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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/08/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6103/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6103/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUONGO CARLO, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA M. MATTEI, 17 82100 BENEVENTO ITALIA presso il difensore avv. LUONGO CARLO,
ATTORI contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, con il patrocinio dell'avv. FASTOSO CP_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZOCCHI N. 114 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE presso il difensore avv. FASTOSO ALESSANDRO (C.F. ) P.IVA_2
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 P.IVA_3
MONTEROSSO TITO elettivamente domiciliato in VIA VITT.
[...]
presso il difensore avv. MONTEROSSO TITO Parte_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.6.2019 e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 862/2019 emesso dal Pt_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell'11.04.2019 e notificato, rispettivamente il 13.5.2019 ed il 20.5.2019, con cui veniva ingiunto loro di pagare, in solido, a favore della quale mandataria di CP_2 CP_4
la somma di € 156.743,91, oltre interessi di mora al tasso convenzionale
[...]
Pag. 1 di 11 effettivo, nonché spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione deducevano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza documentale;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi regolati in conto corrente, in relazione ai rapporti posti a fondamento del decreto opposto, ossia contratto di conto corrente e finanziamento chirografario, nonché la illegittima applicazione degli interessi ultralegali, mai pattuiti, unitamente alle commissioni di massimo scoperto e/o alle altre voci di addebito;
la nullità delle fideiussioni per intervenuta decadenza ex art 1957 c.c.; l'avvenuto incasso della di parte delle somme azionate in monitorio per il tramite CP_5 dell'escussione della garanzia prestata dalla garante
[...]
Concludevano, pertanto chiedevano “1) Accertare e Parte_4 dichiarare la illegittimità della certificazione ex art. 50 T.U.B quale atto comprovante il credito della banca e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto;
2) Accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. così come evidenziato al punto IV del presente atto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori sia per il rapporto di conto corrente sia in merito al Mutuo Chirografario garantito dal per tutto quanto Parte_4 dettagliatamente esposto nel presente atto;
3) Accertare e dichiarare l'usura ab origine del contratto di conto corrente nr. 401322684 e per l'effetto dichiarare che nessun interesse passivo è dovuto condannando la a restituire tutte le CP_5 somme percepite a tale titolo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;
4) Disporsi l'acquisizione documentale relativa ai contratti SBF nn° 30385 – 102371487, 401321598, 401322732, ex art. 210 c.p.c.; 5) Disporsi l'acquisizione documentale relativa alla pratica di accesso al finanziamento ex lege 662/96 relativa al mutuo chirografario oggetto del giudizio;
6) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 22.11.2019, si costituiva la
[...]
mandataria di cessionaria di Controparte_1 Controparte_6
- in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari pro soluto Controparte_4 del 19.7.2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione - contestando le doglianze avversarie e deducendo che la Banca cedente, con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo avesse azionato i seguenti importi: - € 60.296,46 per credito residuo da finanziamento chirografario n. 4269874 di originari € 200.000,00 (erogato su conto corrente n. 401322684); - € 96.447,45 per esposizione del conto corrente ordinario n. 401322684 su cui poggiavano anticipazioni. Affermava che, stante la procedura di Concordato Preventivo in capo alla Società debitrice, avesse agito nei confronti dei soli fideiussori e . Contestava l'eccezione di nullità del Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo, avendo prodotto nella fase monitoria certificazioni ex art. 50 T.U.B. relative ai rapporti sottesi, il contratto di conto corrente ordinario n. 401322684, il contratto di finanziamento chirografario di € 200.000,00 n. 4269874, entrambi sottoscritti dalla debitrice principale allora Pt_1
Pag. 2 di 11 nonché i contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni Parte_5 opponenti. Sempre preliminarmente, deduceva l'inammissibilità dell'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. stante l'espressa sopravvivenza della garanzia fideiussoria sino ad estinzione della debitoria principale ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di contratto, a mente del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, a nulla rilevando eventuali termini indicati per esperire l'azione recuperatoria nei confronti del debitore principale. Deduceva dunque l'intervenuta rinuncia implicita al suddetto termine decadenziale alla luce della volontà espressa nella clausola contrattuale. Affermava inoltre la corretta applicazione delle condizioni contrattuali, relativamente al conto corrente ed al Parte_ contratto di finanziamento e di non aver mai escusso la garanzia di Chiedeva, pertanto, “In via preliminare, si dichiari e si accerti l'improcedibilità della proposta opposizione, per non avere gli opponenti provveduto all'esperimento del procedimento di mediazione, per quanto meglio dedotto ed illustrato al punto A) della presente comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia;
• ancora in via preliminare, si conceda l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
• nel merito, salvo gravame, si rigetti l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, confermandosi in toto il decreto ingiuntivo opposto”. Con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, depositata la disposta CTU contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.2025.
Nelle more, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 7.4.2025, interveniva quale successore a titolo particolare di CP_3 [...] facendo propria ogni difesa, domanda ed eccezione svolta dalla CP_6
Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova precisare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (Cass.
Pag. 3 di 11 12.3.2019, n 7020). Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, si ritiene che la abbia assolto al proprio onere probatorio CP_5 relativamente alla domanda di adempimento azionata in sede monitoria - anche considerando la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori- avendo provato il titolo fondante il proprio diritto di credito nei confronti del debitore principale ed avendo depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, i contratti ed i relativi estratti conto ed allegato l'altrui inadempimento. In particolare ha prodotto contratto di c/c ordinario n. 401322684; contratto di finanziamento chirografario n. 4269874, contratto di apertura di credito (affidamenti) sul c/c sopra indicato;
contratti di fideiussione;
lettere di revoca dai rapporti in essere;
estratti di c/c ordinario n. 401322684 dal I° trim. 2010 al 09.09.2014; estratti di conto scalari relativi al c/c ordinario n. 401322684 dal I° trim. 2010 al II° trim. 2014, contratti di c.c. anticipi n. 401322732, n. 401321598 e n. 102371487, ed i relativi estratti conto e scalari;
contratto di affidamento di € 50.000 dell'11.03.2010 e di € 150.000 dell'11.03.2010, contratto di affidamento di € 50.000 del 13.03.2012 a valere sul c.c. ordinario n. 401322684 e di € 300.000 del 13.03.2012 a valere sul c.c. anticipi n. 401324598, contratto di affidamento di € 50.000 del 28.11.2012 a valere sul c.c. ordinario n. 401322684 e di € 50.000 del 28.11.2012 a valere sul c.c. anticipi num. 102371487).
Non risultano, invece, depositati il contratto di conto anticipi n. 30385 ed i relativi estratti conto e scalari, di guisa che lo stesso non potrà essere considerato al fine della verifica di fondatezza delle somme richieste.
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di parte opposta, volta a contestare l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c.
Le garanzie sottoscritte dagli opponenti vanno infatti qualificate come fideiussioni, non già come contratti autonomi di garanzia alla luce dei criteri ermeneutici ed interpretativi offerti dalla giurisprudenza.
Occorre infatti sottolineare che prendendo le mosse dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 3947 del 2010, la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che la semplice presenza della clausola a prima richiesta senza l'ulteriore precisazione dell'impossibilità di sollevare eccezioni del debitore principale non consente di qualificare il contratto come autonomo di garanzia vertendosi di contro in tema di
Pag. 4 di 11 fideiussione. Difatti, in merito alla qualificazione di contratto come fideiussione o autonomo di garanzia, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (formula quest'ultima indispensabile per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, formula che indica appunto l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Trib. Milano Sez. Imprese n. 17/2023).
Per quanto attiene al caso di specie, depone nel senso di fideiussioni omnibus la stessa dicitura apposta in calce ai contratti del 11.3.2010 e 29.11.2012 recante la locuzione “fideiussione omnibus”, nonché alla luce dei principi pocanzi espressi.
A ciò si aggiunga che nell'incipit del documento datato 11.3.2010, sottoscritto dagli odierni opponenti si legge “con la presente vi comunico/comunichiamo di costituirmi/costituirci fideiussore/i di on sede Parte_7 legale in via Pizzone , 8 81016 Piedimonte Matese CE part. IVA/CF P.IVA_4
e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso (di seguito ) Controparte_7 CP_5 dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi”
Allo stesso modo, in quella datata 29.11.2012 sottoscritta dagli odierni opponenti, si legge “con la presente vi comunico/comunichiamo di costituirmi/costituirci fideiussore/i di con sede legale in via Pizzone Parte_7
, 8 81016 Piedimonte Matese CE part. IVA/CF e dei suoi successori P.IVA_4
o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 221.000,00 (euro duecentomventunomila/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso (di seguito “ ) dipendenti da operazioni bancarie di Controparte_4 CP_5 qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Dichiaro/Dichiariamo che questa fideiussione altro non è se non la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità della fideiussione da ma/noi prestata nell'interesse del predetto nominativo ed a Vostro favore con lettera del 11/03/2010 il cui testo si intende sostituito dal presente, con esclusione di qualsiasi novazione”.
Pag. 5 di 11 Diversamente, l'ulteriore fideiussione sottoscritta sempre in data 29.11.2012, va qualificata come fideiussione specifica, ovvero legata al mutuo chirografario, atteso che nella stessa si legge “con la presente vi comunico/comunichiamo di costituirmi/costituirci fideiussore/i di on sede Parte_7 legale in via Pizzone , 8 81016 Piedimonte Matese CE part. IVA/CF P.IVA_4
e dei suoi successori o aventi causa, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso (di seguito Controparte_4
“Banca”) derivante da: mutuo chirografario imprese di euro 200.000 (euro duecentomila/00) con durata originaria pari a 60 mesi”.
Ebbene, alla luce di una interpretazione letterale (nomen iuris utilizzato dai contraenti) e dei principi pocanzi espressi, in assenza di riferimenti al divieto di proporre eccezioni relative al rapporto garantito, non può che concludersi per la natura fideiussoria delle garanzie prestate, le prime omnibus sino a concorrenza degli importi ivi indicati, e la terza specifica, dunque relativa al mutuo.
Né appare incompatibile con tale assunto la deroga all'art. 1957 c.c., pattuita dalle parti all'art. 5 delle fideiussioni omnibus ed all'art. 6 della fideiussione specifica secondo cui “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato”, che semplicemente esclude il cd. beneficium exscussionis tipico della disciplina classica della fideiussione.
Ciò detto, tale deroga appare altresì legittimamente pattuita.
Occorre infatti rammentare che, secondo la giurisprudenza “in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2683/2025).
La clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è tuttavia vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (Trib. Firenze 2023, Trib. Milano 2019).
Pag. 6 di 11 In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2683/2025). Salvo che non venga eccepita l'applicabilità nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di consumatore ovvero di soggetto estraneo alla società.
