il giudice monocratico l'ha Pt_1 Pt_2
ritenuta destituita di fondamento giacché difettano i presupposti della liquidità ed esigibilità per poter operare la compensazione legale o giudiziale ex art. 1243 cod. civ. in quanto il credito rivendicato dall'attrice in virtù delle sentenze n. 3272/2014 e n. 2438/2014, peraltro rese nei
3 confronti del e non dell'avv. è stato contestato nel giudizio d'impugnazione CP_2 Pt_2
della delibera assembleare e potrà perciò essere liquidato soltanto in quello stesso giudizio.
6. – Avverso la pronunzia ha proposto appello, affidato a cinque motivi, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con la conseguente condanna della controparte alla restituzione della differenza indebitamente incassata, comprensiva delle spese di precetto,
maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. 4 cod. civ. e della rivalutazione monetaria, in ragione del suo comportamento contrario a buona fede e correttezza, per avere ostacolato/impedito l'estinzione del debito per le vie brevi e per aver violato l'art. 97 co. 2 cpc, richiedendo il pagamento dell'intero credito anziché della sola quota di spettanza del 50%. In subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'appellato poiché, stante l'ipotizzata solidarietà attiva tra i due creditori ai sensi dell'art. 1302
co. 2 cod. civ., la somma pretesa doveva essere decurtata dell'importo di € 1.805,59 a lei dovuto dall'avv. “e che per l'effetto, nulla è dovuto per ulteriori spese anche di precetto, Parte_2
dichiarando la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento del credito,
regolando la pronuncia ai fini del rimborso delle spese di Precetto maggiorata degli interessi ex
art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria, con riconoscimento delle spese del giudizio in
ragione della soccombenza virtuale”; inoltre, di accertare e dichiarare che la parte avversaria ha agito in violazione dell'art. 88 cpc, con ogni conseguenza di legge ai sensi dell'art. 92 co. 1 cpc;
di condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 o 2 o 3 cpc, per aver Controparte_1
promosso lite temeraria volontaria ed esercitato l'azione esecutiva senza averne diritto;
infine, di condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio e alla restituzione di quelle corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
7. – Il gravame è stato contrastato da , il quale ha dedotto la correttezza in Controparte_1
fatto ed in diritto della decisione impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma. In particolare,
in ordine all'eccepita compensazione dei crediti, ha sostenuto l'inesistenza di quello di € 1.805,59
asseritamente vantato da nei confronti dell'avv. trattandosi di Parte_1 Parte_2
4 credito riferibile ad altro soggetto, ossia il Condominio sito a Bari in via Principe Amedeo n. 198,
che, peraltro, risulta integralmente soddisfatto, in favore della stessa eccipiente, mediante pagamento diretto.
8. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 14.10.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di appello ha lamentato l'omessa pronuncia da Parte_1
parte del Tribunale di Bari sulla dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., per avere la controparte tenuto comportamenti contrari a detti principi, ostativi dell'estinzione del debito e culminati nell'attivazione del procedimento esecutivo,
nonostante l'assenza dei presupposti per potervi procedere. Più in dettaglio, si è doluta dell'ingiustificato avvio della procedura esecutiva in quanto la richiesta di pagamento delle somme
è stata reiteratamente avanzata dal difensore, pur non essendo stato dichiarato antistatario e sebbene non avesse fornito prova scritta dell'autorizzazione a riscuotere il credito per conto della parte assistita;
ciò, peraltro, nonostante le continue richieste dell'appellante di indicazione delle corrette coordinate bancarie al fine di provvedere al pagamento della somma liquidata in sentenza.
