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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1155/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1155/2019 R.G., vertente tra:
Avv. prof. (c.f. ) che si rappresenta e difende in proprio e Parte_1 C.F._1 anche disgiuntamente rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Masi (C.F.
, con domicilio eletto presso lo studio sito in Roma, Largo Messico nr. 7, C.F._2
Appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Nanni Controparte_1 C.F._3
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in C.F._4 calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
Appellata
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina, Sez. I, dott. Lodolini, del
13.02.2019
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Pt_1
Latina per accertare e dichiarare la sussistenza di un credito vantato nei confronti Controparte_1 della stessa per l'attività professionale svolta, e per l'effetto condannarla al pagamento della somma pari ad euro 22.987,80, oltre accessori di legge, spese vive documentate, oltre interessi legali e di
Pagina 1 mora a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento al saldo effettivo, oltre il risarcimento ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese.
Al riguardo il ricorrente ha dedotto:
1) di aver assistito la nel procedimento penale nr. 4836/2017 e di aver predisposto richiesta CP_1 di dissequestro e restituzione di un cellulare e di soldi posti sotto sequestro dalla Polizia
Penitenziaria di Latina;
2) di aver ottenuto, nell'ambito del detto procedimento, prima la richiesta di archiviazione del P.M.
e dopo l'archiviazione del GIP e la restituzione dei beni sequestrati;
3) che il rapporto professionale si interrompeva per volontà della cliente, la quale non provvedeva al pagamento degli onorari richiesti dal ricorrente e pari ad euro 22.987,80, oltre accessori, spese vive documentate, interessi e rivalutazioni.
Si è costituita la , la quale contestando le domande avanzate ne ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondate in fatto e diritto, con condanna alle spese di lite e chiedendo altresì al tribunale di valutare l'opportunità di una condanna d'ufficio ex art. 96 comma 3 c.p.c.. Nel merito la convenuta ha contestato da una parte il quantum richiesto, ritenendolo eccessivo per l'attività svolta consistita nella sola predisposizione e deposito dell'istanza di dissequestro del cellulare, dall'altra ha rilevato come per tale attività fosse già stata corrisposta la somma di euro 2.800,00, oltre accessori e 300 euro di spese esenti per un totale di euro 3.771,54 da parte della società Loas Italia S.r.l., alla quale tale pagamento era stato richiesto dallo stesso ricorrente.
Il tribunale ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro
1.458,00 oltre accessori e al pagamento in favore della resistente dell'ulteriore somma di euro
2.916,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c..
Il giudice di primo grado ha innanzitutto ritenuto provata la sola attività relativa all'istanza di dissequestro del cellulare e la trasmissione al casellario della richiesta di certificato ex art. 335
c.p.p., non risultando alcuna prestazione che abbia portato alla richiesta di archiviazione formulata dal PM, il quale di fatto ha dato conto che la condotta posta in essere dalla non integrava CP_1 alcuna fattispecie di reato. Per la suddetta attività, il giudice ha valutato fondata la difesa sostenuta dalla resistente e supportata da idonea documentazione dalla quale si è potuto evincere che per tale attività l'avv. avesse inviato fattura alla società Loas Italia S.r.l. e che questa fosse stata Pt_1 regolarmente pagata, così motivando: “considerato, infatti, che la parcella – seppure intestata alla
Loas Italia srl - è stata trasmessa in allegato ad una comunicazione di posta elettronica, nella quale l'avv. fa esplicito riferimento al dissequestro di un cellulare, e che risulta inviata in Pt_1 data 9.8.2017, vale a dire nei giorni immediatamente successivi al sequestro del cellulare della
Pagina 2 resistente (avvenuto in data 5.8.2017) e alla redazione dell'istanza di dissequestro (datata
7.8.2017), cosicché non possono sussistere dubbi in ordine alla circostanza che la parcella n. 41 del 2017, allegata ad una comunicazione nella quale si fa riferimento al “dissequestro cellulare”, si riferisca all'attività per cui è causa (tenuto peraltro conto che il ricorrente non ha allegato di avere posto in essere alcuna attività analoga in favore della LOAS Italia srl)”.
