Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/06/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Volontaria giurisdizione
N. R.G. 503/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Chiara Sandini Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
Gersa Gerbi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 503/2025 RGVG promosso ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con l'Avv. FENT DAVIDE (C.F.
[...] C.F._2
) giusta procura in atti;
C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso congiunto presentato dalle parti per disciplinare i rapporti in merito all'affidamento ed al mantenimento della figlia
[...]
(C.F. ) nata a [...] il Per_1 C.F._4
19/01/2010 ed ivi residente in [...];
31/03/2025 confermavano, per mezzo del loro difensore, la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, prestando acquiescenza all'emananda sentenza del Collegio;
viste le conclusioni depositate in data 20/03/2025 dal PM;
ritenuto che le condizioni concordate siano conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore e che la disciplina concordata dalle parti, relativamente ai diritti non disponibili, sia conforme alla legge;
PER QUESTI MOTIVI
I. DISPONE che i rapporti tra le parti nei confronti della figlia siano disciplinati secondo quanto previsto Persona_1
nelle conclusioni del ricorso congiunto presentato dai ricorrenti, depositato in data 14/03/2025 :
“1) I ricorrenti confermano l'obbligo di comportarsi tra loro con reciproco rispetto e ad interpretare i presenti patti secondo buona fede, anche in funzione dell'attuazione in concreto del principio di bigenitorialità, nel prevalente interesse della figlia minore;
2) L'affido della figlia , in ossequio alla di Persona_1 Pt_3
riforma dell'art. 337 bis e segg. operato con la Legge n. 154/2013, ed in conformità ai dettami della giurisprudenza ormai consolidata, sarà condiviso nell'interesse esclusivo della minore, permettendo ciò il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo
Pag. 2 di 5 genitoriale, essendo doveroso evitare fratture fra la titolarità della responsabilità ed il relativo esercizio, rimanendo anche quest'ultimo in capo ad entrambi i genitori.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro Per_1
salute, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della stessa;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza della figlia presso di sé.
4) La minore resterà collocata prevalentemente presso la madre Per_1
nell'abitazione di FE (BL) via Casonetto, n. 93; il padre, sig.
[...]
, vivrà in altra abitazione sita a FE (BL), piazza Vellai, n. 11; Parte_1
5) In ordine alla frequentazione genitori–figlia troveranno applicazione le seguenti modalità di visita o di permanenza con uno e con l'altro genitore: la figlia trascorrerà un week end (dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera dopo cena) con la mamma ed il successivo con il papà; nella settimana entrante successiva al week end in cui la minore starà dalla madre, il padre terrà con sé la minore i pomeriggi del lunedì e del giovedì; nella settimana entrante successiva al week end in cui i figli stanno con il padre, quest'ultimo terrà con sé la minore i Per_1
pomeriggi del lunedì, giovedì e venerdì. Per i pernotti infrasettimanali i genitori si accorderanno di volta in volta.
Durante le vacanze natalizie i coniugi suddivideranno equamente i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, garantendo ad anni
Pag. 3 di 5 alterni il giorno di Natale con il padre e quello di Capodanno con la madre e viceversa l'anno successivo, fermo per il rimanente periodo le condizioni di visita già stabilite. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua lo trascorreranno con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa l'anno successivo, fermo per il rimanente periodo le condizioni di visita già stabilite. Durante le vacanze estive ciascuno dei coniugi terrà con sé la figlia per tre settimane non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 30 maggio, fermo per il rimanente periodo le condizioni di visita già stabilite.
6) Il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
la somma mensile di euro =350,00= sino alla completa indipendenza economica della minore;
somma soggetta a Persona_1
rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026.
7) L'Assegno Unico sarà trattenuto/versato interamente alla sig.ra
Parte_2
8) I genitori contribuiranno altresì per la quota del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, individuate secondo quanto previsto dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” del Tribunale di Belluno approvato in data 21.10.2021, da intendersi qui integralmente richiamato. Per le modalità di pagamento, la necessità di previo accordo o meno, tempi e modi di prestazione del consenso alla spesa e per i tempi di pagamento
Pag. 4 di 5 delle singole voci di spesa, si fa integrale rinvio al disposto del Protocollo del Tribunale di Belluno sopra richiamato.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a non coinvolgere la figlia minore in situazioni personali, ad esempio mettendoli in contatto con terzi estranei, se non serie e consolidate;
10) I genitori si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e si rilasciano consenso reciproco al rilascio del passaporto o della carta d'identità per la figlia minore valida anche per l'espatrio.
11) I genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare ed a rimuovere, ove presenti, foto/video dei minori dai propri profili social network.
12) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti”.
II. DISPONE l'integrale compensazione delle spese del procedimento tra le parti.
Così deciso in Belluno in data 20/05/2025
Il Presidente
Chiara Sandini
Il Giudice relatore
Irene Colladet
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