Ebbene la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 5 dei contratti di fideiussione omnibus e art. 6 della fideiussione specifica appare del tutto legittima, alla luce della chiara esposizione e della specifica e separata accettazione, proprio ai sensi dell'art. 1341 secondo comma, da parte dei fideiussori. Né di alcun rilievo officioso può ritenersi onerato questo Giudice, non potendo desumersi allo stato degli atti che i fideiussori, rivestissero la qualifica di consumatori.
Ciò posto, qualificati i contratti come di natura fideiussoria, e ritenuta valida la clausola derogatoria di cui all'art. 5 e 6 delle rispettive condizioni contrattuali, deve ora verificarsi se la si sia attivata nei 36 mesi così come convenuto. CP_5
Pone mente osservare che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in controtendenza rispetto al previgente orientamento, in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass. Civ. n. 835/2025).
Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, trattandosi di fideiussione recante la clausola a prima richiesta, non può ritenersi maturata la decadenza, essendovi prova in atti della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di integrale adempimento entro 36 mesi, poiché inviata in data. 18.12.2013 a mezzo raccomandata a/r, alla società FC (già
[...]
. Parte_7
Risulta altresì prodotta documentazione comprovante l'invio, sempre in data 18.12.2013, ad entrambi i fideiussori, della medesima comunicazione e contestuale richiesta di adempimento sino a concorrenza di € 278.703,94. Tale missiva risulta corredata dalle cartoline di ricevimento, entrambe sottoscritte da
, sia per proprio conto che per conto di , e recanti il Parte_2 Parte_1 timbro postale del 8.1.2024 (relativo all'avviso di rivedimento).
Può dunque affermarsi che la Banca abbia tentato il recupero delle somme dal debitore e dai fideiussori non solo nel termine pattuito, ossia di 36 mesi, ma anche di quello ordinario di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
Passando al merito, si ritiene che i fideiussori siano legittimatati a Pag. 7 di 11 sollevare solo le eccezioni di nullità parziale dei contratti garantiti, per la previsione di interessi anatocistici e usurari, non anche alla proposizione della domanda riconvenzionale volta alla restituzione di quanto asseritamente dovuto dall'istituto di credito in favore del debitore principale.
Appaiono infondate le doglianze afferenti all'illegittima applicazione di interessi anatocistici per difetto del requisito della reciprocità “quantitativa” ovvero circa la misura degli interessi.
Difatti la giurisprudenza ha più volte chiarito che la reciprocità della clausola che preveda interessi anatocistici attiene alla periodicità non già al quantum degli interessi attivi e passivi praticati, di guisa che la stessa deve ritenersi rispettata.
Del tutto generica è invece la doglianza afferente all'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, le quali allo stesso modo appaiono correttamente pattuite.
Deve invece accogliersi l'eccezione di nullità parziale concernente l'usura originaria del contratto di conto corrente ordinario n. 401322684, considerati anche i conti anticipi su questo poggianti, alla luce della completa documentazione a corredo, salvo il conto anticipi n. 30385.
Questo Giudice condivide a pieno le risultanze dell'elaborato peritale redato dal CTU, dr. , da cui non vi sono elementi per discostarsi in quanto Persona_1
l'indagine risulta svolta secondo i principi giuridico-contabili ormai consolidati.
Ebbene la verifica eseguita dal CTU ha evidenziato che per quanto attiene: 1) al conto corrente ordinario num. 401322684: la verifica eseguita ha evidenziato il superamento del tasso originariamente pattuito rispetto al tasso soglia, pertanto, si è provveduto al ricalcolo del saldo eliminando tutti gli interessi a qualsiasi titolo applicato (cfr. Prospetto 1); 2) per il Conto anticipi su effetti SBF num. 102371487: la verifica eseguita ha evidenziato il superamento del tasso originariamente pattuito rispetto al tasso soglia. Trattandosi di un conto anticipi la banca ha dapprima addebitato per poi accreditare sul conto le competenze ivi maturate;
successivamente dette competenze sono state girocontate sul c.c. ordinario e definitivamente su di esso addebitate. Pertanto, il CTU ha provveduto ad epurare il saldo del c.c. ordinario anche delle competenze riferite al c.c. anticipi 102371487 (cfr. Prospetto 2); 3) Conto anticipi su fatture num. 401321598: la verifica eseguita ha evidenziato il non superamento del tasso originariamente pattuito rispetto al tasso soglia, pertanto, non si è provveduto al ricalcolo del saldo. Tuttavia, per tale conto la banca ha concesso una linea di credito per € 300.000,00, in data 13.03.2012, pattuendo delle condizioni contrattuali in caso di utilizzo dell'affidamento nei limiti del fido ed oltre. La verifica eseguita ha evidenziato il non superamento del tasso intra fido pattuito rispetto a quello soglia ed il superamento del tasso extra fido pattuito rispetto a quello soglia;
4) Come per conto anticipi di cui al punto precedente, la banca ha dapprima addebitato per poi accreditare sul conto le competenze ivi maturate;
successivamente dette competenze sono state girocontate sul c.c. ordinario e
Pag. 8 di 11 definitivamente su di esso addebitate. In questa circostanza però, il CTU ha provveduto ad epurare il saldo del c.c. ordinario solo delle competenze addebitate (interessi extra fido e commissioni addebitate in funzione del superamento del fido concesso) sul c.c. anticipi 401321598 (cfr. Prospetto 3); 5) Conto anticipi su fatture num. 401322732: la verifica eseguita ha evidenziato il non superamento del tasso originariamente pattuito rispetto al tasso soglia, pertanto, non si è provveduto al ricalcolo del saldo. Pertanto, il CTU non ha provveduto ad epurare il saldo del c.c. ordinario anche delle competenze riferite al c.c. anticipi 401322732”.
