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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1545/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 1545/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ivi res.te Ronco Donati 4, Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rina Rossitto CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Alfonso, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Floriana C.F._2
Burgaretta,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 2.12.2022)
***
All'udienza del 14.01.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il pagina 1 di 8 giudice istruttore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 24.03.2022 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 3.08.1977, che dall'unione Controparte_1
nascevano i figli (il 03/12/1978) e (il 18/05/1993), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed autosufficienti economicamente, e di essersi separato dalla moglie con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita (ex art.6 del d.l.n.132/2014 del 14/05/2020 trasmesso alla Procura della Repubblica di Siracusa che ha dato parere favorevole in data
15/06/2020 ) e regolarmente trascritto in data 22/06/2020 nei registri dello Stato Civile del
Comune di Noto, e di non essersi più riconciliato con lei, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare il contributo al mantenimento della moglie posto a suo carico in sede di separazione o, in subordine, disporne la riduzione ad € 250,00, allegando un peggioramento della proprie condizioni economiche.
Con comparsa depositata in data 10.6.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile.
Dinanzi al Presidente, in data 20.6.2022, comparivano le parti ed il Presidente non adottava alcun provvedimento modificativo delle condizioni della separazione. All'udienza del
5.1.2023, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv.
L. n. 77/2020, parte attrice chiedeva pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n.
898/70, sentenza parziale di cessazione degli effetti del matrimonio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio.
Con sentenza del 19.01.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per le ulteriori questioni economiche, assegnando i richiesti termini 183 comma 6 c.p.c.
pagina 2 di 8 La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 14.01.2025, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini 190 c.p.c.
2. Passando al merito, in primo luogo, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio si è già pronunciato con sentenza non definitiva del 19.01.2023 che qui deve intendersi interamente richiamata e trascritta.
3.In questa sede dovrà dunque valutarsi la residua domanda di parte resistente di revoca, o in subordine, di riduzione della somma dovuta alla ex moglie a titolo di mantenimento
(oggi di assegno divorzile).
3.1. Merita accoglimento la domanda del ricorrente, avanzata in via subordinata, di riduzione (e non quella di revoca) delle somme dovute alla moglie, oggi, a titolo di assegno divorzile.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale
(fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione pagina 3 di 8 del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione pagina 4 di 8 matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il
pagina 5 di 8 parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Passando al caso di specie, in ordine alla situazione economico-reddituale delle parti, dalle allegazioni delle stesse e dalla documentazione versata in atti è emerso che Parte_1
percepisce una pensione netta di 1.576 euro, sulla quale grava un rateo di prestito pari a
280,00 euro.
Per converso, la quale durante la vita matrimoniale si è occupata della Controparte_1 famiglia, è priva di occupazione e vive grazie all'assegno di mantenimento, pari a 600,00 euro che gli viene versato dall'ex marito, come da accordi di separazione.
Fermo, così, il diritto della a percepire una somma a titolo di assegno CP_1
divorzile, in considerazione:
- dell' incontestata sproporzione reddituale tra le parti;
- dell'impossibilità della sia per l'età (69 anni), che per documentati CP_1
problemi di salute, di svolgere attività lavorativa;
- della durata del matrimonio (circa 40 anni) e del ruolo rivestito dalla coniuge nel corso della vita matrimoniale nella gestione della famiglia, nella crescita dei figli, con rinuncia ad opportunità lavorative come insegnante (la resistente sul punto ha dichiarato di aver concordato con il marito una ripartizione di ruoli nella gestione familiare che la vedeva impegnata ad occuparsi delle esigenze familiari ed in particolare dei figli anche per sostenerli nel coltivare le relative passioni;
così ha allegato, documentandolo, che per l'anno 2008 era stata assunta come insegnante a
Milano ed ha dedotto, tuttavia, di aver lavorato solo per un brevissimo periodo di tre mesi, rinunciando a proseguire, di comune accordo con il marito, per rimanere vicino alla sua famiglia); tuttavia, nella determinazione del quantum non può non tenersi nel debito conto del fatto pagina 6 di 8 che la vive da anni nella casa coniugale e ha il possesso dei relativi immobili e CP_1
che risulta avere l'età e i requisiti per godere (come sostenuto dal ricorrente) della pensione sociale, senza gravare, quantomeno sotto il profilo puramente assistenziale, sull'ex coniuge;
ne discende che se la componente assistenziale dell'assegno divorzile potrà essere sopperita per altre vie, non risultando ostacoli all'accesso alla pensione sociale, diversamente, potrà essere riconosciuta alla alla luce delle circostanze sopra CP_1
esposte, la componente compensativa – perequativa dell'assegno divorzile, basata sulla positiva valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato dalla coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner;
pertanto sulla base delle considerazioni svolte, appare equo riconoscere a Controparte_1
un assegno divorzile pari 300,00 euro.
4. In considerazione dello svolgimento del processo e della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 333/2020
R.G.: richiamata la sentenza del 19.01.2023 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in NOTO il
03/08/1977, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio dello stato civile del Comune di NOTO dell'anno 1977, al n. 124, Parte
II, Serie A;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat); il tutto con decorrenza dalla data della domanda
(24.03.2022).
