Decreto decisorio 3 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 03/09/2021, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2021
N. 00742/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2015, proposto da
San Marco Petroli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Duca, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, viale Ancona 12;
contro
Autorità Portuale di Venezia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia e Comune di Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
DECAL – Depositi Costieri Calliope s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Tranquilli e Serena Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. 13645/28110-beni-dist/16411 del 10 novembre 2014 dell'Autorità portuale di Venezia relativa alle opere di installazione di bitte di ormeggio e della chiusura della strada di accesso da parte di Decal s.p.a. sul fronte banchina nell'area denominata 43 Ha.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 29 maggio 2015;
Rilevato altresì che in data 14 settembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alla parte ricorrente costituita, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate;
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso il giorno 30 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO