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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 658/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. MICHELE BRANCATO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIO Controparte_1
MAFRICA, giusta procura in atti;
e
, rappresentato e difeso agli avvocati Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta CP_2
procura in atti;
- appellati
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Palmi, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 0942020900028859, notificata in data 2 aprile 2020 in relazione alle somme portate dall'avviso di addebito n. 39420120000796474000 asseritamente notificato in data
22.05.2012, eccependo la mancata notifica del suddetto avviso di addebito e la prescrizione anche successiva alla data di asserita notifica.
Il Giudce di prime cure, dopo avere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione che CP_3 aveva sollevato in relazione al vizio di omessa notifica dell'avviso di addebito, accoglieva il ricorso dichiarando la prescrizione del succitato avviso di addebito, ritenendo che gli enti non avessero fornito la prova dell'interruzione dei termini di prescrizionali, in particolare osservava che:
“L'avviso di ricevimento, del 3 luglio 2013, che avrebbe dovuto interrompere i termini di prescrizione dell'avviso di addebito notificato il 22 maggio 2012, non è idoneo a tal fine in quanto non è stato depositato l'atto che tale avviso di ricevimento dimostra sia stato notificato. Il deposito dell'atto notificato è di fondamentale importanza in quanto consente di verificare se l'avviso di addebito era stato in esso contenuto. L'intimazione di pagamento n. 09420179009669400000, notificata il 4 dicembre 2017, è giunta oltre il termine di 5 anni dal 22 maggio 2012 e conseguentemente anche quella n. 094 2019 90102473 72/000”.
Ha proposto appello , per i motivi di segui esplicitati. Parte_1
CP_ Si sono costituiti sia la che l' chiedendo rispettivamente, il rigetto e l'accoglimento CP_1 dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10 giugno 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in quanto era stata fornita la prova della sussistenza dei seguenti atti interruttivi del termine prescrizionale:
Intimazione di pagamento n. 09420139045468307000 notificata il 9 luglio 2013 e ricevuta personalmente dalla Ricorrente;
- Intimazione di pagamento n. 09420179009669400000 notificata il 4 dicembre 2017 e ricevuta personalmente dalla Ricorrente;
- Intimazione di pagamento n. 09420199010247372000 notificata il 11 novembre 2019 e ricevuta da soggetto qualificatosi quale “familiare convivente” della Ricorrente.
Inoltre ha impugnato il capo di sentenza relativo al rigetto Parte_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in relazione al vizio di omessa notifica dell'appello, ed infine ha chiesto la riforma delle spese di lite in conseguenza della fondatezza dell'appello proposto.
L'appello è inammissibile, non censurando la ratio decidendi della sentenza.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che mancasse la prova dell'efficace interruzione dei termini prescrizionale, in quanto la mancata produzione dell'intimazione di pagamento n. 09420139045468307000 non consentiva di verificare se con la stessa fosse stato richiesto il pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato.
Sul punto non ha dedotto alcunchè, limitandosi a ribadire che la suddetta intimazione di CP_3
pagamento era stata correttamente notificata.
Venendo meno la prova dell'efficace interruzione dei termini prescrizionali nel 2013, va da sé che, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, le altre due intimazioni sono inidonee ad interrompere la prescrizione, in quanto successive al quinquennio calcolato a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito.
Del pari inammissibile il secondo motivo di appello, in quanto il vizio di omessa notifica, rispetto al quale aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, era stato CP_3
assorbito dal Giudice di prime cure e non aveva dunque influito sulla decisione né potrebbe influire in appello visto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello formulato
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nei rapporti con la , CP_3 CP_1
sulla base del D.M. n. 147/22, II scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
CP_ Spese compensate nei rapporti con attesa la coincidenza della posizione sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e e avverso la sentenza n. 492/2022 del Giudice del Controparte_1 CP_2 CP_4
lavoro di Palmi, pubblicata in 15/03/2022 , dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 658/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. MICHELE BRANCATO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIO Controparte_1
MAFRICA, giusta procura in atti;
e
, rappresentato e difeso agli avvocati Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta CP_2
procura in atti;
- appellati
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Palmi, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 0942020900028859, notificata in data 2 aprile 2020 in relazione alle somme portate dall'avviso di addebito n. 39420120000796474000 asseritamente notificato in data
22.05.2012, eccependo la mancata notifica del suddetto avviso di addebito e la prescrizione anche successiva alla data di asserita notifica.