In ordine al disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c. della documentazione prodotta dalla , il tribunale ha evidenziato come “il suddetto disconoscimento sia inidoneo CP_1 ad inficiare l'efficacia probatoria della documentazione ex adverso depositata, in quanto del tutto generico, avendo il ricorrente omesso di allegare elementi concreti a sostegno della dedotta non conformità tra la realtà fattuale e quella riprodotta”, specificando “che il ricorrente non contesta di avere emesso la parcella n. 41 del 2017, nei confronti della società Loas Italia Srl, né contesta di avere inviato la mail con la quale la stessa è stata trasmessa all'indirizzo l.ciervo@loasitalia.it, e non deduce sotto quale profilo la parcella ex adverso depositata sarebbe difforme da quella emessa
e la comunicazione di posta elettronica sarebbe non conforme a quella autentica;
al contrario, il disconoscimento appare in contrasto con l'affermazione, successivamente svolta dal ricorrente, secondo il quale la suddetta parcella sarebbe riferita ad attività svolta dal ricorrente medesimo nei confronti della Loas Italia Srl”.
Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto configurati i presupposti dell'art. 96, comma 3 c.p.c. avendo l'avv. agito in giudizio con colpa grave consistita nel richiedere il pagamento di Pt_1 prestazioni professionali per le quali la parte aveva già adempiuto e per importi totalmente inconferenti con il D.M. nr. 55 del 2014, e pertanto, lo ha condannato al pagamento della somma di euro 2.916,00, quantificata in via equitativa applicando come parametro la misura pari al doppio delle spese legali liquidate.
L'ordinanza è stata impugnata dall'avv. , alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Pt_1 necessaria della presente decisione, che ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, in accoglimento dell'appello di annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto: “accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'avv. prof.
[...]
nei confronti della IG.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]
Aprilia alla via del Tronco n. 6 per l'attività professionale proficuamente dinanzi al Tribunale penale ed al GIP e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle somme ritenute debende oltre spese forfettarie (15%) IVA e CPA, oltre spese vive documentate giusta nota spese oltre interessi legali ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.LGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento ex art. 6 D.LGS. n. 231/2002 per i
Pagina 3 costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Con vittoria di spese di lite e condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 ed ex art. 88 c.p.c.. Ha chiesto infine la cancellazione delle affermazioni offensive usate e la liquidazione del risarcimento dei danni subiti e subendi.
Deduce in particolare l'appellante:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 c.p.c. e art. 14 comma 2 DLGS. n. 150/2011.
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 il Tribunale decide le controversie in materia di compensi per gli avvocati sempre in composizione collegiale rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50 bis secondo comma c.p.c. pertanto l'ordinanza è nulla per error in procedendo e va cassata e rimessa al Tribunale in composizione collegiale.
b) Violazione di legge: art. 29 della L. n. 794/1942. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
50 bis e 50 quater c.p.c..;
c) Violazione di legge: art. 2712 c.c. e art. 214 c.p.c.. Assume l'appellante: - di aver disconosciuto puntualmente e non genericamente la documentazione prodotta da controparte, allegati nr. 1), 2), 4)
e 5); - di aver contestato l'emissione della parcella nr. 41/2017 e l'invio a mezzo email all'indirizzo
- la mancanza di prova dell'effettivo incasso dell'acconto, contestato Email_1 anch'esso;
d) Violazione di legge ex art. 214 c.p.c. e violazione del principio della domanda ex art. 112
c.p.c.. Assume l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sul disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'avv. in merito ai documenti prodotti dalla Pt_1 convenuta - e sui quali si è fondata la decisione - malgrado la non avesse presentato istanza CP_1 di verificazione e niente avesse opposto sul punto.
Con i restanti motivi di gravame, l'appellante contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine: - omessa motivazione sul “taglio degli onorari maturati”; - condanna ex art. 96 c.p.c. da parte del giudicante in assenza di proposta domanda da parte della convenuta;
- omessa deliberazione sulla liquidazione degli onorari professionali. Sempre in ordine alla quantificazione degli onorari, l'avv.
ripercorre nel merito l'attività svolta e contesta altresì il mancato riconoscimento da parte Pt_1 del Tribunale degli interessi di mora.
Si è costituita , contestando la fondatezza del gravame proposto in fatto e diritto e Controparte_1 chiedendone pertanto il rigetto, con condanna alle spese di lite da liquidare in base ai parametri medi del D.M. 55/14 nello scaglione ricompreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Pagina 4 La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. I primi due motivi di gravame sono strettamente connessi e vengono pertanto trattati congiuntamente.
L'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza emessa dal giudice di primo grado in violazione dell'art. 14 D.lgs nr. 150/2011 che stabilisce la composizione collegiale del tribunale che decide le controversie in materia di compensi degli avvocati, sollevando altresì la violazione degli artt. 28 e
29 L. nr. 794/1942 sempre in tema di composizione collegiale in tema di pagamento degli onorari di avvocato per le prestazioni giudiziali in assenza di mancata contestazione della propria qualità di cliente della parte, come nel caso di specie.