Il tutto è stato riepilogato nello schema prodotto dal CTU (cfr pagg. 17 e 18) dove è stata esposta dettagliatamente la metodologia applicata che si ritiene corretta poiché tiene conto delle condizioni pattuite al momento della stipula, al fine di verificare la c.d. usura originaria.
Ebbene, le risultanze di tale lavoro hanno quindi evidenziato l'esistenza di usura originaria e portato alla rielaborazione del conto corrente esaminato, da cui è originato un saldo passivo debitore a favore dell'Istituto di Credito di € - 55.228,48.
Appaiono prive di pregio sia le critiche prestante dagli opponenti, in quanto afferenti al mancato calcolo di interessi anatocistici, non oggetto di quesito in quanto escluso, che quelle avanzate dal CTP dell'opposta e reiterate nella comparsa conclusionale.
Appaiono infatti esaustive e condivisibili le risposte alle osservazioni del CTU che di seguito si riportano: “Con riferimento al primo rilievo, il sottoscritto non ritiene condivisibile l'impostazione adottata dalla dott.ssa atteso che il Per_2 riassunto scalare del I° trimestre 2010 di fatto è “parziale” nel senso che, come specificato nella bozza, il c.c. è stato acceso il 09.03.2010, in corso di trimestre, e quindi le condizioni economiche ivi riportate sono state, giocoforza, parametrate agli effettivi giorni (22) in luogo di quelli totali di un trimestre (90). Prova ne è la circostanza per cui il TAEG calcolato dal ctp di parte opposta (3,154%) risulta eccessivamente difforme, in diminuzione, sia da quello pattuito (13,60%) che da quello ricalcolato dal CTU (16,22%). Il CTU evidenzia inoltre che la metodologia di calcolo del TEG è stata la seguente: dovendo verificare le condizioni economiche originariamente pattuite (cfr . quesito), è stato considerato il TAN originario come da contratto, pari al 13,60%, gli oneri su base annua indicati in contratto, e, sulla scorta del saldo negativo massimo rilevato nel trimestre preso in considerazione, ha determinato i numeri debitori per il numero di giorni totali di un trimestre (90). Diversamente, il ctp ha calcolato il TAEG del II° trimestre 2010 utilizzando le condizioni economiche applicate in quel preciso trimestre e non quelle originariamente pattuite. In sostanza, il ctp ha eseguito la classica verifica dell'usura sopravvenuta, che, come è noto, giurisprudenzialmente non è più ammessa. Tuttavia, in questa sede, il CTU diversamente da quanto indicato nella bozza, provvede a confrontare il TAEG rideterminato, pari al 16,22%, con il tasso soglia del I° trimestre 2010, pari al 14,385%, rilevando comunque la
Pag. 9 di 11 presenza di un TAEG originario superiore a quello soglia. Con riferimento al secondo rilievo, il CTU evidenzia che la metodologia di calcolo del TEG è stata la seguente: dovendo verificare le condizioni economiche originariamente pattuite (cfr . quesito), è stato considerato il TAN originario come da contratto, pari al 15,40%, gli oneri su base annua indicati in contratto, e, sulla scorta dell'accordato ha determinato i numeri debitori per il numero di giorni totali di un trimestre (90). Diversamente, il ctp ha calcolato il TAEG del IV° trimestre 2012 utilizzando le condizioni economiche applicate in quel preciso trimestre e non quelle originariamente pattuite. In sostanza, il ctp ha eseguito la classica verifica dell'usura sopravvenuta, che, come è noto, giurisprudenzialmente non è più ammessa. Con riferimento al terzo rilievo, il CTU evidenzia che la metodologia di calcolo del TEG è stata la seguente: dovendo verificare le condizioni economiche originariamente pattuite (cfr .quesito), è stato considerato il TAN originario come da contratto, pari al 14,70%, gli oneri su base annua indicati in contratto, e, sulla scorta del saldo liquido massimo di segno negativo del trimestre ha determinato i numeri debitori per il numero di giorni totali di un trimestre (90). Diversamente, il ctp ha calcolato il TAEG del I° trimestre 2012 utilizzando le condizioni economiche applicate in quel preciso trimestre e non quelle originariamente pattuite”.
Non è stato invece oggetto di accertamento peritale il saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento chirografario relativamente al quale le doglianze appaiono generiche a fronte di documentazione completa, atteso il deposito del contratto e del piano di ammortamento.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti condannati, in solido, al pagamento in favore dell'originaria opposta, del minor importo di € 115.524,94 (di cui € 55.228,48 quale saldo debitore del contratto di c/c n. 401322684 ed € 60.246,46 da contratto di mutuo), il tutto oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo, in favore dell'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (sul decisum) considerata l'attività effettivamente svolta dai convenuti/intervenuti.
