TRIB
Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 809/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
-SEZIONE LAVORO-
IL GIUDICE Letto il ricorso con cui ha chiesto di ingiungere al sig. Parte_1 Parte_2
il pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2020;
[...]
rilevato che dai documenti esibiti [cfr. attestazione del credito contributivo a firma del dott. responsabile della Direzione Attività Istituzionali – doc. 5], il credito Per_1 azionato in via monitoria risulta assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità rispetto all'annualità rivendicata;
rilevato che l'odierna iniziativa giudiziaria è stata preceduta da un atto di costituzione in mora trasmesso via PEC al sig. in data 14/09/2023 [cfr. doc. 6], Parte_2 atto con cui è stato efficacemente interrotto il decorso della prescrizione;
considerato che, per la predetta annualità, risultano soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 633 e ss cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo e che ricorrono altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 13 DL 688/1985;
ritenuto, infine, di non includere nell'ammontare del decreto ingiuntivo la somma di
€ 272,23 poiché mancano evidenze documentali che comprovino una effettiva attività di recupero intrapresa da Fire SpA in danno dell'ingiunto [il doc. 9 non contiene alcun prospetto di dettaglio degli oneri di recupero ma include il testo dell'accordo quadro e del capitolo tecnico concernenti l'affidamento del servizio a Fire SpA].;
INGIUNGE A
(CF ) di pagare alla parte Parte_2 C.F._1 ricorrente per le causali di cui al ricorso, senza dilazione:
1.la somma di € 4607,66, con rivalutazione monetaria ed interessi legali (nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di deposito del ricorso) dalle scadenze al saldo
2.le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 240,00, oltre spese forfettarie al 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
AUTORIZZA
l'esecuzione provvisoria del decreto.
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione, il decreto diverrà definitivo.
Caltanissetta, 09/06/2025 IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
-SEZIONE LAVORO-
IL GIUDICE Letto il ricorso con cui ha chiesto di ingiungere al sig. Parte_1 Parte_2
il pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2020;
[...]
rilevato che dai documenti esibiti [cfr. attestazione del credito contributivo a firma del dott. responsabile della Direzione Attività Istituzionali – doc. 5], il credito Per_1 azionato in via monitoria risulta assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità rispetto all'annualità rivendicata;
rilevato che l'odierna iniziativa giudiziaria è stata preceduta da un atto di costituzione in mora trasmesso via PEC al sig. in data 14/09/2023 [cfr. doc. 6], Parte_2 atto con cui è stato efficacemente interrotto il decorso della prescrizione;
considerato che, per la predetta annualità, risultano soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 633 e ss cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo e che ricorrono altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 13 DL 688/1985;
ritenuto, infine, di non includere nell'ammontare del decreto ingiuntivo la somma di
€ 272,23 poiché mancano evidenze documentali che comprovino una effettiva attività di recupero intrapresa da Fire SpA in danno dell'ingiunto [il doc. 9 non contiene alcun prospetto di dettaglio degli oneri di recupero ma include il testo dell'accordo quadro e del capitolo tecnico concernenti l'affidamento del servizio a Fire SpA].;
INGIUNGE A
(CF ) di pagare alla parte Parte_2 C.F._1 ricorrente per le causali di cui al ricorso, senza dilazione:
1.la somma di € 4607,66, con rivalutazione monetaria ed interessi legali (nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di deposito del ricorso) dalle scadenze al saldo
2.le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 240,00, oltre spese forfettarie al 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
AUTORIZZA
l'esecuzione provvisoria del decreto.
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione, il decreto diverrà definitivo.
Caltanissetta, 09/06/2025 IL GIUDICE
Francesco Bongioanni