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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 02/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Natalia Fiorello Presidente est.
Dott. Ruggero Berardi Giudice
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3064/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. GIOLITTI BARBARA LUISA che li rap- presenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in CERVASCA il
[...]
09/05/2015 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3 , parte I, dell'anno 2015; dal matrimonio è nato il
1 figlio in data 24.5.2015; la convivenza è diventata intollerabile, hanno chiesto pertanto Per_1
l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi, che infra si riportano, sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
“1. la IG.ra rimarrà nella casa familiare – di cui i coniugi sono proprietari al Pt_1
50% cadauno – con tutti gli arredi, mentre il IG. ha già trasferito altrove il CP_1
proprio domicilio in accordo con la moglie, portando con sé i propri effetti personali;
2. il figlio minore , di 10 anni, manterrà la residenza presso la casa familiare in Cuneo Per_1
Via della Battistina 12, ma sarà affidato congiuntamente ad entrambe i genitori che prende- ranno di comune accordo le decisioni di maggior importanza nel suo interesse, mentre ciascu- no di loro deciderà sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3. poiché entrambe i genitori lavorano in catene della grande distribuzione (Ipercoop e
Mercato') su turni, che li occupano anche nei fine settimana, abiterà a settimane Per_1 alterne una con la madre ed una con il padre dalla domenica sera alle ore 21,00 alla successiva domenica sera alle ore 21,00
4. per il Natale o per il Capodanno ad anni alterni e, comunque, per non meno di mezza giornata in uno dei giorni dal 24 al 26 dicembre (precisando che nell'anno 2024 Per_1 ha trascorso il Natale con la madre)
5. nei “ponti” scolastici di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio e 2 giugno, alternandoli tra i genitori e così per l'anno 2025 Pasqua e Lunedì dell'angelo con la madre, 25 aprile con il padre, 1° maggio con la madre e 2 giugno con il padre e viceversa per l'anno
2026, precisando che queste festività e ponti scolastici verranno trascorse con il genitore a cui spettano indipendentemente dall'alternanza delle settimane “ordinarie” dalle ore 21,00 del giorno precedente alle ore 21,00 del giorno festivo
6. per non meno di 15 giorni – anche consecutivi - durante le vacanze scolastiche estive, da decidersi e comunicarsi reciprocamente entro il giorno 15 marzo di ogni anno: per l'anno 2025 trascorrerà con il padre due settimane consecutive dalla sera del 28 Per_1 giugno alla sera del 12 luglio, mentre con la madre farà due settimane di vacanza non consecutive e che ricadranno nelle settimane già di spettanza materna
7. sarà cura del genitore che ha con sé accompagnarlo – se necessario – alle Per_1 attività extrascolastiche quali gli allenamenti di calcio (due volte a settimana) e per la
2 partita nel fine settimana, a catechismo (a sabati alterni)
8. trascorrerà il proprio compleanno per metà giornata con ciascun genitore e così Per_1 dal mattino fino alle 14,00 con uno e dalle 14,00 fino al dopo-cena con l'altro (per il
24.05.2025 il venerdì 23 sera andrà a dormire dal padre dove rimarrà fino alle Per_1
14,00); per quanto riguarda i compleanni dei genitori e del fratello , Per_2 Per_1 trascorrerà l'intera giornata con il festeggiato, indipendentemente dalla permanenza con uno dei genitori nella settimana della ricorrenza (come per le festività di cui al punto 5 dalle 21,00 del giorno precedente fino alle 21,00 del giorno del compleanno); la stessa cosa avverrà in occasione della festa della mamma e della festa del papà, che trascorrerà con il genitore festeggiato dalle 21,00 della sera precedente alle Per_1
21,00 della giornata in questione (ossia il 19 marzo e la seconda domenica di maggio);
9. quanto alla frequenza di “estate ragazzi” ogni genitore si determinerà come meglio crede nelle settimane in cui ha con sé Per_1
10. considerato il mantenimento diretto di cui che ciascun genitore provvederà nelle Per_1 settimane di propria spettanza, nessun contributo economico verrà riconosciuto reciprocamente e ciascun genitore provvederà in autonomia a procurare il vestiario necessario per i giorni in cui tiene il figlio con sé
11. la IG.ra richiederà ed tratterrà per sé 'intero importo dell'Assegno Unico Pt_1
Familiare (pari a circa 220,00 euro mensili) a titolo di contributo al mantenimento di
, mentre verserà la propria quota (50%) mensile di mutuo sulla casa familiare di Per_1 cui al successivo punto 13 ed alla propria quota (50%) mensile del finanziamento di cui al punto 17 acceso con Banca d'Asti - Erbavoglio
12. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche, le spese straordinarie scolastiche (compreso l'abbonamento del pullman) e le spese ludico sportive necessitate o concordate previamente ed esclusivamente tra loro e sostenute nell'interesse di : tutte le Per_1 spese dovranno essere documentate dal coniuge che le ha sostenute e che intende richiederne il rimborso della quota spettante all'altro genitore e dovranno essere rimborsate entro il giorno 30 del mese successivo alla richiesta corredata da documenti fiscali idonei (in caso di dubbio si seguirà la suddivisione come da protocollo CNF, che i coniugi dichiarano di conoscere)
13. la casa familiare è di proprietà comune tra i coniugi ed essi si faranno carico del mutuo mensile nella misura del 50% cadauno: precisamente il IG. pagherà CP_1
l'importo totale della rata e la IG.ra verserà al marito la propria quota pari Pt_1 alla metà della rata mensile entro il giorno 30 di ogni mese a far tempo da dicembre
2024
3 14. i coniugi manterranno la polizza assicurativa sulla casa familiare facendosene carico nella misura del 50% cadauno e precisamente: il IG. pagherà la rata di CP_1 aprile e la IG.ra pagherà la rata di ottobre di ciascun anno) fino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
15. l'intero costo del riscaldamento della casa familiare sarà a carico della IG.ra Pt_1 non essendo più tenuto il IG. a contribuire pagando il bancale di pellet CP_1 indicato nel ricorso introduttivo del giudizio
16. le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse di verranno richieste dalla sola IG.ra che poi annualmente – al Per_1 Pt_1 momento dell'incasso – ne restituirà la metà al IG. CP_1
17. sarà a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% cadauno il finanziamento acceso con BANCA D'ASTI - Erbavoglio, che si estinguerà a maggio 2027, pagato dal IG. e rimborsato nella misura del 50% dalla IG.ra entro il CP_1 Pt_1 giorno 4 di ogni mese a partire da aprile 2025
18. I coniugi si danno atto di aver già risolto direttamente tra loro le ulteriori pendenze economico-patrimoniali e di non avere beni in comune da dividere, avendo già prima d'ora provveduto a volturare le autovetture e ad estinguere il conto corrente bancario cointestato n- 0021204 acceso presso Banca D'Asti
19. Il IG. si farà carico integralmente delle spese legali per la presente CP_1
Procedura”
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 14/03/1980 a MAR DEL PLATA (ARGENTINA), Parte_1
[...
n. il 14/09/1987 a LE CREUSOT (FRANCIA), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate e come sopra riportate
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21.8.25
Il Presidente est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Natalia Fiorello Presidente est.
Dott. Ruggero Berardi Giudice
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3064/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. GIOLITTI BARBARA LUISA che li rap- presenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in CERVASCA il
[...]
09/05/2015 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3 , parte I, dell'anno 2015; dal matrimonio è nato il
1 figlio in data 24.5.2015; la convivenza è diventata intollerabile, hanno chiesto pertanto Per_1
l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi, che infra si riportano, sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
“1. la IG.ra rimarrà nella casa familiare – di cui i coniugi sono proprietari al Pt_1
50% cadauno – con tutti gli arredi, mentre il IG. ha già trasferito altrove il CP_1
proprio domicilio in accordo con la moglie, portando con sé i propri effetti personali;
2. il figlio minore , di 10 anni, manterrà la residenza presso la casa familiare in Cuneo Per_1
Via della Battistina 12, ma sarà affidato congiuntamente ad entrambe i genitori che prende- ranno di comune accordo le decisioni di maggior importanza nel suo interesse, mentre ciascu- no di loro deciderà sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3. poiché entrambe i genitori lavorano in catene della grande distribuzione (Ipercoop e
Mercato') su turni, che li occupano anche nei fine settimana, abiterà a settimane Per_1 alterne una con la madre ed una con il padre dalla domenica sera alle ore 21,00 alla successiva domenica sera alle ore 21,00
4. per il Natale o per il Capodanno ad anni alterni e, comunque, per non meno di mezza giornata in uno dei giorni dal 24 al 26 dicembre (precisando che nell'anno 2024 Per_1 ha trascorso il Natale con la madre)
5. nei “ponti” scolastici di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio e 2 giugno, alternandoli tra i genitori e così per l'anno 2025 Pasqua e Lunedì dell'angelo con la madre, 25 aprile con il padre, 1° maggio con la madre e 2 giugno con il padre e viceversa per l'anno
2026, precisando che queste festività e ponti scolastici verranno trascorse con il genitore a cui spettano indipendentemente dall'alternanza delle settimane “ordinarie” dalle ore 21,00 del giorno precedente alle ore 21,00 del giorno festivo