2. – Con il secondo motivo ha censurato la decisione per avere il giudicante errato nel non disporre la restituzione del 50% delle spese processuali liquidate con la sentenza della Corte
d'Appello di Bari n. 720/2018. In particolare, l'appellante ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina della solidarietà attiva, non avendo la predetta sentenza disposto alcuna condanna solidale al pagamento delle spese di lite in favore dei creditori ed Controparte_1 Pt_2
Secondo la prospettazione dell'impugnante, in assenza di una espressa statuizione sulla
[...]
solidarietà del credito, trova applicazione l'art. 97 co. 2 cpc, in base al quale “Se la sentenza non
statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”. Inoltre, ha dedotto l'inconferenza della normativa e della giurisprudenza richiamate dal giudice di primo grado in quanto l'art. 4 co. 2 Dm n. 55/2014 disciplina unicamente i criteri di liquidazione del
5 compenso in caso di difesa di più parti con posizione identica, senza attribuire natura solidale al credito per le conseguenti spese liquidate. Pertanto, il GU avrebbe confuso la liquidazione cumulativa del compenso con la solidarietà attiva del credito, omettendo di applicare correttamente la disciplina di cui agli artt. 97 cpc e 1314 cod. civ.
3. – Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per avere il giudice unipersonale, dopo aver riconosciuto la sussistenza della solidarietà attiva tra i creditori in ordine alle spese processuali,
omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento all'eccezione di compensazione sollevata nel corso del giudizio. In particolare, l'appellante ha dedotto che, nelle more del procedimento, è intervenuto il riconoscimento del credito di € 1.805,59 da lei vantato nei confronti del concreditore avv. circostanza che avrebbe dovuto comportare, ai sensi Pt_2
dell'art. 1302 co. 2 cod. civ., la compensazione parziale tra i rispettivi crediti e, conseguentemente,
la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale importo, con la liquidazione delle spese di lite in base al principio della cd. “soccombenza virtuale”.
4. – Con il quarto motivo ha eccepito la violazione dell'art. 88 cpc, lamentando l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla condotta processuale della controparte, ritenuta contraria ai principi di lealtà e probità. In particolare, ha rappresentato che la controparte ha aggravato ingiustificatamente la posizione debitoria dell'appellante, promuovendo l'esecuzione senza preventiva informazione e in violazione dei principi dettati dal Codice Deontologico Forense.
5. – Con il quinto ed ultimo motivo l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 96 cpc,
sostenendo la ricorrenza della responsabilità aggravata del contraddittore per lite temeraria. Ha
dedotto che ha agito in mala fede, aggravando ingiustificatamente la posizione Controparte_1
debitoria dell'appellante mediante l'avvio dell'esecuzione forzata, pur in assenza dei relativi presupposti. Inoltre, ha lamentato la mancata collaborazione della controparte, consistita nel non aver consentito l'utilizzo di un legittimo mezzo di pagamento, né chiarito la pretesa distrazione delle spese;
da qui le ragioni della proposizione dell'istanza di condanna risarcitoria ai sensi dell'anzidetta disposizione codicistica.
6 6. – Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6.1. – E' innegabile che l'omessa pronuncia integri un vizio di nullità della sentenza,
convertibile in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161 cpc;
tuttavia, nella fattispecie in esame,
essa si riconnette ad un profilo che è avulso dall'oggetto del giudizio di opposizione a precetto, in cui non sussiste un rapporto negoziale da eseguire secondo correttezza e buona fede. Infatti, quello di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del “petitum”,
consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della “causa petendi”, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento dell'assunta inesistenza del diritto di procedere “in executivis”. Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, ossia l'esecutato od il precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e su di lui incombe l'onere di contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, mediante la prova dei fatti allegati (che di norma sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione ovvero fatti comportanti l'inidoneità del titolo posto a base del precetto a legittimare l'esecuzione nei confronti del debitore) e degli elementi di diritto costituenti i motivi dell'opposizione (così, pressoché
testualmente, Cass. 20.3.2012 n. 4380, pagg. 8 e 9).
6.2. – Invece, i principi di correttezza (art 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.) –
peraltro, nella specie, ricollegati alla condotta tenuta non da una ipotetica parte contraente, bensì
dal patrocinatore successivamente alla formazione del titolo esecutivo – costituiscono, per consolidata giurisprudenza di legittimità, clausole generali di comportamento che integrano e specificano il contenuto degli obblighi derivanti da un rapporto contrattuale (cfr. Cass. 18.10.2004
n. 20399 e Cass.