La censura è priva di fondamento. La normativa citata dall'appellante a sostegno della propria tesi riguarda i compensi maturati dal professionista per l'attività giudiziale svolta in materia civile, non trovando applicazione per quella altresì svolta nel processo penale. Anche recentemente la Suprema
Corte ha affermato: “…la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica (Cass. Sez. 6 - 2,
11 marzo 2021, n. 6817; Cass. Sez. 2, 27 settembre 2016, n. 19025). Nel caso in esame (decreto ingiuntivo richiesto dall'avvocato per compensi in materia penale) non trovava perciò applicazione
l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è norma sulla competenza relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali. (…)Le controversie oggetto del disposto normativo dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui si riferisce il citato art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, vanno perciò individuate, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui
l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa
o davanti a giudici speciali (Cass. Sez. Unite 23 febbraio 2018, n. 4485; Cass. Sez. Unite 16 ottobre
2018, n. 25938) (Cass. Civ., sez. 2, Ord. 34501/2022).
Pagina 5 Tanto premesso, la Corte rigetta il gravame avanzato sul punto rilevando come l'attività svolta dall'avv. in favore dell'appellata , e per la quale ha proposto ricorso ex Pt_1 Controparte_1 art. 702 bis c.p.p., riguarda le prestazioni svolte nel procedimento penale n. 4836/2017 e dunque al di fuori del capo di applicazione dell'art. 14 Dlgs. 150/2011, afferente al solo ambito civile.
2. Anche i motivi di appello rubricati alle lettere C) e D) sono tra loro connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Deduce l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe omesso - o comunque non avrebbe correttamente valutato - il disconoscimento operato ex art. 2712 c.c. per difetto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica ed ex art. 214 c.p.c. della documentazione prodotta dalla resistente di cui agli allegati 1), 2), 4) e 5): documentazione sulla base della quale il tribunale avrebbe ritenuto provato il pagamento delle prestazioni professionali richieste. Rileva, infatti di aver provveduto, non in modo generico al disconoscimento, contestando sia di aver emesso la parcella nr. 41/2017 sia di averla inviata all'indirizzo mail = Infine, non vi sarebbe la Email_2 prova dell'effettivo incasso dell'acconto, evidenziando come la fattura o il dispositivo o l'ordine di bonifico non costituiscono di per sé prova dell'avvenuto pagamento.
Le censure sollevate non sono fondate.
Ritiene la Corte di condividere la valutazione dei fatti e l'inquadramento giudico operato dal giudice di primo grado, il quale ha esaustivamente motivato le determinazioni assunte.
Difatti, malgrado la fattura nr. 41/2017 sia intestata alla società Loas Italia S.r.l. e l'indicazione dell'oggetto sia limitato a “Consulenza”, dal corpo dell'e-mail del 09.08.2017 (doc. nr. 4 fascicolo
I° ) – inviata dall'indirizzo di posta elettronica - si evince che la CP_1 Email_3 stessa è stata emessa “per il fondo spese per il dissequestro cellulare e assistenza con preghiera di voler provvedere al relativo pagamento alle seguenti coordinate bancarie…”; inoltre, come ben evidenziato dal tribunale vi è una contingenza temporale fortemente indiziaria, di cui è necessario tener conto essendo il sequestro del cellulare avvenuto in data 05.08.2017 e la redazione dell'istanza di dissequestro in data 07.08.2017. Alla luce di tale documentazione, la Corte ritiene fondata la ricostruzione dei fatti compiuta dalla . CP_1
In merito all'eccepito disconoscimento, l'appellante all'udienza del 13.11.2018 ha così provveduto
“ai sensi dell'art. 2712 c.c., per difetto di corrispondenza tra la realtà storica e la riproduzione meccanica, ed ex art. 214 c.p.c., la documentazione depositata ex adverso, di cui agli allegati (…) 4
e 5 (fatture e documenti contabili in copia, privi di quietanza e senza certificazione di autenticità e riferiti ad altre attività, svolte dal ricorrente in favore di ); contesta l'avvenuto CP_2 pagamento e comunque la sua riferibilità al presente giudizio” e alla luce di tale disconoscimento ha contestato la decisione assunta dal giudice di primo grado il quale non lo avrebbe ritenuto idoneo
Pagina 6 ad inficiare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, oltre ad evidenziare l'omessa presentazione da parte della resistente di istanza di verificazione proprio a seguito di tale disconoscimento.
Premesso che, con riferimento al valore probatorio dell'e-mail prodotta, anche recentemente la
Suprema Corte ha affermato: “che, in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i princìpi desumibili dalla legge sono pochi e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021
(in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali princìpi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii]; (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024). La mail semplice
è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice.” (Cass. civ. Sez. 3, nr. 25131/2024).