Vanno definitivamente poste a carico degli opponenti le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 862/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 11.04.2019;
2. per l'effetto condanna gli e , in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
Pag. 10 di 11 115.594,94 oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo;
3. condanna e , in solido, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di che si liquidano in € Controparte_1
9.850,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. condanna e in solido, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di che si liquidano in € 4.253,00 per Controparte_3 onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
5. pone definitivamente a carico di e , in solido, le Parte_1 Parte_2 spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere,6 agosto 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6103/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUONGO CARLO, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA M. MATTEI, 17 82100 BENEVENTO ITALIA presso il difensore avv. LUONGO CARLO,
ATTORI contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, con il patrocinio dell'avv. FASTOSO CP_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZOCCHI N. 114 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE presso il difensore avv. FASTOSO ALESSANDRO (C.F. ) P.IVA_2
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 P.IVA_3
MONTEROSSO TITO elettivamente domiciliato in VIA VITT.
[...]
presso il difensore avv. MONTEROSSO TITO Parte_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.6.2019 e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 862/2019 emesso dal Pt_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell'11.04.2019 e notificato, rispettivamente il 13.5.2019 ed il 20.5.2019, con cui veniva ingiunto loro di pagare, in solido, a favore della quale mandataria di CP_2 CP_4
la somma di € 156.743,91, oltre interessi di mora al tasso convenzionale
[...]
Pag. 1 di 11 effettivo, nonché spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione deducevano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza documentale;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi regolati in conto corrente, in relazione ai rapporti posti a fondamento del decreto opposto, ossia contratto di conto corrente e finanziamento chirografario, nonché la illegittima applicazione degli interessi ultralegali, mai pattuiti, unitamente alle commissioni di massimo scoperto e/o alle altre voci di addebito;
la nullità delle fideiussioni per intervenuta decadenza ex art 1957 c.c.; l'avvenuto incasso della di parte delle somme azionate in monitorio per il tramite CP_5 dell'escussione della garanzia prestata dalla garante
[...]
Concludevano, pertanto chiedevano “1) Accertare e Parte_4 dichiarare la illegittimità della certificazione ex art. 50 T.U.B quale atto comprovante il credito della banca e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto;
2) Accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. così come evidenziato al punto IV del presente atto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori sia per il rapporto di conto corrente sia in merito al Mutuo Chirografario garantito dal per tutto quanto Parte_4 dettagliatamente esposto nel presente atto;
3) Accertare e dichiarare l'usura ab origine del contratto di conto corrente nr. 401322684 e per l'effetto dichiarare che nessun interesse passivo è dovuto condannando la a restituire tutte le CP_5 somme percepite a tale titolo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;
4) Disporsi l'acquisizione documentale relativa ai contratti SBF nn° 30385 – 102371487, 401321598, 401322732, ex art. 210 c.p.c.; 5) Disporsi l'acquisizione documentale relativa alla pratica di accesso al finanziamento ex lege 662/96 relativa al mutuo chirografario oggetto del giudizio;
6) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 22.11.2019, si costituiva la
[...]
mandataria di cessionaria di Controparte_1 Controparte_6
- in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari pro soluto Controparte_4 del 19.7.2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione - contestando le doglianze avversarie e deducendo che la Banca cedente, con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo avesse azionato i seguenti importi: - € 60.296,46 per credito residuo da finanziamento chirografario n. 4269874 di originari € 200.000,00 (erogato su conto corrente n. 401322684); - € 96.447,45 per esposizione del conto corrente ordinario n. 401322684 su cui poggiavano anticipazioni. Affermava che, stante la procedura di Concordato Preventivo in capo alla Società debitrice, avesse agito nei confronti dei soli fideiussori e . Contestava l'eccezione di nullità del Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo, avendo prodotto nella fase monitoria certificazioni ex art. 50 T.U.B. relative ai rapporti sottesi, il contratto di conto corrente ordinario n. 401322684, il contratto di finanziamento chirografario di € 200.000,00 n. 4269874, entrambi sottoscritti dalla debitrice principale allora Pt_1
Pag. 2 di 11 nonché i contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni Parte_5 opponenti. Sempre preliminarmente, deduceva l'inammissibilità dell'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. stante l'espressa sopravvivenza della garanzia fideiussoria sino ad estinzione della debitoria principale ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di contratto, a mente del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, a nulla rilevando eventuali termini indicati per esperire l'azione recuperatoria nei confronti del debitore principale. Deduceva dunque l'intervenuta rinuncia implicita al suddetto termine decadenziale alla luce della volontà espressa nella clausola contrattuale. Affermava inoltre la corretta applicazione delle condizioni contrattuali, relativamente al conto corrente ed al Parte_ contratto di finanziamento e di non aver mai escusso la garanzia di Chiedeva, pertanto, “In via preliminare, si dichiari e si accerti l'improcedibilità della proposta opposizione, per non avere gli opponenti provveduto all'esperimento del procedimento di mediazione, per quanto meglio dedotto ed illustrato al punto A) della presente comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia;
• ancora in via preliminare, si conceda l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
• nel merito, salvo gravame, si rigetti l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, confermandosi in toto il decreto ingiuntivo opposto”. Con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, depositata la disposta CTU contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.2025.
Nelle more, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 7.4.2025, interveniva quale successore a titolo particolare di CP_3 [...] facendo propria ogni difesa, domanda ed eccezione svolta dalla CP_6
Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova precisare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (Cass.
