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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11598 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 13/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 34374 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE CHECCHI, giusta Parte_1
delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti per procura generale alle liti CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 24/09/2024, Parte_1
, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del
[...]
requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 e di aver depositato in data
03/09/2024 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stata riconosciuta bisognosa di assistenza continua ed era stata riconosciuta la sola condizione ex art. 3, comma 1 l. n. 104/1992 (già riconosciuta dall' in via amministrativa), ha convenuto in giudizio l' , affinché sia dichiarato il CP_1 CP_1 requisito sanitario per il riconoscimento di entrambi i benefici negati in fase sommaria, con vittoria di spese. 1 L' , costituitosi, sollevate eccezioni preliminari, ha contestato nel merito la CP_1
fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Preliminarmente l'opposizione è ammissibile, risultando in atti che il deposito della contestazione alla CTU è avvenuto in data 03/09/2024, e, pertanto, entro il termine di Legge di trenta giorni assegnato dal giudice e decorrente dal 03/09/2024. Tempestivo appare d'altronde anche il deposito del ricorso avvenuto in data 24/09/2024 e, pertanto, entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni.
3. Nel merito, il Ctu medico-legale, dott. , a seguito di visita e di Persona_1
compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle patologie tutte nella relazione medesima indicate e descritte, ponendo la seguente diagnosi: “Malattia di Parkinson;
Esiti algo-disfunzionali di frattura periprotesica dell'anca destra;
Ipertensione arteriosa;
Diabete mellito;
Incontinenza urinaria”.
Il CTU ha rilevato di aver riscontrato un quadro morboso indicativo di una condizione di disautonomia, prodotta preminentemente dalle limitazioni funzionali a carico dell'apparato osteo-articolare in sinergia con le disfunzionalità a carico del sistema nervoso: al colloquio sono stati infatti riscontrati deficit della memoria recente e lontana con rallentamento ideo-motorio e dall'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare una globale limitazione funzionale sia a livello del rachide che a carico degli arti superiori e inferiori soprattutto a livello di anca e ginocchia bilateralmente che, associata ad una condizione ipotonotrofica della muscolatura degli arti medesimi, è causa di un deficit statico-dinamico che non consentono alla perizianda di effettuare spostamenti in completa autonomia limitandone il compimento degli atti quotidiani della vita. 2 Sulla base di tali premesse il CTU ha condivisibilmente ritenuto “che il complesso morboso si sia nel tempo aggravato concretizzando una condizione di disautonomia, con necessità di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita, che configura i requisiti sanitari previsti dalla Legge n. 18/1980 per la concessione del beneficio richiesto”, rilevando che tale conclusione “trova conferma documentale dal certificato rilasciato in data 4.04.2025 dalla Dott.ssa specialista Persona_2 neurologa presso ASL Roma 1: “EON paz vigile collaborante orientata nel TS e riguardo ai dati di attualità. Facies ipominima e ... rallentamento psicomotorio. Passaggi posturali con appoggio e deambulazione con sottoascellari. Piccoli passi con ridotta autonomia di marcia .. ... impaccio motorio mani ..scarsissima autonomia”.”
Per le stesse motivazioni il CTU ha ritenuto concretizzata anche quella riduzione dell'autonomia personale prevista dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione della ricorrente.
Ad avviso del CTU, tale complesso morboso comporta la necessità di assistenza continua a decorrere dal mese di aprile 2025, epoca della visita specialistica neurologica presso ASL Roma 1, nella quale alla ricorrente è stato diagnosticato un quadro che ha aggravato la condizione menomativa preesistente.
Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, neppure evidenziati dalle parti.
4. Pertanto, deve certamente dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 a decorrere dal mese di aprile
2025.
5. Le spese di lite dell'intero procedimento, tenuto conto dell'accoglimento della domanda con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, debbono essere poste interamente a carico dell' . CP_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso in opposizione depositato il 24/09/2024, disattesa ogni contraria
[...]
istanza ed eccezione, così provvede:
1. - dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché nella condizione ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 a decorrere da aprile 2025;
2. - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
4. - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, interamente a carico dell' . CP_1
Roma, 13/11/2025
Il Giudice
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