Nel caso di specie la Corte ritiene che il disconoscimento operato dall'appellato sia del tutto generico poiché ha formalmente rilevato un difetto di corrispondenza tra realtà storica e riproduzione meccanica senza indicare analiticamente in cosa consista di fatto tale difetto e senza produrre idonei elementi a supporto di tali contestazioni che peraltro – contrariamente a quanto eccepito dall'appellante in sede di gravame – con riferimento ai doc. 4) e 5) non hanno riguardato né la loro provenienza né il loro contenuto sostanziale. Non vi è stata una dettagliata contestazione da parte dell'appellante in merito alla funzionalità dell'indirizzo di posta elettronica di cui lo stesso è responsabile, così come neppure vi è una negazione Email_3 dell'emissione della fattura nr. 41/2017, ma bensì un addebitamento ad altre prestazioni compiute in favore della società Loas Italia S.r.l.. Mentre con riferimento alla contestazione dell'avvenuto pagamento le censure promosse non colgono nel segno, sia perché generiche sia perché di fatto sottese a voler imputare tale versamento ad altre prestazioni professionali rese dal nei Pt_1 confronti della Loas Italia S.r.l.. Al riguardo sono altresì prive di rilievo le deduzioni sollevate in ordine all'illegittimità del pagamento operato da una società in favore di un terzo perché, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, si ricadrà eventualmente in profili di
Pagina 7 responsabilità non attinenti al presente giudizio, configurando l'ipotesi di specie un adempimento del terzo. Dall'estratto conto prodotto si riscontra quella contingenza temporale già sopra citata che permette dunque di ritenere provata la ricostruzione operata dalla : il pagamento risulta CP_1 effettuato nella stessa data in cui è stata inviata e-mail dal alla predetta società. Pt_1
Infondata è altresì la censura sollevata in ordine alla presunta omessa deliberazione da parte del tribunale sul disconoscimento ex art. 214 c.p.c., al quale non è conseguita istanza di verificazione comportando dunque inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla resistente, avendo il giudice di primo grado di fatto motivato sul punto con richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. nr. 3122/2015), condivisa da questa Corte che evidenzia come non vi sia stato da parte del ricorrente un disconoscimento nei limiti e modalità dell'art. 214 c.p.c., peraltro non afferente al caso di specie.
3. In ordine ai motivi d'appello rubricati alle lettere E), G), H), L) e M) relativi al merito e alla quantificazione degli onorari professionali, denuncia l'appellante un omessa motivazione sulla liquidazione degli stessi, sul “taglio” operato, sul DM applicato e sugli interessi di mora. Il gravame proposto è infondato, avendo il giudice di primo grado esaustivamente motivato in merito sia all'attività svolta dal nell'interesse della che ai valori tariffari applicati Pt_1 CP_1 riscontrando altresì come la richiesta, adempiuta nell'immediatezza, sia peraltro “sproporzionata, per eccesso rispetto all'attività svolta”. Proprio alla luce delle prestazioni rese dall'appellante e documentate nel giudizio, stante la richiesta di euro 22.987,80 di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il tribunale con una decisione immune a vizi, e condivisa da questa Corte ha ritenuto sussistere i presupposti per la condanna dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. In merito a tale aspetto il gravame proposto
è infondato sia con riferimento alla lettera F) che alla lettera N), rilevando preliminarmente che tale richiesta era stata avanzata dalla resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta I° ) anche se non riportata nelle conclusioni finale e CP_1 comunque rientrante nei poteri d'ufficio del giudice. Con riferimento alla contestata sussistenza di una colpa grave in capo all'appellante, ravvisata dal tribunale nell'aver proposto una domanda per prestazioni per le quali era già stato retribuito e nell'aver richiesto importi totalmente svincolati dai parametri del DM nr.55/2014, come aver “richiesto compensi per attività posta in essere innanzi al
Tribunale in composizione collegiale, per tutte le fasi del giudizio, che nulla ha a che vedere con la presentazione di un'istanza di dissequestro, ed applicato un aumento del 230% per presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, mentre l'attività si riferiva alla sola resistente”, la
Corte ritiene la censura infondata, condividendo le conclusioni a cui è giunto ed evidenziando come la condotta dell'appellante configura una condanna ex art 96, comma 3 c.p.c. stante l'aver agito pretestuosamente nei confronti della (vedi Cass. Civ. Sez. 6-3, Ord. 29812/2019). CP_1
Pagina 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti nello scaglione ricompreso tra 5.200,01 e 26.000,00 stante il valore della domanda in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. da liquidare in base ai parametri.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 1.984,00, oltre accessori di legge, e spese generali nella misura del
[...]