Pag. 3 di 11 12.3.2019, n 7020). Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, si ritiene che la abbia assolto al proprio onere probatorio CP_5 relativamente alla domanda di adempimento azionata in sede monitoria - anche considerando la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori- avendo provato il titolo fondante il proprio diritto di credito nei confronti del debitore principale ed avendo depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, i contratti ed i relativi estratti conto ed allegato l'altrui inadempimento. In particolare ha prodotto contratto di c/c ordinario n. 401322684; contratto di finanziamento chirografario n. 4269874, contratto di apertura di credito (affidamenti) sul c/c sopra indicato;
contratti di fideiussione;
lettere di revoca dai rapporti in essere;
estratti di c/c ordinario n. 401322684 dal I° trim. 2010 al 09.09.2014; estratti di conto scalari relativi al c/c ordinario n. 401322684 dal I° trim. 2010 al II° trim. 2014, contratti di c.c. anticipi n. 401322732, n. 401321598 e n. 102371487, ed i relativi estratti conto e scalari;
contratto di affidamento di € 50.000 dell'11.03.2010 e di € 150.000 dell'11.03.2010, contratto di affidamento di € 50.000 del 13.03.2012 a valere sul c.c. ordinario n. 401322684 e di € 300.000 del 13.03.2012 a valere sul c.c. anticipi n. 401324598, contratto di affidamento di € 50.000 del 28.11.2012 a valere sul c.c. ordinario n. 401322684 e di € 50.000 del 28.11.2012 a valere sul c.c. anticipi num. 102371487).
Non risultano, invece, depositati il contratto di conto anticipi n. 30385 ed i relativi estratti conto e scalari, di guisa che lo stesso non potrà essere considerato al fine della verifica di fondatezza delle somme richieste.
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di parte opposta, volta a contestare l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c.
Le garanzie sottoscritte dagli opponenti vanno infatti qualificate come fideiussioni, non già come contratti autonomi di garanzia alla luce dei criteri ermeneutici ed interpretativi offerti dalla giurisprudenza.
Occorre infatti sottolineare che prendendo le mosse dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 3947 del 2010, la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che la semplice presenza della clausola a prima richiesta senza l'ulteriore precisazione dell'impossibilità di sollevare eccezioni del debitore principale non consente di qualificare il contratto come autonomo di garanzia vertendosi di contro in tema di
Pag. 4 di 11 fideiussione. Difatti, in merito alla qualificazione di contratto come fideiussione o autonomo di garanzia, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (formula quest'ultima indispensabile per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, formula che indica appunto l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Trib. Milano Sez. Imprese n. 17/2023).
Per quanto attiene al caso di specie, depone nel senso di fideiussioni omnibus la stessa dicitura apposta in calce ai contratti del 11.3.2010 e 29.11.2012 recante la locuzione “fideiussione omnibus”, nonché alla luce dei principi pocanzi espressi.
A ciò si aggiunga che nell'incipit del documento datato 11.3.2010, sottoscritto dagli odierni opponenti si legge “con la presente vi comunico/comunichiamo di costituirmi/costituirci fideiussore/i di on sede Parte_7 legale in via Pizzone , 8 81016 Piedimonte Matese CE part. IVA/CF P.IVA_4
e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso (di seguito ) Controparte_7 CP_5 dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi”
Allo stesso modo, in quella datata 29.11.2012 sottoscritta dagli odierni opponenti, si legge “con la presente vi comunico/comunichiamo di costituirmi/costituirci fideiussore/i di con sede legale in via Pizzone Parte_7
, 8 81016 Piedimonte Matese CE part. IVA/CF e dei suoi successori P.IVA_4
o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 221.000,00 (euro duecentomventunomila/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso (di seguito “ ) dipendenti da operazioni bancarie di Controparte_4 CP_5 qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Dichiaro/Dichiariamo che questa fideiussione altro non è se non la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità della fideiussione da ma/noi prestata nell'interesse del predetto nominativo ed a Vostro favore con lettera del 11/03/2010 il cui testo si intende sostituito dal presente, con esclusione di qualsiasi novazione”.
Pag. 5 di 11 Diversamente, l'ulteriore fideiussione sottoscritta sempre in data 29.11.2012, va qualificata come fideiussione specifica, ovvero legata al mutuo chirografario, atteso che nella stessa si legge “con la presente vi comunico/comunichiamo di costituirmi/costituirci fideiussore/i di on sede Parte_7 legale in via Pizzone , 8 81016 Piedimonte Matese CE part. IVA/CF P.IVA_4
e dei suoi successori o aventi causa, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso (di seguito Controparte_4
“Banca”) derivante da: mutuo chirografario imprese di euro 200.000 (euro duecentomila/00) con durata originaria pari a 60 mesi”.
Ebbene, alla luce di una interpretazione letterale (nomen iuris utilizzato dai contraenti) e dei principi pocanzi espressi, in assenza di riferimenti al divieto di proporre eccezioni relative al rapporto garantito, non può che concludersi per la natura fideiussoria delle garanzie prestate, le prime omnibus sino a concorrenza degli importi ivi indicati, e la terza specifica, dunque relativa al mutuo.
Né appare incompatibile con tale assunto la deroga all'art. 1957 c.c., pattuita dalle parti all'art. 5 delle fideiussioni omnibus ed all'art. 6 della fideiussione specifica secondo cui “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato”, che semplicemente esclude il cd. beneficium exscussionis tipico della disciplina classica della fideiussione.
Ciò detto, tale deroga appare altresì legittimamente pattuita.
Occorre infatti rammentare che, secondo la giurisprudenza “in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2683/2025).
La clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è tuttavia vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (Trib. Firenze 2023, Trib. Milano 2019).
Pag. 6 di 11 In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2683/2025). Salvo che non venga eccepita l'applicabilità nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di consumatore ovvero di soggetto estraneo alla società.