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
pagina 7 di 8 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 1545/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ivi res.te Ronco Donati 4, Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rina Rossitto CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Alfonso, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Floriana C.F._2
Burgaretta,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 2.12.2022)
***
All'udienza del 14.01.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il pagina 1 di 8 giudice istruttore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 24.03.2022 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 3.08.1977, che dall'unione Controparte_1
nascevano i figli (il 03/12/1978) e (il 18/05/1993), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed autosufficienti economicamente, e di essersi separato dalla moglie con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita (ex art.6 del d.l.n.132/2014 del 14/05/2020 trasmesso alla Procura della Repubblica di Siracusa che ha dato parere favorevole in data
15/06/2020 ) e regolarmente trascritto in data 22/06/2020 nei registri dello Stato Civile del
Comune di Noto, e di non essersi più riconciliato con lei, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare il contributo al mantenimento della moglie posto a suo carico in sede di separazione o, in subordine, disporne la riduzione ad € 250,00, allegando un peggioramento della proprie condizioni economiche.
Con comparsa depositata in data 10.6.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile.
Dinanzi al Presidente, in data 20.6.2022, comparivano le parti ed il Presidente non adottava alcun provvedimento modificativo delle condizioni della separazione. All'udienza del
5.1.2023, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv.
L. n. 77/2020, parte attrice chiedeva pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n.
898/70, sentenza parziale di cessazione degli effetti del matrimonio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio.
Con sentenza del 19.01.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per le ulteriori questioni economiche, assegnando i richiesti termini 183 comma 6 c.p.c.
pagina 2 di 8 La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 14.01.2025, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini 190 c.p.c.
2. Passando al merito, in primo luogo, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio si è già pronunciato con sentenza non definitiva del 19.01.2023 che qui deve intendersi interamente richiamata e trascritta.
3.In questa sede dovrà dunque valutarsi la residua domanda di parte resistente di revoca, o in subordine, di riduzione della somma dovuta alla ex moglie a titolo di mantenimento
(oggi di assegno divorzile).
3.1. Merita accoglimento la domanda del ricorrente, avanzata in via subordinata, di riduzione (e non quella di revoca) delle somme dovute alla moglie, oggi, a titolo di assegno divorzile.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale
(fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione pagina 3 di 8 del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione pagina 4 di 8 matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il
pagina 5 di 8 parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Passando al caso di specie, in ordine alla situazione economico-reddituale delle parti, dalle allegazioni delle stesse e dalla documentazione versata in atti è emerso che Parte_1
percepisce una pensione netta di 1.576 euro, sulla quale grava un rateo di prestito pari a
280,00 euro.
Per converso, la quale durante la vita matrimoniale si è occupata della Controparte_1 famiglia, è priva di occupazione e vive grazie all'assegno di mantenimento, pari a 600,00 euro che gli viene versato dall'ex marito, come da accordi di separazione.
Fermo, così, il diritto della a percepire una somma a titolo di assegno CP_1
divorzile, in considerazione:
- dell' incontestata sproporzione reddituale tra le parti;
- dell'impossibilità della sia per l'età (69 anni), che per documentati CP_1
problemi di salute, di svolgere attività lavorativa;
- della durata del matrimonio (circa 40 anni) e del ruolo rivestito dalla coniuge nel corso della vita matrimoniale nella gestione della famiglia, nella crescita dei figli, con rinuncia ad opportunità lavorative come insegnante (la resistente sul punto ha dichiarato di aver concordato con il marito una ripartizione di ruoli nella gestione familiare che la vedeva impegnata ad occuparsi delle esigenze familiari ed in particolare dei figli anche per sostenerli nel coltivare le relative passioni;
così ha allegato, documentandolo, che per l'anno 2008 era stata assunta come insegnante a
Milano ed ha dedotto, tuttavia, di aver lavorato solo per un brevissimo periodo di tre mesi, rinunciando a proseguire, di comune accordo con il marito, per rimanere vicino alla sua famiglia); tuttavia, nella determinazione del quantum non può non tenersi nel debito conto del fatto pagina 6 di 8 che la vive da anni nella casa coniugale e ha il possesso dei relativi immobili e CP_1
che risulta avere l'età e i requisiti per godere (come sostenuto dal ricorrente) della pensione sociale, senza gravare, quantomeno sotto il profilo puramente assistenziale, sull'ex coniuge;
ne discende che se la componente assistenziale dell'assegno divorzile potrà essere sopperita per altre vie, non risultando ostacoli all'accesso alla pensione sociale, diversamente, potrà essere riconosciuta alla alla luce delle circostanze sopra CP_1
esposte, la componente compensativa – perequativa dell'assegno divorzile, basata sulla positiva valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato dalla coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner;
pertanto sulla base delle considerazioni svolte, appare equo riconoscere a Controparte_1
un assegno divorzile pari 300,00 euro.
4. In considerazione dello svolgimento del processo e della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 333/2020
R.G.: richiamata la sentenza del 19.01.2023 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in NOTO il
03/08/1977, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio dello stato civile del Comune di NOTO dell'anno 1977, al n. 124, Parte
II, Serie A;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat); il tutto con decorrenza dalla data della domanda
(24.03.2022).
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
pagina 7 di 8 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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