15%;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 11 settembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1155/2019 R.G., vertente tra:
Avv. prof. (c.f. ) che si rappresenta e difende in proprio e Parte_1 C.F._1 anche disgiuntamente rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Masi (C.F.
, con domicilio eletto presso lo studio sito in Roma, Largo Messico nr. 7, C.F._2
Appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Nanni Controparte_1 C.F._3
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in C.F._4 calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
Appellata
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina, Sez. I, dott. Lodolini, del
13.02.2019
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Pt_1
Latina per accertare e dichiarare la sussistenza di un credito vantato nei confronti Controparte_1 della stessa per l'attività professionale svolta, e per l'effetto condannarla al pagamento della somma pari ad euro 22.987,80, oltre accessori di legge, spese vive documentate, oltre interessi legali e di
Pagina 1 mora a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento al saldo effettivo, oltre il risarcimento ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese.
Al riguardo il ricorrente ha dedotto:
1) di aver assistito la nel procedimento penale nr. 4836/2017 e di aver predisposto richiesta CP_1 di dissequestro e restituzione di un cellulare e di soldi posti sotto sequestro dalla Polizia
Penitenziaria di Latina;
2) di aver ottenuto, nell'ambito del detto procedimento, prima la richiesta di archiviazione del P.M.
e dopo l'archiviazione del GIP e la restituzione dei beni sequestrati;
3) che il rapporto professionale si interrompeva per volontà della cliente, la quale non provvedeva al pagamento degli onorari richiesti dal ricorrente e pari ad euro 22.987,80, oltre accessori, spese vive documentate, interessi e rivalutazioni.
Si è costituita la , la quale contestando le domande avanzate ne ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondate in fatto e diritto, con condanna alle spese di lite e chiedendo altresì al tribunale di valutare l'opportunità di una condanna d'ufficio ex art. 96 comma 3 c.p.c.. Nel merito la convenuta ha contestato da una parte il quantum richiesto, ritenendolo eccessivo per l'attività svolta consistita nella sola predisposizione e deposito dell'istanza di dissequestro del cellulare, dall'altra ha rilevato come per tale attività fosse già stata corrisposta la somma di euro 2.800,00, oltre accessori e 300 euro di spese esenti per un totale di euro 3.771,54 da parte della società Loas Italia S.r.l., alla quale tale pagamento era stato richiesto dallo stesso ricorrente.
Il tribunale ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro
1.458,00 oltre accessori e al pagamento in favore della resistente dell'ulteriore somma di euro
2.916,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c..
Il giudice di primo grado ha innanzitutto ritenuto provata la sola attività relativa all'istanza di dissequestro del cellulare e la trasmissione al casellario della richiesta di certificato ex art. 335
c.p.p., non risultando alcuna prestazione che abbia portato alla richiesta di archiviazione formulata dal PM, il quale di fatto ha dato conto che la condotta posta in essere dalla non integrava CP_1 alcuna fattispecie di reato. Per la suddetta attività, il giudice ha valutato fondata la difesa sostenuta dalla resistente e supportata da idonea documentazione dalla quale si è potuto evincere che per tale attività l'avv. avesse inviato fattura alla società Loas Italia S.r.l. e che questa fosse stata Pt_1 regolarmente pagata, così motivando: “considerato, infatti, che la parcella – seppure intestata alla
Loas Italia srl - è stata trasmessa in allegato ad una comunicazione di posta elettronica, nella quale l'avv. fa esplicito riferimento al dissequestro di un cellulare, e che risulta inviata in Pt_1 data 9.8.2017, vale a dire nei giorni immediatamente successivi al sequestro del cellulare della
Pagina 2 resistente (avvenuto in data 5.8.2017) e alla redazione dell'istanza di dissequestro (datata
7.8.2017), cosicché non possono sussistere dubbi in ordine alla circostanza che la parcella n. 41 del 2017, allegata ad una comunicazione nella quale si fa riferimento al “dissequestro cellulare”, si riferisca all'attività per cui è causa (tenuto peraltro conto che il ricorrente non ha allegato di avere posto in essere alcuna attività analoga in favore della LOAS Italia srl)”.
In ordine al disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c. della documentazione prodotta dalla , il tribunale ha evidenziato come “il suddetto disconoscimento sia inidoneo CP_1 ad inficiare l'efficacia probatoria della documentazione ex adverso depositata, in quanto del tutto generico, avendo il ricorrente omesso di allegare elementi concreti a sostegno della dedotta non conformità tra la realtà fattuale e quella riprodotta”, specificando “che il ricorrente non contesta di avere emesso la parcella n. 41 del 2017, nei confronti della società Loas Italia Srl, né contesta di avere inviato la mail con la quale la stessa è stata trasmessa all'indirizzo l.ciervo@loasitalia.it, e non deduce sotto quale profilo la parcella ex adverso depositata sarebbe difforme da quella emessa
e la comunicazione di posta elettronica sarebbe non conforme a quella autentica;
al contrario, il disconoscimento appare in contrasto con l'affermazione, successivamente svolta dal ricorrente, secondo il quale la suddetta parcella sarebbe riferita ad attività svolta dal ricorrente medesimo nei confronti della Loas Italia Srl”.
Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto configurati i presupposti dell'art. 96, comma 3 c.p.c. avendo l'avv. agito in giudizio con colpa grave consistita nel richiedere il pagamento di Pt_1 prestazioni professionali per le quali la parte aveva già adempiuto e per importi totalmente inconferenti con il D.M. nr. 55 del 2014, e pertanto, lo ha condannato al pagamento della somma di euro 2.916,00, quantificata in via equitativa applicando come parametro la misura pari al doppio delle spese legali liquidate.
L'ordinanza è stata impugnata dall'avv. , alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Pt_1 necessaria della presente decisione, che ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, in accoglimento dell'appello di annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto: “accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'avv. prof.
[...]
nei confronti della IG.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]
Aprilia alla via del Tronco n. 6 per l'attività professionale proficuamente dinanzi al Tribunale penale ed al GIP e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle somme ritenute debende oltre spese forfettarie (15%) IVA e CPA, oltre spese vive documentate giusta nota spese oltre interessi legali ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.LGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento ex art. 6 D.LGS. n. 231/2002 per i
Pagina 3 costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Con vittoria di spese di lite e condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 ed ex art. 88 c.p.c.. Ha chiesto infine la cancellazione delle affermazioni offensive usate e la liquidazione del risarcimento dei danni subiti e subendi.
Deduce in particolare l'appellante:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 c.p.c. e art. 14 comma 2 DLGS. n. 150/2011.
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 il Tribunale decide le controversie in materia di compensi per gli avvocati sempre in composizione collegiale rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50 bis secondo comma c.p.c. pertanto l'ordinanza è nulla per error in procedendo e va cassata e rimessa al Tribunale in composizione collegiale.
b) Violazione di legge: art. 29 della L. n. 794/1942. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
50 bis e 50 quater c.p.c..;
c) Violazione di legge: art. 2712 c.c. e art. 214 c.p.c.. Assume l'appellante: - di aver disconosciuto puntualmente e non genericamente la documentazione prodotta da controparte, allegati nr. 1), 2), 4)
e 5); - di aver contestato l'emissione della parcella nr. 41/2017 e l'invio a mezzo email all'indirizzo
- la mancanza di prova dell'effettivo incasso dell'acconto, contestato Email_1 anch'esso;
d) Violazione di legge ex art. 214 c.p.c. e violazione del principio della domanda ex art. 112
c.p.c.. Assume l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sul disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'avv. in merito ai documenti prodotti dalla Pt_1 convenuta - e sui quali si è fondata la decisione - malgrado la non avesse presentato istanza CP_1 di verificazione e niente avesse opposto sul punto.
Con i restanti motivi di gravame, l'appellante contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine: - omessa motivazione sul “taglio degli onorari maturati”; - condanna ex art. 96 c.p.c. da parte del giudicante in assenza di proposta domanda da parte della convenuta;
- omessa deliberazione sulla liquidazione degli onorari professionali. Sempre in ordine alla quantificazione degli onorari, l'avv.
ripercorre nel merito l'attività svolta e contesta altresì il mancato riconoscimento da parte Pt_1 del Tribunale degli interessi di mora.
Si è costituita , contestando la fondatezza del gravame proposto in fatto e diritto e Controparte_1 chiedendone pertanto il rigetto, con condanna alle spese di lite da liquidare in base ai parametri medi del D.M. 55/14 nello scaglione ricompreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Pagina 4 La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. I primi due motivi di gravame sono strettamente connessi e vengono pertanto trattati congiuntamente.
L'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza emessa dal giudice di primo grado in violazione dell'art. 14 D.lgs nr. 150/2011 che stabilisce la composizione collegiale del tribunale che decide le controversie in materia di compensi degli avvocati, sollevando altresì la violazione degli artt. 28 e
29 L. nr. 794/1942 sempre in tema di composizione collegiale in tema di pagamento degli onorari di avvocato per le prestazioni giudiziali in assenza di mancata contestazione della propria qualità di cliente della parte, come nel caso di specie.