Ebbene la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 5 dei contratti di fideiussione omnibus e art. 6 della fideiussione specifica appare del tutto legittima, alla luce della chiara esposizione e della specifica e separata accettazione, proprio ai sensi dell'art. 1341 secondo comma, da parte dei fideiussori. Né di alcun rilievo officioso può ritenersi onerato questo Giudice, non potendo desumersi allo stato degli atti che i fideiussori, rivestissero la qualifica di consumatori.
Ciò posto, qualificati i contratti come di natura fideiussoria, e ritenuta valida la clausola derogatoria di cui all'art. 5 e 6 delle rispettive condizioni contrattuali, deve ora verificarsi se la si sia attivata nei 36 mesi così come convenuto. CP_5
Pone mente osservare che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in controtendenza rispetto al previgente orientamento, in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass. Civ. n. 835/2025).
Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, trattandosi di fideiussione recante la clausola a prima richiesta, non può ritenersi maturata la decadenza, essendovi prova in atti della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di integrale adempimento entro 36 mesi, poiché inviata in data. 18.12.2013 a mezzo raccomandata a/r, alla società FC (già
[...]
. Parte_7
Risulta altresì prodotta documentazione comprovante l'invio, sempre in data 18.12.2013, ad entrambi i fideiussori, della medesima comunicazione e contestuale richiesta di adempimento sino a concorrenza di € 278.703,94. Tale missiva risulta corredata dalle cartoline di ricevimento, entrambe sottoscritte da
, sia per proprio conto che per conto di , e recanti il Parte_2 Parte_1 timbro postale del 8.1.2024 (relativo all'avviso di rivedimento).
Può dunque affermarsi che la Banca abbia tentato il recupero delle somme dal debitore e dai fideiussori non solo nel termine pattuito, ossia di 36 mesi, ma anche di quello ordinario di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
Passando al merito, si ritiene che i fideiussori siano legittimatati a Pag. 7 di 11 sollevare solo le eccezioni di nullità parziale dei contratti garantiti, per la previsione di interessi anatocistici e usurari, non anche alla proposizione della domanda riconvenzionale volta alla restituzione di quanto asseritamente dovuto dall'istituto di credito in favore del debitore principale.
Appaiono infondate le doglianze afferenti all'illegittima applicazione di interessi anatocistici per difetto del requisito della reciprocità “quantitativa” ovvero circa la misura degli interessi.
Difatti la giurisprudenza ha più volte chiarito che la reciprocità della clausola che preveda interessi anatocistici attiene alla periodicità non già al quantum degli interessi attivi e passivi praticati, di guisa che la stessa deve ritenersi rispettata.
Del tutto generica è invece la doglianza afferente all'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, le quali allo stesso modo appaiono correttamente pattuite.
Deve invece accogliersi l'eccezione di nullità parziale concernente l'usura originaria del contratto di conto corrente ordinario n. 401322684, considerati anche i conti anticipi su questo poggianti, alla luce della completa documentazione a corredo, salvo il conto anticipi n. 30385.
Questo Giudice condivide a pieno le risultanze dell'elaborato peritale redato dal CTU, dr. , da cui non vi sono elementi per discostarsi in quanto Persona_1
l'indagine risulta svolta secondo i principi giuridico-contabili ormai consolidati.
Ebbene la verifica eseguita dal CTU ha evidenziato che per quanto attiene: 1) al conto corrente ordinario num. 401322684: la verifica eseguita ha evidenziato il superamento del tasso originariamente pattuito rispetto al tasso soglia, pertanto, si è provveduto al ricalcolo del saldo eliminando tutti gli interessi a qualsiasi titolo applicato (cfr. Prospetto 1); 2) per il Conto anticipi su effetti SBF num. 102371487: la verifica eseguita ha evidenziato il superamento del tasso originariamente pattuito rispetto al tasso soglia. Trattandosi di un conto anticipi la banca ha dapprima addebitato per poi accreditare sul conto le competenze ivi maturate;
successivamente dette competenze sono state girocontate sul c.c. ordinario e definitivamente su di esso addebitate. Pertanto, il CTU ha provveduto ad epurare il saldo del c.c. ordinario anche delle competenze riferite al c.c. anticipi 102371487 (cfr. Prospetto 2); 3) Conto anticipi su fatture num. 401321598: la verifica eseguita ha evidenziato il non superamento del tasso originariamente pattuito rispetto al tasso soglia, pertanto, non si è provveduto al ricalcolo del saldo. Tuttavia, per tale conto la banca ha concesso una linea di credito per € 300.000,00, in data 13.03.2012, pattuendo delle condizioni contrattuali in caso di utilizzo dell'affidamento nei limiti del fido ed oltre. La verifica eseguita ha evidenziato il non superamento del tasso intra fido pattuito rispetto a quello soglia ed il superamento del tasso extra fido pattuito rispetto a quello soglia;
4) Come per conto anticipi di cui al punto precedente, la banca ha dapprima addebitato per poi accreditare sul conto le competenze ivi maturate;
successivamente dette competenze sono state girocontate sul c.c. ordinario e
Pag. 8 di 11 definitivamente su di esso addebitate. In questa circostanza però, il CTU ha provveduto ad epurare il saldo del c.c. ordinario solo delle competenze addebitate (interessi extra fido e commissioni addebitate in funzione del superamento del fido concesso) sul c.c. anticipi 401321598 (cfr. Prospetto 3); 5) Conto anticipi su fatture num. 401322732: la verifica eseguita ha evidenziato il non superamento del tasso originariamente pattuito rispetto al tasso soglia, pertanto, non si è provveduto al ricalcolo del saldo. Pertanto, il CTU non ha provveduto ad epurare il saldo del c.c. ordinario anche delle competenze riferite al c.c. anticipi 401322732”.