7.6.2006 n. 13345). Tali principi impongono alle parti di cooperare nell'esecuzione del contratto secondo lealtà e reciproco rispetto degli interessi, fungendo da criteri di interpretazione e valutazione della condotta negoziale. Ne consegue che la loro violazione è
7 configurabile solo in presenza di un vincolo contrattuale o, comunque, di un rapporto obbligatorio sinallagmatico, in cui entrambe le parti siano tenute a comportamenti di lealtà e collaborazione funzionali al corretto adempimento delle reciproche prestazioni.
6.3. – Nel caso in esame, la fattispecie sottoposta al vaglio giudiziale non rientra nell'ambito contrattuale, bensì in quello esecutivo e satisfattorio, derivante da un titolo giudiziale di condanna al pagamento delle spese processuali. Come detto, la pretesa azionata con il precetto trae origine da un titolo giudiziale e non da un contratto;
pertanto, la condotta del creditore nell'esercizio del diritto riconosciuto in sentenza non può essere scrutinata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, bensì, eventualmente, sotto il diverso profilo dell'abuso del processo o della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
7. – Dunque, ragioni di consequenzialità logico-giuridica rendono opportuno, a tal punto,
l'esame unitario del quarto e del quinto motivo di appello, i quali, avvinti da una relazione di connessione, sono privi di fondamento.
7.1. – La giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. 30.6.2010 n. 15629) ritiene che la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità ex art. 88 cpc, cui ciascuna parte è tenuta, non può
derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice,
occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi;
in sostanza la violazione del dovere di lealtà e probità presuppone una condotta processuale oggettivamente scorretta e soggettivamente colpevole, idonea a incidere negativamente sul corretto svolgimento del giudizio o a determinare un pregiudizio per la controparte.
7.2. – Dunque, non ogni comportamento processuale contestato o non condiviso può essere ricondotto nell'alveo dell'art. 88 cpc. Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto una violazione dei doveri di correttezza processuale da parte di , per avere quest'ultimo assunto un Controparte_1
8 comportamento ostativo all'estinzione del debito. Al riguardo, l'appellato ha controdedotto che l'atto di precetto è stato notificato (il 1°.7.2020) a distanza di oltre due anni dalla notifica
(avvenuta il 16.5.2018) della sentenza della Corte di Appello costituente il titolo esecutivo azionato;
che lui ed il concreditore avv. avevano autorizzato il loro difensore ad incassare Pt_2
la somma dovuta e a rilasciare la quietanza liberatoria a che il 21.7.2020, alla Parte_1
presenza dell'ufficiale giudiziario, le parti hanno raggiunto l'accordo in virtù del quale costei si sarebbe impegnata ad effettuare il bonifico bancario in favore dell'intimante a copertura dell'importo precettato e (tramite il suo patrocinatore) avrebbe rinunciato all'esecuzione CP_1
ed avrebbe richiesto la restituzione degli atti, senza alcun aggravio di spese;
che il 22.7.2020
dando séguito ai precorsi accordi, ha eseguito il pagamento dell'importo Parte_1
precettato tramite bonifico bancario in favore di . Dimodoché, potendo la violazione CP_1
dell'art. 88 cpc configurarsi soltanto in presenza di comportamenti che incidano sul corretto svolgimento del contraddittorio o sull'ordinato andamento del processo, restando irrilevanti condotte extraprocessuali o mere irregolarità formali prive di incidenza sull'attività processuale e avendo l'odierno appellato legittimamente proceduto all'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, quale la legittima tutela esecutiva del proprio credito, non può ravvisarsi in tale contegno un comportamento doloso o gravemente colposo;
così come non risulta fornita la prova che tale condotta abbia alterato il corretto svolgimento del processo o prodotto un concreto pregiudizio all'altra parte.