Il Giudce di prime cure, dopo avere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione che CP_3 aveva sollevato in relazione al vizio di omessa notifica dell'avviso di addebito, accoglieva il ricorso dichiarando la prescrizione del succitato avviso di addebito, ritenendo che gli enti non avessero fornito la prova dell'interruzione dei termini di prescrizionali, in particolare osservava che:
“L'avviso di ricevimento, del 3 luglio 2013, che avrebbe dovuto interrompere i termini di prescrizione dell'avviso di addebito notificato il 22 maggio 2012, non è idoneo a tal fine in quanto non è stato depositato l'atto che tale avviso di ricevimento dimostra sia stato notificato. Il deposito dell'atto notificato è di fondamentale importanza in quanto consente di verificare se l'avviso di addebito era stato in esso contenuto. L'intimazione di pagamento n. 09420179009669400000, notificata il 4 dicembre 2017, è giunta oltre il termine di 5 anni dal 22 maggio 2012 e conseguentemente anche quella n. 094 2019 90102473 72/000”.
Ha proposto appello , per i motivi di segui esplicitati. Parte_1
CP_ Si sono costituiti sia la che l' chiedendo rispettivamente, il rigetto e l'accoglimento CP_1 dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10 giugno 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in quanto era stata fornita la prova della sussistenza dei seguenti atti interruttivi del termine prescrizionale:
Intimazione di pagamento n. 09420139045468307000 notificata il 9 luglio 2013 e ricevuta personalmente dalla Ricorrente;
- Intimazione di pagamento n. 09420179009669400000 notificata il 4 dicembre 2017 e ricevuta personalmente dalla Ricorrente;
- Intimazione di pagamento n. 09420199010247372000 notificata il 11 novembre 2019 e ricevuta da soggetto qualificatosi quale “familiare convivente” della Ricorrente.
Inoltre ha impugnato il capo di sentenza relativo al rigetto Parte_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in relazione al vizio di omessa notifica dell'appello, ed infine ha chiesto la riforma delle spese di lite in conseguenza della fondatezza dell'appello proposto.
L'appello è inammissibile, non censurando la ratio decidendi della sentenza.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che mancasse la prova dell'efficace interruzione dei termini prescrizionale, in quanto la mancata produzione dell'intimazione di pagamento n. 09420139045468307000 non consentiva di verificare se con la stessa fosse stato richiesto il pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato.
Sul punto non ha dedotto alcunchè, limitandosi a ribadire che la suddetta intimazione di CP_3
pagamento era stata correttamente notificata.
Venendo meno la prova dell'efficace interruzione dei termini prescrizionali nel 2013, va da sé che, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, le altre due intimazioni sono inidonee ad interrompere la prescrizione, in quanto successive al quinquennio calcolato a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito.
Del pari inammissibile il secondo motivo di appello, in quanto il vizio di omessa notifica, rispetto al quale aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, era stato CP_3
assorbito dal Giudice di prime cure e non aveva dunque influito sulla decisione né potrebbe influire in appello visto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello formulato
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nei rapporti con la , CP_3 CP_1
sulla base del D.M. n. 147/22, II scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
CP_ Spese compensate nei rapporti con attesa la coincidenza della posizione sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e e avverso la sentenza n. 492/2022 del Giudice del Controparte_1 CP_2 CP_4
lavoro di Palmi, pubblicata in 15/03/2022 , dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)