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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento iscritto al n. v.g. 2754/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e nata il Parte_1 Parte_2
09.07.1976 a LUCERA (FG), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FRAPICCINI OLIMPIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione. Essi si danno fin da ora il reciproco consenso ai fini del rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco tra loro, dandosi atto di essere entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale sita in Osimo (AN), Via Casette di Passatempo n. 14 rimarrà momentaneamente nella disponibilità del IG. che continuerà ad abitarVi, fintantoché la stessa Parte_1
non verrà venduta, mentre la IG.ra , che ha già reperito una nuova abitazione in Parte_2
Recanati (MC), nella quale, medio tempore, trasferirà la propria residenza;
potrà asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali.
I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che la casa Coniugale sita in Osimo (AN), Casette di
Passatempo n. 14 dovrà essere venduta entro e non oltre 1 anno dall'omologa della separazione;
se
- 1 - così non fosse essi stabiliscono, sin da ora e concordemente, che detto immobile dovrà essere rilasciato anche dal IG. e posto in locazione al fine di poter al meglio Parte_1 sostenere l'onere delle rate del mutuo che ad oggi gravano in modo pesante sui coniugi.
Nell'ipotesi, invece, di vendita dell'immobile entro un anno dalla omologa della separazione, i coniugi concordano nello stabilire che il prezzo di vendita, fissato oggi in € 360.000,00, verrà utilizzato per coprire ed onorare la somma residua del mutuo gravante sulla detta abitazione familiare, mentre la restante somma verrà divisa in parti uguali tra i ricorrenti.
I coniugi, vista l'effettiva grandezza dell'immobile adibito a casa coniugale, concordano sin da ora che, lo stesso possa essere affittato per brevi periodi anche parzialmente da subito e nelle more della vendita, in quanto il IG. risieda ed utilizza soltanto un piano del predetto immobile. Parte_1
Il ricavato delle dette locazioni brevi andrà comunque a coprire le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale.
4) Fintanto che la casa coniugale di Osimo (AN), Vai Casette di Passatempo n.14, non sarà venduta, il mutuo acceso presso la sulla stessa gravante verrà onorato da entrambi i Controparte_1
coniugi nella misura del 50% ciascuno su di un conto cointestato nel quale fruiranno soltanto le spese relative al detto mutuo.
5) Il IG. si impegna, fintanto che rimarrà nella casa coniugale a mantenerla Parte_1
in ordine e ad occuparsi della ordinaria manutenzione della stessa con la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, a decorrere dall'omologa della separazione il IG. volturerà a Parte_1
suo nome le utenze relative alla abitazione di Osimo (MC),Via Casette di Passatempo n. 14 e di esse se ne farà integrale carico.
7) I coniugi dichiarano che una volta venduta la casa coniugale sita in Osimo (AN), Via Casette di
Passatempo n. 14 ed estinto il conto corrente comune su cui grava la rata del mutuo ipotecario acceso presso la non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro” Controparte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28.06.2024, e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Lucera il 22.04.1993, hanno chiesto la separazione consensuale e Parte_2
avanzato congiuntamente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
- 2 - La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti. Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Come anticipato, nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Lucera il 22.04.1993, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lucera al n. 32, parte II, serie A dell'anno 1993; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucera di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice istruttore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento iscritto al n. v.g. 2754/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e nata il Parte_1 Parte_2
09.07.1976 a LUCERA (FG), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FRAPICCINI OLIMPIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione. Essi si danno fin da ora il reciproco consenso ai fini del rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco tra loro, dandosi atto di essere entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale sita in Osimo (AN), Via Casette di Passatempo n. 14 rimarrà momentaneamente nella disponibilità del IG. che continuerà ad abitarVi, fintantoché la stessa Parte_1
non verrà venduta, mentre la IG.ra , che ha già reperito una nuova abitazione in Parte_2
Recanati (MC), nella quale, medio tempore, trasferirà la propria residenza;
potrà asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali.
I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che la casa Coniugale sita in Osimo (AN), Casette di
Passatempo n. 14 dovrà essere venduta entro e non oltre 1 anno dall'omologa della separazione;
se
- 1 - così non fosse essi stabiliscono, sin da ora e concordemente, che detto immobile dovrà essere rilasciato anche dal IG. e posto in locazione al fine di poter al meglio Parte_1 sostenere l'onere delle rate del mutuo che ad oggi gravano in modo pesante sui coniugi.
Nell'ipotesi, invece, di vendita dell'immobile entro un anno dalla omologa della separazione, i coniugi concordano nello stabilire che il prezzo di vendita, fissato oggi in € 360.000,00, verrà utilizzato per coprire ed onorare la somma residua del mutuo gravante sulla detta abitazione familiare, mentre la restante somma verrà divisa in parti uguali tra i ricorrenti.
I coniugi, vista l'effettiva grandezza dell'immobile adibito a casa coniugale, concordano sin da ora che, lo stesso possa essere affittato per brevi periodi anche parzialmente da subito e nelle more della vendita, in quanto il IG. risieda ed utilizza soltanto un piano del predetto immobile. Parte_1
Il ricavato delle dette locazioni brevi andrà comunque a coprire le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale.
4) Fintanto che la casa coniugale di Osimo (AN), Vai Casette di Passatempo n.14, non sarà venduta, il mutuo acceso presso la sulla stessa gravante verrà onorato da entrambi i Controparte_1
coniugi nella misura del 50% ciascuno su di un conto cointestato nel quale fruiranno soltanto le spese relative al detto mutuo.
5) Il IG. si impegna, fintanto che rimarrà nella casa coniugale a mantenerla Parte_1
in ordine e ad occuparsi della ordinaria manutenzione della stessa con la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, a decorrere dall'omologa della separazione il IG. volturerà a Parte_1
suo nome le utenze relative alla abitazione di Osimo (MC),Via Casette di Passatempo n. 14 e di esse se ne farà integrale carico.
7) I coniugi dichiarano che una volta venduta la casa coniugale sita in Osimo (AN), Via Casette di
Passatempo n. 14 ed estinto il conto corrente comune su cui grava la rata del mutuo ipotecario acceso presso la non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro” Controparte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28.06.2024, e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Lucera il 22.04.1993, hanno chiesto la separazione consensuale e Parte_2
avanzato congiuntamente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
- 2 - La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti. Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Come anticipato, nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Lucera il 22.04.1993, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lucera al n. 32, parte II, serie A dell'anno 1993; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucera di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice istruttore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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