La censura è priva di fondamento. La normativa citata dall'appellante a sostegno della propria tesi riguarda i compensi maturati dal professionista per l'attività giudiziale svolta in materia civile, non trovando applicazione per quella altresì svolta nel processo penale. Anche recentemente la Suprema
Corte ha affermato: “…la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica (Cass. Sez. 6 - 2,
11 marzo 2021, n. 6817; Cass. Sez. 2, 27 settembre 2016, n. 19025). Nel caso in esame (decreto ingiuntivo richiesto dall'avvocato per compensi in materia penale) non trovava perciò applicazione
l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è norma sulla competenza relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali. (…)Le controversie oggetto del disposto normativo dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui si riferisce il citato art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, vanno perciò individuate, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui
l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa
o davanti a giudici speciali (Cass. Sez. Unite 23 febbraio 2018, n. 4485; Cass. Sez. Unite 16 ottobre
2018, n. 25938) (Cass. Civ., sez. 2, Ord. 34501/2022).
Pagina 5 Tanto premesso, la Corte rigetta il gravame avanzato sul punto rilevando come l'attività svolta dall'avv. in favore dell'appellata , e per la quale ha proposto ricorso ex Pt_1 Controparte_1 art. 702 bis c.p.p., riguarda le prestazioni svolte nel procedimento penale n. 4836/2017 e dunque al di fuori del capo di applicazione dell'art. 14 Dlgs. 150/2011, afferente al solo ambito civile.
2. Anche i motivi di appello rubricati alle lettere C) e D) sono tra loro connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Deduce l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe omesso - o comunque non avrebbe correttamente valutato - il disconoscimento operato ex art. 2712 c.c. per difetto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica ed ex art. 214 c.p.c. della documentazione prodotta dalla resistente di cui agli allegati 1), 2), 4) e 5): documentazione sulla base della quale il tribunale avrebbe ritenuto provato il pagamento delle prestazioni professionali richieste. Rileva, infatti di aver provveduto, non in modo generico al disconoscimento, contestando sia di aver emesso la parcella nr. 41/2017 sia di averla inviata all'indirizzo mail = Infine, non vi sarebbe la Email_2 prova dell'effettivo incasso dell'acconto, evidenziando come la fattura o il dispositivo o l'ordine di bonifico non costituiscono di per sé prova dell'avvenuto pagamento.
Le censure sollevate non sono fondate.
Ritiene la Corte di condividere la valutazione dei fatti e l'inquadramento giudico operato dal giudice di primo grado, il quale ha esaustivamente motivato le determinazioni assunte.
Difatti, malgrado la fattura nr. 41/2017 sia intestata alla società Loas Italia S.r.l. e l'indicazione dell'oggetto sia limitato a “Consulenza”, dal corpo dell'e-mail del 09.08.2017 (doc. nr. 4 fascicolo
I° ) – inviata dall'indirizzo di posta elettronica - si evince che la CP_1 Email_3 stessa è stata emessa “per il fondo spese per il dissequestro cellulare e assistenza con preghiera di voler provvedere al relativo pagamento alle seguenti coordinate bancarie…”; inoltre, come ben evidenziato dal tribunale vi è una contingenza temporale fortemente indiziaria, di cui è necessario tener conto essendo il sequestro del cellulare avvenuto in data 05.08.2017 e la redazione dell'istanza di dissequestro in data 07.08.2017. Alla luce di tale documentazione, la Corte ritiene fondata la ricostruzione dei fatti compiuta dalla . CP_1
In merito all'eccepito disconoscimento, l'appellante all'udienza del 13.11.2018 ha così provveduto
“ai sensi dell'art. 2712 c.c., per difetto di corrispondenza tra la realtà storica e la riproduzione meccanica, ed ex art. 214 c.p.c., la documentazione depositata ex adverso, di cui agli allegati (…) 4
e 5 (fatture e documenti contabili in copia, privi di quietanza e senza certificazione di autenticità e riferiti ad altre attività, svolte dal ricorrente in favore di ); contesta l'avvenuto CP_2 pagamento e comunque la sua riferibilità al presente giudizio” e alla luce di tale disconoscimento ha contestato la decisione assunta dal giudice di primo grado il quale non lo avrebbe ritenuto idoneo
Pagina 6 ad inficiare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, oltre ad evidenziare l'omessa presentazione da parte della resistente di istanza di verificazione proprio a seguito di tale disconoscimento.
Premesso che, con riferimento al valore probatorio dell'e-mail prodotta, anche recentemente la
Suprema Corte ha affermato: “che, in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i princìpi desumibili dalla legge sono pochi e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021
(in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali princìpi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii]; (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024). La mail semplice
è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice.” (Cass. civ. Sez. 3, nr. 25131/2024).