Il tutto è stato riepilogato nello schema prodotto dal CTU (cfr pagg. 17 e 18) dove è stata esposta dettagliatamente la metodologia applicata che si ritiene corretta poiché tiene conto delle condizioni pattuite al momento della stipula, al fine di verificare la c.d. usura originaria.
Ebbene, le risultanze di tale lavoro hanno quindi evidenziato l'esistenza di usura originaria e portato alla rielaborazione del conto corrente esaminato, da cui è originato un saldo passivo debitore a favore dell'Istituto di Credito di € - 55.228,48.
Appaiono prive di pregio sia le critiche prestante dagli opponenti, in quanto afferenti al mancato calcolo di interessi anatocistici, non oggetto di quesito in quanto escluso, che quelle avanzate dal CTP dell'opposta e reiterate nella comparsa conclusionale.
Appaiono infatti esaustive e condivisibili le risposte alle osservazioni del CTU che di seguito si riportano: “Con riferimento al primo rilievo, il sottoscritto non ritiene condivisibile l'impostazione adottata dalla dott.ssa atteso che il Per_2 riassunto scalare del I° trimestre 2010 di fatto è “parziale” nel senso che, come specificato nella bozza, il c.c. è stato acceso il 09.03.2010, in corso di trimestre, e quindi le condizioni economiche ivi riportate sono state, giocoforza, parametrate agli effettivi giorni (22) in luogo di quelli totali di un trimestre (90). Prova ne è la circostanza per cui il TAEG calcolato dal ctp di parte opposta (3,154%) risulta eccessivamente difforme, in diminuzione, sia da quello pattuito (13,60%) che da quello ricalcolato dal CTU (16,22%). Il CTU evidenzia inoltre che la metodologia di calcolo del TEG è stata la seguente: dovendo verificare le condizioni economiche originariamente pattuite (cfr . quesito), è stato considerato il TAN originario come da contratto, pari al 13,60%, gli oneri su base annua indicati in contratto, e, sulla scorta del saldo negativo massimo rilevato nel trimestre preso in considerazione, ha determinato i numeri debitori per il numero di giorni totali di un trimestre (90). Diversamente, il ctp ha calcolato il TAEG del II° trimestre 2010 utilizzando le condizioni economiche applicate in quel preciso trimestre e non quelle originariamente pattuite. In sostanza, il ctp ha eseguito la classica verifica dell'usura sopravvenuta, che, come è noto, giurisprudenzialmente non è più ammessa. Tuttavia, in questa sede, il CTU diversamente da quanto indicato nella bozza, provvede a confrontare il TAEG rideterminato, pari al 16,22%, con il tasso soglia del I° trimestre 2010, pari al 14,385%, rilevando comunque la
Pag. 9 di 11 presenza di un TAEG originario superiore a quello soglia. Con riferimento al secondo rilievo, il CTU evidenzia che la metodologia di calcolo del TEG è stata la seguente: dovendo verificare le condizioni economiche originariamente pattuite (cfr . quesito), è stato considerato il TAN originario come da contratto, pari al 15,40%, gli oneri su base annua indicati in contratto, e, sulla scorta dell'accordato ha determinato i numeri debitori per il numero di giorni totali di un trimestre (90). Diversamente, il ctp ha calcolato il TAEG del IV° trimestre 2012 utilizzando le condizioni economiche applicate in quel preciso trimestre e non quelle originariamente pattuite. In sostanza, il ctp ha eseguito la classica verifica dell'usura sopravvenuta, che, come è noto, giurisprudenzialmente non è più ammessa. Con riferimento al terzo rilievo, il CTU evidenzia che la metodologia di calcolo del TEG è stata la seguente: dovendo verificare le condizioni economiche originariamente pattuite (cfr .quesito), è stato considerato il TAN originario come da contratto, pari al 14,70%, gli oneri su base annua indicati in contratto, e, sulla scorta del saldo liquido massimo di segno negativo del trimestre ha determinato i numeri debitori per il numero di giorni totali di un trimestre (90). Diversamente, il ctp ha calcolato il TAEG del I° trimestre 2012 utilizzando le condizioni economiche applicate in quel preciso trimestre e non quelle originariamente pattuite”.
Non è stato invece oggetto di accertamento peritale il saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento chirografario relativamente al quale le doglianze appaiono generiche a fronte di documentazione completa, atteso il deposito del contratto e del piano di ammortamento.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti condannati, in solido, al pagamento in favore dell'originaria opposta, del minor importo di € 115.524,94 (di cui € 55.228,48 quale saldo debitore del contratto di c/c n. 401322684 ed € 60.246,46 da contratto di mutuo), il tutto oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo, in favore dell'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (sul decisum) considerata l'attività effettivamente svolta dai convenuti/intervenuti.
Vanno definitivamente poste a carico degli opponenti le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 862/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 11.04.2019;
2. per l'effetto condanna gli e , in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
Pag. 10 di 11 115.594,94 oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo;
3. condanna e , in solido, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di che si liquidano in € Controparte_1
9.850,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. condanna e in solido, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di che si liquidano in € 4.253,00 per Controparte_3 onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
5. pone definitivamente a carico di e , in solido, le Parte_1 Parte_2 spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere,6 agosto 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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