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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6915/2024 r.g.
sent. n. ______
cont. n. ______
cron. n. ______
rep. n. _______
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Antonella Guerra - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6915/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa con ricorso depositato il 22.11.2024
da
(c. f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. NENZI ROBERTA, presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
contro
1
difeso dagli Avv. BALLADORE MARIAROSA e PETTERNELLA
MARCO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a mergine della comparsa di costituzione e risposta,
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento di c. f. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dal Curatore Speciale del Minore Avv. CONTINI ERMINIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine della comparsa di costituzione;
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: separazione giudiziale
o 0 o
Conclusioni per le parti
I procuratori delle parti concludono per l'emissione di sentenza parziale di separazione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero si associa alla richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
2 Le parti, che hanno contratto matrimonio civile in data 15.11.2017 a DI
SI (RO) e dalla cui unione è nata la figlia in data Controparte_2
13.4.2013 a Legnago (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, e ciò
appare comprovato dalla natura delle doglianze coltivate reciprocamente,
dovendo pertanto ritenersi accertato che la comunione tra le parti non può
essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
La causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande delle parti.
Il regolamento delle spese processuali avverrà con la sentenza definitiva.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di DI SI (RO) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente decidendo, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in DI Controparte_1
SI (RO) il 15.11.2017, matrimonio trascritto nei Registri Atti di
Matrimonio del Comune di IA SI (RO), anno 2017, parte
I, Serie /, n. 16.
2. Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione e l'istruzione sulle ulteriori domande.
3. Rimette alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
3 Manda alla cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di IA
SI (RO) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.3.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La Giudice est. La Presidente
Virginia Manfroni Antonella Guerra
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