7.3. – Difatti, la violazione dei doveri di lealtà e probità deve essere valutata esclusivamente nel contesto processuale, restando irrilevanti comportamenti che, pur se moralmente censurabili, si siano esauriti in ambito extraprocessuale. Analogamente, le doglianze formulate dall'appellante in ordine alla pretesa violazione delle norme del Codice Deontologico Forense da parte del difensore della controparte esulano da quanto dev'essere strettamente oggetto di valutazione nell'ambito del presente giudizio.
9 7.4. – Anche la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, per come formulata dall'appellante,
tradisce la sua genericità e si rivela indimostrata poiché non risulta fornita l'allegazione specifica e la prova del pregiudizio che la parte assume di aver sofferto a causa dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'avversario. In proposito, è utile rammentare che “la facoltà di liquidare d'ufficio il
danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod.
civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne
l'effettività” (Cass. 30.07.2010 n. 17902). Nella specie, l'appellante si è limitata ad invocare genericamente il risarcimento del danno, senza alcuna dimostrazione del pregiudizio, asserendo unicamente che “il danno si configura nel patema d'animo e stato d'ansia patito”. Né può ritenersi integrata l'ipotesi di abuso del processo di cui al comma 3 dell'art. 96 cpc in quanto la proposizione di un'azione giudiziaria, anche se infondata, non è di per sé sufficiente a configurare un abuso, occorrendo la prova che la parte abbia agito con finalità meramente vessatorie o dilatorie. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 96,
comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa
grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé
condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura
carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché
una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale
verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cass. 12.07.2023 n. 19948).
7.5. – In definitiva, il primo, il quarto ed il quinto motivo dell'appello sono respinti.
8. – Invece, il secondo motivo del gravame è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
8.1. – Come sopra accennato, la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 720/2018 ha statuito la condanna di alla refusione delle spese processuali della fase di Parte_1
legittimità e di quella di rinvio “agli stessi sostenute”, per tali intendendosi le due parti vittoriose e Orbene, la locuzione testé riprodotta in corsivo denota semanticamente CP_1 Pt_2
10 l'avvenuta liquidazione unitaria dei compensi legali in favore di entrambi, ma non implica, né
testualmente e né logicamente, l'esistenza di un vincolo di solidarietà attiva fra gli stessi.
8.2. – Infatti, quest'ultima, a differenza della solidarietà passiva, che è presunta dalla legge se non risulta diversamente dal titolo (art. 1294 cod. civ.), non si presume e deve essere espressamente prevista. La Corte Suprema di Cassazione è chiara nell'affermare che “La
solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione
dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla
richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa
delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi")…” (cfr. Cass.
7.2.2014 n. 2822; Cass. 28/01/2019 n. 2267). Anche la giurisprudenza di merito che si è occupata di recente della suddetta tematica giuridica è giunta a conformi approdi interpretativi;
in particolare, il Tribunale di Potenza (con la pronunzia 2.5.2024 n. 752) ha recentemente ritenuto che “…relativamente al lato attivo, l'obbligazione costituita in favore delle parti rappresentate dal
medesimo avvocato deve ritenersi parziaria in assenza di espressa previsione della solidarietà,
con la conseguenza che ciascun creditore può esigere solo per la quota di sua spettanza…”.
8.3. – Deve, altresì, osservarsi che il primo giudice risulta aver confuso la liquidazione unitaria del compenso all'avvocato in sede giudiziale con la solidarietà attiva del credito,
desumendo indebitamente dalla prima l'esistenza della seconda. Inoltre, nell'interpretare diversamente la portata statuitiva della sentenza della Corte di Appello, il Tribunale di Bari ha richiamato giurisprudenza di legittimità non conferente in quanto riferita ai criteri di determinazione del compenso spettante al difensore, mentre, nel caso di specie, la questione controversa concerne non già il diritto del professionista legale al compenso, bensì la natura del credito per spese processuali riconosciuto alle parti vittoriose, che rimane parziario in assenza di un'espressa previsione di solidarietà dal lato attivo.