6. per non meno di 15 giorni – anche consecutivi - durante le vacanze scolastiche estive, da decidersi e comunicarsi reciprocamente entro il giorno 15 marzo di ogni anno: per l'anno 2025 trascorrerà con il padre due settimane consecutive dalla sera del 28 Per_1 giugno alla sera del 12 luglio, mentre con la madre farà due settimane di vacanza non consecutive e che ricadranno nelle settimane già di spettanza materna
7. sarà cura del genitore che ha con sé accompagnarlo – se necessario – alle Per_1 attività extrascolastiche quali gli allenamenti di calcio (due volte a settimana) e per la
2 partita nel fine settimana, a catechismo (a sabati alterni)
8. trascorrerà il proprio compleanno per metà giornata con ciascun genitore e così Per_1 dal mattino fino alle 14,00 con uno e dalle 14,00 fino al dopo-cena con l'altro (per il
24.05.2025 il venerdì 23 sera andrà a dormire dal padre dove rimarrà fino alle Per_1
14,00); per quanto riguarda i compleanni dei genitori e del fratello , Per_2 Per_1 trascorrerà l'intera giornata con il festeggiato, indipendentemente dalla permanenza con uno dei genitori nella settimana della ricorrenza (come per le festività di cui al punto 5 dalle 21,00 del giorno precedente fino alle 21,00 del giorno del compleanno); la stessa cosa avverrà in occasione della festa della mamma e della festa del papà, che trascorrerà con il genitore festeggiato dalle 21,00 della sera precedente alle Per_1
21,00 della giornata in questione (ossia il 19 marzo e la seconda domenica di maggio);
9. quanto alla frequenza di “estate ragazzi” ogni genitore si determinerà come meglio crede nelle settimane in cui ha con sé Per_1
10. considerato il mantenimento diretto di cui che ciascun genitore provvederà nelle Per_1 settimane di propria spettanza, nessun contributo economico verrà riconosciuto reciprocamente e ciascun genitore provvederà in autonomia a procurare il vestiario necessario per i giorni in cui tiene il figlio con sé
11. la IG.ra richiederà ed tratterrà per sé 'intero importo dell'Assegno Unico Pt_1
Familiare (pari a circa 220,00 euro mensili) a titolo di contributo al mantenimento di
, mentre verserà la propria quota (50%) mensile di mutuo sulla casa familiare di Per_1 cui al successivo punto 13 ed alla propria quota (50%) mensile del finanziamento di cui al punto 17 acceso con Banca d'Asti - Erbavoglio
12. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche, le spese straordinarie scolastiche (compreso l'abbonamento del pullman) e le spese ludico sportive necessitate o concordate previamente ed esclusivamente tra loro e sostenute nell'interesse di : tutte le Per_1 spese dovranno essere documentate dal coniuge che le ha sostenute e che intende richiederne il rimborso della quota spettante all'altro genitore e dovranno essere rimborsate entro il giorno 30 del mese successivo alla richiesta corredata da documenti fiscali idonei (in caso di dubbio si seguirà la suddivisione come da protocollo CNF, che i coniugi dichiarano di conoscere)
13. la casa familiare è di proprietà comune tra i coniugi ed essi si faranno carico del mutuo mensile nella misura del 50% cadauno: precisamente il IG. pagherà CP_1
l'importo totale della rata e la IG.ra verserà al marito la propria quota pari Pt_1 alla metà della rata mensile entro il giorno 30 di ogni mese a far tempo da dicembre
2024
3 14. i coniugi manterranno la polizza assicurativa sulla casa familiare facendosene carico nella misura del 50% cadauno e precisamente: il IG. pagherà la rata di CP_1 aprile e la IG.ra pagherà la rata di ottobre di ciascun anno) fino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
15. l'intero costo del riscaldamento della casa familiare sarà a carico della IG.ra Pt_1 non essendo più tenuto il IG. a contribuire pagando il bancale di pellet CP_1 indicato nel ricorso introduttivo del giudizio
16. le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse di verranno richieste dalla sola IG.ra che poi annualmente – al Per_1 Pt_1 momento dell'incasso – ne restituirà la metà al IG. CP_1
17. sarà a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% cadauno il finanziamento acceso con BANCA D'ASTI - Erbavoglio, che si estinguerà a maggio 2027, pagato dal IG. e rimborsato nella misura del 50% dalla IG.ra entro il CP_1 Pt_1 giorno 4 di ogni mese a partire da aprile 2025
18. I coniugi si danno atto di aver già risolto direttamente tra loro le ulteriori pendenze economico-patrimoniali e di non avere beni in comune da dividere, avendo già prima d'ora provveduto a volturare le autovetture e ad estinguere il conto corrente bancario cointestato n- 0021204 acceso presso Banca D'Asti
19. Il IG. si farà carico integralmente delle spese legali per la presente CP_1
Procedura”
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 14/03/1980 a MAR DEL PLATA (ARGENTINA), Parte_1
[...
n. il 14/09/1987 a LE CREUSOT (FRANCIA), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate e come sopra riportate
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21.8.25
Il Presidente est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
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