Nel caso di specie la Corte ritiene che il disconoscimento operato dall'appellato sia del tutto generico poiché ha formalmente rilevato un difetto di corrispondenza tra realtà storica e riproduzione meccanica senza indicare analiticamente in cosa consista di fatto tale difetto e senza produrre idonei elementi a supporto di tali contestazioni che peraltro – contrariamente a quanto eccepito dall'appellante in sede di gravame – con riferimento ai doc. 4) e 5) non hanno riguardato né la loro provenienza né il loro contenuto sostanziale. Non vi è stata una dettagliata contestazione da parte dell'appellante in merito alla funzionalità dell'indirizzo di posta elettronica di cui lo stesso è responsabile, così come neppure vi è una negazione Email_3 dell'emissione della fattura nr. 41/2017, ma bensì un addebitamento ad altre prestazioni compiute in favore della società Loas Italia S.r.l.. Mentre con riferimento alla contestazione dell'avvenuto pagamento le censure promosse non colgono nel segno, sia perché generiche sia perché di fatto sottese a voler imputare tale versamento ad altre prestazioni professionali rese dal nei Pt_1 confronti della Loas Italia S.r.l.. Al riguardo sono altresì prive di rilievo le deduzioni sollevate in ordine all'illegittimità del pagamento operato da una società in favore di un terzo perché, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, si ricadrà eventualmente in profili di
Pagina 7 responsabilità non attinenti al presente giudizio, configurando l'ipotesi di specie un adempimento del terzo. Dall'estratto conto prodotto si riscontra quella contingenza temporale già sopra citata che permette dunque di ritenere provata la ricostruzione operata dalla : il pagamento risulta CP_1 effettuato nella stessa data in cui è stata inviata e-mail dal alla predetta società. Pt_1
Infondata è altresì la censura sollevata in ordine alla presunta omessa deliberazione da parte del tribunale sul disconoscimento ex art. 214 c.p.c., al quale non è conseguita istanza di verificazione comportando dunque inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla resistente, avendo il giudice di primo grado di fatto motivato sul punto con richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. nr. 3122/2015), condivisa da questa Corte che evidenzia come non vi sia stato da parte del ricorrente un disconoscimento nei limiti e modalità dell'art. 214 c.p.c., peraltro non afferente al caso di specie.
3. In ordine ai motivi d'appello rubricati alle lettere E), G), H), L) e M) relativi al merito e alla quantificazione degli onorari professionali, denuncia l'appellante un omessa motivazione sulla liquidazione degli stessi, sul “taglio” operato, sul DM applicato e sugli interessi di mora. Il gravame proposto è infondato, avendo il giudice di primo grado esaustivamente motivato in merito sia all'attività svolta dal nell'interesse della che ai valori tariffari applicati Pt_1 CP_1 riscontrando altresì come la richiesta, adempiuta nell'immediatezza, sia peraltro “sproporzionata, per eccesso rispetto all'attività svolta”. Proprio alla luce delle prestazioni rese dall'appellante e documentate nel giudizio, stante la richiesta di euro 22.987,80 di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il tribunale con una decisione immune a vizi, e condivisa da questa Corte ha ritenuto sussistere i presupposti per la condanna dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. In merito a tale aspetto il gravame proposto
è infondato sia con riferimento alla lettera F) che alla lettera N), rilevando preliminarmente che tale richiesta era stata avanzata dalla resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta I° ) anche se non riportata nelle conclusioni finale e CP_1 comunque rientrante nei poteri d'ufficio del giudice. Con riferimento alla contestata sussistenza di una colpa grave in capo all'appellante, ravvisata dal tribunale nell'aver proposto una domanda per prestazioni per le quali era già stato retribuito e nell'aver richiesto importi totalmente svincolati dai parametri del DM nr.55/2014, come aver “richiesto compensi per attività posta in essere innanzi al
Tribunale in composizione collegiale, per tutte le fasi del giudizio, che nulla ha a che vedere con la presentazione di un'istanza di dissequestro, ed applicato un aumento del 230% per presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, mentre l'attività si riferiva alla sola resistente”, la
Corte ritiene la censura infondata, condividendo le conclusioni a cui è giunto ed evidenziando come la condotta dell'appellante configura una condanna ex art 96, comma 3 c.p.c. stante l'aver agito pretestuosamente nei confronti della (vedi Cass. Civ. Sez. 6-3, Ord. 29812/2019). CP_1
Pagina 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti nello scaglione ricompreso tra 5.200,01 e 26.000,00 stante il valore della domanda in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. da liquidare in base ai parametri.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 1.984,00, oltre accessori di legge, e spese generali nella misura del
[...]
15%;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 11 settembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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