8.4. – Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono deve ritenersi che il creditore sia titolare del diritto a percepire e a riscuotere coattivamente soltanto Controparte_1
11 la propria quota delle spese processuali liquidate nel titolo esecutivo, pari al 50% dell'importo complessivo. Da ciò deriva la non debenza di una parte soltanto della somma portata dal precetto,
il quale, lungi dall'essere interamente travolto, subisce unicamente l'annullamento parziale,
conservando validità l'intimazione di pagamento per la restante parte dovuta dalla debitrice (ossia la metà dell'importo complessivo di € 12.342,69).
8.5. – La circostanza che la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza depositata il
10.10.2025, accogliendo il ricorso proposto da abbia annullato con rinvio la Parte_1
sentenza n. 720/2025 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari, disponendo un nuovo esame in ordine alle sue originarie pretese risarcitorie/indennitarie, non può avere, allo stato, alcuna influenza determinante sull'odierno “decisum”, giacché la eventualmente nuova regolamentazione delle spese del processo nell'ambito del quale si è formato il titolo esecutivo dipenderà dal non pronosticabile esito della pronuncia che sarà adottata a conclusione della fase di riassunzione.
8.6. – Il tenore testuale delle conclusioni rassegnate al punto B) dell'atto di appello
(“…dichiarando dovuto solo il 50% della sorte capitale, e condannando controparte alla
restituzione della differenza incassata, comprese le spese di Precetto, maggiorata degli interessi
ex art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria”) e l'esistenza in atti della prova dell'avvenuto pagamento ad da parte di dell'intero importo precettato Controparte_1 Parte_1
mediante la produzione di copia del bonifico di € 10.000,00 del 21.7.2020 e del bonifico di €
2.342,69 del 22.7.2020, inducono il Collegio a ritenere che l'appellante abbia espressamente formulato domanda recuperatoria di quanto indebitamente versato, quantunque non in diretta esecuzione della sentenza impugnata, tanto consentendo, dunque, l'emissione di una pronunzia sulla predetta istanza, che può essere accolta nei limiti della metà della somma corrisposta,
maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento fino al saldo, non trattandosi di debito di valore.
9. – L'accoglimento dell'appello con riferimento al secondo motivo determina l'assorbimento del terzo motivo, relativo all'eccepita compensazione parziale del credito di €
12 1.805,59 vantato da nei confronti del concreditore avv. stante il difetto Parte_1 Pt_2
del presupposto applicativo della norma di cui all'art. 1302 co. 2 cod. civ., rappresentato dalla sussistenza di un vincolo di solidarietà attiva tra i creditori, che, come sopra evidenziato, non può
presumersi poiché non risulta essere stato espressamente previsto né dalla legge e né dal titolo. La
ricorrenza del suddetto fenomeno dell'assorbimento è direttamente confermata dalla circostanza che il terzo motivo di gravame mira(va) all'adozione di una statuizione invocata dall'appellante soltanto in via gradata (cfr. lett. C delle conclusioni dell'atto di gravame).
10. – Il parziale accoglimento dell'appello, implicando l'accoglimento parziale dell'originaria opposizione al precetto, giustifica la statuizione d'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado del giudizio (cfr., in tema, Cass. SU 31.10.2022 n. 32061).
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2059/2024, pubblicata il 30.4.2024, con CP_1
atto di citazione del 31.5.2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione l'originaria opposizione ex art. 615 cpc e, per l'effetto,
dichiara l'efficacia del precetto notificato il 1°.
7.2020 nei limiti della somma dovuta dalla debitrice pari ad € 6.171,34, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del precetto al saldo, e lo dichiara inefficace per l'importo residuo;
2) accoglie l'istanza formulata al capo B) delle conclusioni dell'atto di appello e, per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di € 6.171,34 in favore di Controparte_1
, oltre interessi al tasso legale dal luglio 2020 al saldo;
Parte_1
3) rigetta nel resto l'appello;
4) compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
13 Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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